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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., ivi riunita la causa iscritta al n.
2882/2024 R.G. TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dagli avv. SALVATORE LIGUORI e ALESSANDRA AMANTEA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. ROBERTO ANNOVAZZI e UMBERTO FERRATO
resistente
Oggetto: azione di accertamento negativo e opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso ritualmente notificato la
[...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante, deduceva che l' Territoriale del Lavoro di CP_2
Cosenza con verbale di accertamento prot. 14015 del 20.07.2020 ha contestato la parziale omissione del pagamento degli oneri contributivi e previdenziali per il periodo dicembre 2017/maggio 2019, poiché corrisposti dalla società discostandosi dai parametri retributivi previsti dal CCNL di categoria (CCNL Cooperative sociali) trasmettendo il suddetto verbale all' Aggiungeva che con comunicazione del 14.09.2023, l' aveva CP_1 CP_1
1 trasmesso l'atto di accertamento, con il quale, in ragione delle omissioni accertate dall' di Cosenza, aveva chiesto il pagamento della CP_3 complessiva somma di euro 138.914,75.
Eccepiva la nullità dell'atto di accertamento notificato dall perché CP_1 emesso in violazione dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 241/1990, denunciandone il difetto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito assumeva l'erroneità dei conteggi relativi alla contribuzione asseritamente non versata, contestando la fondatezza delle ritenute violazioni sull'assunto che l'omissione contributiva è stata accertata in applicazione dei parametri retributivi previsti dal CCNL senza tener conto della sussistenza di accordi aziendali stipulati in sede sindacale e sottoscritti da tutti i dipendenti, con i quali, in deroga all'art. 76 del CCNL di categoria, sono stati ridotti gli elementi retributivi ma non i contributi, rimasti invariati e rapportati ai minimali orari contrattuali previsti nel
CCNL Cooperative Sociali. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 116 della legge n. 388/2000, la parziale prescrizione dei crediti azionati, la decadenza prevista dall'art 25 del D.lgs. 46/1999, lettere a e b, essendo decorso oltre un anno dal termine fissato per il versamento dei contributi (lettera a) ed un ulteriore anno dalla notifica del verbale ispettivo del 29.07.2020.
Concludeva chiedendo “revocare/dichiarare nullo e/o non produttivo di effetti l'Atto di accertamento notificato a Parte_1
a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
[...]
29/07/2020 (Matricola n. 2505157409 - Codice Fiscale , SEATT P.IVA_1
SOC. COOP.SOC. ), notificato a mezzo PEC il 14/09/2023, con il quale veniva previsto che a conclusione dell'accertamento effettuato, sono emersi i seguenti addebiti dovuti a titolo di contributi quantificati con i modelli DM/VIG, per un importo complessivo di € 138.914,75, oltre che di ogni altro atto allo stesso presupposto (Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 29/07/2020) e/o conseguenziale che deve quindi essere disapplicato, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
nel merito in via secondaria: rideterminare gli importi richiesti con l'Atto di accertamento notificato a Controparte_4
[..
[...] a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
[...]
29/07/2020 (Matricola n. 2505157409 - Codice Fiscale , SEATT P.IVA_1
SOC. COOP.SOC. ), notificato a mezzo PEC il 14/09/2023, nella minor somma accertata sulla scorta dei criteri di calcolo evidenziati nella CTP allegata al presente ricorso e disporre il pagamento da parte della ricorrente del diverso e minore importo per come determinato ed accertato in corso di causa. Nel merito sulle sanzioni: rideterminare l'importo dovuto a titolo di sanzione, disapplicando l'ART.
116 L 388/2000 comma 8 e 9, condannando la ricorrente al minor importo accertato in corso di causa”
L , si è costituito chiedendo il CP_1 Controparte_5 rigetto dell'opposizione e richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
In corso di causa al procedimento n. 204/2024 R.G. veniva riunito il procedimento n. 2882/2024 R.G., introdotto dalla società con ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 59520240001264554000, notificato il
12.07.2024, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 140.616,98 per le violazioni contributive accertate con il provvedimento oggetto della domanda di accertamento negativo. La società opponente reiterava le eccezioni e le deduzioni già formulate nel ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito;
l' si costituiva, riportandosi CP_1 alle difese articolate nella memoria difensiva depositata nel procedimento n. 204/2024 R.G., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva disposta una CTU contabile. La causa era rinviata all'udienza del 03.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti istanze, conclusioni e argomenti di difesa.
La società ricorrente depositava tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti ampi argomenti difensivi.
3 Si osserva che la “previsione” di un rinvio dell'udienza del 3 novembre
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., non preclude la definizione del procedimento, essendo utilmente decorso (contrariamente alla
“previsione”) il termine per l'invio delle osservazioni alla bozza della relazione di consulenza trasmessa alle parti dal CTU;
termine nel quale la società ricorrente ha inviato le proprie osservazioni, consentendo il deposito, in data 28.10.2025, della relazione definitiva.
Tanto premesso, quanto alle censure relative agli asseriti vizi formali dell'atto impugnato e degli atti prodromici, il Tribunale ne rileva l'infondatezza atteso che la domanda di accertamento negativo del credito non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto giuridico intercorrente tra le parti (rapporto previdenziale).
Si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“i vizi del verbale ispettivo, non costituente atto presupposto necessario, non incidono sui presupposti dell'obbligo per cui sono irrilevanti eventuali vizi procedimentali del verbale di accertamento ispettivo atteso che oggetto del giudizio di accertamento negativo è la pretesa creditoria dell e le carenze CP_1 dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria dell'attività ispettiva compiuta e non per sé considerate”(Cass., Sez. L. Ordinanza n. 3420/2022).
“Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass., n. 5851/2024).
“Ad abundantiam”, si osserva che l'Atto di Accertamento contiene un espresso richiamo al verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
29.07.2020, pacificamente notificato alla società ricorrente e tale motivazione (“per relationem” ad un atto già conosciuto) deve ritenersi adeguata ed idonea a consentire un compiuto esercizio del diritto di difesa. La legge n. 241/1990 non si applica, inoltre, agli avvisi di addebito, che vengono redatti secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4 Nessuna censura è stata articolata in ordine alla conformità dell'avviso di addebito opposto al disposto del citato art. 30 e, pertanto, anche sotto tale profilo l'eccezione di nullità si palesa infondata.
Ciò posto, si osserva che le domande involgono la questione del c.d.
“minimale contributivo”, ossia il problema se vada considerata come base imponibile dei contributi previdenziali la retribuzione fissata dal contratto collettivo oppure le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori. Con il verbale di accertamento è stato in effetti riscontrato che la società non ha retribuito i propri dipendenti, e quindi pagato i contributi, sulla base del normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo (CCNL
Cooperative Sociali). Dispone l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge n. 389/89 che: "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all' importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Tale norma, confermata dal comma 8 art. 6 del decreto legislativo 314/1997, pone il principio secondo cui che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La regola è espressamente prevista anche per il settore edilizio dall'art. 29 DL 23.5.1995 conv. in L 341/1995, ai sensi del quale la regola stessa è derogata nei casi “delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili”.
5 Tali fattispecie derogatorie sono da considerarsi tassative (v. Cass. n.
16873/2005). La sospensione idonea a rilevare è unicamente quella ex lege e non anche quella concordata tra le parti (v. Cass. n. 7590 del 1.4.2011). Dunque il reddito da lavoro, da assoggettare a contribuzione assicurativo – previdenziale deve essere adeguato sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1 del D.L. 338/89, che ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente e rivalutati ai sensi dei secondo comma dell'art. 1, della legge 26.9.1981, n. 537.
Il rispetto delle retribuzioni contrattuali è finalizzato non solo alla tutela dei lavoratore, ma anche a garantire parità di condizioni (es. costo lavoro) fra tutti gli imprenditori di quel dato settore di attività. In definitiva, gli accordi aziendali o i contratti individuali, in funzione del calcolo della retribuzione dovuta ai fini contributivi, valgono soltanto se di importo maggiore rispetto al contratto collettivo nazionale;
in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale, essendo qui la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo. In altre parole l'imponibile retributivo deve corrispondere al trattamento economico ex CCNL ed è derogabile per accordo individuale o aziendale solo in melius (nel caso di specie è la stessa società a dedurre che gli accordi aziendali derogano all'art. 76 del CCNL di categoria, essendo stati ridotti gli elementi retributivi).
In linea con il dettato normativo è da sempre la giurisprudenza consolidata della Cassazione, v. Cass. n. 11199 del 29.07.2002, n. 6024 del 10.5.2000, n.
12122 del 28.10.1999 - secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti
6 dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.
“Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore…” (cfr. Cass., Sez. L. ordinanza n. 12166 del 08/05/2019). Ancora: “La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi” (Cass., Sez. L., sentenza n. 15172 del 04/06/2019).
Si osserva, allora, che se pure è vero, come dedotto dalla società ricorrente, che gli accordi aziendali del 2012 e del 2018 prevedono che il disposto
“abbattimento” avrebbe riguardato solo i livelli retributivi, senza alcuna incidenza sulla contribuzione, nel caso di specie di tale previsione non si è tenuto conto, come è dato ricavare dalla consulenza contabile che ha accertato un importo di contribuzione non versata nel periodo dicembre
2017/maggio 2019 pari ad euro 73.953,42 (a fronte dell'importo di euro 82.597,81 calcolato dall'Istituto previdenziale).
Nel corso dell'ispezione, i cui esiti sono riportati nel verbale redatto dagli Ispettori dell' di Cosenza, le omissioni contributive sono state CP_3
7 accertate sulla base delle denunce mensili inviate all' dal datore di CP_1 lavoro e, pertanto, il mancato rispetto degli accordi aziendali del 2012 e del 2018 (abbattimento delle sole retribuzioni e non anche della contribuzione che sarebbe stata calcolata sulla base del CCNL di categoria) deve ritenersi provato.
Dal medesimo verbale si ricava, altresì, che il computo dei contributi evasi per ogni lavoratore (compresi i lavoratori e Persona_1
) è stato eseguito sulla base delle buste paga, del libro Controparte_6 unico del lavoro e delle comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro;
pertanto nel calcolo si è tenuto conto dei dati che emergono da tali documenti (durata del rapporto, livello riconosciuto, anzianità dei lavoratori). Rispetto a tali dati documentali, non può che ribadirsi che il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta;
tanto rende ultronea l'acquisizione in giudizio dei documenti esaminati dagli ispettori verbalizzanti.
Ciò posto, deve dichiararsi infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati dall' CP_1
I contributi non versati sono, infatti, relativi al periodo dicembre 2017/maggio 2019.
Ai fini del perfezionamento del termine quinquennale previsto dalla legge n. 335 del 1995 deve tenersi conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
8 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, i crediti contributivi più risalenti si riferiscono al mese di dicembre 2017 e, pertanto, il termine quinquennale, considerati i 311 giorni di sospensione, si sarebbe compiuto nel mese di novembre 2023, ma è stato interrotto con la notifica, in data 14 settembre 2023, dell'Atto di
Accertamento oggetto della domanda di accertamento negativo ed in seguito con la notifica, eseguita il 12.07.2024, dell'avviso di addebito opposto.
Deve, per contro, ritenersi fondata l'eccezione relativa all'errata applicazione nel computo delle sanzioni della previsione di cui all'art. 116 lett. B) della legge n. 388/2000. Dispone il citato comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la
9 determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione
d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e CP_1 le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare
l'assenza d'intento fraudolento” (Sez. L. n. 20446/2022). Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che vi sia stata una
“evasione contributiva” ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) della legge citata.
La società ha, infatti, dichiarato all' i rapporti di lavoro in atto e le CP_1 retribuzioni corrisposte ai dipendenti, calcolando poi i contributi sulla base di tali retribuzioni (inferiori a quelle previste dal CCNL e previste dagli accordi aziendali) senza tener conto, erroneamente, della regola del minimale contributivo. Non vi è stato, pertanto, alcun occultamento di dati, che in quanto forniti all' , consentono ragionevolmente di escludere un intento CP_5 fraudolento.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi di una “omissione contributiva” disciplinata dalla previsione della lettera a) dell'art. 116 comma 8 della
10 legge n. 388/2000, con la conseguenza che le sanzioni civili devono essere calcolate in ragione di tale previsione. Ne consegue che, in parziale accoglimento delle domande e previo annullamento dell'avviso di addebito opposto, la società ricorrente deve essere condannata a corrispondere all' l'importo di euro 73.953,42, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese di lite, compensate al 30%, seguono la parziale soccombenza della società ricorrente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle domande, revoca l'avviso di addebito n. 59520240001264554000 e condanna la società ricorrente a corrispondere all' l'importo di euro 73.953,42, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo e sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 4.280,50, oltre accessori dovuti. Pone a carico della società ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Cosenza, 08/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
11
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 204/2024 R.G., ivi riunita la causa iscritta al n.
2882/2024 R.G. TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dagli avv. SALVATORE LIGUORI e ALESSANDRA AMANTEA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. ROBERTO ANNOVAZZI e UMBERTO FERRATO
resistente
Oggetto: azione di accertamento negativo e opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso ritualmente notificato la
[...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante, deduceva che l' Territoriale del Lavoro di CP_2
Cosenza con verbale di accertamento prot. 14015 del 20.07.2020 ha contestato la parziale omissione del pagamento degli oneri contributivi e previdenziali per il periodo dicembre 2017/maggio 2019, poiché corrisposti dalla società discostandosi dai parametri retributivi previsti dal CCNL di categoria (CCNL Cooperative sociali) trasmettendo il suddetto verbale all' Aggiungeva che con comunicazione del 14.09.2023, l' aveva CP_1 CP_1
1 trasmesso l'atto di accertamento, con il quale, in ragione delle omissioni accertate dall' di Cosenza, aveva chiesto il pagamento della CP_3 complessiva somma di euro 138.914,75.
Eccepiva la nullità dell'atto di accertamento notificato dall perché CP_1 emesso in violazione dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 241/1990, denunciandone il difetto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito assumeva l'erroneità dei conteggi relativi alla contribuzione asseritamente non versata, contestando la fondatezza delle ritenute violazioni sull'assunto che l'omissione contributiva è stata accertata in applicazione dei parametri retributivi previsti dal CCNL senza tener conto della sussistenza di accordi aziendali stipulati in sede sindacale e sottoscritti da tutti i dipendenti, con i quali, in deroga all'art. 76 del CCNL di categoria, sono stati ridotti gli elementi retributivi ma non i contributi, rimasti invariati e rapportati ai minimali orari contrattuali previsti nel
CCNL Cooperative Sociali. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 116 della legge n. 388/2000, la parziale prescrizione dei crediti azionati, la decadenza prevista dall'art 25 del D.lgs. 46/1999, lettere a e b, essendo decorso oltre un anno dal termine fissato per il versamento dei contributi (lettera a) ed un ulteriore anno dalla notifica del verbale ispettivo del 29.07.2020.
Concludeva chiedendo “revocare/dichiarare nullo e/o non produttivo di effetti l'Atto di accertamento notificato a Parte_1
a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
[...]
29/07/2020 (Matricola n. 2505157409 - Codice Fiscale , SEATT P.IVA_1
SOC. COOP.SOC. ), notificato a mezzo PEC il 14/09/2023, con il quale veniva previsto che a conclusione dell'accertamento effettuato, sono emersi i seguenti addebiti dovuti a titolo di contributi quantificati con i modelli DM/VIG, per un importo complessivo di € 138.914,75, oltre che di ogni altro atto allo stesso presupposto (Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 29/07/2020) e/o conseguenziale che deve quindi essere disapplicato, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
nel merito in via secondaria: rideterminare gli importi richiesti con l'Atto di accertamento notificato a Controparte_4
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[...] a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
[...]
29/07/2020 (Matricola n. 2505157409 - Codice Fiscale , SEATT P.IVA_1
SOC. COOP.SOC. ), notificato a mezzo PEC il 14/09/2023, nella minor somma accertata sulla scorta dei criteri di calcolo evidenziati nella CTP allegata al presente ricorso e disporre il pagamento da parte della ricorrente del diverso e minore importo per come determinato ed accertato in corso di causa. Nel merito sulle sanzioni: rideterminare l'importo dovuto a titolo di sanzione, disapplicando l'ART.
116 L 388/2000 comma 8 e 9, condannando la ricorrente al minor importo accertato in corso di causa”
L , si è costituito chiedendo il CP_1 Controparte_5 rigetto dell'opposizione e richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
In corso di causa al procedimento n. 204/2024 R.G. veniva riunito il procedimento n. 2882/2024 R.G., introdotto dalla società con ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 59520240001264554000, notificato il
12.07.2024, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 140.616,98 per le violazioni contributive accertate con il provvedimento oggetto della domanda di accertamento negativo. La società opponente reiterava le eccezioni e le deduzioni già formulate nel ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito;
l' si costituiva, riportandosi CP_1 alle difese articolate nella memoria difensiva depositata nel procedimento n. 204/2024 R.G., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva disposta una CTU contabile. La causa era rinviata all'udienza del 03.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti istanze, conclusioni e argomenti di difesa.
La società ricorrente depositava tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti ampi argomenti difensivi.
3 Si osserva che la “previsione” di un rinvio dell'udienza del 3 novembre
2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., non preclude la definizione del procedimento, essendo utilmente decorso (contrariamente alla
“previsione”) il termine per l'invio delle osservazioni alla bozza della relazione di consulenza trasmessa alle parti dal CTU;
termine nel quale la società ricorrente ha inviato le proprie osservazioni, consentendo il deposito, in data 28.10.2025, della relazione definitiva.
Tanto premesso, quanto alle censure relative agli asseriti vizi formali dell'atto impugnato e degli atti prodromici, il Tribunale ne rileva l'infondatezza atteso che la domanda di accertamento negativo del credito non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto giuridico intercorrente tra le parti (rapporto previdenziale).
Si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“i vizi del verbale ispettivo, non costituente atto presupposto necessario, non incidono sui presupposti dell'obbligo per cui sono irrilevanti eventuali vizi procedimentali del verbale di accertamento ispettivo atteso che oggetto del giudizio di accertamento negativo è la pretesa creditoria dell e le carenze CP_1 dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria dell'attività ispettiva compiuta e non per sé considerate”(Cass., Sez. L. Ordinanza n. 3420/2022).
“Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass., n. 5851/2024).
“Ad abundantiam”, si osserva che l'Atto di Accertamento contiene un espresso richiamo al verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del
29.07.2020, pacificamente notificato alla società ricorrente e tale motivazione (“per relationem” ad un atto già conosciuto) deve ritenersi adeguata ed idonea a consentire un compiuto esercizio del diritto di difesa. La legge n. 241/1990 non si applica, inoltre, agli avvisi di addebito, che vengono redatti secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4 Nessuna censura è stata articolata in ordine alla conformità dell'avviso di addebito opposto al disposto del citato art. 30 e, pertanto, anche sotto tale profilo l'eccezione di nullità si palesa infondata.
Ciò posto, si osserva che le domande involgono la questione del c.d.
“minimale contributivo”, ossia il problema se vada considerata come base imponibile dei contributi previdenziali la retribuzione fissata dal contratto collettivo oppure le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori. Con il verbale di accertamento è stato in effetti riscontrato che la società non ha retribuito i propri dipendenti, e quindi pagato i contributi, sulla base del normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo (CCNL
Cooperative Sociali). Dispone l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge n. 389/89 che: "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all' importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Tale norma, confermata dal comma 8 art. 6 del decreto legislativo 314/1997, pone il principio secondo cui che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La regola è espressamente prevista anche per il settore edilizio dall'art. 29 DL 23.5.1995 conv. in L 341/1995, ai sensi del quale la regola stessa è derogata nei casi “delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili”.
5 Tali fattispecie derogatorie sono da considerarsi tassative (v. Cass. n.
16873/2005). La sospensione idonea a rilevare è unicamente quella ex lege e non anche quella concordata tra le parti (v. Cass. n. 7590 del 1.4.2011). Dunque il reddito da lavoro, da assoggettare a contribuzione assicurativo – previdenziale deve essere adeguato sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1 del D.L. 338/89, che ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente e rivalutati ai sensi dei secondo comma dell'art. 1, della legge 26.9.1981, n. 537.
Il rispetto delle retribuzioni contrattuali è finalizzato non solo alla tutela dei lavoratore, ma anche a garantire parità di condizioni (es. costo lavoro) fra tutti gli imprenditori di quel dato settore di attività. In definitiva, gli accordi aziendali o i contratti individuali, in funzione del calcolo della retribuzione dovuta ai fini contributivi, valgono soltanto se di importo maggiore rispetto al contratto collettivo nazionale;
in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale, essendo qui la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo. In altre parole l'imponibile retributivo deve corrispondere al trattamento economico ex CCNL ed è derogabile per accordo individuale o aziendale solo in melius (nel caso di specie è la stessa società a dedurre che gli accordi aziendali derogano all'art. 76 del CCNL di categoria, essendo stati ridotti gli elementi retributivi).
In linea con il dettato normativo è da sempre la giurisprudenza consolidata della Cassazione, v. Cass. n. 11199 del 29.07.2002, n. 6024 del 10.5.2000, n.
12122 del 28.10.1999 - secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti
6 dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.
“Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore…” (cfr. Cass., Sez. L. ordinanza n. 12166 del 08/05/2019). Ancora: “La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi” (Cass., Sez. L., sentenza n. 15172 del 04/06/2019).
Si osserva, allora, che se pure è vero, come dedotto dalla società ricorrente, che gli accordi aziendali del 2012 e del 2018 prevedono che il disposto
“abbattimento” avrebbe riguardato solo i livelli retributivi, senza alcuna incidenza sulla contribuzione, nel caso di specie di tale previsione non si è tenuto conto, come è dato ricavare dalla consulenza contabile che ha accertato un importo di contribuzione non versata nel periodo dicembre
2017/maggio 2019 pari ad euro 73.953,42 (a fronte dell'importo di euro 82.597,81 calcolato dall'Istituto previdenziale).
Nel corso dell'ispezione, i cui esiti sono riportati nel verbale redatto dagli Ispettori dell' di Cosenza, le omissioni contributive sono state CP_3
7 accertate sulla base delle denunce mensili inviate all' dal datore di CP_1 lavoro e, pertanto, il mancato rispetto degli accordi aziendali del 2012 e del 2018 (abbattimento delle sole retribuzioni e non anche della contribuzione che sarebbe stata calcolata sulla base del CCNL di categoria) deve ritenersi provato.
Dal medesimo verbale si ricava, altresì, che il computo dei contributi evasi per ogni lavoratore (compresi i lavoratori e Persona_1
) è stato eseguito sulla base delle buste paga, del libro Controparte_6 unico del lavoro e delle comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro;
pertanto nel calcolo si è tenuto conto dei dati che emergono da tali documenti (durata del rapporto, livello riconosciuto, anzianità dei lavoratori). Rispetto a tali dati documentali, non può che ribadirsi che il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso, nel caso di specie non proposta;
tanto rende ultronea l'acquisizione in giudizio dei documenti esaminati dagli ispettori verbalizzanti.
Ciò posto, deve dichiararsi infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati dall' CP_1
I contributi non versati sono, infatti, relativi al periodo dicembre 2017/maggio 2019.
Ai fini del perfezionamento del termine quinquennale previsto dalla legge n. 335 del 1995 deve tenersi conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
8 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, i crediti contributivi più risalenti si riferiscono al mese di dicembre 2017 e, pertanto, il termine quinquennale, considerati i 311 giorni di sospensione, si sarebbe compiuto nel mese di novembre 2023, ma è stato interrotto con la notifica, in data 14 settembre 2023, dell'Atto di
Accertamento oggetto della domanda di accertamento negativo ed in seguito con la notifica, eseguita il 12.07.2024, dell'avviso di addebito opposto.
Deve, per contro, ritenersi fondata l'eccezione relativa all'errata applicazione nel computo delle sanzioni della previsione di cui all'art. 116 lett. B) della legge n. 388/2000. Dispone il citato comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109)
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la
9 determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione
d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e CP_1 le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare
l'assenza d'intento fraudolento” (Sez. L. n. 20446/2022). Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che vi sia stata una
“evasione contributiva” ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) della legge citata.
La società ha, infatti, dichiarato all' i rapporti di lavoro in atto e le CP_1 retribuzioni corrisposte ai dipendenti, calcolando poi i contributi sulla base di tali retribuzioni (inferiori a quelle previste dal CCNL e previste dagli accordi aziendali) senza tener conto, erroneamente, della regola del minimale contributivo. Non vi è stato, pertanto, alcun occultamento di dati, che in quanto forniti all' , consentono ragionevolmente di escludere un intento CP_5 fraudolento.
Si tratta, pertanto, di una ipotesi di una “omissione contributiva” disciplinata dalla previsione della lettera a) dell'art. 116 comma 8 della
10 legge n. 388/2000, con la conseguenza che le sanzioni civili devono essere calcolate in ragione di tale previsione. Ne consegue che, in parziale accoglimento delle domande e previo annullamento dell'avviso di addebito opposto, la società ricorrente deve essere condannata a corrispondere all' l'importo di euro 73.953,42, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese di lite, compensate al 30%, seguono la parziale soccombenza della società ricorrente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle domande, revoca l'avviso di addebito n. 59520240001264554000 e condanna la società ricorrente a corrispondere all' l'importo di euro 73.953,42, oltre interessi legali dal dovuto al CP_1 soddisfo e sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 4.280,50, oltre accessori dovuti. Pone a carico della società ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Cosenza, 08/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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