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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 859/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Berra Michela del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il 26/06/2012 con atto trascritto al registro dello
Stato Civile del comune di Vercelli, Parte II Serie C n. 97, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune per le trascrizioni ed annotazioni di rito;
2. disporre l'affido c.d. super esclusivo o rafforzato del minore alla madre, con Persona_1
residenza e collocazione presso la medesima, e concentrazione in capo alla madre di tutte le decisioni comprese quelle di maggiore importanza (art. 337 quater comma 3 c.c.), demandando al
Servizio Sociale di Vercelli la predisposizione di un eventuale calendario di visite padre-minore ove il signor formuli istanza di poter incontrare e tenere con sé il bambino, con eventuale CP_1
attivazione dei luoghi neutri ove necessario e, in ogni caso, con delega al monitoraggio da parte del
Servizio;
3. ordinare a di versare a , a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore, sino alla sua autosufficienza ed indipendenza economica, un importo non inferiore ad euro 250,00 mensili, o altra somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, entro il
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. disporre che le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo i criteri dettati dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018, in uso presso il
Tribunale di Vercelli e successive modifiche;
5. disporre che la madre possa richiedere l'intero importo dell'assegno unico e universale.
Con vittoria di spese.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il Parte_1 Controparte_1
26/06/2012, matrimonio trascritto presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Vercelli, parte II Serie
C n. 97, anno 2024.
Dall'unione è nato il figlio (Vercelli, 17.08.2018). Persona_1
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo rafforzato dei figli e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ma è comparso personalmente alla prima udienza celerata avanti al Giudice relatore, ove è stata dichiarata contumace.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La ricorrente ha allegato che il marito si allontanava spesso da casa per diversi giorni, e che dal settembre 2023 abbandonava definitivamente il domicilio familiare. Il convenuto, comparso personalmente alla prima udienza, non ha fornito elementi di segno diverso.
Nel caso di specie, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota una evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio;
va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre con collocazione e residenza anagrafica, ex art. 337-quater ultimo comma, merita accoglimento, come già stabilito pagina 3 di 6 nell'ordinanza del 29.10.2024. Nel caso di specie, la situazione di vulnerabilità del figlio minore - affetto da grave invalidità, come risulta dalla documentazione in atti- induce a derogare, allo stato, alla regola dell'affidamento condiviso in quanto è ravvisabile un possibile pregiudizio per il bambino in ragione del conclamato disinteresse del padre al suo accudimento morale e materiale. Infatti, in regime di affido condiviso, la condotta irresponsabile e disinteressata del padre potrebbe paralizzare le opportune iniziative da assumersi in ambito medico e scolastico, e pertanto, a tutela del minore, deve essere disposto l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337-quater comma III c.c prevedendo in capo alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Tale soluzione appare tanto più necessaria anche in ragione della relazione dei Servizi Sociali, che ha restituito una situazione familiare complessa in cui la madre, comunque, risulta adeguata e accudente mentre il padre persiste in un atteggiamento non cooperativo (Nel corso dell'attività di monitoraggio relativa alla situazione familiare sono state svolte diverse visite domiciliari presso l'abitazione della sig.ra Durante ciascuna delle visite effettuate, l'abitazione è risultata in ordine e Pt_1
adeguatamente sistemata, senza rilevare elementi di criticità sotto il profilo igienico, organizzativo o gestionale;
[…] In merito alla possibilità di formalizzare un calendario di visita tra il sig. e il CP_1
figlio si informa che al momento non sussistono le condizioni per procedere in quanto il padre Per_1 del minore non si presenta agli appuntamenti e non prende contatti con il Servizio scrivente – cfr. relazione del 30.12.2024).
Al momento non ci sono le condizioni per stabilire un calendario di incontri padre-figlio: sarà il
Servizio Sociali a redigerlo, sempre che il padre dimostri interesse e si mostri cooperativo.
È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali, che si sono detti disponibili a proseguire tutti gli interventi in essere, monitoraggio e di tipo educativo, anche sulla ricorrente (cfr. relazione: Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno continuare a garantire la prosecuzione di tutti gli interventi attualmente in essere, sia a favore del minore che della di lui madre, sig.ra Per_1
Tali interventi mirano a sostenere il benessere psico-sociale, emotivo e relazionale del Pt_1
nucleo familiare, con un approccio orientato alla tutela dei diritti del minore e alla promozione di un contesto familiare il più possibile sereno).
pagina 4 di 6 SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro
250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del
Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, di autorizzare la ricorrente a richiedere e trattenere l'intero assegno unico universale.
La somma prevista per il mantenimento indiretto appare congrua in ragione del fatto che il minore trascorre la totalità del tempo con la madre e che il convenuto, da quanto egli stesso ha dichiarato, al momento sarebbe disoccupato, ma ha sempre svolto in precedenza attività lavorativa, sia come magazziniere che come macellaio;
la madre invece lavora in modo non regolarizzato per poche ore settimanali ed è in attesa di una borsa lavoro da parte del Comune.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 859/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il 26/06/2012, matrimonio trascritto presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Vercelli, parte II Serie C n. 97, anno 2024.
pagina 5 di 6 2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA il figlio minore alla madre secondo le regole Persona_1 Parte_1 dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, che potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
4. DISPONE che il padre possa incontrare il figlio secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, con eventuale attivazione dei luoghi neutri laddove necessario;
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di Vercelli con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno;
6. PONE a carico del padre convenuto un contributo al mantenimento indiretto del figlio minore di euro 250 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute con rinvio alla disciplina del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 26.2.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 859/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Berra Michela del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_2
hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il 26/06/2012 con atto trascritto al registro dello
Stato Civile del comune di Vercelli, Parte II Serie C n. 97, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di detto Comune per le trascrizioni ed annotazioni di rito;
2. disporre l'affido c.d. super esclusivo o rafforzato del minore alla madre, con Persona_1
residenza e collocazione presso la medesima, e concentrazione in capo alla madre di tutte le decisioni comprese quelle di maggiore importanza (art. 337 quater comma 3 c.c.), demandando al
Servizio Sociale di Vercelli la predisposizione di un eventuale calendario di visite padre-minore ove il signor formuli istanza di poter incontrare e tenere con sé il bambino, con eventuale CP_1
attivazione dei luoghi neutri ove necessario e, in ogni caso, con delega al monitoraggio da parte del
Servizio;
3. ordinare a di versare a , a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore, sino alla sua autosufficienza ed indipendenza economica, un importo non inferiore ad euro 250,00 mensili, o altra somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, entro il
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. disporre che le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo i criteri dettati dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018, in uso presso il
Tribunale di Vercelli e successive modifiche;
5. disporre che la madre possa richiedere l'intero importo dell'assegno unico e universale.
Con vittoria di spese.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il Parte_1 Controparte_1
26/06/2012, matrimonio trascritto presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Vercelli, parte II Serie
C n. 97, anno 2024.
Dall'unione è nato il figlio (Vercelli, 17.08.2018). Persona_1
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo rafforzato dei figli e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ma è comparso personalmente alla prima udienza celerata avanti al Giudice relatore, ove è stata dichiarata contumace.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La ricorrente ha allegato che il marito si allontanava spesso da casa per diversi giorni, e che dal settembre 2023 abbandonava definitivamente il domicilio familiare. Il convenuto, comparso personalmente alla prima udienza, non ha fornito elementi di segno diverso.
Nel caso di specie, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota una evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio;
va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre con collocazione e residenza anagrafica, ex art. 337-quater ultimo comma, merita accoglimento, come già stabilito pagina 3 di 6 nell'ordinanza del 29.10.2024. Nel caso di specie, la situazione di vulnerabilità del figlio minore - affetto da grave invalidità, come risulta dalla documentazione in atti- induce a derogare, allo stato, alla regola dell'affidamento condiviso in quanto è ravvisabile un possibile pregiudizio per il bambino in ragione del conclamato disinteresse del padre al suo accudimento morale e materiale. Infatti, in regime di affido condiviso, la condotta irresponsabile e disinteressata del padre potrebbe paralizzare le opportune iniziative da assumersi in ambito medico e scolastico, e pertanto, a tutela del minore, deve essere disposto l'affido esclusivo rafforzato ex art. 337-quater comma III c.c prevedendo in capo alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Tale soluzione appare tanto più necessaria anche in ragione della relazione dei Servizi Sociali, che ha restituito una situazione familiare complessa in cui la madre, comunque, risulta adeguata e accudente mentre il padre persiste in un atteggiamento non cooperativo (Nel corso dell'attività di monitoraggio relativa alla situazione familiare sono state svolte diverse visite domiciliari presso l'abitazione della sig.ra Durante ciascuna delle visite effettuate, l'abitazione è risultata in ordine e Pt_1
adeguatamente sistemata, senza rilevare elementi di criticità sotto il profilo igienico, organizzativo o gestionale;
[…] In merito alla possibilità di formalizzare un calendario di visita tra il sig. e il CP_1
figlio si informa che al momento non sussistono le condizioni per procedere in quanto il padre Per_1 del minore non si presenta agli appuntamenti e non prende contatti con il Servizio scrivente – cfr. relazione del 30.12.2024).
Al momento non ci sono le condizioni per stabilire un calendario di incontri padre-figlio: sarà il
Servizio Sociali a redigerlo, sempre che il padre dimostri interesse e si mostri cooperativo.
È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali, che si sono detti disponibili a proseguire tutti gli interventi in essere, monitoraggio e di tipo educativo, anche sulla ricorrente (cfr. relazione: Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno continuare a garantire la prosecuzione di tutti gli interventi attualmente in essere, sia a favore del minore che della di lui madre, sig.ra Per_1
Tali interventi mirano a sostenere il benessere psico-sociale, emotivo e relazionale del Pt_1
nucleo familiare, con un approccio orientato alla tutela dei diritti del minore e alla promozione di un contesto familiare il più possibile sereno).
pagina 4 di 6 SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro
250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del
Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, di autorizzare la ricorrente a richiedere e trattenere l'intero assegno unico universale.
La somma prevista per il mantenimento indiretto appare congrua in ragione del fatto che il minore trascorre la totalità del tempo con la madre e che il convenuto, da quanto egli stesso ha dichiarato, al momento sarebbe disoccupato, ma ha sempre svolto in precedenza attività lavorativa, sia come magazziniere che come macellaio;
la madre invece lavora in modo non regolarizzato per poche ore settimanali ed è in attesa di una borsa lavoro da parte del Comune.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 859/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in EN ME (Marocco) il 26/06/2012, matrimonio trascritto presso l'Ufficio di stato Civile del Comune di Vercelli, parte II Serie C n. 97, anno 2024.
pagina 5 di 6 2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA il figlio minore alla madre secondo le regole Persona_1 Parte_1 dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, che potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
4. DISPONE che il padre possa incontrare il figlio secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, con eventuale attivazione dei luoghi neutri laddove necessario;
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di Vercelli con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno;
6. PONE a carico del padre convenuto un contributo al mantenimento indiretto del figlio minore di euro 250 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute con rinvio alla disciplina del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 26.2.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
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