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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8833 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t, con sede in Napoli alla Piazza B. Tafuri, elettivamente domiciliata in Acerra alla via Torino n. 42, presso lo studio dell'avv. Pina Borino, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede in San Marcellino alla via Alessandria n. 12, elettivamente domiciliata in Parete alla via Cirillo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa di Nardo e Anna Maria
Cavallaccio, dalle quali è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2702/2020 RG. N. 6631/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 06.05.2020, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio per chiedere Parte_1 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo. Deduceva l'inesistenza del credito azionato in via monitoria avendo corrisposto a nel corso del rapporto contrattuale, importi CP_1 eccedenti la quota ad essa spettante del 30% e di essere creditrice di quest'ultima dell'importo di euro 4.063,62.
premesso che:
con determina n. 1310 del 30.11.2017, il indiceva un bando di gara con Controparte_2
oggetto “Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale ed integrata per persone disabili residenti nell'ambito territoriale n. 18 - macroarea disabili- codice nomenclatore D7/D8-
CIG 7299548192”;
la Sociale e partecipavano alla Parte_1 Parte_1 Controparte_1
gara con un'offerta congiunta, impegnandosi a costituire, in caso di aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 48 D.lgs. 50/2016;
con determina dirigenziale RDO n. 1831449, ottenevano in via provvisoria dal CP_2
l'aggiudicazione del Servizio di Assistenza e con scrittura privata del 09.04.2018
[...] costituivano un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, in cui si conferiva mandato speciale con rappresentanza alla Cooperativa sociale ”, con quota di Parte_1
partecipazione del 70% e quota del 30% a CP_1
il servizio veniva affidato all'A.T.I. da aprile 2018 a gennaio 2019 e successivamente prorogato alla data del 03.06.2019;
il raggruppamento temporaneo eseguiva regolarmente le prestazioni per il periodo previsto, la in qualità di mandataria riceveva la remunerazione dei servizi e versava a Pt_1 CP_1 la quota di sua spettanza per i servizi prestati, detratte le spese;
l'odierna opposta emetteva regolari fatture per i servizi di assistenza disabili, che venivano pagate dalla mandataria fino al mese di aprile 2019, mentre le fatture n. 39/FE di euro
13.000,50 e n. 58/FE di euro 1.526,75, emesse per il periodo maggio - giugno 2019, rimanevano impagate;
con pec del 30.01.2020, inviava all'opponente formale messa in mora, senza ricevere riscontro;
proponeva, pertanto, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n.
2702/2020, con cui veniva ingiunto alla controparte il pagamento di euro 14.527,25, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2020 fino alla data della domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo, spese di procedura, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato per aver pagato in favore della opposta somme eccedenti la quota ad essa spettante del 30%, avendo corrisposto sino ad aprile del 2019 la somma complessiva di euro 160.870,00 in luogo dell'importo che avrebbe dovuto percepire, pari ad euro 142.280,00;
deduceva, altresì, che dall'estratto conto allegato, risultava il pagamento delle n. 2 fatture azionate da controparte, rispettivamente, in data 29.05.2019 e in data 30.07.2019 ed in conseguenza delle maggiori somme versate, vantava nei confronti dell'opposta un credito di euro 4.063,62;
eccepiva inoltre, che la non aveva mai versato alla mandataria, nella Controparte_1 misura spettante, le spese per la gestione del progetto, quali i compensi della coordinatrice sig. e per il materiale di consumo per i dipendenti, interamente Persona_1
pagati dalla opponente. Parte_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n° 2702/2020, emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio,” Si costituiva ritualmente l'opposta, contestava le avverse deduzioni, affermando che l'opponente non aveva mai lamentato l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese da né l'utilizzo del suo personale, ma piuttosto fondava i suoi rilievi unicamente sulla CP_1
ripartizione delle quote previste nell'atto di costituzione dell' mentre tra le parti era CP_3 intervenuto un accordo interno di ripartizione dei servizi diverso da quanto pattuito nella scrittura del 09.04.2018 (cfr. fogli firma e ore eseguite dai dipendenti di . CP_1
Contestava, in particolare, l'assunto secondo cui essa opposta non partecipava alle spese di gestione, là dove l'emissione delle fatture avveniva solo in seguito ai calcoli effettuati congiuntamente dalle due società, il cui importo finale teneva conto delle ore di lavoro svolto per il periodo considerato, delle spese di coordinamento al 50%, detratte le spese dello sconto bancario, come da allegati.
Deduceva, infine, di aver provato adeguatamente, mediante la documentazione prodotta,
l'effettivo svolgimento dei servizi resi da per conto dell'ATI per il periodo maggio- CP_1 giugno 2019.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 2702 /2020 , con condanna della Società opposta al pagamento delle spese di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo , condannare la al pagamento di euro Parte_2 CP_4
14.527,25 , quale compenso per i servizi da questa svolti nell' A.T.I. per conto dell' Ambito,
o in quella somma che verrà quantificata nel corso dell' istruttoria. Oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.”
Alla prima udienza del 19.11.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza dell'08.11.2021 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata dall'opposta. All'udienza del 16.06.2022, la causa veniva rinviata, stante l'impedimento a comparire dei testi di parte opposta e alla successiva udienza del 16.02.2023, venivano escussi i testi di parte opposta e;
all'esito, la causa veniva rinviata Testimone_1 Testimone_2
per la precisazione delle conclusioni. Seguivano alcuni rinvii per esigenze di ruolo.
Con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
È pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Orbene, la opponente contesta l'esistenza della pretesa creditoria di Controparte_1
controparte in quanto, durante la vigenza del rapporto contrattuale, avrebbe versato in suo favore compensi in misura eccedente la quota del 30% ad essa spettante, pagando l'importo complessivo di euro 160.870,00, in luogo del corrispettivo di euro 142.280,00 effettivamente dovuto. Deduce di aver dato prova, mediante la produzione documentale, dei pagamenti in esubero, nonché del pagamento delle fatture azionate in via monitoria, specificamente con il deposito degli estratti conto, risultando a sua volta creditrice nei confronti di dell'importo di euro 4.063,62, come comunicato alla controparte. CP_1
Tuttavia, dall' esame della documentazione in atti non v' è prova dell'avvenuto pagamento delle fatture n. 39/FE del 26.09.2019 per l'importo di euro 13.000,50 e n. 58/FE del
26.11.2019 per l'importo di euro 1.526,75, né dei presunti pagamenti “in esubero” effettuati in favore dell'opposta, da cui sarebbe sorto il controcredito dell'opponente di euro 4.063,62.
Neppure vi è riscontro di missive di contestazione e/o di richiesta restituzione di somme inviate dall'opponente alla società creditrice;
Infatti, nell'allegato “fatture Coop (cfr. all.3 atto di citazione in opposizione), CP_1
l'opponente deposita soltanto le fatture emesse da nel periodo aprile-novembre del CP_1
2018, con i relativi bonifici di pagamento per complessivi euro 103.007,32 mentre non risulta il pagamento della maggior somma di euro 160.870,00, diversamente da quanto sostenuto. Nell'allegato “fatture della (cfr. all. 4 atto di citazione in opposizione), la Pt_1
Cooperativa produce le fatture emesse nei confronti dell' Controparte_5 [...]
, le quali per il periodo “fino al 3 giugno” ammonterebbero all'importo di euro CP_2
513,001,37, tuttavia nulla emerge sui pagamenti di dette fatture, ed in particolare, non si riscontrano pagamenti riferiti agli importi delle fatture azionate dall'opposta.
Dagli estratti conto allegati (cfr. all. 3 pagg. 2-3) risultano, invece, pagamenti in favore dell'opposta di fatture diverse: fattura n. 1 del 22.05.2018 di euro 12.614,65 con bonifico del 29.05.2018; fattura n. 2 del 23.07.2018 di euro 12.213,12 con bonifico del 24.07.2018.
Per quanto precede, si deve ritenere che parte opponente non abbia fornito alcuna prova di circostanze estintive, modificative o impeditive del credito vantato dall'opposta, non avendo documentato l'asserito pagamento delle fatture azionate in via monitoria n. 39/FE e n.
58/FE, né dimostrato l'esistenza di pagamenti eccedenti la quota stabilita nell'atto di costituzione dell'ATI, e conseguentemente l'esistenza di un presunto controcredito in proprio favore. Diversamente, l' opposta con la produzione dell'atto di costituzione del raggruppamento verticale di imprese del 09.04.2018 (cfr. all. n. 3 fascicolo monitorio) ha provato la sussistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la controparte,
l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte dei suoi dipendenti nel periodo maggio- giugno2019, peraltro non contestato, nonchè il credito vantato mediante la produzione delle fatture n. 39/FE del maggio 2019 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta), n. 58/FE del giugno 2019 (all. 5 ibidem), delle relative note contabili e dei fogli firma del personale impiegato dalla nonché della fattura n. 26/FE dell'aprile 2019 (all. 3 ibidem), CP_1 corredata dai prospetti contabili e dai fogli firma e presenza, ai fini della valutazione dei dati e della ricorrenza dei parametri utilizzati nei conteggi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Dall'esame della documentazione da ultimo richiamata, emerge una evidente corrispondenza tra le note contabili della fattura n. 26/FE di aprile 2019, regolarmente pagata da controparte e non contestata in alcun modo, con quelle relative alle fatture dei successivi mesi di maggio e giugno 2019 rimaste inadempiute, nonchè si evince che l'importo fatturato viene calcolato moltiplicando il numero di ore lavorate nel mese di riferimento per euro 14,50, (cfr. prospetto presenze dei dipendenti) al quale viene sommato l'importo di 997,50 euro per “coordinamento” e poi la somma di euro 46,75 per
“interesse”, il medesimo iter sembra seguito anche per il calcolo dell'importo finale delle fatture azionate.
Alla luce delle considerazioni svolte, si può ritenere che le spese di coordinamento non gravassero soltanto sulla atteso che l'importo a titolo di “coordinamento” è Pt_1
presente in tutti i prospetti contabili. Tale ricostruzione operata sui documenti in atti, trova conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.02.2023 dal teste
, commercialista della il quale interrogato sul capo a) di Testimone_1 Controparte_1
cui alla memoria I termine di parte opposta: “vero è che l'emissione delle fatture da parte di
avveniva secondo il prospetto predisposto dal commercialista della ” ha CP_1 Pt_1
risposto “Sì, è vero. Il commercialista della inviava alla il Pt_1 Controparte_1 prospetto dell'emissione delle fatture”, sul capo c) “vero è che i compensi del coordinamento venivano ripartiti per accordo tra le parti al 50% tra le stesse?” ha riferito
“Sì è vero, anche lo sconto in fattura veniva ripartito in modo uguale tra le parti”.
Pertanto, l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il d.i. n. 2702/2020 proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2702/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 06.05.2020;
2. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per compenso nell'importo complessivo di euro 3.800, oltre s.g., Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Napoli il 19.09.2025 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t, con sede in Napoli alla Piazza B. Tafuri, elettivamente domiciliata in Acerra alla via Torino n. 42, presso lo studio dell'avv. Pina Borino, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede in San Marcellino alla via Alessandria n. 12, elettivamente domiciliata in Parete alla via Cirillo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Rosa di Nardo e Anna Maria
Cavallaccio, dalle quali è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2702/2020 RG. N. 6631/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 06.05.2020, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio per chiedere Parte_1 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo. Deduceva l'inesistenza del credito azionato in via monitoria avendo corrisposto a nel corso del rapporto contrattuale, importi CP_1 eccedenti la quota ad essa spettante del 30% e di essere creditrice di quest'ultima dell'importo di euro 4.063,62.
premesso che:
con determina n. 1310 del 30.11.2017, il indiceva un bando di gara con Controparte_2
oggetto “Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale ed integrata per persone disabili residenti nell'ambito territoriale n. 18 - macroarea disabili- codice nomenclatore D7/D8-
CIG 7299548192”;
la Sociale e partecipavano alla Parte_1 Parte_1 Controparte_1
gara con un'offerta congiunta, impegnandosi a costituire, in caso di aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 48 D.lgs. 50/2016;
con determina dirigenziale RDO n. 1831449, ottenevano in via provvisoria dal CP_2
l'aggiudicazione del Servizio di Assistenza e con scrittura privata del 09.04.2018
[...] costituivano un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, in cui si conferiva mandato speciale con rappresentanza alla Cooperativa sociale ”, con quota di Parte_1
partecipazione del 70% e quota del 30% a CP_1
il servizio veniva affidato all'A.T.I. da aprile 2018 a gennaio 2019 e successivamente prorogato alla data del 03.06.2019;
il raggruppamento temporaneo eseguiva regolarmente le prestazioni per il periodo previsto, la in qualità di mandataria riceveva la remunerazione dei servizi e versava a Pt_1 CP_1 la quota di sua spettanza per i servizi prestati, detratte le spese;
l'odierna opposta emetteva regolari fatture per i servizi di assistenza disabili, che venivano pagate dalla mandataria fino al mese di aprile 2019, mentre le fatture n. 39/FE di euro
13.000,50 e n. 58/FE di euro 1.526,75, emesse per il periodo maggio - giugno 2019, rimanevano impagate;
con pec del 30.01.2020, inviava all'opponente formale messa in mora, senza ricevere riscontro;
proponeva, pertanto, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n.
2702/2020, con cui veniva ingiunto alla controparte il pagamento di euro 14.527,25, oltre interessi al tasso legale dal 30.01.2020 fino alla data della domanda e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo, spese di procedura, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito azionato per aver pagato in favore della opposta somme eccedenti la quota ad essa spettante del 30%, avendo corrisposto sino ad aprile del 2019 la somma complessiva di euro 160.870,00 in luogo dell'importo che avrebbe dovuto percepire, pari ad euro 142.280,00;
deduceva, altresì, che dall'estratto conto allegato, risultava il pagamento delle n. 2 fatture azionate da controparte, rispettivamente, in data 29.05.2019 e in data 30.07.2019 ed in conseguenza delle maggiori somme versate, vantava nei confronti dell'opposta un credito di euro 4.063,62;
eccepiva inoltre, che la non aveva mai versato alla mandataria, nella Controparte_1 misura spettante, le spese per la gestione del progetto, quali i compensi della coordinatrice sig. e per il materiale di consumo per i dipendenti, interamente Persona_1
pagati dalla opponente. Parte_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n° 2702/2020, emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio,” Si costituiva ritualmente l'opposta, contestava le avverse deduzioni, affermando che l'opponente non aveva mai lamentato l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese da né l'utilizzo del suo personale, ma piuttosto fondava i suoi rilievi unicamente sulla CP_1
ripartizione delle quote previste nell'atto di costituzione dell' mentre tra le parti era CP_3 intervenuto un accordo interno di ripartizione dei servizi diverso da quanto pattuito nella scrittura del 09.04.2018 (cfr. fogli firma e ore eseguite dai dipendenti di . CP_1
Contestava, in particolare, l'assunto secondo cui essa opposta non partecipava alle spese di gestione, là dove l'emissione delle fatture avveniva solo in seguito ai calcoli effettuati congiuntamente dalle due società, il cui importo finale teneva conto delle ore di lavoro svolto per il periodo considerato, delle spese di coordinamento al 50%, detratte le spese dello sconto bancario, come da allegati.
Deduceva, infine, di aver provato adeguatamente, mediante la documentazione prodotta,
l'effettivo svolgimento dei servizi resi da per conto dell'ATI per il periodo maggio- CP_1 giugno 2019.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 2702 /2020 , con condanna della Società opposta al pagamento delle spese di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo , condannare la al pagamento di euro Parte_2 CP_4
14.527,25 , quale compenso per i servizi da questa svolti nell' A.T.I. per conto dell' Ambito,
o in quella somma che verrà quantificata nel corso dell' istruttoria. Oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.”
Alla prima udienza del 19.11.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza dell'08.11.2021 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata dall'opposta. All'udienza del 16.06.2022, la causa veniva rinviata, stante l'impedimento a comparire dei testi di parte opposta e alla successiva udienza del 16.02.2023, venivano escussi i testi di parte opposta e;
all'esito, la causa veniva rinviata Testimone_1 Testimone_2
per la precisazione delle conclusioni. Seguivano alcuni rinvii per esigenze di ruolo.
Con ordinanza dell'11.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
È pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Orbene, la opponente contesta l'esistenza della pretesa creditoria di Controparte_1
controparte in quanto, durante la vigenza del rapporto contrattuale, avrebbe versato in suo favore compensi in misura eccedente la quota del 30% ad essa spettante, pagando l'importo complessivo di euro 160.870,00, in luogo del corrispettivo di euro 142.280,00 effettivamente dovuto. Deduce di aver dato prova, mediante la produzione documentale, dei pagamenti in esubero, nonché del pagamento delle fatture azionate in via monitoria, specificamente con il deposito degli estratti conto, risultando a sua volta creditrice nei confronti di dell'importo di euro 4.063,62, come comunicato alla controparte. CP_1
Tuttavia, dall' esame della documentazione in atti non v' è prova dell'avvenuto pagamento delle fatture n. 39/FE del 26.09.2019 per l'importo di euro 13.000,50 e n. 58/FE del
26.11.2019 per l'importo di euro 1.526,75, né dei presunti pagamenti “in esubero” effettuati in favore dell'opposta, da cui sarebbe sorto il controcredito dell'opponente di euro 4.063,62.
Neppure vi è riscontro di missive di contestazione e/o di richiesta restituzione di somme inviate dall'opponente alla società creditrice;
Infatti, nell'allegato “fatture Coop (cfr. all.3 atto di citazione in opposizione), CP_1
l'opponente deposita soltanto le fatture emesse da nel periodo aprile-novembre del CP_1
2018, con i relativi bonifici di pagamento per complessivi euro 103.007,32 mentre non risulta il pagamento della maggior somma di euro 160.870,00, diversamente da quanto sostenuto. Nell'allegato “fatture della (cfr. all. 4 atto di citazione in opposizione), la Pt_1
Cooperativa produce le fatture emesse nei confronti dell' Controparte_5 [...]
, le quali per il periodo “fino al 3 giugno” ammonterebbero all'importo di euro CP_2
513,001,37, tuttavia nulla emerge sui pagamenti di dette fatture, ed in particolare, non si riscontrano pagamenti riferiti agli importi delle fatture azionate dall'opposta.
Dagli estratti conto allegati (cfr. all. 3 pagg. 2-3) risultano, invece, pagamenti in favore dell'opposta di fatture diverse: fattura n. 1 del 22.05.2018 di euro 12.614,65 con bonifico del 29.05.2018; fattura n. 2 del 23.07.2018 di euro 12.213,12 con bonifico del 24.07.2018.
Per quanto precede, si deve ritenere che parte opponente non abbia fornito alcuna prova di circostanze estintive, modificative o impeditive del credito vantato dall'opposta, non avendo documentato l'asserito pagamento delle fatture azionate in via monitoria n. 39/FE e n.
58/FE, né dimostrato l'esistenza di pagamenti eccedenti la quota stabilita nell'atto di costituzione dell'ATI, e conseguentemente l'esistenza di un presunto controcredito in proprio favore. Diversamente, l' opposta con la produzione dell'atto di costituzione del raggruppamento verticale di imprese del 09.04.2018 (cfr. all. n. 3 fascicolo monitorio) ha provato la sussistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la controparte,
l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte dei suoi dipendenti nel periodo maggio- giugno2019, peraltro non contestato, nonchè il credito vantato mediante la produzione delle fatture n. 39/FE del maggio 2019 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta), n. 58/FE del giugno 2019 (all. 5 ibidem), delle relative note contabili e dei fogli firma del personale impiegato dalla nonché della fattura n. 26/FE dell'aprile 2019 (all. 3 ibidem), CP_1 corredata dai prospetti contabili e dai fogli firma e presenza, ai fini della valutazione dei dati e della ricorrenza dei parametri utilizzati nei conteggi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Dall'esame della documentazione da ultimo richiamata, emerge una evidente corrispondenza tra le note contabili della fattura n. 26/FE di aprile 2019, regolarmente pagata da controparte e non contestata in alcun modo, con quelle relative alle fatture dei successivi mesi di maggio e giugno 2019 rimaste inadempiute, nonchè si evince che l'importo fatturato viene calcolato moltiplicando il numero di ore lavorate nel mese di riferimento per euro 14,50, (cfr. prospetto presenze dei dipendenti) al quale viene sommato l'importo di 997,50 euro per “coordinamento” e poi la somma di euro 46,75 per
“interesse”, il medesimo iter sembra seguito anche per il calcolo dell'importo finale delle fatture azionate.
Alla luce delle considerazioni svolte, si può ritenere che le spese di coordinamento non gravassero soltanto sulla atteso che l'importo a titolo di “coordinamento” è Pt_1
presente in tutti i prospetti contabili. Tale ricostruzione operata sui documenti in atti, trova conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.02.2023 dal teste
, commercialista della il quale interrogato sul capo a) di Testimone_1 Controparte_1
cui alla memoria I termine di parte opposta: “vero è che l'emissione delle fatture da parte di
avveniva secondo il prospetto predisposto dal commercialista della ” ha CP_1 Pt_1
risposto “Sì, è vero. Il commercialista della inviava alla il Pt_1 Controparte_1 prospetto dell'emissione delle fatture”, sul capo c) “vero è che i compensi del coordinamento venivano ripartiti per accordo tra le parti al 50% tra le stesse?” ha riferito
“Sì è vero, anche lo sconto in fattura veniva ripartito in modo uguale tra le parti”.
Pertanto, l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il d.i. n. 2702/2020 proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2702/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 06.05.2020;
2. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per compenso nell'importo complessivo di euro 3.800, oltre s.g., Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Napoli il 19.09.2025 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti