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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa LA NA Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giovanni Apolloni, rappresentante e difensore;
ricorrente e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Girolama Guarino, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio trasformati in congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e
473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'1/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/1/2024, , premettendo che in data Parte_1
12/11/2010 ha contratto matrimonio concordatario con e che da tale Controparte_1
unione il 14/4/2012 è nata la figlia ha chiesto la pronuncia della separazione Per_1
1 personale alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente si è costituita in giudizio, rappresentando l'avvenuta stipula di un CP_1
accordo con la controparte e proponendo anche la domanda di divorzio.
Con sentenza n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con coeva ordinanza del 30/4/2024, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Proseguito il giudizio, da ultimo, all'udienza dell'1/10/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione, avendo il ricorrente dichiarato di rinunciare alle domande proposte in corso di causa con ricorso del 19/5/2025.
Ebbene, ricorrono, senz'altro, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (24/4/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/12/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il Sig. e la Sig.ra continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1
mantenendo un contegno ispirato al massimo e reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, dell'adozione dei necessari provvedimenti giudiziali e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile acquisiranno lo status di separati.
2. In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno e valutate le loro rispettive situazioni economico/patrimoniali, i predetti convengono che il corrisponderà mensilmente alla Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 250,00, CP_1 Per_1 oltre l'importo del costo mensile relativo al corso di danza frequentato da che ad oggi ascende Per_1 ad euro 75,00, finché la minore praticherà tale disciplina;
ciò a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla moglie e delle cui coordinate IBAN egli è già in possesso. La somma di
2 euro 250,00 verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT stabiliti dalla legge per le famiglie di impiegati ed operai e la prima rivalutazione comincerà a decorrere trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo (marzo 2025).
3. In ordine al regime di visite si concorda che i tempi di permanenza della minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi i genitori e della minore, tenendo conto dei rispettivi impegni;
garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione. Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, la figlia possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con la figlia minore e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
4. Le spese straordinarie necessarie per figlia della coppia verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno ripartite secondo il protocollo in uso davanti a questo
Tribunale e che, di seguito, si riporta testualmente:
A) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) trattamenti sanitari privati non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
f) spese relative al corso di danza;
- spese scolastiche e/o universitarie: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
B) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- le spese scolastiche e/o
3 universitarie relative a: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con preavviso di almeno dieci (10) giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette (7) giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza del 50%); in caso di proposta di soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo, ove lo stesso sia ritenuto idoneo e, dunque, accettato dall'altro coniuge.
5. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre della minore, in favore di cui viene attualmente erogato.
6. Con riferimento alle rispettive condizioni economiche, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di sostentamento a carico dell'altro, essendo, rispettivamente, nelle condizioni di provvedere diversamente alle loro esigenze.
7. L'autovettura Hyundai tg. EJ714CB di proprietà del Sig. rimarrà in uso alla Parte_1 sig.ra la quale ne sopporterà i relativi oneri, ivi compreso il costo del passaggio di proprietà. CP_1
8. Alla stregua del presente accordo i paciscenti dichiarano che nessun bene immobile è in comproprietà tra loro e di avere già regolato e definito, prima d'ora, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale, ivi compresa ogni questione relativa alla divisione di beni mobili di proprietà comune e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, causale e/o ragione.
9. Le spese di lite saranno compensate.
10.I contraddittori dichiarano di approvare e fare proprie tutte le condizioni ed i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza parziale n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, con la quale è stata
4 pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 12/11/2010 tra , nato a [...] l'[...], Parte_1
e nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 485, parte II, serie A anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
LA NA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa LA NA Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giovanni Apolloni, rappresentante e difensore;
ricorrente e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Girolama Guarino, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio trasformati in congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e
473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'1/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/1/2024, , premettendo che in data Parte_1
12/11/2010 ha contratto matrimonio concordatario con e che da tale Controparte_1
unione il 14/4/2012 è nata la figlia ha chiesto la pronuncia della separazione Per_1
1 personale alle condizioni indicate in ricorso.
La resistente si è costituita in giudizio, rappresentando l'avvenuta stipula di un CP_1
accordo con la controparte e proponendo anche la domanda di divorzio.
Con sentenza n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con coeva ordinanza del 30/4/2024, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Proseguito il giudizio, da ultimo, all'udienza dell'1/10/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione, avendo il ricorrente dichiarato di rinunciare alle domande proposte in corso di causa con ricorso del 19/5/2025.
Ebbene, ricorrono, senz'altro, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (24/4/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/12/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il Sig. e la Sig.ra continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1
mantenendo un contegno ispirato al massimo e reciproco rispetto e, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, dell'adozione dei necessari provvedimenti giudiziali e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile acquisiranno lo status di separati.
2. In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno e valutate le loro rispettive situazioni economico/patrimoniali, i predetti convengono che il corrisponderà mensilmente alla Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 250,00, CP_1 Per_1 oltre l'importo del costo mensile relativo al corso di danza frequentato da che ad oggi ascende Per_1 ad euro 75,00, finché la minore praticherà tale disciplina;
ciò a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dalla moglie e delle cui coordinate IBAN egli è già in possesso. La somma di
2 euro 250,00 verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT stabiliti dalla legge per le famiglie di impiegati ed operai e la prima rivalutazione comincerà a decorrere trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo (marzo 2025).
3. In ordine al regime di visite si concorda che i tempi di permanenza della minore presso il padre, verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio di entrambi i genitori e della minore, tenendo conto dei rispettivi impegni;
garantendo in ogni modo, almeno due incontri settimanali ed un week-end alternato e che le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione. Ed infine, concordano che durante il periodo estivo, la figlia possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 gg a settimane alterne (di 7 gg in 7 gg) per i mesi di luglio e agosto, da concordare preventivamente tra i coniugi e da comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio della settimana scelta. Nell'ipotesi di vacanze da trascorrere fuori città, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove si recherà con la figlia minore e il nome della struttura ricettiva dove alloggeranno.
4. Le spese straordinarie necessarie per figlia della coppia verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno ripartite secondo il protocollo in uso davanti a questo
Tribunale e che, di seguito, si riporta testualmente:
A) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) trattamenti sanitari privati non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
f) spese relative al corso di danza;
- spese scolastiche e/o universitarie: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
B) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- le spese scolastiche e/o
3 universitarie relative a: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con preavviso di almeno dieci (10) giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette (7) giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza del 50%); in caso di proposta di soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo, ove lo stesso sia ritenuto idoneo e, dunque, accettato dall'altro coniuge.
5. L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre della minore, in favore di cui viene attualmente erogato.
6. Con riferimento alle rispettive condizioni economiche, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di sostentamento a carico dell'altro, essendo, rispettivamente, nelle condizioni di provvedere diversamente alle loro esigenze.
7. L'autovettura Hyundai tg. EJ714CB di proprietà del Sig. rimarrà in uso alla Parte_1 sig.ra la quale ne sopporterà i relativi oneri, ivi compreso il costo del passaggio di proprietà. CP_1
8. Alla stregua del presente accordo i paciscenti dichiarano che nessun bene immobile è in comproprietà tra loro e di avere già regolato e definito, prima d'ora, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale, ivi compresa ogni questione relativa alla divisione di beni mobili di proprietà comune e di non avere, quindi, più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, causale e/o ragione.
9. Le spese di lite saranno compensate.
10.I contraddittori dichiarano di approvare e fare proprie tutte le condizioni ed i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza parziale n. 2486/2024 del 29-30/4/2024, con la quale è stata
4 pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 12/11/2010 tra , nato a [...] l'[...], Parte_1
e nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile Controparte_1
del predetto Comune al n. 485, parte II, serie A anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 80, parte II, serie A dell'anno 2014);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. ed est.
LA NA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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