Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art.485 cod pen. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto.(In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2001, n. 18283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18283 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 27/02/2001
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 460
Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 38559/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER IO, n. a Roma il 24 settembre 1924
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 9 giugno 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. G. Galati che ha chiesto l'a.s.r. Udito, per la parte civile, l'avv. B. Ricciotti
Udito il difensore avv. M. Melandri
Motivi della decisione
IO ER impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di alterazione di una scrittura privata, che aveva prodotto in fotocopia in un giudizio civile dopo avere aggiunto a matita sull'originale una data di scadenza del contratto documentato non concordata con la controparte. Deduce illogicità manifesta della motivazione. Va rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'insussistenza del fatto contestato a IO ER.
Secondo quanto prevede l'art. 485 comma 2 c.p., invero, "si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata". Ma, come si desume anche dall'art. 453 n. 2 c.p., la condotta di alterazione richiede che la manipolazione comporti una modificazione del significato originario della scrittura. Sicché deve escludersi che integri gli estremi dell'alterazione l'aggiunta a matita che il ricorrente appose sul contratto controverso.
I giudici del merito hanno peraltro ritenuto che, non risultando dalla fotocopia la difformità dell'aggiunta a matita, assumesse rilevanza la falsità della copia, a prescindere dall'originale. Sennonché l'art. 492 c.p. assegna rilevanza penale solo alle condotte di falsificazione di copie autentiche che tengano luogo degli originali. Mentre nel caso in esame la fotocopia in discussione fu prodotta come copia informale, non autentica, e fu disconosciuta, sicché non tenne luogo dell'originale neppure a norma dell'art. 2719 c.c., perché il giudice civile ordinò a entrambe le parti la produzione degli originali.
Sicché deve ritenersi che la condotta di alterazione non sussiste rispetto all'originale, cui si riferisce l'imputazione contestata a IO ER, e non è rilevante rispetto alla fotocopia cui si riferirono i giudici del merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2001