Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.
Commentario • 1
- 1. La valutazione in concreto della legittimità della pattuizione del compenso professionale (Nota a Cassazione civile, sez. II, 16 Ottobre 2019, n. 26212)Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2019
2. La giurisprudenza formatasi nel regime dell'inderogabilità “debole” dei minimi tariffari. La decisione appare in linea con alcuni precedenti specifici[1], nei quali si afferma la legittimità della gratuità della prestazione professionale dell'avvocato sull'assunto che, in questi casi, la convenzione sottoscritta con l'associazione sindacale avrebbe lo “scopo di facilitare, agli iscritti a quel patronato, l'esercizio dei loro diritti verso l'Inps in relazione alla pretesa di ottenere una pensione di invalidità e, perciò, con apprezzabile spirito di solidarietà sociale”[2]. Invero, la giurisprudenza di legittimità formatasi nel regime di inderogabilità dei minimi tariffari, come quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, difeso dall'avvocato CAVALLUCCI EUGENIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM OM, RA OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato TORNABUONI GIAN GIACOMO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO MALESCI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1959/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 05/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;
udito l'Avvocato DEL BUFALO Paolo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MALESCI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 1999 KA HI e RA SH proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Firenze n. 577 del 17 maggio 1999, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo per L.
5.118.758 oltre interessi e spese per prestazioni professionali in favore del geom. CC. Si costituiva l'appellato contestando la supposta rinunzia ai minimi tariffari e la Corte di appello di Firenze, con sentenza 5 dicembre 2001, in accoglimento dell'appello, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'CC alla restituzione degli importi versati oltre il dovuto ed alle spese dei due gradi. Osservava la Corte che, non essendovi dubbi sul fatto che la scrittura, non sottoscritta dall'CC, fosse stata da lui personalmente redatta, ne' sul fatto che alla stessa era stata data esecuzione, non poteva negarsi valenza di prova alla chiara rinunzia ai minimi tariffari ed alla determinazione dei compenso in L.
3.500.000 oltre IVA. Ricorre l'CC con tre motivi, illustrati da memoria, resistono con controricorso le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1321 c.c., in ordine alla valenza contrattuale della scrittura del 24 aprile 1996 a firma RA SH con conseguente inefficace deroga ai minimi tariffai in essa contenuta. Il documento, benché in parte scritto di pugno dal geom. CC, è sottoscritto unicamente da RA SH, quale rappresentante legale della società Pandora.
Correttamente il Pretore aveva evidenziato che la rinuncia ai compensi minimi deve essere univoca e gli accordi chiari ed inequivocabilmente assunti.
La censura è infondata.
Il ricorrente non nega la materiale redazione della scrittura che può avere il valore di una proposta, tacitamente accettata con detta redazione e con l'esecuzione dell'incarico ricevuto. L'accertamento di fatto, effettuato dalla Corte di merito e sufficientemente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Peraltro, il divieto di derogare dai minimi tariffari, sancito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, è stato mitigato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1242/95, Cass. n. 6449/88, Cass. n. 1043/81) che ha ritenuto lecita non solo la deroga ma, addirittura, la rinuncia giustificata da particolari motivi etico- sociali o di liberalità.
Un impegno in tal senso può essere anche tacito, desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto. (Cass. 18 giugno 1990 n. 6116, Cass. 21 luglio 1981, n. 4697, Cass. 14 aprile 1981, n. 2261, Cass. 12 novembre 1979 n. 5871). Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e relativo alla corrispondenza di quanto indicato nella scrittura del 24 aprile 1996 a firma solo RA SH e la prestazione realmente effettuata dal geom. CC. Nel documento 24 aprile 1996 la data è scritta di pugno da RA SH, l'opera e anteriore al conferimento dell'incarico ed il prezzo sarebbe stato pattuito dopo.
La notula del 31 ottobre 1996 contiene più voci rispetto alla scrittura e non è stata mai contestata.
La censura non merita accoglimento.
La questione della data della scrittura, delle prestazioni diverse e della direzione dei lavori non risulta formare oggetto delle dispute tra le parti nei precedenti gradi ne' il ricorrente indica, in violazione del principio di autosufficienza, gli atti dai quali ricavare tali deduzioni.
Peraltro, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa dell'opposto si presume svolta, in mancanza di altre indicazioni, nel senso della conferma del decreto. Col terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e relativo alla eccepita violazione della norma imperativa di cui al sopra richiamato art. 2233 c.c., comma 2. Posto che gli opponenti si rivolsero dopo ad altro professionista, cui corrisposero L.
2.047.600 solo per completare l'opera, il preteso importo pattuito con l'CC per L. 2.124.150 ( 1.750.000 più C.G. ed I.V.A.) sarebbe risibile e nullo in violazione dell'art. 2233 c.c., comma 2. La censura è infondata in quanto la norma richiamata si applica solo se il compenso non è stato convenuto tra le parti e, quindi, non è applicabile alla fattispecie.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per compensi e Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006