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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza cartolare del 26.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9328/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Cantatore Parte_1
- opponente - contro
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2021 00005636 86 000, notificato il 15.11.2021, dell'importo di €.41.099,17, a titolo di contributi per la “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e Associati”, emissione da 2019/1, chiedendone l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Innanzitutto, le doglianze relative ai vizi formali e del procedimento di riscossione sono inammissibili perché intempestivi.
Tali contestazioni introducono un'opposizione agli atti esecutivi (art. 29, comma 2, d.lgs. 46/1999), per la cui regolamentazione è fatto rinvio alle forme ordinarie, poiché essa è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento
(Cass. civ. n. 21080/2015). pagina 1 di 6 Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data 15.11.2021, ma il ricorso – come anzidetto – è stato proposto oltre i successivi venti giorni, cioè in data 24.12.2021.
Nel merito, è utile richiamare quanto segue.
L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria è stata estesa “ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi” (art. 1 l.n. 1047/1957, come modificata dalla l.n. 9/1963), con la precisazione che “sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente
e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame” (art. 2 cit.).
Specificatamente gli artt. 2 e 3 l.n. 9/1963 individuano i seguenti requisiti per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto: 1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
2) la prestazione lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame e il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non deve essere inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Ciò premesso, il ricorso in opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva;
mentre, la parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Come dedotto dall' , le pretese contributive di cui all'avviso di addebito originano dal “verbale CP_1
ispettivo n. 2015014074/DDL del 28.07.2015, redatto dagli ispettori dell'Istituto previdenziale tali
, e , notificato dall' in data 28.07.2015” con cui Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1
“si provvedeva ad accertare l'obbligo di iscrizione nella Gestione previdenziale Lavoratori Autonomi in agricoltura (Coltivatori diretti) del sig. , dal 2010 al 2020, nel rispetto dei Parte_1 termini di prescrizione”.
In detto verbale è stato così accertato:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Deve, innanzitutto, evidenziarsi come debba disporsi, ex art. 421 c.p.c., l'acquisizione della documentazione affoliata dall' , con tardiva memoria di costituzione. CP_1
Detta acquisizione si ritiene utile e necessaria, essendo tale documentazione indispensabile ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sulla possibilità, per il giudice del lavoro, di esercitare i poteri ex art. 421 c.p.c. anche in presenza di decadenza delle parti, si veda
Cass., Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7543 del
30/03/2006; si veda anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 29006 del 10/12/2008).
Deve, poi, osservarsi, sul valore probatorio dei verbali ispettivi, che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cass., Sez. lav., 19.4.2010, n. 9251). pagina 5 di 6 Le circostanze specificatamente indicate in verbale, le dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla moglie, il calcolo del fabbisogno di giornate lavorate consentono di ritenere provati i requisiti necessari per l'iscrizione nella Gestione dei Coltivatori Diretti.
Del resto, le deduzioni attoree contrarie si rivelano insufficienti a smentire gli assunti dell . CP_1
In particolare, l'allegazione circa il mancato superamento di €.7.000,00 annui di fatturato per l'attività di vendita di prodotti agricoli che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, consente ai piccoli imprenditori agricoli unicamente l'esonero da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo.
Parimenti il riconoscimento della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, in assenza di ulteriori precisazioni e indicazioni che consentano di ritenere insussistenti i presupposti costitutivi dell'iscrizione alla gestione CD.
E l'attestazione della vendita dei terreni, datata 23.2.2021, ossia successiva ai periodi cui si riferisce la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto (anni 2010-2019).
Ciò premesso, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Come noto, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, la prescrizione cui sono soggetti i contributi previdenziali è quinquennale.
In atti non vi è prova della notifica del verbale di accertamento né della comunicazione d'iscrizione alla gestione CD datata 8.1.2019 poiché non è visibile la data della compiuta giacenza.
Ne deriva che la prescrizione può dirsi utilmente interrotta solo con la notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 15 novembre 2021.
Sono, dunque, da ritenere esigibili, perché non prescritti, unicamente i crediti contributivi dal
15.11.2016, ossia relativi ai 5 anni antecedenti la notifica dell'avviso di addebito.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta con riguardo alle pretese contributive antecedenti la data del 15.11.2016 e rigettata per il resto.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi sino al 15.11.2016;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza cartolare del 26.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9328/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso D'Amico e Gloria Beatrice Cantatore Parte_1
- opponente - contro
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
- opposto -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2021 00005636 86 000, notificato il 15.11.2021, dell'importo di €.41.099,17, a titolo di contributi per la “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e Associati”, emissione da 2019/1, chiedendone l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Innanzitutto, le doglianze relative ai vizi formali e del procedimento di riscossione sono inammissibili perché intempestivi.
Tali contestazioni introducono un'opposizione agli atti esecutivi (art. 29, comma 2, d.lgs. 46/1999), per la cui regolamentazione è fatto rinvio alle forme ordinarie, poiché essa è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento
(Cass. civ. n. 21080/2015). pagina 1 di 6 Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data 15.11.2021, ma il ricorso – come anzidetto – è stato proposto oltre i successivi venti giorni, cioè in data 24.12.2021.
Nel merito, è utile richiamare quanto segue.
L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria è stata estesa “ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi” (art. 1 l.n. 1047/1957, come modificata dalla l.n. 9/1963), con la precisazione che “sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente
e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame” (art. 2 cit.).
Specificatamente gli artt. 2 e 3 l.n. 9/1963 individuano i seguenti requisiti per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto: 1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
2) la prestazione lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame e il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non deve essere inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Ciò premesso, il ricorso in opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva;
mentre, la parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Come dedotto dall' , le pretese contributive di cui all'avviso di addebito originano dal “verbale CP_1
ispettivo n. 2015014074/DDL del 28.07.2015, redatto dagli ispettori dell'Istituto previdenziale tali
, e , notificato dall' in data 28.07.2015” con cui Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_1
“si provvedeva ad accertare l'obbligo di iscrizione nella Gestione previdenziale Lavoratori Autonomi in agricoltura (Coltivatori diretti) del sig. , dal 2010 al 2020, nel rispetto dei Parte_1 termini di prescrizione”.
In detto verbale è stato così accertato:
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Deve, innanzitutto, evidenziarsi come debba disporsi, ex art. 421 c.p.c., l'acquisizione della documentazione affoliata dall' , con tardiva memoria di costituzione. CP_1
Detta acquisizione si ritiene utile e necessaria, essendo tale documentazione indispensabile ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sulla possibilità, per il giudice del lavoro, di esercitare i poteri ex art. 421 c.p.c. anche in presenza di decadenza delle parti, si veda
Cass., Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7543 del
30/03/2006; si veda anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 29006 del 10/12/2008).
Deve, poi, osservarsi, sul valore probatorio dei verbali ispettivi, che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”
(Cass., Sez. lav., 19.4.2010, n. 9251). pagina 5 di 6 Le circostanze specificatamente indicate in verbale, le dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla moglie, il calcolo del fabbisogno di giornate lavorate consentono di ritenere provati i requisiti necessari per l'iscrizione nella Gestione dei Coltivatori Diretti.
Del resto, le deduzioni attoree contrarie si rivelano insufficienti a smentire gli assunti dell . CP_1
In particolare, l'allegazione circa il mancato superamento di €.7.000,00 annui di fatturato per l'attività di vendita di prodotti agricoli che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, consente ai piccoli imprenditori agricoli unicamente l'esonero da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo.
Parimenti il riconoscimento della riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, in assenza di ulteriori precisazioni e indicazioni che consentano di ritenere insussistenti i presupposti costitutivi dell'iscrizione alla gestione CD.
E l'attestazione della vendita dei terreni, datata 23.2.2021, ossia successiva ai periodi cui si riferisce la pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto (anni 2010-2019).
Ciò premesso, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Come noto, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, la prescrizione cui sono soggetti i contributi previdenziali è quinquennale.
In atti non vi è prova della notifica del verbale di accertamento né della comunicazione d'iscrizione alla gestione CD datata 8.1.2019 poiché non è visibile la data della compiuta giacenza.
Ne deriva che la prescrizione può dirsi utilmente interrotta solo con la notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 15 novembre 2021.
Sono, dunque, da ritenere esigibili, perché non prescritti, unicamente i crediti contributivi dal
15.11.2016, ossia relativi ai 5 anni antecedenti la notifica dell'avviso di addebito.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta con riguardo alle pretese contributive antecedenti la data del 15.11.2016 e rigettata per il resto.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi sino al 15.11.2016;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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