Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e contravvenzione punita con la pena dell'ammenda e, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione).
Commentari • 2
- 1. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
- 2. La continuazione quando è applicabile nel diritto penale?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2018
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2015, n. 35999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35999 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
359 9 9 /15 35569 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENAL UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 984 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere -N. 18140/2014 Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MA N. IL 06/05/1985 avverso la sentenza n. 1873/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. T udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena in continuazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11.2.2014 la Corte di Appello di Brescia, confermava la sentenza emessa in data 25.3.2013 dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, con la quale AS AR era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione (e specificamente, pena base: mesi quattro ridotta a mesi due e giorni venti ex art. 62 bis cod. pen., con aumento di giorni 10 a titolo di continuazione) per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato una falsa patente di guida e del reato di cui all'art. 116 C.d.S., per aver guidato un'autovettura senza essere in possesso di una patente di guida.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidato ad un unico motivo con il quale lamenta la ricorrenza del vizio di cui all'art. dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116 C.d.S. e 81 c.p.; in particolare, la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame -con il quale era stato rilevato che il Giudice di primo grado aveva sanzionato a titolo di continuazione con una pena non prevista dalla legge (reclusione, invece di ammenda) il reato di guida senza patente di cui all'art. 116 C.d.S.- sul presupposto che l'unico limite posto dall'art. 81 c.p. nel calcolare l'aumento in continuazione è quello di non superare la pena che si sarebbe applicata qualora non fosse stato riconosciuto il vincolo della continuazione ed il Tribunale non era incorso in errori allorquando aveva operato un aumento di 10 giorni di reclusione per la contravvenzione di guida senza patente;
tale valutazione merita censura, atteso che costituisce un errore nell'applicazione della legge penale comminare una pena diversa da quella prevista dal codice per il reato ritenuto meno grave e, nel caso di specie, l'aumento a titolo di continuazione doveva essere determinato con la sola pena dell'ammenda. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Ed invero, non merita censura la valutazione dei giudici d'appello, secondo cui, una volta riconosciuta la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee- come nel caso in esame, in cui reato più grave di falso è punito con la reclusione ed il reato meno grave di guida senza patente con l'ammenda- la pena per il reato satellite deve essere determinata per aumento sulla sanzione stabilita per il reato più grave, con l'unico limite, insito nella ratio dell'istituto, di non riservare un trattamento deteriore rispetto a 1 quello che sarebbe toccato ove non fosse stato riconosciuto il vincolo ex art. 81 cod. pen.
2. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi affermati dalla di legittimità a giurisprudenza partire da Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. Invero, il testo dell'art. 81 cod. pen. consente la compatibilità del concorso di reati eterogenei nella continuazione e la punibilità di ciascuno dei reati satelliti con un aumento della stessa sanzione applicabile per il reato di maggior gravità: il principio di legalità della pena, cui il giudice deve attenersi in tal caso, è quello stesso fissato dal disposto del primo comma del medesimo art. 81 cod. pen., con la sola limitazione prescritta dall'ultimo comma del predetto articolo. Nell'ipotesi in questione il giudice deve individuare il trattamento sanzionatorio per la violazione più grave ed aumentarlo per effetto della continuazione, restando in tale aumento sostituite le pene, anche di specie diversa, originariamente previste per i reati gravi (Sez. 3, n. 5645 del 22/04/1985meno e Sez. 5, n. 9186 del 08/05/1986).
3. Nel caso di continuazione eterogenea ex art. 81 cod. pen., per consentire la massima estensione applicativa della norma, la pena complessiva va determinata operando un aumento quantitativo della pena fissata per il reato più grave, talché le pene che conseguono ai reati concorrenti si convertono in aumento della pena base, anche se di specie diversa rispetto a quella comminata per ciascun reato concorrente. Tale criterio non contrasta ne' con il principio di legalità della pena- in quanto pena legale è anche la pena unica progressiva applicabile, ai sensi della predetta disposizione di legge e non soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali- ne' con il principio di favore che ispira l'istituto della continuazione, il quale, invece, si concretizza nel cumulo giuridico delle pene, il cui risultato quantificatorio finale non deve mai superare quello raggiungibile tramite il sistema del cumulo materiale, secondo la norma di sbarramento di cui all'ultimo comma del predetto art. 81 cod. pen., e per il caso di scioglimento del cumulo, può ritenersi dovere del giudice (peraltro non sanzionato da nullità) di specificare la pena che avrebbe applicato per ciascun reato concorrente (Sez. 1, n. 7700 del 03/12/1987, rv. 178763). Nel caso di specie, non merita, dunque, censura la valutazione effettuata dalla Corte territoriale, alla stregua dei predetti principi, secondo cui il primo 2 giudice aveva operato un aumento a titolo di continuazione di dieci giorni conforme a legge che, al tasso di conversione previsto dall'art. 135 cod. pen. pari ad euro 250,00 pro die, equivalgono ad euro 2500,00, importo questo inferiore alla pena massima (di euro 3000) prevista per la contravvenzione di guida senza patente. Inoltre, in considerazione dell'aumento di pena irrogato non risulta violato neppure il disposto di cui al primo comma dell'art. 81 c.p.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e a tale declaratoria segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17.3.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente ProvePezzall Rosa Pezzullo Piero Savani The DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise oujun 3