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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17505/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17505 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffio, Parte_1 C.F._1 i e all'a ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 OPPONENTE E (C.F. , in persona della procuratrice dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le avverse domande e tra queste anche l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto:
- in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 637 c.p.c. e dichiarare nullo il provvedimento monitorio opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
- sempre in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e/o la carenza di titolarità del credito oggetto di causa;
- accogliere la presente opposizione ed annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito e/o la invalidità/illegittimità/nullità e/o l'estinzione della fideiussione nonché del mutuo chirografario oggetto di causa, dichiarandoli nulli e/o risolti e/o comunque inefficaci, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare che non vi è stato inadempimento ed in ogni caso che il presunto credito per cui è causa è anche inesigibile;
- vinte le spese ed il compenso di lite, con attribuzione. Chiede l'accoglimento dei mezzi istruttori articolati nella precedente memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, di seguito trascritti e riportati: I. chiede ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: a) “vero è che al momento della concessione del mutuo in questione, avvenuta verso la fine dell'anno 2019, si Controparte_3 trovava in uno stato di forte difficoltà finanziaria;
b) “vero è che, con riferimento alla nel corso dell'anno Controparte_3 2019, si registrava un incremento di debiti bancari, dei debiti finanziari e dei finanzia c) “vero è che nello stesso periodo (fine 2019) si registrava una consistente contrazione del fatturato della Controparte_3 dovuta alla chiusura di diversi punti vendita soprattutto nel settore pubblico”; Cont d) “vero è che la banca ha erogato il mutuo in questione pur conoscendo le gravi difficoltà finanziare della CP_3
[...
come risult l'altro e non solo, nella delibera di approvazione dello stesso (allegato n. 16 della costituzione avversaria) che si mostra al teste”; pagina 1 di 6 e) “vero è che la prima della concessione del mutuo in questione, aveva già ottenuto due mutui di un notevole Controparte_3 importo (€ 1.100.000,00 da BCC ed euro 250.000,00 da ”; CP_5
f) “vero è che il presunto credito portato dal decreto ingiunt è appostato nel piano di concordato depositato dalla;
Controparte_3 banca mai ha informato la sig.ra del peggioramento delle condizioni economiche del debitore Parte_1 principale di All'uopo indica a testimoni: , nato a [...] il [...]; Controparte_3 Testimone_1 CP_6
, do alla via Tiberio Claudio Feli do
[...] Controparte_3 CP_7 Cuneo alla Via Castellani n. 14; Dott. domiciliato in Benevento al Viale Rotili n. 14; Dott. Controparte_8
domiciliato in Avellino al , domiciliato in Salerno alla via Tiberio Claudio Persona_1 CP_9 Felice n. 46 c/o Controparte_3
II. chiede amme formale del l.r.p.t. della Banca opposta sulle medesime circostanze di cui alla prova per testimoni, da intendersi qui ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero è”; III. chiede che sia disposta CTU tecnica per la conferma della nullità del mutuo chirografario e/o della fideiussione omnibus oggetto di causa, per tutte le censure proposte in atti;
IV. chiede l'acquisizione di tutti gli atti ed i documenti depositati nel giudizio pendente dianzi a Codesto Tribunale di Milano RG 15893/2024 (giudizio c/ relativa all'opposizione avvero il Controparte_3 CP_1 medesimo decreto ingiuntivo proposta da . Con riferimento alle avverse istanze istruttorie, la scrivente difesa Controparte_3 si oppone all'ammissione della procedura er le ragioni esposte in atti. In riferimento al capitolo di prova per testi articolato ex adverso, nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di essere ammessa alla prova diretta e contraria su tale circostanza e con i testi indicati dalla controparte, senza inversione dell'onere della prova, nonché con i propri testi indicati sub n. I.”
per parte opposta: “voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- rigettare l'opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in atti e confermare il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.3.2024;
- in ogni caso condannare al pagamento in favore di dell'importo di euro [120.364,33], Parte_1 Controparte_1 oltre interessi di mora al t al dovuto sino al saldo, o a che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
in via istruttoria
- in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità del disconoscimento avverso, disporre la verificazione dell'autenticità della firma apposta sulla lettera di fideiussione del 6 dicembre 2019;
- ammettere la prova per testimoni dedotta con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c.
- rigettare le istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili per le ragioni esposte al §.2 della memoria ex art. 171-ter n. 3) c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da controparte con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. in quanto versati in atti senza alcuna specifica indicazione circa il contenuto e la presunta valenza probatoria degli stessi;
Con vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, tanto della fase monitoria che dell'opposizione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere a , CP_1 Parte_1 in qualità di fideiussore della società oltre che alla società debitrice, il pagamento di euro Controparte_3
365.180,16, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. A tal fine, la Banca ha dedotto che:
- in data 6 dicembre 2019 la società aveva stipulato con un contratto di CP_3 Parte_2 mutuo chirografario per l'importo di euro 465.000,00;
pagina 2 di 6 - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della in 6 CP_3 CP_1 dicembre 2019 la signora aveva rilasciato una fideiussione omnibus sino alla concorrenza di Parte_1 euro 604.500,00;
- in data 1 dicembre 2020, la società aveva variato denominazione sociale in Aigis Banca s.p.a.; Parte_2
- in data 22 maggio 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa della società Aigis Banca s.p.a. e in data 23 maggio 2021 vi era stata la cessione delle attività e passività aziendali, ai seni degli artt. 58 e 90 TUB, in favore di CP_1
- la società cessionaria, nel corso dell'anno 2022, aveva concesso al debitore la sospensione del pagamento delle rate del mutuo;
- in seguito al successivo inadempimento del debitore, con lettera del 5 settembre 2023 aveva CP_1 comunicato al debitore e al fideiussore la risoluzione del contratto di mutuo.
Con decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo 2024 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ingiunto alla signora , oltre che alla debitrice il pagamento di euro 365.180,16, Parte_1 Controparte_3 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2. La signora ha proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Parte_1 giudice adito per essere competente il Tribunale di Torino, quale luogo di residenza del fideiussore, applicabile quale foro esclusivo alla luce delle previsioni contenute nella fideiussione posta a fondamento del ricorso. Precisamente, la difesa di parte opponente ha rilevato come fosse stata espressamente Parte_1 qualificata quale consumatore nella fideiussione oggetto di causa che, testualmente, prevedeva che: «Ai fini del presente rapporto il/i sottoscritto/i dichiara/no: a) di sottoscrivere il presente contratto in qualità di consumatore» (cfr. lettera di fideiussione - doc. 4 del fascicolo monitorio). Parte opponente ha quindi evidenziato come la banca avesse classificato il fideiussore come consumatore e tale classificazione non era mutata nel tempo. Sotto un diverso profilo, è stato eccepito che il Tribunale di Milano non sarebbe stato comunque competente applicando in criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o quelli alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Infine, la difesa dell'opponente ha evidenziato come nella clausola di deroga al foro competente, contenuta nella prima parte dell'art. 20 delle condizioni generali della garanzia, il Foro di Milano non fosse stato espressamente indicato come esclusivo e in ogni caso, la clausola non era stata separatamente e specificamente approvata per iscritto. Nel merito, la difesa di parte opponente ha contestato la carenza di legittimazione di e la CP_1 mancanza di prova della titolarità del credito nonché l'inesistenza del credito azionato per l'invalidità della fideiussione e del mutuo sotto molteplici profili.
3. Parte opposta si è costituita e ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla signora
. Parte_1
Con particolare riguardo all'eccezione di incompetenza, la difesa della banca ha rilevato come, ai sensi dell'art. 20 delle condizioni della lettera di fideiussione fosse stabilito che: «per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano […]». In merito al riferimento al foro del consumatore, invece, l'opposta ha escluso che la signora Parte_1 potesse classificarsi come consumatore in quanto la stessa deteneva, tramite la società AGS S.r.l. (di cui a sua volta deteneva l'intero capitale sociale), la partecipazione di maggioranza - pari al 75% - della debitrice principale CP_3
4. All'esito della prima udienza e a seguito di mutamento del giudice per valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione con il giudizio di opposizione instaurato dal debitore principale, è stata rigettata pagina 3 di 6 l'istanza di riunione tra i giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e ritenute inammissibili o superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Torino. La presente pronuncia non può che rivestire la forma della sentenza, vista la necessità di revocare l'opposto decreto ingiuntivo. A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (da ultimo, Cass., 7 giugno 2023 n. 15988; Cass., 26 gennaio 2016 n. 1372; Cass., 9 novembre 2004, n. 21297 e Cass., 14 luglio 2003 n. 10981). Ai fini della decisione sulla competenza, rilevano le seguenti considerazioni:
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Torino quale Tribunale del proprio luogo di residenza,
- nella fideiussione posta a fondamento della domanda monitoria, la garante è stati espressamente classificata quale “consumatore” (cfr. frontespizio della lettera di fideiussione sub doc. 4 del fascicolo monitorio);
- l'art. 5 delle condizioni generali volte a regolare la fideiussione espressamente prevedeva che fosse “la Banca”, prima della conclusione del contratto, a classificare il Cliente come “Cliente, Cliente al dettaglio o consumatore” (la clausola in questione, testualmente, disponeva: «La banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Cliente”, “Cliente al dettaglio” o “Consumatore”. Gli obblighi di trasparenza della nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate. Alcune CP_1 delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”. Successivamente alla conclusione del Contratto, la è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del CP_1
Cliente»);
- significativamente, l'art. 20 prevedeva che laddove il Cliente fosse stato qualificato come consumatore,
“Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto” (la clausola in questione, testualmente, disponeva: «[…] Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il cliente è classificato come “consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto […]»). Alla luce di tali pattuizioni, si ritiene che al momento della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, sia stata espressamente individuata quale disciplina applicabile al rapporto di garanzia quella predisposta dal legislatore a tutela del consumatore dal d.lgs. n. 206\2005 e, quindi, anche quella dell'art. 33, comma 2, lett. u). Ad avviso di questo giudice, si tratta di una scelta legittima. In effetti, anche laddove si volesse seguire la tesi di parte opposta secondo cui la signora , alla Parte_1 data di rilascio della fideiussione non poteva oggettivamente qualificarsi come consumatore in quanto deteneva la partecipazione totalitaria della società AGS s.r.l., a sua volta socia di maggioranza della debitrice
, si ritiene che tale circostanza non escluda, di per sé, l'applicabilità della disciplina prevista dalla CP_3 legge a tutela del consumatore, per effetto di una pattuizione convenzionale pagina 4 di 6 In altre parole, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la possibilità delle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, purché nei limiti imposti dalla legge. Ebbene, poiché non è vietato dalla legge stabilire contrattualmente che a soggetti, pur non qualificabili oggettivamente come consumatori, si applichi la disciplina di maggior favore prevista a tutela del consumatore, non sussistono ragioni per regolare diversamente il rapporto tra la banca mutuante e il fideiussore. Nel caso di specie, l'applicazione della disciplina predisposta dalla legge a tutela del consumatore è una conseguenza della scelta, effettuata dalla stessa banca mutuante/garantita (allora , ai Parte_2 sensi dell'art. 5 delle condizioni di contratto, di classificare il garante come consumatore. Al riguardo va inoltre evidenziato come sia stata la banca a qualificare la signora come Parte_1 consumatore, con la conseguente applicazione della relativa disciplina anche in punto di individuazione del foro competente, coincidente con il luogo di residenza o del domicilio eletto del Cliente, come peraltro previsto dall'art. 20 delle condizioni di contratto. Ritenere irrilevante l'espressa classificazione operata dalla banca, relegandola a mero errore materiale, comporterebbe anche una lesione del legittimo affidamento ingenerato nei fideiussori in ordine all'individuazione della disciplina applicabile al rapporto contrattuale. In definitiva, a prescindere dal ruolo effettivamente rivestito dalla signora nella società garantita Parte_1 al momento di rilascio della fideiussione, assume rilievo la sua espressa classificazione come consumatore, non tanto perché il garante fosse oggettivamente qualificabile come tale, quanto perché si tratta di una circostanza sintomatica della volontà delle parti di individuare convenzionalmente, quale disciplina applicabile, quella prevista dalla legge a tutela del consumatore, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla banca per accettazione delle condizioni pattuite (doc. 4 del fascicolo monitorio p. 5). Considerato che il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal consumatore ha pacificamente carattere esclusivo e che nel caso di specie non risulta via sia stata alcuna elezione di domicilio, ne consegue che va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Torino e, di conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Va fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (Cass., 12 luglio 2005, n. 14552).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, in punto di competenza, e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, nonché dell'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua l'applicazione dei valori minimi di cui ai citati parametri per tutte le fasi di giudizio, con un'ulteriore riduzione, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del d.m., in considerazione del tenore della pronuncia in rito. Le spese di lite vanno attribuite all'avv. Massimo Raffio che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo Parte_1
2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: Controparte_1
a. visto l'art. 38 c.p.c. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Torino e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo 2024; pagina 5 di 6 b. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Torino, il termine di mesi tre dalla pronuncia della presente sentenza;
c. condanna al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 634,00 per spese e di euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Raffio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Milano, 27 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17505 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffio, Parte_1 C.F._1 i e all'a ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 OPPONENTE E (C.F. , in persona della procuratrice dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le avverse domande e tra queste anche l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto:
- in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 637 c.p.c. e dichiarare nullo il provvedimento monitorio opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
- sempre in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e/o la carenza di titolarità del credito oggetto di causa;
- accogliere la presente opposizione ed annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito e/o la invalidità/illegittimità/nullità e/o l'estinzione della fideiussione nonché del mutuo chirografario oggetto di causa, dichiarandoli nulli e/o risolti e/o comunque inefficaci, con ogni conseguenza di legge;
- dichiarare che non vi è stato inadempimento ed in ogni caso che il presunto credito per cui è causa è anche inesigibile;
- vinte le spese ed il compenso di lite, con attribuzione. Chiede l'accoglimento dei mezzi istruttori articolati nella precedente memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, di seguito trascritti e riportati: I. chiede ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: a) “vero è che al momento della concessione del mutuo in questione, avvenuta verso la fine dell'anno 2019, si Controparte_3 trovava in uno stato di forte difficoltà finanziaria;
b) “vero è che, con riferimento alla nel corso dell'anno Controparte_3 2019, si registrava un incremento di debiti bancari, dei debiti finanziari e dei finanzia c) “vero è che nello stesso periodo (fine 2019) si registrava una consistente contrazione del fatturato della Controparte_3 dovuta alla chiusura di diversi punti vendita soprattutto nel settore pubblico”; Cont d) “vero è che la banca ha erogato il mutuo in questione pur conoscendo le gravi difficoltà finanziare della CP_3
[...
come risult l'altro e non solo, nella delibera di approvazione dello stesso (allegato n. 16 della costituzione avversaria) che si mostra al teste”; pagina 1 di 6 e) “vero è che la prima della concessione del mutuo in questione, aveva già ottenuto due mutui di un notevole Controparte_3 importo (€ 1.100.000,00 da BCC ed euro 250.000,00 da ”; CP_5
f) “vero è che il presunto credito portato dal decreto ingiunt è appostato nel piano di concordato depositato dalla;
Controparte_3 banca mai ha informato la sig.ra del peggioramento delle condizioni economiche del debitore Parte_1 principale di All'uopo indica a testimoni: , nato a [...] il [...]; Controparte_3 Testimone_1 CP_6
, do alla via Tiberio Claudio Feli do
[...] Controparte_3 CP_7 Cuneo alla Via Castellani n. 14; Dott. domiciliato in Benevento al Viale Rotili n. 14; Dott. Controparte_8
domiciliato in Avellino al , domiciliato in Salerno alla via Tiberio Claudio Persona_1 CP_9 Felice n. 46 c/o Controparte_3
II. chiede amme formale del l.r.p.t. della Banca opposta sulle medesime circostanze di cui alla prova per testimoni, da intendersi qui ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero è”; III. chiede che sia disposta CTU tecnica per la conferma della nullità del mutuo chirografario e/o della fideiussione omnibus oggetto di causa, per tutte le censure proposte in atti;
IV. chiede l'acquisizione di tutti gli atti ed i documenti depositati nel giudizio pendente dianzi a Codesto Tribunale di Milano RG 15893/2024 (giudizio c/ relativa all'opposizione avvero il Controparte_3 CP_1 medesimo decreto ingiuntivo proposta da . Con riferimento alle avverse istanze istruttorie, la scrivente difesa Controparte_3 si oppone all'ammissione della procedura er le ragioni esposte in atti. In riferimento al capitolo di prova per testi articolato ex adverso, nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di essere ammessa alla prova diretta e contraria su tale circostanza e con i testi indicati dalla controparte, senza inversione dell'onere della prova, nonché con i propri testi indicati sub n. I.”
per parte opposta: “voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- rigettare l'opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in atti e confermare il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.3.2024;
- in ogni caso condannare al pagamento in favore di dell'importo di euro [120.364,33], Parte_1 Controparte_1 oltre interessi di mora al t al dovuto sino al saldo, o a che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
in via istruttoria
- in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità del disconoscimento avverso, disporre la verificazione dell'autenticità della firma apposta sulla lettera di fideiussione del 6 dicembre 2019;
- ammettere la prova per testimoni dedotta con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c.
- rigettare le istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili per le ragioni esposte al §.2 della memoria ex art. 171-ter n. 3) c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da controparte con la memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. in quanto versati in atti senza alcuna specifica indicazione circa il contenuto e la presunta valenza probatoria degli stessi;
Con vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, tanto della fase monitoria che dell'opposizione”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere a , CP_1 Parte_1 in qualità di fideiussore della società oltre che alla società debitrice, il pagamento di euro Controparte_3
365.180,16, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. A tal fine, la Banca ha dedotto che:
- in data 6 dicembre 2019 la società aveva stipulato con un contratto di CP_3 Parte_2 mutuo chirografario per l'importo di euro 465.000,00;
pagina 2 di 6 - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della in 6 CP_3 CP_1 dicembre 2019 la signora aveva rilasciato una fideiussione omnibus sino alla concorrenza di Parte_1 euro 604.500,00;
- in data 1 dicembre 2020, la società aveva variato denominazione sociale in Aigis Banca s.p.a.; Parte_2
- in data 22 maggio 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa della società Aigis Banca s.p.a. e in data 23 maggio 2021 vi era stata la cessione delle attività e passività aziendali, ai seni degli artt. 58 e 90 TUB, in favore di CP_1
- la società cessionaria, nel corso dell'anno 2022, aveva concesso al debitore la sospensione del pagamento delle rate del mutuo;
- in seguito al successivo inadempimento del debitore, con lettera del 5 settembre 2023 aveva CP_1 comunicato al debitore e al fideiussore la risoluzione del contratto di mutuo.
Con decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo 2024 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ingiunto alla signora , oltre che alla debitrice il pagamento di euro 365.180,16, Parte_1 Controparte_3 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2. La signora ha proposto opposizione eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Parte_1 giudice adito per essere competente il Tribunale di Torino, quale luogo di residenza del fideiussore, applicabile quale foro esclusivo alla luce delle previsioni contenute nella fideiussione posta a fondamento del ricorso. Precisamente, la difesa di parte opponente ha rilevato come fosse stata espressamente Parte_1 qualificata quale consumatore nella fideiussione oggetto di causa che, testualmente, prevedeva che: «Ai fini del presente rapporto il/i sottoscritto/i dichiara/no: a) di sottoscrivere il presente contratto in qualità di consumatore» (cfr. lettera di fideiussione - doc. 4 del fascicolo monitorio). Parte opponente ha quindi evidenziato come la banca avesse classificato il fideiussore come consumatore e tale classificazione non era mutata nel tempo. Sotto un diverso profilo, è stato eccepito che il Tribunale di Milano non sarebbe stato comunque competente applicando in criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o quelli alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Infine, la difesa dell'opponente ha evidenziato come nella clausola di deroga al foro competente, contenuta nella prima parte dell'art. 20 delle condizioni generali della garanzia, il Foro di Milano non fosse stato espressamente indicato come esclusivo e in ogni caso, la clausola non era stata separatamente e specificamente approvata per iscritto. Nel merito, la difesa di parte opponente ha contestato la carenza di legittimazione di e la CP_1 mancanza di prova della titolarità del credito nonché l'inesistenza del credito azionato per l'invalidità della fideiussione e del mutuo sotto molteplici profili.
3. Parte opposta si è costituita e ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla signora
. Parte_1
Con particolare riguardo all'eccezione di incompetenza, la difesa della banca ha rilevato come, ai sensi dell'art. 20 delle condizioni della lettera di fideiussione fosse stabilito che: «per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano […]». In merito al riferimento al foro del consumatore, invece, l'opposta ha escluso che la signora Parte_1 potesse classificarsi come consumatore in quanto la stessa deteneva, tramite la società AGS S.r.l. (di cui a sua volta deteneva l'intero capitale sociale), la partecipazione di maggioranza - pari al 75% - della debitrice principale CP_3
4. All'esito della prima udienza e a seguito di mutamento del giudice per valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione con il giudizio di opposizione instaurato dal debitore principale, è stata rigettata pagina 3 di 6 l'istanza di riunione tra i giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e ritenute inammissibili o superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente per essere competente il Tribunale di Torino. La presente pronuncia non può che rivestire la forma della sentenza, vista la necessità di revocare l'opposto decreto ingiuntivo. A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (da ultimo, Cass., 7 giugno 2023 n. 15988; Cass., 26 gennaio 2016 n. 1372; Cass., 9 novembre 2004, n. 21297 e Cass., 14 luglio 2003 n. 10981). Ai fini della decisione sulla competenza, rilevano le seguenti considerazioni:
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Torino quale Tribunale del proprio luogo di residenza,
- nella fideiussione posta a fondamento della domanda monitoria, la garante è stati espressamente classificata quale “consumatore” (cfr. frontespizio della lettera di fideiussione sub doc. 4 del fascicolo monitorio);
- l'art. 5 delle condizioni generali volte a regolare la fideiussione espressamente prevedeva che fosse “la Banca”, prima della conclusione del contratto, a classificare il Cliente come “Cliente, Cliente al dettaglio o consumatore” (la clausola in questione, testualmente, disponeva: «La banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Cliente”, “Cliente al dettaglio” o “Consumatore”. Gli obblighi di trasparenza della nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate. Alcune CP_1 delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”. Successivamente alla conclusione del Contratto, la è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del CP_1
Cliente»);
- significativamente, l'art. 20 prevedeva che laddove il Cliente fosse stato qualificato come consumatore,
“Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto” (la clausola in questione, testualmente, disponeva: «[…] Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il cliente è classificato come “consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto […]»). Alla luce di tali pattuizioni, si ritiene che al momento della sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa, sia stata espressamente individuata quale disciplina applicabile al rapporto di garanzia quella predisposta dal legislatore a tutela del consumatore dal d.lgs. n. 206\2005 e, quindi, anche quella dell'art. 33, comma 2, lett. u). Ad avviso di questo giudice, si tratta di una scelta legittima. In effetti, anche laddove si volesse seguire la tesi di parte opposta secondo cui la signora , alla Parte_1 data di rilascio della fideiussione non poteva oggettivamente qualificarsi come consumatore in quanto deteneva la partecipazione totalitaria della società AGS s.r.l., a sua volta socia di maggioranza della debitrice
, si ritiene che tale circostanza non escluda, di per sé, l'applicabilità della disciplina prevista dalla CP_3 legge a tutela del consumatore, per effetto di una pattuizione convenzionale pagina 4 di 6 In altre parole, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la possibilità delle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, purché nei limiti imposti dalla legge. Ebbene, poiché non è vietato dalla legge stabilire contrattualmente che a soggetti, pur non qualificabili oggettivamente come consumatori, si applichi la disciplina di maggior favore prevista a tutela del consumatore, non sussistono ragioni per regolare diversamente il rapporto tra la banca mutuante e il fideiussore. Nel caso di specie, l'applicazione della disciplina predisposta dalla legge a tutela del consumatore è una conseguenza della scelta, effettuata dalla stessa banca mutuante/garantita (allora , ai Parte_2 sensi dell'art. 5 delle condizioni di contratto, di classificare il garante come consumatore. Al riguardo va inoltre evidenziato come sia stata la banca a qualificare la signora come Parte_1 consumatore, con la conseguente applicazione della relativa disciplina anche in punto di individuazione del foro competente, coincidente con il luogo di residenza o del domicilio eletto del Cliente, come peraltro previsto dall'art. 20 delle condizioni di contratto. Ritenere irrilevante l'espressa classificazione operata dalla banca, relegandola a mero errore materiale, comporterebbe anche una lesione del legittimo affidamento ingenerato nei fideiussori in ordine all'individuazione della disciplina applicabile al rapporto contrattuale. In definitiva, a prescindere dal ruolo effettivamente rivestito dalla signora nella società garantita Parte_1 al momento di rilascio della fideiussione, assume rilievo la sua espressa classificazione come consumatore, non tanto perché il garante fosse oggettivamente qualificabile come tale, quanto perché si tratta di una circostanza sintomatica della volontà delle parti di individuare convenzionalmente, quale disciplina applicabile, quella prevista dalla legge a tutela del consumatore, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla banca per accettazione delle condizioni pattuite (doc. 4 del fascicolo monitorio p. 5). Considerato che il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal consumatore ha pacificamente carattere esclusivo e che nel caso di specie non risulta via sia stata alcuna elezione di domicilio, ne consegue che va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Torino e, di conseguenza, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Va fissato, come in dispositivo, il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, secondo il disposto della norma di carattere generale di cui all'art. 50 c.p.c. (Cass., 12 luglio 2005, n. 14552).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, in punto di competenza, e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, nonché dell'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua l'applicazione dei valori minimi di cui ai citati parametri per tutte le fasi di giudizio, con un'ulteriore riduzione, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del d.m., in considerazione del tenore della pronuncia in rito. Le spese di lite vanno attribuite all'avv. Massimo Raffio che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo Parte_1
2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: Controparte_1
a. visto l'art. 38 c.p.c. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Torino e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3557/2024 dell'11 marzo 2024; pagina 5 di 6 b. fissa, per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Torino, il termine di mesi tre dalla pronuncia della presente sentenza;
c. condanna al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 634,00 per spese e di euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Raffio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Milano, 27 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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