CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2024, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERO GAETA per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dì Vibo Valentia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IC TO in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5288 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 03/10/2023 3. In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Piero Gaeta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. Nazareno Latassa dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. CONSIDERATO IN DIRMO 1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 3 ottobre 2023. v
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERO GAETA per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dì Vibo Valentia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IC TO in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5288 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 03/10/2023 3. In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Piero Gaeta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. Nazareno Latassa dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. CONSIDERATO IN DIRMO 1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 3 ottobre 2023. v