Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 11/03/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 56 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. ON D’AT Presidente dott. OL SO Consigliere relatore dott. Andrea Costa Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38084 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21834 reso da IN OR (C.F [...]) nella qualità di consegnatario della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024/29.2.2024.
Visto l’atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 584/2025;
Uditi nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa MA TE VI - relatore il Consigliere OL SO -, il P.M., in persona del S.P.G. MA Stefania Balena, alla presenza dell’agente contabile;
Esaminati gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, evidenziando che la gestione in questione è l’ultima precedente l’accorpamento della Camera di commercio tarantina con quella di Brindisi, rientrando, quindi, la fattispecie in esame fra quelle di cui all’art.147 comma 3 lett. b) c.g.c..
Rilevava, tuttavia che il conto presentato dall’agente contabile, formalmente corretto e regolarmente parificato, aveva ad oggetto beni di diversa natura, sia mobili che immobili, evidenziando, quindi, che non tutti i beni presenti in elenco fossero soggetti al debito di custodia cui è tenuto l’agente contabile, bensì ad un mero debito di vigilanza.
Nell’esplicitare, a mero titolo esemplificativo alcuni esempi concreti, rappresentava come fossero stati inseriti nel conto i dati relativi anche ad alcuni impianti “impianto innaffiamento verde; impianto sollevamento acqua potabile; impianto distribuzione gas-impianto luci esterne...”, richiamandone la chiara natura di beni immobili in ragione della loro stretta connessione funzionale con il suolo.
Pertanto, dopo aver esposto la differenza fra debito di custodia e debito di vigilanza e dopo aver precisato che i sopra indicati beni dovessero essere contabilmente esposti fra le immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale, richiamando la natura mista della gestione esaminata, ha chiesto l’improcedibilità del conto, citando giurisprudenza conforme a quanto concluso.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il Magistrato istruttore L’agente contabile si è costituito, depositando una memoria unitamente alla quale ha provveduto a redigere un nuovo inventario, parificato in data 4/2/2026, che espone i soli beni soggetti a debito di custodia.
La Procura regionale ha concluso come da atti depositati versati in giudizio.
Alla luce degli atti esaminati il Collegio concorda con quanto esposto dal Magistrato istruttore essendo ben nota la differenza fra debito di custodia e debito di vigilanza ed essendo altrettanto pacifico che l’esame della gestione del conto reso dall’agente contabile deve avere ad oggetto i soli beni che, per loro natura, sono soggetti ad operazioni di carico e scarico che non possono riguardare la tipologia di beni immobili ricompresi nel conto in questione.
Sostanziale conseguenza del suesposto assunto è l’impossibilità di procedere all’esame del conto esaminato dal deferente che, come correttamente osservato, dà rappresentanza di una gestione mista che non si conforma alla struttura tipica del giudizio di conto.
Il nuovo conto depositato in atti dall’agente contabile unitamente alla memoria di costituzione potrà essere valutato dal magistrato istruttore per le determinazioni consequenziali.
Non vi è luogo a procedere per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 38084, dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 21834 reso da IN OR nella qualità di consegnatario della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024/29.2.2024, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per la valutazione del conto depositato dall’agente contabile unitamente alla memoria di costituzione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE OL SO ON D’AT Depositata in segreteria il giorno 11 marzo 2026 Il Funzionario
MA TE VI