Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 148/2022 R.G. promossa da
(già s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in Catania (c.f.: ), rappresentata e difesa dal- P.IVA_1
l'avv. Alessandro Cardillo;
appellante contro
, an- Controparte_1
che nella affermata qualità di mandatario di (c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 6 febbraio 2025, compiuti i ter- mini assegnati alle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 362 del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso in opposizione, proposto da Pt_2
(oggi , così pronunciando: “Dichiara la legittimità
[...] Parte_1
dell'avviso di addebito opposto e degli atti ad esso presupposti e, pertanto, rigetta il ricorso avverso l'avviso di addebito n. 593201900074372 13000.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi € 1.775,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Il Tribunale evidenziava che la pretesa creditoria traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024065/DDI, con cui erano state accertate irregolarità riguardanti: a) il lavoratore Parte_3
titolare del 50% delle quote societarie, in quanto gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria facevano ritenere non sussistenti – in capo allo stesso –
i requisiti del rapporto di lavoro subordinato;
b) alcuni dipendenti con contratto di lavoro part-time, ai quali il giorno lavorato della domenica era stato retribuito con una maggiorazione – c.d. indennità domenicale – inferiore al 30% della retribuzione oraria, in difformità a quanto previsto dal
CCNL applicato;
c) i lavoratori e Parte_4 Parte_5 Pt_6
cui non era stata corrisposta la quattordicesima mensilità nell'anno
[...]
2017; d) il lavoratore , essendo risultata indebita la fruizione Persona_1
degli ANF per il mese di marzo 2016 non essendovi prova della prescritta autorizzazione quale genitore non coniugato;
e) la registrazione nel LUL come permessi non retribuiti di ore in cui i lavoratori potevano godere di permessi retribuiti. Di conseguenza, il rapporto di lavoro subordinato di era stato annullato e si era proceduto al recupero contribu- Parte_3
tivo sulle differenze di retribuzione quanto alle altre inadempienze. 3
Tanto premesso, il tribunale motivava il rigetto della proposta opposizione come di seguito: “L'attività di accertamento dei funzionari di vigilanza del-
l' di Catania ha evidenziato che il sig. riveste sia la CP_1 Parte_3
qualifica di socio della Fratelli TOSTO s.n.c., detentore del 50% delle quote societarie, sia intrattiene un rapporto di lavoro alle dipendenze di tale so- cietà.
Dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento emerge che la posizione del non sia quella di un comune dipendente, quanto piuttosto Parte_3
quella di un collaboratore che, nell'ambito del rapporto familiare, partecipa alla conduzione dell'attività aziendale e che, pertanto, non sussistono i requisiti che connotano un rapporto di lavoro subordinato.
A fronte di una tale attività di accertamento si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova della sussistenza dell'elemento tipico del rapporto di lavoro invocato, cioè il requisito della subordinazione.
Come da insegnamento della Corte di Cassazione (da ultimo Ordinanza
Cassazione n. 813 del 19 gennaio 2021) la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intenda fare valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di la- voro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'ese- rcizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorativa.
Ne discende la legittimità del provvedimento di annullamento del rapporto di lavoro di alle dipendenze della Fratelli TOSTO s.n.c. Parte_3
E', altresì, infondato l'argomento secondo cui non sarebbe dovuta ai dipen- denti la maggiorazione della retribuzione nella misura del 30% per il lavoro domenicale in quanto, a dire di parte ricorrente, la domenica è equiparata 4
ad una qualsiasi giornata della settimana non coincidente con il giorno di riposo settimanale;
il dettato dell'art. 144 del CCNL del settore commercio non lascia adito a dubbi: “ Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193……..”.
Ne discende la legittimità del recupero contributivo sulle differenze di re- tribuzione, in ragione del mancato pagamento della maggiorazione del 30% della retribuzione per il lavoro domenicale.
E', altresì, infondato l'argomento di parte ricorrente secondo cui vi sareb- bero state delle assenze ingiustificate dei lavoratori dipendenti, i quali non avrebbero provveduto entro 48 ore ad indicare le ragioni dell'assenza; a fronte di ciò, a dire del ricorrente, sarebbe stata operata la trattenuta delle retribuzioni giornaliere.
Tale ricostruzione non è veritiera poiché, come è possibile evincere dall'at- tività di accertamento svolta dai funzionari di vigilanza, i quali hanno proce- duto all'audizione di diversi soggetti, le assenze del personale hanno riguar- dato ferie e malattia e qualche sporadico e giustificato permesso.
Per ciò che riguarda il recupero dei contributi relativi alla mancata cor- responsione della quattordicesima mensilità del 2017 in relazione ai dipen- denti , e risulta non provata Persona_1 Parte_5 Parte_6
la circostanza che la società ricorrente avrebbe provveduto al pagamento con DM/10 del settembre 2017; non è stata prodotta alcuna documentazione attestante il fatto estintivo addotto.
Risulta legittimo, pertanto, anche il suddetto recupero contributivo.
Deve ritenersi, altresì, legittimo il recupero contributivo relativo alle somme indicate nel libro unico del lavoro come “riduzione competenze” poiché, come evidenziato nel verbale di accertamento non vi è alcuna giustificazione
a sostegno di tale riduzione. 5
Deve evidenziarsi, con riguardo al lavoratore che, come Persona_1
rilevato in sede di accertamento, il diritto alla fruizione degli ANF per il mese di marzo 2016 non risulta provato.
Destituita di fondamento è, altresì, la doglianza relativa ad eventuali vizi formali del verbale di accertamento;
si ritiene che sia esaustivo il contenuto degli atti impugnati e che la società ricorrente sia stata messa in grado di conoscere l'addebito”.
La società soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 28 feb- braio 2022. L' resisteva al gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata de- cisa all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'azienda appellante censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, reiterando anzi- tutto le doglianze relative ai vizi di forma del verbale di accertamento (man- cata indicazione dei riferimenti normativi e degli organi amministrativi cui proporre l'opposizione, nonché dei termini entro cui proporla).
2. Avrebbe errato, inoltre, il giudice di prime cure laddove – con riferimento alla posizione lavorativa di , detentore del 50% delle quote Parte_3
societarie – ha ritenuto insussistente il vincolo di subordinazione nei confronti della società odierna appellante.
Assume che la figura del socio amministratore, allo stesso tempo dipendente della società, è prevista dal nostro ordinamento e dalla consolidata giurispru- denza di legittimità, secondo cui l'amministratore di una società di capitali può essere assunto dall'azienda con contratto di lavoro subordinato purché: il potere deliberativo sia affidato a un organo collegiale o ad altro organo, espressione della volontà dell'ente; “l'organo sociale è assoggettato al pote- re direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo collettivo o a quello di altro organo”; il soggetto in questione svolga mansioni estranee al rapporto 6
sociale o attività non rientranti nel potere di gestione, discendente dalla cari- ca ricoperta.
Se tanto è consentito con riguardo al socio amministratore, a maggior ragione dovrebbe esserlo con riguardo a un semplice socio, come il Parte_3
quale – pur prendendo sporadicamente decisioni di carattere ordinario su de- lega dell'amministratore – è stato comunque soggetto al po- Parte_7
tere decisionale di quest'ultimo.
3. Parte appellante contesta ancora che la maggiorazione della retribuzione nella misura del 30% per il lavoro domenicale, di cui all'art. 144 CCNL di settore, sia dovuta, in quanto la giornata di domenica avrebbe dovuto ritener- si equiparata a un qualsiasi giorno della settimana non coincidente con il giorno di riposo settimanale. Pur tuttavia l'azienda – riconoscendo il disagio per il lavoro prestato nella giornata di domenica – aveva voluto indennizzare i lavoratori con un'indennità pari al 10%, calcolata sulle ore di lavoro pre- state.
4. Quanto alla riduzione delle competenze riportata nel LUL, la società ribadisce che essa riguarderebbe quei lavoratori che si erano assentati dal lavoro senza presentare alcuna giustificazione nel termine di 48 ore, come previsto dall'art. 222 CCNL: la mancanza di giustificazione avrebbe legitti- mato la trattenuta in busta paga di tante quote giornaliere di retribuzione quante erano state le giornate di assenza. Né tali assenze ingiustificate pote- vano essere considerate – come da verbale ispettivo – permessi retribuiti o ferie, in quanto tali periodi avrebbero dovuto essere preventivamente concor- dati tra le parti.
5. Riguardo, infine, alla corresponsione della quattordicesima mensilità del
2017 ai dipendenti indicati a verbale, la società ha affermato di riservarsi di dare prova del pagamento con DM10 di settembre 2017 nel corso del giudi- zio. 7
6. In via preliminare, il collegio ritiene di acquisire ex art. 437 c.p.c. la documentazione prodotta da parte appellante solo in questa fase del giudizio unitamente alla costituzione di nuovo procuratore.
7. Nel merito, l'appello è infondato.
7.1. Quanto al primo motivo di censura – fermo restando che oggetto del giudizio è la fondatezza della pretesa creditoria e non già gli eventuali vizi di forma dell'atto amministrativo – deve peraltro senz'altro escludersi la sussistenza di vizi formali che abbiano impedito un'adeguata tutela difensi- va, come dimostra anche il fatto che la società ha avuto modo di svolgere compiuta esposizione delle sue ragioni difensive già con il ricorso ammini- strativo, versato in atti.
8. Ancora in via preliminare, si rileva che parte appellante non insiste più nel contestare l'inadempienza relativa alla fruizione indebita degli ANF per il mese di marzo 2016 da parte del lavoratore , sicché sul punto Persona_1
si è formato il giudicato.
9. Nel merito, osserva il collegio che oggetto del contendere è la legittimità delle inadempienze, rilevate dagli ispettori con il verbale di accertamento, sottese all'avviso di addebito opposto.
In particolare, parte appellante contesta l'annullamento del rapporto di lavo- ro subordinato, asseritamente intrattenuto dalla società con il socio
[...]
detentore del 50% delle quote sociali insieme al fratello, Pt_3 [...]
Pt_7
Orbene, al riguardo, correttamente il primo giudice ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “la qualità di socio di una società di capitali
(nella specie una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intenda fare valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al 8
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratte- rizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative” (Cass. n. 813/ 2021).
A fronte delle specifiche contestazioni mosse a verbale e degli elementi ac- quisiti in sede di accertamento, la società alcun elemento di segno contrario ha fornito, né si è offerta di fornire: le buste paga e il modello UNILAV – peraltro prodotte da parte appellante in questa fase del giudizio – sono atti di formazione unilaterale (provenienti dallo stesso datore di lavoro), la cui presenza non può da sola ritenersi sufficiente a provare il vincolo della subor- dinazione nel rapporto lavorativo de quo, essendo esclusa per legge la rile- vanza della volontà delle parti in materia previdenziale, in quanto materia indisponibile, nella quale è fatto sempre salvo il potere dell'ente impositore di disconoscere i rapporti di lavoro denunziati dalle parti private (cfr. ad es.
Cass. n. 1399/2000: “In forza del potere di autotutela spettante, in via gene- rale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di CP_1
verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subor- dinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa eve- nienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizio- ne assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rap- porto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”). 9
Nel caso di specie, quel che è dato sapere – dalla dichiarazione resa dallo stesso – è che la sua esclusiva attività, all'interno dell'azien- Parte_3
da, avrebbe riguardato le vendite online e sarebbe consistita nel fotografare la merce in vendita e inserire i dati sul data-base del sito della TOSTO s.n.c.
Da nessuna delle deposizioni degli altri soggetti, intervistati dagli ispettori verbalizzanti, emerge che tale attività fosse prestata sotto il vincolo della su- bordinazione, nel senso che fosse sottoposto a ordini, diret- Parte_3
tive e controllo altrui nell'espletamento dei suoi compiti.
Emerge, piuttosto, che il predetto – nella sua qualità di contitolare al 50% di un'impresa a conduzione sostanzialmente familiare – partecipava alle scelte e alle decisioni più importanti dell'azienda.
All'epoca dell'accesso ispettivo, lo stesso aveva dichiarato: Parte_3
“Nel caso di necessità di assunzioni di lavoratori … le decisioni si prendono all'interno del nucleo familiare composto da me, mio fratello mio Pt_7
figlio e , mio nipote e mio nipote Parte_4 Persona_1 Parte_6
. Parte_5
Anche l'amministratore unico, in merito riferiva: “Vista la Parte_7
quota di partecipazione societaria, nonché per scelte personali, per le deci- sioni importanti, nonché per consigli pratici, insieme a me partecipa alla conduzione aziendale anche mio fratello sia i miei figli che i CP_3
miei nipoti sono stati assunti su decisione di me e mio fratello sulla scorta delle necessità aziendali”.
È di tutta evidenza che non fosse, dunque, un comune dipen- Parte_3
dente bensì svolgeva – in ambito aziendale – un'attività di collaborazione, non soggetta a etero-direzione, né a orari stabiliti (come lo stesso dichiarava agli ispettori, era suo interesse seguire le vicende aziendali), partecipando, soprattutto, alla gestione della società.
Sul punto, le concordi dichiarazioni degli altri lavoratori avvalorano le supe- riori conclusioni. 10
Invero, il dipendente commesso al reparto profumeria, di- Testimone_1
chiarava: “Per eventuali problematiche, per esempio per prendere ferie e permessi so che mi dovrei rivolgere a o a Per_2 Pt_7 Parte_3
… per qualsiasi necessità faccio riferimento a e in- Per_2 Parte_3
differentemente”; cognata di anch'ella Persona_3 Parte_7
commessa, riferiva: “Quando ho necessità di assentarmi lo comunico al si- gnor e prendo un giorno di ferie”; , commes- Parte_3 Testimone_2
so specializzato, confermava: “In caso di richiesta di permessi, mi rivolgo all'altro socio sig. perché mi vengano concessi da quest'ul Parte_3
timo”.
Anche addetto al reparto articoli da regalo, confermava di Testimone_3
ricevere ordini dai titolari dell'azienda, e cioè anche da (“ri- Parte_3
cevo le loro direttive e ordini secondo le necessità aziendali”).
Più dettagliata è poi la deposizione di , commesso al reparto Testimone_4
pelletteria: “Quando ho dei problemi sul lavoro mi rivolgo ai titolari o al signor o al signor e questo sia per la richiesta di ferie Pt_3 Pt_7
che per la comunicazione di altro tipo di assenza. Non necessito di particola- ri direttive … ma in ogni caso ove fosse necessario le stesse mi vengono impartite sia dal signor che dal signor ”. Pt_7 Parte_3
Di certo non può ritenersi che i dipendenti si rivolgessero a Parte_3
quale loro superiore gerarchico in considerazione del ruolo e della qualifica da questi posseduti, come sostiene parte appellante: e invero, non si com- prende come e in che misura il ruolo di addetto alle vendite online (unica attività svolta all'interno dell'azienda per sua stessa ammissione: “Per la
F.lli Tosto srl mi occupo delle vendite online … non svolgo altra attività” –
v. dichiarazione agli ispettori) potesse fare di il superiore Parte_3
gerarchico, cui gli addetti di ciascun reparto si rivolgevano – indifferente- mente e alternativamente rispetto all'altro titolare – per avere Parte_7
direttive sul lavoro da svolgere. 11
Piuttosto è agevole ritenere – in coerenza con le dichiarazioni dei lavoratori su riportate – che gli stessi si rivolgessero a lui come contitolare dell'azienda datrice di lavoro.
Inoltre, ciò che soprattutto emerge è l'assenza (rectius: l'indimostrata sus- sistenza) del vincolo della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del socio al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di ammini- strazione della società (cfr. anche, a proposito di socio amministratore, Cass.
n. 24972/2013; Cass. n. 19596/ 2016; Cass. n. 1791/2000).
Al contrario, dalle su richiamate dichiarazioni e soprattutto dalla dichia- razione del fratello amministratore, emerge con chiarezza che Parte_8
[...
– anche in considerazione della quota societaria di cui era titolare (50%)
– partecipava personalmente alla conduzione dell'azienda e alle decisioni più importanti, comprese quelle sull'assunzione del personale, senza per conver- so essere assoggettato, come detto, alle direttive e al controllo altrui nello svolgimento della propria attività collaborativa all'interno dell'azienda.
In difetto di prova dei requisiti intrinseci ed estrinseci della subordinazione, anche alla luce del principio di diritto sopra enunciato, è pertanto del tutto legittimo – come già ritenuto dal Tribunale – l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato operato dall' con il verbale di accertamento, sotteso CP_1
all'avviso di addebito opposto.
9.1. È poi infondata la censura concernente la maggiorazione del 30% per le ore lavorative prestate nel giorno di domenica, alla luce del chiaro disposto della norma contrattuale (art. 144 CCNL) richiamata in sentenza, mentre inammissibile, in quanto tardivamente avanzata per la prima volta nella me- moria di costituzione del nuovo procuratore della società, è la contestazione sul recupero contributivo, asseritamente determinato dall'ente previdenziale in relazione all'intera maggiorazione contributiva del 30% anziché sulla quo- ta di maggiorazione del 10% corrisposta dall'azienda. 12
9.2. Con riferimento alla riduzione competenze, annotata in busta paga ai dipendenti per le loro assenze ingiustificate dal lavoro, si rileva che tutti i lavoratori interrogati hanno dichiarato di essere sempre stati presenti sul la- voro, tranne che per ferie, malattie e permessi. In particolare, il lavoratore ha riferito di essersi assentato per usufruire delle ferie annuali Testimone_3
spettanti e per brevi malattie, regolarmente comunicate, e Controparte_4
ha precisato di non aver mai fatto assenze ingiustificate. Anche la lavoratrice ha dichiarato di non avere mai fatto assenze Controparte_5
arbitrarie, mentre ha riferito che, quando aveva bisogno di per- Parte_4
messi, effettuava la relativa comunicazione, e lo stesso hanno riferito anche e . Parimenti, la lavoratrice Parte_6 Persona_3 Testimone_5
ha specificato di essersi assentata solo per usufruire delle ferie, di giorni di malattia e di permessi, richiesti e concessi dalla ditta datrice di lavoro, e negli stessi termini ha reso la sua dichiarazione anche il dipendente Tes_2 [...]
. CP_6
La univocità delle citate dichiarazioni depone a favore della piena atten- dibilità delle stesse specie a fronte delle labiali contestazioni di parte appel- lante, a carico della quale era indubbiamente l'onere di dimostrare che i la- voratori, in specifiche occasioni, si fossero assentati dal lavoro senza pre- sentare alcuna giustificazione nel termine di 48 ore.
Né sono opponibili all' i verbali di conciliazione sindacale (anch'essi CP_1
prodotti solo in questa fase del giudizio e peraltro riferibili solo ad alcuni dei lavoratori sentiti dagli ispettori).
9.3. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame relativo all'avvenuto pagamento della quattordicesima mensilità 2017 dei lavoratori Parte_9
, ed contestata dall'ente odierno appellato, atteso che
[...] Pt_6 Pt_5
i bonifici, versati in atti dalla ditta appellante, riguardano tutti il pagamento della tredicesima mensilità 2017 e non della quattordicesima (v. ricevute di bonifico). 13
10. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
(Cass. S.U. n. 4315/2020)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 148/2022 R.G., rigetta l'appello.
Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso for- fettario delle spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore La Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese