Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41507
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Sentenza 24 settembre 2013

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In tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca di una confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei a dimostrare che il reddito dell'istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati dei beni oggetto di confisca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41507
    Data del deposito : 24 settembre 2013

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