Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2007, n. 25755
CASS
Sentenza 16 febbraio 2007

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Il sequestro probatorio della memoria del "personal computer" di un giornalista che abbia opposto il segreto professionale è consentito soltanto ove sia ritenuta l'infondatezza del segreto e la necessità dell'acquisizione per l'indagine, ma l'attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti.

Il segreto dei giornalisti professionisti è circoscritto all'indicazione del nome della fonte, nel cui ambito rientra qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2007, n. 25755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25755
Data del deposito : 16 febbraio 2007

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