Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessità di ulteriori accertamenti istruttori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 51135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51135 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
5 1 1 3 5/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - N. 3454/2014 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - N. 4006/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E' CA N. IL 09/11/1959 avverso la sentenza n. 1288/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Ayv. E Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente l'avv. Angelo MACRI', in sostituzione dell'avv. Pia Maurizia GEREVINI, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, in data 25 ottobre 2013, in riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Cremona, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CA E' per essere il reato continuato ascrittole (di tentate lesioni aggravate e ingiurie) estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi in data 11 giugno 2004).
2. Propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidato ai quattro seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, non essendo stato dato all'imputata avviso dell'udienza camerale.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali, la mancata assunzione di prove decisive e il vizio di motivazione. Sarebbe erronea la motivazione della sentenza nella parte di cui dichiara l'insussistenza di condizioni per una pronunzia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen.. Con l'atto di appello era stata richiesta la fissazione dell'udienza dibattimentale e la rinnovazione dell'istruttoria, con allegazione di una prova rappresentata come decisiva.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2.4. Con l'ultimo motivo è stata dedotta l'erroneità della notifica della sentenza all'imputata, che aveva eletto domicilio presso la sua abitazione, mentre ha ricevuto l'atto presso lo studio del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, ne va dichiarata l'inammissibilità. Va premesso che è certo che nel caso in esame la Corte distrettuale abbia deliberato la sentenza impugnata de plano, quindi prima della trattazione del processo in udienza e senza alcuna interlocuzione con l'imputata. Sussiste, pertanto, la nullità dedotta dalla ricorrente per violazione del contraddittorio. È altrettanto certo che il reato continuato per cui si procede sia estinto per prescrizione e che non vi sia stata alcuna rinuncia della ricorrente alla 2 sopravvenuta causa estintiva, neppure all'interno dell'atto del ricorso in esame (primo atto con cui l'imputata si rivolge all'autorità giudiziaria dopo l'intervenuta prescrizione e che, pertanto, può e deve contenere tale eventuale rinuncia;
S.U. sent. 43055 del 30.9- 3.12.2010).
2. La situazione processuale rappresentata, però, non comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Questo collegio, infatti, condivide l'orientamento giurisprudenziale espresso in recenti decisioni, secondo il quale ""nel giudizio di cassazione, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale, anche assoluta ed insanabile, esclude la possibilità di annullare la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di condanna emessa in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento a condizione che, per la palese infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza del primo giudice, la rinnovazione del giudizio di secondo grado non condurrebbe a risultati diversi da quelli già raggiunti con la irrituale declaratoria di proscioglimento"" (Sez. 6, n. 20065 del 01/04/2014 - dep. 14/05/2014, Di Napoli, Rv. 259726; Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014 - dep. 23/01/2014, Macchia, Rv. 258817) Come si dirà, anche in seguito, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato il principio che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano la possibilità di emettere sentenza di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma si limita ad enunciare una regola di condotta che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv. 230529; nel caso preso in esame da tale pronunzia si trattava di sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare -investito della richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio dell'imputato, senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio-, ma la portata generale del principio lo rende indubbiamente applicabile anche al giudizio di appello). E così, è stato conseguentemente sostenuto che nel giudizio di cassazione, sussiste l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129, comma 2, cod. 3 proc. pen. con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali (Sez. 6 n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499; Sez. 6 n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro Vincenzo, Rv.255862). Va affrontato, però, il tema della compatibilità dei principi appena esposti con l'altro, precedentemente e contemporaneamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Cass. sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti D., Rv. 221403 preceduta da Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv.220511 e seguita da sez. 6 n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv.240066 e sez. 3 n. 1550 del 01/12/2010, PG in proc. Gazzerotti ed altri, Rv.249428).
3. Tutto ciò premesso, va rilevato nel caso in esame che il principale motivo di appello, che la ricorrente avrebbe voluto che fosse trattato in contraddittorio, concerne la rivalutazione delle prove poste a fondamento della sentenza di primo grado, avendo peraltro richiesto la rinnovazione dell'istruttoria per esaminare nuovamente un teste e verificarne l'attendibilità. L'accoglimento di tale motivo di appello indubbiamente avrebbe comportato la necessità di ulteriori accertamenti istruttori, necessità in palese contrasto con il principio secondo il quale la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà O insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 - dep. 04/03/2014, Culicchia, Rv. 259445; in tale pronunzia la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie). La relazione tra intervenuta prescrizione e ulteriore corso del processo coinvolge necessariamente il tema dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nella 4 parte in cui prevede l'obbligo di "immediata declaratoria" anche delle cause di estinzione del reato, come è la prescrizione non tempestivamente rinunciata. Questo tema è stato oggetto di più sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, secondo le quali ""l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio "ulteriore ed autonomo" rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (come gli artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p.), ma enuncia una "regola di condotta rivolta al giudice", il quale, di fronte ad una riconosciuta causa di non punibilità, deve adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa trovare spazio una qualsiasi altra attività non essenziale"" (così la già citata S.U. sent. 12283 del 25.1-30.3.2005). Peraltro, le stesse Sezioni unite (con sentenza n. 35490 del 28.5 - 15.9.2009), hanno confermato come in presenza di una causa di estinzione del reato non siano rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione, confermando altresì l'insegnamento consolidato sul rapporto tra causa di estinzione del reato e nullità, anche di ordine generale, e precisando, inoltre, che, in siffatta evenienza del procedimento, la cognizione del giudice per il proscioglimento nel merito ai sensi del capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. è limitata ad una valutazione che attiene più al concetto di constatazione ("ossia di percezione ictu oculi") che a quello di apprezzamento, ed è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, senza che sia più possibile in assenza di una tempestiva rinuncia alla causa estintiva - che nel procedimento in corso entri alcun ulteriore accertamento o approfondimento istruttorio. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della prospettata necessità di ulteriori accertamenti istruttori (richiesti dalla stessa imputata), una pronunzia di annullamento della sentenza impugnata avrebbe come risultato quello di una nuova declaratoria di prescrizione del reato continuato ascritto, dovendo la Corte territoriale in sede di rinvio dare atto dell'inapplicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui impone al giudice una pronunzia assolutoria nel merito solo nel caso in cui essa sia giustificata dall'evidenza della prova. Quindi, alla luce del concreto atteggiarsi della vicenda processuale in esame si può certamente riconsiderare (anche in applicazione del principio della durata ragionevole del processo ex art. 111, comma 2, Cost.) la tesi secondo la quale l'obbligo di dichiarare immediatamente estinto il reato per sopravvenuta prescrizione debba necessariamente cedere di fronte al manifestarsi di una nullità assoluta comportante l'eliminazione del contraddittorio e perfino di un 5 grado di giudizio. Tale principio non è sostenibile nel caso in cui la natura delle censure al provvedimento siano tali per cui la rinnovazione del giudizio di merito omesso condurrebbe al medesimo risultato raggiunto mediante la dichiarazione di prescrizione pronunziata de plano. Conseguentemente va affermato il seguente principio di diritto: in presenza della causa estintiva della prescrizione non sussiste l'interesse dell'imputato alla dichiarazione di nullità della sentenza d'appello, che abbia deliberato "de plano" l'improcedibilità, quando è palese che il giudice del merito non possa ulteriormente valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art 129, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo.
4. Inammissibile deve ritenersi anche il motivo di censura della sentenza impugnata relativo al vizio di motivazione sulla declaratoria di estinzione del reato. Corretto, infatti, è il calcolo che la Corte territoriale ha fatto per ritenere il reato continuato estinto, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, avuto riguardo alla data di commissione del reato (11 giugno 2004) e alle pene previste per le fattispecie di tentate lesioni aggravate e ingiurie.
5. Parimenti inammissibile è il motivo relativo alla dedotta irregolarità della sentenza d'appello all'imputata. La situazione processuale consente di ritenere che l'imputata abbia avuto piena conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, tenuto conto del contenuto del ricorso in cassazione presentato dal suo difensore di fiducia, al quale, con la nomina in atti, era stato conferito specifico incarico di esercitare, anche in sua vece, il diritto di impugnazione per tutte le fasi del processo.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014 Il presidente Il consigliere estensore Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA Gennaro Marasca addi DVC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise