Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 51135
CASS
Sentenza 19 novembre 2014

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Nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessità di ulteriori accertamenti istruttori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 51135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51135
    Data del deposito : 19 novembre 2014

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