Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO & AN s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione CA LZ, elettivamente domiciliato in Roma, via U. Boccioni n. 4, presso l'avv. Antonino Smiroldo, che con l'avv. Amedeo De Maio la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL LI BI, elettivamente domiciliato in Roma, viale regina Margherita 262/264, presso l'avv. Salvatore Taverna, che con l'avv. Pietro Congiatu lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11 della Corte d'appello di Cagliari, sede distaccata di Sassari, depositata il 16 marzo 2001 (R.G. n. 122/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16 marzo 2001 la Corte di appello di Cagliari, sede distaccata di Sassari, ha rigettato l'appello proposto dalla s.r.l. AC & LZ avverso la sentenza di condanna, emessa il 2 giugno 2000 dal Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, al pagamento in favore di El EL IL della somma di lire 31.495.704, con interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di provvigioni per il rapporto di agenzia intercorso fra le parti ed in relazione alla fornitura eseguita alla s.r.l. TI e AL Centro Sardegna.
Il giudice del gravame, disattesa innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, ha ritenuto attraverso il contratto stipulato il 27 ottobre 1992, allegato dall'attore nel giudizio di primo grado, la dimostrazione del rapporto di agenzia con diritto di esclusiva per la Sardegna, poi soltanto parzialmente modificato dalla preponente, che con lettera del 10 giugno 1994, dalla stessa prodotta, aveva revocato l'esclusiva, pur confermando a El EL l'incarico di agente. Così qualificato il rapporto, la Corte territoriale ha ritenuto infondata anche la eccezione di prescrizione del credito, sollevata con riferimento al relativo termine previsto per il compenso del mediatore, ed ha quindi considerato priva di rilievo la circostanza che l'appellato era socio della impresa destinataria della fornitura, essendo stato il contratto, con il quale la fornitura era stata concordata ed a cui si riferiva la provvigione reclamata, concluso dal predetto El EL come agente della AC & LZ. Di questa pronuncia la società soccombente ha richiesto la cassazione, formulando quattro motivi, poi illustrati con memoria. L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.. Deduce che il criterio del foro generale delle persone fisiche, e quindi anche di quelle giuridiche, ha carattere sussidiario rispetto a quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., ma non con riferimento all'altro di cui al quarto comma del medesimo articolo. Nella specie, dovendo il rapporto essere inquadrato, ad avviso della ricorrente, nello schema della mediazione, la individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base alle regole generali.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. cod. civ. e ribadisce che l'attività svolta dall'odierno resistente, anche anteriormente alla fornitura in questione, era da qualificarsi di mediazione e non di agenzia, contratto quest'ultimo che deve essere dimostrato per iscritto. Nè, ad avviso della ricorrente, può essere considerata valida prova scritta al riguardo il contratto in data 27 ottobre 1992, perché si riferisce ad un accordo tra le parti che non ha mai avuto concreta esecuzione, e, del resto, l'attività dedotta da El EL IL, a sostegno della pretesa dedotta in giudizio, non aveva i caratteri della continuità e della stabilità, distintivi del rapporto di agenzia.
Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2950 cod. civ. e assume l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere la estinzione del diritto per prescrizione, conseguenza della inesatta qualificazione del rapporto come di agenzia anziché di mediazione.
Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1754 cod. civ.. Richiamata ancora una volta la diversa qualificazione del rapporto, da inquadrarsi, come ribadisce la ricorrente, in quello della mediazione, l'odierno resistente non avrebbe potuto fondatamente richiedere la provvigione per l'attività espletata neppure in relazione a tale rapporto, perché, data la sua posizione di socio e dirigente della società destinataria della fornitura, non ricorre la tipica caratteristica di imparzialità e terzietà che deve contraddistinguere il mediatore.
I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto si basano tutti sulla diversa, ritenuta qualificazione del contratto, sono infondati.
Si deve infatti rilevare che il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza fra le parti di un rapporto di agenzia, su cui il resistente aveva fondato il credito fatto valere con il ricorso introduttivo, in base al contratto del 27 ottobre 1992, concordemente alla espressa qualificazione attribuita dai medesimi contraenti. La Corte territoriale ha inoltre specificato che la formale intitolazione negoziale era stata ribadita nella lettera, in data 10 giugno 1994, di riconferma dell'incarico, con la quale era stata eliminata la clausola di esclusiva inizialmente pattuita, e che, secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita, vi era stata tra le parti una collaborazione continuativa prima della vendita dei macchinar alla società TI e AL, così mettendo in evidenza la continuità e la stabilità dell'incarico che caratterizzano il rapporto di agenzia (Cass. 8 febbraio 1999 n. 1078, Cass. 16 ottobre 1998 n. 10265, Cass. 16 febbraio 1993 n. 1916) e che, comportando tali connotazioni l'attribuzione per una serie indefinita di affari, differenziano il rapporto di agenzia da quello di mediazione, per il quale l'incarico riguarda un singolo affare. Ai fini della qualificazione del rapporto, osserva ancora la Corte, assume specifico rilievo il diritto di esclusiva, che - elemento naturale del contratto di agenzia (art. 1743 cod. civ.) - era stato nella specie dapprima espressamente pattuito tra le parti e poi escluso nella lettera di riconferma dell'incarico; elemento che, con il richiamo ad esso effettuato dal giudice di appello, è stato implicitamente valorizzato dal medesimo giudice nel procedere all'inquadramento del rapporto nell'affermato schema negoziale. Del resto, la società non critica il ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alla qualificazione del contratto, la quale è basata su un apprezzamento di fatto privo di errori logico- giuridici e compiuto in modo esauriente, ma si limita a contrapporre una differente determinazione del rapporto, sostenendo con deduzione inammissibile, contro la diversa, specifica enunciazione contenuta nella sentenza impugnata, che il contratto di agenzia non aveva avuto esecuzione.
Di fronte a tali qualificanti elementi, correttamente quindi il giudice del merito ha ricondotto la controversia nell'ambito del rapporto di agenzia, ipotesi per la quale, in base all'art. 413, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128, la competenza per territorio spetta in via esclusiva al giudice nella cui circoscrizione si trovava il domicilio dell'agente all'epoca dello svolgimento dell'incarico, ed altrettanto correttamente il medesimo giudice ha riconosciuto all'agente il diritto alla provvigione nella misura non contestata (di lire 31.495.704).
Ed infondata è perciò pure la doglianza relativa alla violazione dell'art. 2950 cod. civ. (terzo motivo), che è il termine di prescrizione annuale previsto per il diritto del mediatore, applicandosi invece per il diritto alle provvigioni nel contratto di agenzia il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. (Cass. 30 agosto 2000 n. 11402), qui pacificamente non decorso, poiché la sentenza impugnata, con statuizione non soggetta a censura, ha individuato il termine iniziale di essa alla data dell'11 dicembre 1995, mentre il giudizio era stato instaurato con ricorso al Tribunale di Sassari del 9 aprile 1999.
Resta infine assorbita la censura relativa all'omessa valutazione della qualità del resistente, cioè di socio e dirigente della società acquirente della fornitura, poiché la circostanza è stata dedotta come elemento preclusivo per il riconoscimento del diritto alla provvigione del mediatore.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere, per la società soccombente, del pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in oltre ad euro 1.500,00=(millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004