Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15651 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPU BLICA ITALIANA IN N E5 6 5 175 17/00 LA CORTE SUPREMA AS AZIO Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10059/00 Presidente Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. FR TRIFONE 31832 Cron.Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 4108 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud. 08/05/03 Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ANDRIOLA FRANCESCO, elettivamente VIA ALDO BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IMAP SRL, LA FONDIARIA SPA;
intimati avverso la sentenza n. 2001/99 del Tribunale di NAPOLI, Sezione VIII Civile, emessa il 18/11/98 e depositata il 31/03/99 (R.G. 526/96); 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1098 udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. FR 1 приват TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 23 maggio 1996 il pretore di Napo- li condannava la società Fondiaria Assicurazioni spa a pagare a FR LA la somma di lire 1.600.000 a titolo di risarcimento del danno, che il suo autovei- colo aveva subito a seguito dello scontro con l'autovettura di proprietà della società I.M.A.P. SR, il cui conducente veniva dichiarato esclusivo responsa- bile del sinistro. Le spese del giudizio, liquidate in lire 1.390.000, erano distratte a favore del difensore anti- statario dell'attore, avvocato Guido Licenziati. La sentenza era impugnata da FR LA, il quale lamentava che la rivalutazione monetaria rico- nosciutagli in lire 250.000 non era stata calcolata in rapporto al reale tasso di inflazione;
che non gli era- no stati riconosciuti anche gli interessi di legge;
che 1 le spese erano state liquidate in misura inferiore ri- spetto al dovuto. Il gravame era deciso dal tribunale di Napoli con sentenza pubblicata il 31 marzo 1999, la quale, nella 2 contumacia della società I.M.A.P. SR ' dichiarava im- proponibile l'appello e compensava per intero le spese del grado. Il giudice di secondo grado -rilevato preliminar- mente che il difensore dell'appellante era munito di valido mandato per il giudizio di appello, poiché quel- lo a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risultava conferito anche per il grado suc- cessivo- considerava che si era verificata una fatti- specie complessa di acquiescenza, nella forma espressa da parte del difensore dell'appellante e nella forma tacita ad opera di FR LA. Rilevava il tribunale che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica- zione in base ad essa del precetto, FR LA, per il tramite del suo difensore già costituito, aveva ricevuto in data 16 luglio 1996 la somma di lire 1.600.000 e, successivamente, la somma di lire 574.340 per spese e competenze del precetto medesimo. Il difensore avvocato Licenziati aveva a sua volta riscosso in data 11 settembre 1996 la somma complessiva di lire 3.724.773 (di cui lire 1.986.000 per le spese del giudizio di primo grado a lui attribuite e maggio- rate delle spese e competenze del precetto e lire 1.000.000 per onorario aggiuntivo) e in quietanza aveva 3 ри dichiarato alla società di assicurazione che rinunciava agli "atti successivi". L'espressione "atti successivi" veniva riferita dal tribunale agli atti di un'eventuale impugnazione piuttosto che agli ulteriori atti di esecuzione. Aggiungeva, inoltre, il giudice di secondo grado che il fatto che il difensore dell'appellante aveva ri- cevuto gli assegni intestati al cliente, continuando ad attribuirsi il potere di rappresentanza dello stesso e senza riceverne opposizione, valeva, da un lato, come indizio di un comportamento tacito di accettazione del- la definizione transattiva della vicenda successivamen- te alla pubblicazione della sentenza di primo grado u e, dall'altro, come delega irritale alla esternazione della volontà di fare acquiescenza alla stessa. Osservava, infine, il tribunale che l'atto di ap- pello non recava un nuovo mandato alle liti e che la richiesta di riforma della prima sentenza riguardava aspetti marginali della decisione, già compensati per dai maggiori importi percepiti primavalore dell'appello stesso e senza idoneo titolo giustificati- vo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso FR LA, che afficassida l'impugnazione a due mezzi di doglianza. p Non hanno svolto difese le intimate società I.M.A. P. SR e Fondiaria Assicurazioni spa. Motivi della decisione Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la + violazione della norma di cui all'art. 83 c.p.c.- il ricorrente denuncia che, poiché il giudice d'appello non sarebbe stato chiaro circa l'esistenza di valido mandato in ordine al giudizio di secondo grado, nell'incertezza questa Corte dovrebbe chiarire che la procura conferita per il primo grado di giudizio com- prendeva anche il mandato alle liti per la eventuale proposizione del gravame. La censura deve essere rigettata. Il tribunale ha espressamente accertato che il di- fensore dell'appellante era munito di valido mandato per il giudizio di appello, poiché quello a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ri- sultava conferito anche per il grado successivo. Manca, pertanto, nella sentenza impugnata una sta- tuizione sul punto sfavorevole al ricorrente, della quale costui possa dolersi. E', invece, fondato e deve essere accolto il se- condo motivo dell'impugnazione, con il quale il ricor- rente -denunciando la violazione della norma di cui all'art. 329 c.p.c.- censura la decisione del tribuna- ри le circa la ritenuta sua tacita acquiescenza alla sen- tenza di primo grado. Assume che, contrariamente alle affermazioni del tribunale, non risultava agli atti di causa una Sua ÷ espressa 0 tacita rinuncia all'appello, risultando piuttosto, proprio dagli atti esibiti dalla società di assicurazione, che l'impugnazione poteva essere propo- sta in quanto la quietanza prodotta conteneva la riser- va espressa del gravame, riserva che era contenuta an- che nell'atto di precetto intimato in base alla senten- za di primo grado, onde la rinuncia agli atti successi- vi non poteva che essere intesa come rinuncia agli atti di esecuzione conseguenti al precetto medesimo. Precisa, inoltre, il ricorrente che, quando pure la rinuncia suddetta dovesse ritenersi come rinuncia all'impugnazione, essa risultava sottoscritta dal suo difensore e non poteva, perciò, produrre effetti nei confronti di esso ricorrente. L'istituto dell'acquiescenza, quale regolato dal- l'art. 329 c.p.c., costituisce un negozio giuridico processuale, unilaterale non recettizio, contenente la manifestazione di volontà diretta all'accettazione delle statuizioni contenute nella sentenza con l'effetto di escluderne l'impugnabilità. Detta volontà può rivelarsi in una dichiarazione т 6 espressa ovvero può realizzarsi in atti certamente ed univocamente incompatibili con la volontà d'impugnare, dando luogo, rispettivamente, all'acquiescenza espressa ed a quella tacita. In entrambe le ipotesi, tuttavia, l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto d'impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, per cui la manifestazione di volontà, oltre ad essere non equivoca, deve ne- cessariamente essere posta in essere dal soggetto che di detto diritto possa disporre ○ da procuratore munito di mandato speciale (Cass., n. 1610/2000; Cass., n. 4850/96; Cass., n. 11496/90). Detto principio di diritto non è stato osservato dal tribunale nell'impugnata sentenza, dato che il giu- dice di merito ha attribuito valore di acquiescenza non alla dichiarazione diretta espressa dal ricorrente ovvero a comportamenti univocamente concludenti dello stesso, ma alle affermazioni del suo difensore ed a fatti dello stesso, sul presupposto essi potessero spiegare effetti nei confronti di FR LA in base ad un potere di rappresentanza sostanziale del- la parte conferito al difensore in virtù di "delega ir- rituale alla esternazione della volontà di fare acquie- scenza 7 р E' appena il caso di aggiungere che questa Corte ha già precisato (da ultimo: Cass., n. 1610/2000) che la volonta' di accettare la decisione, oltre che provenire dal soggetto legittimato a disporre del re- lativo diritto, deve essere univoca, certa e priva di condizioni e che detti elementi possono es- sere accertati solo in base all'esame diretto della dichiarazione di volontà o degli atti e comportamenti che tale volontà evidenzino e non certo in base ad un carteggio intervenuto fra difensori, nel quale la parte e' solo menzionata, ma nonpretesa volontà della riportata nella sua interezza, potendo il carteggio assumere al massimo il valore di un indizio da esa- minarsi e valutarsi alla stregua del disposto dell'art. 2729 C.C., senza costituire esso stesso elemento unico e definitivo di prova. Deve, infine, rilevarsi, come evidenziato dal ri- corrente, che la motivazione dell'impugnata sentenza appare anche lacunosa laddove, nella identificazione degli atti successivi cui il difensore rinunciava quan- to al suo diritto di impugnare in proprio il capo auto- nomo di sentenza relativo alla distrazione delle spese а suo favore, non ha tenuto conto delle altre clausole contenute nella quietanze e della riserva d'impugnazione che era stata formulata con l'intimato 8 m -- precetto. Pertanto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che, attenen- dosi al principio di diritto enunciato, provvederà al- l'esame del merito dell'impugnazione ed alla liqui- dazione delle spese del presente giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
ne accoglie il secondo;
cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli. Roma, 8 maggio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente заного ри Emut Lupe IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA الويب 2.0 011, 2003 innocenzo Battista IL CANCELIERE C1 Innocento Battista a ри