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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 3 marzo 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 213/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Cristoforo Colombo n. 5, C.F._1
Brolo (ME) presso lo studio degli Avv.ti AMELIA e CARMELA BONINA che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2023 esponeva Parte_1
di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario e vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3; che visitata in data 18 ottobre 2021 era stata ritenuta “invalida con permanete inabilità lavorativa 100% grave” e che, pertanto, aveva depositato istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva concluso ritenendo che la ricorrente “NON ha diritto ad una all'indennità di accompagnamento e benefici della Legge 104/92 art. 3 comma 1e 3”. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, o da eventuale data successiva, e condannarsi l' al pagamento del dovuto con la decorrenza di legge, oltre accessori, ed al CP_1
riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21.04.2023 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della richiesta di condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione, e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento e quelli di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 1 e 3 (giudizio iscritto al n. 243/2022 R.G.), il consulente tecnico
2 nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di
“ARTRALGIE RIFERITE Parte_2
AL TRATTO Parte_3
RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ
[...]
ARTICOLARE MOTORIA GLOBALE DELLA COLONNA VERTEBRALE IN
TOTO DI 1/3. RIDUZIONE DELLA BIOMECCANICA ARTICOLARE MOTORIA
GLOBALE DELL'ANCA DESTRA DI 1/3 ED ESITI DI ARTROPROTESI ANCA
SX. ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO
[...]
Controparte_2
ECCEDENZA
[...]
PONDERALE. OSCILLAZIONI PLURIDIREZIONALI DEL TRONCO AL
ROMBERG. RIFERITE IPOSTENIA E TURBE PARESTESICHE ARTI
INFERIORI.INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI. IN ATTO
LA DEAMBULAZIONE E I PASSAGGI POSTURALI AVVENGONO A PICCOLI
PASSI SU BASE ALLARGATA CON L'AUSILIO DI APPOGGI. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA. IPERTENSIONE ARTERIOSA NON ANCORA CONTROLLATA
DALLA TERAPIA. PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO DI
“ ”, sulla base di ciò il CTU ha così concluso “si ritiene che Controparte_3 alla COMPETE L'INVALIDITA' CP_4 Parte_4
TOTALE AL 100% CENTO PER CENTO SENZA L'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO E L'ART.3 COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE 104-92 da
Gennaio 2022”. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3.
La domanda trova solo parziale accoglimento.
Invero, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, ha accertato che la ricorrente
è affetta da “ARTRALGIE POLIDISTRETTUALI DIFFUSE GENERALIZZATE
RIFERITE AL TRATTO CERVICO DORSO LOMBARE DELLA COLONNA
VERTEBRALE, AGLI ARTI SUPERIORI E INFERIORI.DEFICIT DELLA
DEAMBULAZIONE CON GRAVE OSTEOPOROSI, ESITI DI ARTROPROTESI
ANCA SX. ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO DI CP_2
3 CON Controparte_5
LIMITAZIONE DEI COMUNI MOVIMENTI ARTICOLARI. GONARTROSI
BILATERALE. ERNIE LOMBARI. DIFFICOLTA' NELLA DEAMBULAZIONE
CHE AVVIENE CON APPOGGIO IN PAZIENTE IN ECCEDENZA
PONDERALE. CARDIOPATIA IPERTENSIVA, IPERTENSIONE ARTERIOSA,
COMPENSO CARDIOCIRCOLATORIO. NON REGISTRATE ARITMIE.
GASTRODUODENOPATIA. COLON IRRITABILE. SINDROME DEPRESSIVA.
INSUFFICIENZA ARTERO-VENOSA ARTI INFERIORI. RIDUZIONE VISUS.”. sulla base di ciò il consulente ha così concluso “si ritiene che alla
[...]
L'INVALIDITA' TOTALE AL Parte_5
100% CENTO PER CENTO SENZA L'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO E L'ART.3 COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE 104-92 da Gennaio 2023”.
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni appaiono condivisibili.
L'esito del giudizio impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 24/01/2023 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara parte ricorrente affetta da invaliditàTOTALE AL 100%
CENTO PER CENTO SENZA L'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO nonché affetta da patologie tali da
4 determinare uno stato patologico utile per ottenere i benefici dell'ART.3
COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE 104-92 da Gennaio 2023”;
- Compensa integralmente le spese di lite di tutte le fasi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica liquidati con separato decreto.
Patti, 3 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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