Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
La persona offesa, non rivestendo la qualità di parte processuale in senso tecnico, non è legittimata a proporre la dichiarazione di ricusazione, che, qualora proposta, è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2008, n. 36579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36579 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 01/07/2008
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1045
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 043052/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IS, n. 9.9.1955;
nel procedimento a carico di:
ZO NO, n. 2.4.1943;
avverso l'ordinanza emessa il 12 ottobre 2007 del G.I.P. del Tribunale di Forlì;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di rigettare il ricorso e dichiarare manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 c.p.p., comma 2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. del Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 12 ottobre 2007, rigettava l'istanza di ricusazione del perito nominato, nel corso di incidente probatorio, nel procedimento a carico di Zoli NO, presentata dalla persona offesa, IS NI, per la considerazione che lo stesso perito era stato nominato consulente tecnico del p.m. in un procedimento connesso.
Il suddetto G.I.P. argomentava che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" (art. 37 c.p.p.) e che la persona offesa dal reato non riveste tale qualifica in senso tecnico;
che, comunque, l'ipotesi considerata non configurava una connessione sostanziale ex art. 12 c.p.p., ma, se mai, solo una connessione probatoria.
Propone ricorso per cassazione il difensore di IS NI, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente osserva che il perito nominato dal G.I.P. era stato nominato consulente tecnico del p.m. in altro procedimento nel quale il IS è indagato e che deve considerarsi connesso al procedimento del quale si discute, così che dovrebbe essere applicato il disposto dell'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. e), che fa divieto, a pena di nullità, di prestare l'ufficio di perito a colui che è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, senza alcun rinvio, per la definizione di connessione, all'art. 12 c.p.p.. Quanto alla carenza di legittimazione della persona offesa alla proposizione della dichiarazione di ricusazione, il ricorrente rileva che la perizio, elaborata nell'ambito del procedimento nel quale il IS è persona offesa, potrebbe essere acquisita nell'ambito di procedimenti tin cui lo stesso IS è imputato, ai sensi dell'art. 238 c.p.p.. Nel caso in cui si ritenesse che l'art. 223 c.p.p., comma 2, precluda alla persona offesa la facoltà di ricusare, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della medesima norma, per violazione dell'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui non consente la ricusazione del perito, in sede di incidente probatorio, alla persona offesa che sia nel contempo indagato o imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La collocazione della persona offesa tra i soggetti processuali costituisce una significativa novità del nuovo codice di rito, che supera in tal modo l'impostazione del codice del 1930, nel quale la persona offesa non aveva alcun diritto nel procedimento. Ad essa viene riconosciuta una posizione processuale caratterizzata da una serie di diritti e di facoltà, particolarmente incisivi nella fase delle indagini preliminari (artt. 360, 366, 369, 398, 401, 406, 410 e 413 c.p.p.) e che si completa e si sviluppa nei momenti processuali successivi (artt. 419, 429, 451, 456, 458, 465, 519 e 560 c.p.p.) nella prospettiva della costituzione di parte civile, fino a risultare quasi riassorbita nell'attività esperibile da quest'ultima, ma conservando comunque una sia pur limitata autonomia (art. 572 c.p.p.). Certo è che il Libro 1^ del codice di procedura penale prevede nel Titolo 6^ la persona offesa, quale soggetto processuale distinto dalla parte civile disciplinata nel precedente Titolo 5^, così che alla persona offesa non può essere attribuita la qualifica di parte processuale, come si argomenta dagli artt. 100 e 101 c.p.p.. I diritti e facoltà della medesima persona offesa dal reato possono essere fatti valere unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge, che evidenziano in modo inequivoco che la persona offesa dal reato non riveste la qualifica di "parte" in senso tecnico, ma è garantita processualmente nei momenti anteriori alla possibilità di costituirsi parte civile e diviene "parte" solo nel momento eventuale della sua costituzione come parte civile. Le garanzie accordate alla persona offesa non possono estendersi alla dichiarazione di ricusazione, posto che l'art. 37 c.p.p., comma 1, è perentorio nella determinazione dei soggetti legittimati a proporla, cioè esclusivamente le "parti" in senso tecnico, senza alcun riferimento espresso ad una facoltà della persona offesa dal reato. Il motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondato.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 c.p.p., comma 2, prima ancora che manifestamente infondata, essendo la disciplina relativa alla persona offesa riconducibile ad una scelta discrezionale del legislatore, non è rilevante nel presente procedimento, essendo col legata non solo ad un caso ipotetico, ma anche ad un caso che potrebbe verificarsi in un diverso procedimento, cioè l'eventuale utilizzo della perizia in altro procedimento connesso in cui la persona offesa del procedimento de quo sia indagata o imputata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008