Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione irrevocabile che costituisce titolo per il diritto alla riparazione va individuata nell'ordinanza non impugnata adottata dal Tribunale in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento "de libertate" ovvero nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione contro tale ordinanza o in sede di ricorso "per saltum" contro lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2003, n. 18237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18237 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente
1. Dott. DE BIASE ARCANGELO Consigliere
2. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere
3. Dott. IACOPINO SILVANA Consigliere
4. Dott. PETITTI STEFANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES AS N. IL 16/05/1970;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ordinanza del 02/05/2002 della Corte d'Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Iacopino Silvana;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 2/5/2002 la Corte di Appello di Roma, rigettava la richiesta presentata il 13.2.2002 da ED MO volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 10 gennaio al 9 marzo 1999 e da tale data fino al 5/10/2000 agli arresti domiciliari.
L'uomo, imputato di tentato omicidio volontario in danno del padre e di detenzione e porto abusivo di oggetto atto ad offendere, era stato assolto da tali reati per vizio totale di mente, con ricovero in un ospedale psichiatrico per un tempo non inferiore a cinque anni, con sentenza emessa il 5/10/2000 dal Tribunale di Roma. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 15/1/2001, divenuta irrevocabile il 2/3/2001, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto il ED dal delitto aggravato di lesioni volontarie lievi, con così qualificato il fatto contestato come tentativo di omicidio, per essere lo stesso non imputabile per vizio totale di mente, revocando la misura di sicurezza applicata e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Riteneva la corte di appello che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione non potesse essere accolta in quanto nei confronti del ED la privazione della libertà personale era stata disposta per un titolo di reato (quello di tentato omicidio, che consentiva l'adozione della custodia cautelare che la detenzione non era andata oltre il momento in cui il fatto ascritto era stato derubricato nell'ipotesi di lesioni volontarie lievi che escludeva, invece, l'applicazione della misura coercitiva. Secondo i giudici, nel caso di specie, la diversa qualificazione del delitto originariamente contestato, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione poteva sussistere solo se, in seguito a tale derubricazione, la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta.
Avverso l'ordinanza della corte di Appello veniva proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto dal ED e dal difensore cui era rilasciata procura speciale. Si deduceva mancanza di motivazione del provvedimento impugnato nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 314, co. 2, C.P.P. in relazione all'art. 273, co. 2 C.P.P. Sul punto, si osservava che la custodia cautelare sofferta dal ED era illegittima fin dall'inizio, trattandosi di persona non imputabile perchè, al momento del fatto, era per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere. Il caso di specie, quindi, rientrava nell'ipotesi prevista dall'art.314, co. 2 C.P.P. perchè il provvedimento che aveva imposto la misura cautelare era stato illegittimamente emesso in violazione dell'art. 273, co. 2 C.P.P., nella parte in cui stabilisce la non assoggettabilità alla stessa, ove risulti che il fatto è stato commesso in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto a sostegno.
La doglianza del ricorrente relativa alla mancata applicazione nel caso in esame dell'art. 314, co. 2, C.P.P., non può essere presa in considerazione. Tale norma stabilisce che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita spetti al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato sottoposto a custodia cautelare quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 C.P.P. Per giurisprudenza consolidata dalla quale non vi è ragione alcuna di discostarsi, la decisione irrevocabile, costituente ex art. 314, co. 2, C.P.P. titolo per il diritto alla riparazione, va individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal Tribunale costituito ai sensi degli artt.309 e 310 C.P.P. in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de libertade ovvero nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione contro tale ordinanza del Tribunale o in sede di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare (Sezioni Unite, sent. 12/10/1993, Stablum) anche se a norma dell'art. 273, co. 2, C.P.P. il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione patita può essere fatto valere nell'ipotesi di sussistenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura della custodia cautelare, di cause di non punibilità, non risulta dagli atti che nel caso riguardante il ED, le cui gravi condizioni mentali erano state subito evidenziate, sia stata presentata contro l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere richiesta di riesame o ricorso per cassazione, ovvero appello avverso la sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria (per altro, ottenuti su istanza dello stesso difensore di fiducia del ED/o contro il rigetto di richiesta di revoca della custodia cautelare.
Alla declaratoria d'inammissibilità del gravame ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrono i presupposti per non disporre la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003.