Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
Non sussiste l'interesse ad impugnare il provvedimento di diniego in sede esecutiva della richiesta di declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna nel caso in cui sia stata disposta la restituzione nel termine ad impugnare la stessa sentenza sul presupposto della inidoneità degli atti a dimostrare la effettiva conoscenza dell'imputato del processo, in quanto l'eventuale dichiarazione di nullità della notifica produrrebbe i medesimi effetti ottenuti mediante la restituzione nel termine per appellare la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 44721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44721 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
44 7 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO 2505/2016 N. Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - N. 35796/2015 - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RU N. IL 01/03/1976 avverso l'ordinanza n. 344/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. M. IACO VIELLO, the he chouts che il ways we dichiesto inommins Wh Udit i difensor AW M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.06.2015 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza principale formulata, ex art. 670 comma 1 cod. proc.pen., da HA IN di dichiarare la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 23.04.2010 (e parzialmente riformata dalla medesima Corte territoriale), irrevocabile il 5.04.2011, nonché di tutti gli atti che ne costituivano il presupposto processuale;
la Corte riteneva, infatti, corretta la procedura di emissione del decreto di latitanza nei confronti del HA, a seguito dell'esito negativo delle relative ricerche, che aveva comportato che la notificazione dei successivi atti del processo all'imputato fosse eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 165 del codice di rito;
accoglieva invece l'istanza subordinata formulata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 670 comma 3 e 175 cod.proc.pen., dal HA di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna, sul presupposto dell'inidoneità della notificazione degli atti processuali, pur ritualmente eseguita, al difensore d'ufficio a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, dichiarando di conseguenza non esecutiva, e inefficace nei riguardi del HA, la sentenza 23.04.2010 del Tribunale di Milano, di cui disponeva la rinnovazione della notifica all'imputato.
2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione volto a ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, ricorre per cassazione HA IN, a mezzo del difensore, premessa la ricostruzione dell'intera vicenda processuale deducendo - ли violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: - alla nullità ex art. 178 cod. proc.pen. determinata dalla violazione del principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio originariamente nominato all'imputato, destinata a travolgere tutti gli atti processuali successivi che erano stati notificati al nuovo difensore illegittimamente nominato dal giudice;
- alla nullità, per violazione degli artt. 295 e 296 del codice di rito, del verbale di vane ricerche dell'imputato, del conseguente decreto di latitanza e delle notifiche di tutti gli atti successivi, in relazione all'erronea individuazione del luogo in cui l'imputato era stato ricercato e all'incompletezza delle ricerche successive.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO - -originaria di interesse, che lo1. Il ricorso è inficiato da una manifesta carenza rende inammissibile ex art. 591 comma 1 lett. a) cod.proc.pen. e comporta سلامی l'applicazione a carico del ricorrente delle statuizioni di condanna previste 1 dall'art. 616 del codice di rito.
2. Costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite (sentenza n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093), che l'interesse a impugnare un provvedimento, previsto in via generale dall'art. 568 comma 4 cod.proc.pen. come condizione necessaria di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e sostanziale, e non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole che sia anche indirettamente utile al proponente (da ultime, ex plurimis, Sez. 7 n. 21809 del 18/12/2014, Rv. 263538, e Sez. 3 n. 38544 del 27/05/2015, Rv. 264634). L'interesse a impugnare deve, pertanto, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnando e sussiste solo se il gravame sia in concreto idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella realizzata dal provvedimento gravato;
e la relativa valutazione deve essere operata dal giudice dell'impugnazione con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di gravame (Sez. 3 n. 38544 del 2015, citata).
3. Nel caso di specie, il ricorrente non è titolare, alla stregua dei principi appena enunciati, di alcun concreto e pratico interesse neppure prospettato, del resto, - nel testo del ricorso, che pure si dilunga ampiamente nell'illustrazione delle dedotte ragioni di (asserita) nullità del giudizio di primo grado -a proporre e coltivare i motivi di impugnazione avverso il provvedimento di diniego in sede esecutiva della richiesta di declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna (e degli altri atti del processo di primo grado, la cui nullità non potrebbe comunque essere rilevata e pronunciata dal giudice dell'esecuzione), una volta conseguita in accoglimento della richiesta - svolta in via subordinata la restituzione nel termine per impugnare la - medesima sentenza di primo grado, potendo far valere, proprio con l'atto di appello che è (stato) legittimato a proporre, l'eventuale nullità della sentenza e quelle (non sanate) che si fossero in precedenza eventualmente prodotte nel corso del procedimento e che solo il giudice della cognizione (e non certo, come si è detto, il giudice dell'esecuzione) avrebbe il potere di rilevare e dichiarare. E', invero, evidente che l'eventuale accoglimento della doglianza che accertasse l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado si risolverebbe nell'ordine di rinnovazione della relativa notifica agli effetti della decorrenza di un nuovo termine per esercitare il diritto di impugnazione, che è proprio ciò che il ricorrente ha già ottenuto mediante la restituzione nel termine نسا per appellare la sentenza. 2 4. Sotto tale assorbente profilo il ricorso deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare nella somma di 1.500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio Enrico Giuseppe Sandrini Danimo Vecelico Clarit DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 OTT 2016 IL CANCELLIERE NI LL 3 3