Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 7823
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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Massime1

L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.

Commentario1

  • 1La valutazione in concreto della legittimità della pattuizione del compenso professionale (Nota a Cassazione civile, sez. II, 16 Ottobre 2019, n. 26212)
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2019

    2. La giurisprudenza formatasi nel regime dell'inderogabilità “debole” dei minimi tariffari. La decisione appare in linea con alcuni precedenti specifici[1], nei quali si afferma la legittimità della gratuità della prestazione professionale dell'avvocato sull'assunto che, in questi casi, la convenzione sottoscritta con l'associazione sindacale avrebbe lo “scopo di facilitare, agli iscritti a quel patronato, l'esercizio dei loro diritti verso l'Inps in relazione alla pretesa di ottenere una pensione di invalidità e, perciò, con apprezzabile spirito di solidarietà sociale”[2]. Invero, la giurisprudenza di legittimità formatasi nel regime di inderogabilità dei minimi tariffari, come quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 7823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7823
Data del deposito : 4 aprile 2006

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