Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che aveva respinto la richiesta di revoca di una confisca di prevenzione sul presupposto che gli elementi prodotti non erano idonei a dimostrare che il reddito dell'istante avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati dei beni oggetto di confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41507 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1807
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49985/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU EL N. IL 06/03/1957;
AM EL N. IL 01/01/1960;
avverso il decreto n. 1/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 20 aprile 2012, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto nell'interesse di AU EL e della moglie AM AR, quale terza interessata, avverso il decreto del 30 settembre 2010, con il quale il Tribunale della medesima città aveva rigettato la richiesta di revoca, in ragione delle prove nuove che erano state dedotte, della confisca definitiva a suo tempo disposta dalla medesima autorità giudiziaria di alcuni beni di pertinenza dei predetti. La Corte territoriale, in particolare, pur non condividendo l'assunto dei primi giudici, secondo i quali la richiesta non poteva trovare accoglimento in quanto le ragioni allegate dalla difesa erano note ai ricorrenti in pendenza della procedura principale, ha ritenuto che le prove stesse non potessero legittimare il sollecitato e straordinario provvedimento di revoca, in quanto la relativa coordinata valutazione non consentiva di affermare con certezza che i due coniugi avessero effettivamente usufruito delle entrate asseritamente attestate dalla documentazione - scarsamente attendibile e in parte priva del carattere della novità - e dalle dichiarazioni prodotte, e che, dunque, il loro reddito avesse subito incrementi tali da giustificare gli acquisti effettuati e oggetto del provvedimento di confisca. Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla L. n.1423 del 1956, art.
7. Dopo ampia rievocazione della giurisprudenza soffermatasi sul punto, e dopo aver altrettanto diffusamente richiamo degli elementi posti a fondamento della misura definitivamente adottata, il difensore sottolinea come, alla luce della consulenza di parte;
siano state documentate entrate non considerate dai giudici della originaria misura, avuto riguardo anche alle dichiarazioni prodotte. Risulterebbero, poi, destituite di fondamento le considerazioni svolte nella ordinanza impugnata per screditare il valore probatorio delle nuove acquisizioni e per non annettere portata significativa ai prestiti effettuati dai parenti e prima non dedotti per i rapporti di inimicizia all'epoca sussistenti tra i ricorrenti ed i loro creditori.
Il ricorso è palesemente inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, dopo alcune oscillazioni, si è consolidata nell'affermare che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, comma 3 è suscettibile di revoca ex tunc, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2 allorché sia affetto da invalidità genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita. Da ciò l'ulteriore evidente corollario che, muovendosi tale istituto - di elaborazione prettamente giurisprudenziale - nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino;
Cass., Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 21369; Cass., Sez. 2, 14 maggio 2009, n. 25577; Cass., Sez. 1, 22 settembre 2010, n. 36224). A fondamento di tale statuizione sta il rilievo secondo il quale deve reputarsi come soluzione costituzionalmente imposta quella di configurare, attraverso la revoca in funzione di revisione, un rimedio straordinario teso a riparare un errore giudiziario. In vista di questo fine - hanno infatti sottolineato le Sezioni unite di questa Corte nella innanzi richiamata pronuncia - e pur tenendo conto delle diversità che caratterizzano le misure di prevenzione personali da quelle reali, sarebbe infatti "inconferente parlare di eterogeneità degli interessi tutelati, dato che anche la lesione del diritto di proprietà appare quale violazione di bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificata limitazione di libertà. Con la conseguenza che nulla impedisce di ritenere accomunati il regime di revoca delle misure di prevenzione personali a quello reale della confisca, nell'identità dell'interesse a predisporre un mezzo per la riparazione dell'ingiustizia". E ciò facendo leva sull'altra premessa, parimenti coniata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7 poteva svolgere una funzione "vicaria" rispetto alla non prevista possibilità di revisione, proprio nel campo delle misure di prevenzione personali. Dunque, un istituto chiaramente dettato (quale appunto quello delineato dalla L. del 1956, art. 7) per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di "pericolosità" del prevenuto (alla possibilità di revoca è infatti affiancata quella di modifica della misura) è stato "plasmato" dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura, sulla falsariga di una "revisione" del relativo "giudicato". E da ciò si è tratto spunto per giustificarne l'ulteriore, sensibile "passaggio" della identica estensione interpretativa anche nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali, sempre nella prospettiva di colmare un vuoto normativo derivante dalla inesistenza, nel settore qui preso in esame, di una impugnazione straordinaria corrispondente a quella della revisione del giudicato, posto che, altrimenti, sarebbe perdurata nel sistema una inaccettabile carenza di strumenti normativi che dessero attuazione al disposto costituzionale (art. 24, ultimo comma), il quale impone che la legge determini "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
L'alveo all'interno del quale è dunque consentita la eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va concettualmente ragguagliato alla straordinarietà del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando, quindi, ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.
D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159), ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della
"revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato".
È ben vero che, a proposito della portata da annettere al novum, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. e) ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 - dep. 09/01/2002, P G e P C in proc. Pisano, Rv. 220443). Ma, a fronte di tale pur ampia platea di elementi che possono confluire nel panorama delibativo del giudice chiamato a valutare i presupposti del rimedio straordinario, sta pur sempre il necessario requisito della "dimostratività" della prova nuova ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva. Si è infatti fra l'altro osservato in giurisprudenza, che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi). (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 - dep. 12/09/2012, Conti Mica, Rv. 253437). Il tutto, per di più, non senza sottolineare le peculiarità che caratterizzano il procedimento di prevenzione rispetto al processo penale "ordinario", proprio sul versante dei profili "dimostrativi" e delle particolari regole di giudizio dettate in tema di apprezzamento del materiale probatorio e che, evidentemente, influiscono (accrescendolo) sul quantum necessario per asseverare l'"errore" del giudizio di prevenzione da revocare. Ebbene, nella specie, e contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici dell'appello hanno puntualmente passato in rassegna le nuove emergenze prospettate dalla difesa, valutandone, in parte, la scarsa affidabilità (vuoi sul piano contenutistico, vuoi su quello della singolare tardività della relativa acquisizione e degli elementi di incongruenza logica che hanno infirmato le giustificazioni offerte dalla difesa), e, in parte, l'assenza del carattere della novità, trattandosi di circostanze già valutate nell'originario procedimento di prevenzione;
cosicché, in definitiva, il complessivo quadro posto a base della decisione da revocare, non soltanto non è risultato probatoriamente compromesso, ma neppure logicamente screditato, rendendo dunque impraticabile qualsiasi ipotesi di "errore giudiziario" che, come si è detto, sta alla base del particolare istituto oggetto dell'odierno ricorso. Le doglianze messe a fuoco dai ricorrenti, finiscono, dunque, per refluire nell'alveo di un non consentito riesame del merito, reso ancor più eccentrico dalla impossibilità di evocare, a base delle censure proposte, questioni relative a presunte aporie motivazionali, come tali non riconducibili al vizio di violazione di legge che - come è noto - è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure di prevenzione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013