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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. HE De IA Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. DI EL Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1070 R.G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, sito in Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Cernigliaro. Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Li Causi, elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in via G. Federico Pipitone n.127, in Palermo. Appellato Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'odierna udienza di discussione del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO Con la sentenza n.2051 dell'8 giugno 2023 il Tribunale di Palermo G.L., dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del TFR, ha condannato l' , Pt_1 quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a la somma complessiva di CP_1
€2.358,46 - di cui €1.613,89 a titolo di differenze retributive relative al mese di Agosto 2018 ed
€744,57 a titolo di mensilità aggiuntiva maturata negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso, dal 29.12.1999 al 30.08.2018, alle dipendenze della Controparte_2
- ammessa allo stato passivo della procedura n.42/2020 del Tribunale
[...] di Palermo Sezione Civile Fallimentare. In particolare il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di improponibilità del ricorso per difetto del preventivo esperimento del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , Pt_1 ha ritenuto rispettato il termine decadenziale introdotto dall'art.2 del D.lgs. n.80/1992 per essersi il tempestivamente attivato al fine di “far valere in giudizio i propri crediti” proponendo CP_1 già nel 2018, unitamente ad altri soci della Pubblica Istruzione società cooperativa in liquidazione, ricorso ex art.2409 cod. civ.. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 17.10.2023, l' lamentando che: Pt_1
- “il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro con la società fallita in data 30/08/2018 e non allega né fatto né prova che possa consentire la retrodatazione del periodo indennizzabile, motivo per cui la mensilità richiesta per agosto 2018 e gli ultimi tre ratei di 13 e 14 del 2018, maturati al 30.08.2018, non ricadendo nel predetto periodo indennizzabile, non possono essere corrisposti”;
- “Il ricorso ex artt. 2409 e 2545 cc è stato proposto, nella fattispecie, dai soci - e tra questi, il medesimo ricorrente, odierno appellato – e non da questi quale lavoratore dipendente, ed ha ad oggetto la regolarità gestionale della società e non un credito di lavoro vantato dal lavoratore”;
- “Il provvedimento che ha deciso il predetto ricorso non esprime alcun condannatorio che abbia ad oggetto il credito per il quale la parte chiede l'intervento del Fondo di Garanzia”;
- “Ne consegue che quanto documentato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante non possa consentire la retrodatazione del dies a quo del periodo indennizzabile ex artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92 e ciò proprio in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione richiamati in sentenza, (tra le tante: Cass. Civ., sez. lav., n. 22011/2008; Cass. Civ., sez. lav., n. n. 7877 del 2015), laddove come si evince palesemente, la Corte di Cassazione non esclude in ogni caso la necessità che il credito sia comunque riconosciuto da un espresso provvedimento condannatorio e che l'interessato si sia attivato in tal senso”. Ha resistito al gravame con memoria depositata il 17.10.2025, variamente CP_1 contestando le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di discussione del 30.10.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito. Recita l'art.2, comma 1, del D.lgs. n.80/1992: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La Suprema Corte, con sentenza n.22011/2008 (recentemente in senso analogo sent. n.2230/2020), ha affermato che “Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' di pagare, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.80, i crediti, diversi da quelli Pt_1 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri c. Pt_2 Pt_1
e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. In particolare si legge in motivazione:
- “Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata dalla normativa in parola verrebbero ad essere (irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione (art.1, comma 1, lett. b, dl.vo n. 80/82) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità (in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento, l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato”;
- “Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n.80/82) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”;
- “Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date”. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente evidenziato, riprendendo proprio il summenzionato precedente del giudice di legittimità, la necessità del rispetto del lasso di un lasso di dodici mesi da calcolare a ritroso con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione forzata o dell'inizio della procedura esecutiva ha ritenuto la fondatezza della domanda di pagamento a carico del Fondo di Garanzia sul solo rilievo del deposito ad iniziativa del Pt_1 CP_1 unitamente ad altri soci, di un ricorso ex art.2409 c.c.. Tale assunto non può essere condiviso non risultando quest'ultimo atto di iniziativa processuale finalizzato a far valere in giudizio quei medesimi crediti di lavoro – così da precostituirsi un idoneo titolo esecutivo – dei quale l'istante ha poi domandato il pagamento a carico del Fondo di Garanzia . Pt_1
Basti in tal senso riprendere il contenuto dell'art.2409 cod. civ. “1.Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società;
2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile”. Nel rispetto della medesima voluntas legis deve essere collocato il petitum dell'azione avviata dal – quale socio, unitamente all'altri ricorrenti, della CP_1 Controparte_2
e non in qualità di dipendente e creditore della stessa, come trascritto
[...] nelle conclusioni del ricorso ex art.2409 cod. civ. notificato il 7.11.2018 “Voglia l'Onorevole Tribunale di Palermo:
- ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società, a spese dei soci ricorrenti, subordinandola, ove ritenuto, alla prestazione di una cauzione;
- disporre gli opportuni “provvedimenti provvisori”, di carattere essenzialmente cautelare, necessari per impedire la reiterazione delle irregolarità rilevate o l'aggravarsi degli effetti dannosi che da esse sono derivate o che possono derivare;
- se ritenuto opportuno convocare l'assemblea per l'adozione delle misure che essa ritiene più opportune;
- revocare il liquidatore, gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario considerato che il liquidatore della cooperativa continua ad essere il precedente amministratore, il quale è legittimato, ove ne ricorrano i presupposti, a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci”;
- procedere alla sospensione del procedimento per un determinato periodo, allorché l'assemblea sostituisca gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che sono tenuti ad accertare la sussistenza delle violazioni denunciate e, in caso positivo, eliminarne le conseguenze”. Nessuna domanda diretta alla condanna al pagamento di eventuali differenze retributive non corrisposte ai dipendenti della cooperativa - richiesta in ogni caso inconferente ai fini del decidere perché individuante nell'insieme degli amministratori e non nella società datoriale il legittimato passivo nei riguardi della (eventuale) istanza condannatoria – è dunque rinvenibile nel ricorso in parola, fatto salvo nella causa petendi un solo e generico accenno a presunti crediti dei dipendenti (la società resistente “nel periodo che va dal 01/12/2016 al 31/12/2017 ha corrisposto ai soci, tra cui i ricorrenti, ed ai dipendenti non soci pari a 8 unità, soltanto degli acconti per un importo complessivo di €5.000,00 circa ciascuno”) evidentemente carente di ogni specificazione circa l'origine e l'ammontare di potenziali pretese creditorie imputabili a . Parte_3
In altri e conclusivi termini, in assenza di un'azione tempestivamente avviata dall'appellato finalizzata alla tutela dei medesimi crediti retributivi oggi rivendicati, deve essere rigettata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di diretta al pagamento Parte_3 da parte del Fondo di Garanzia della retribuzione relativa al mese di Agosto 2018 e alle Pt_1 mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze della liquidazione. Controparte_2
Invero a fronte di un rapporto di lavoro cessato in data 30.08.2018, la domanda di insinuazione al passivo deposita in data 02.10.2020, così come la richiesta ex artt.1 e 2 del d.lgs.80/92 di
“intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR” presentata dall'odierno appellato, per mezzo di un patronato, il 29.04.2022, devono ritenersi sicuramente tardive. L'esito complessivo della lite e il riscontrato pagamento del TFR da parte dell' in epoca Pt_1 successiva all'instaurazione del giudizio di prime cure giustificano la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2051/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo l'8 giugno 2023, rigetta la domanda di diretta alla condanna dell' , quale ente gestore del Fondo di CP_1 Pt_1
Garanza, al pagamento della complessiva di €2358,46 - di cui €1.613,89 a titolo di retribuzione relativa al mese di agosto 2018 ed €744,57 a titolo di mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto – ammessa allo stato passivo della procedura fallimentare n.42/2020 del Tribunale di Palermo. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI EL HE De IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. HE De IA Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. DI EL Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1070 R.G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, sito in Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avvocato Delia Cernigliaro. Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Li Causi, elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in via G. Federico Pipitone n.127, in Palermo. Appellato Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'odierna udienza di discussione del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO Con la sentenza n.2051 dell'8 giugno 2023 il Tribunale di Palermo G.L., dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del TFR, ha condannato l' , Pt_1 quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere a la somma complessiva di CP_1
€2.358,46 - di cui €1.613,89 a titolo di differenze retributive relative al mese di Agosto 2018 ed
€744,57 a titolo di mensilità aggiuntiva maturata negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso, dal 29.12.1999 al 30.08.2018, alle dipendenze della Controparte_2
- ammessa allo stato passivo della procedura n.42/2020 del Tribunale
[...] di Palermo Sezione Civile Fallimentare. In particolare il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di improponibilità del ricorso per difetto del preventivo esperimento del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , Pt_1 ha ritenuto rispettato il termine decadenziale introdotto dall'art.2 del D.lgs. n.80/1992 per essersi il tempestivamente attivato al fine di “far valere in giudizio i propri crediti” proponendo CP_1 già nel 2018, unitamente ad altri soci della Pubblica Istruzione società cooperativa in liquidazione, ricorso ex art.2409 cod. civ.. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 17.10.2023, l' lamentando che: Pt_1
- “il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro con la società fallita in data 30/08/2018 e non allega né fatto né prova che possa consentire la retrodatazione del periodo indennizzabile, motivo per cui la mensilità richiesta per agosto 2018 e gli ultimi tre ratei di 13 e 14 del 2018, maturati al 30.08.2018, non ricadendo nel predetto periodo indennizzabile, non possono essere corrisposti”;
- “Il ricorso ex artt. 2409 e 2545 cc è stato proposto, nella fattispecie, dai soci - e tra questi, il medesimo ricorrente, odierno appellato – e non da questi quale lavoratore dipendente, ed ha ad oggetto la regolarità gestionale della società e non un credito di lavoro vantato dal lavoratore”;
- “Il provvedimento che ha deciso il predetto ricorso non esprime alcun condannatorio che abbia ad oggetto il credito per il quale la parte chiede l'intervento del Fondo di Garanzia”;
- “Ne consegue che quanto documentato, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante non possa consentire la retrodatazione del dies a quo del periodo indennizzabile ex artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92 e ciò proprio in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione richiamati in sentenza, (tra le tante: Cass. Civ., sez. lav., n. 22011/2008; Cass. Civ., sez. lav., n. n. 7877 del 2015), laddove come si evince palesemente, la Corte di Cassazione non esclude in ogni caso la necessità che il credito sia comunque riconosciuto da un espresso provvedimento condannatorio e che l'interessato si sia attivato in tal senso”. Ha resistito al gravame con memoria depositata il 17.10.2025, variamente CP_1 contestando le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di discussione del 30.10.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito. Recita l'art.2, comma 1, del D.lgs. n.80/1992: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La Suprema Corte, con sentenza n.22011/2008 (recentemente in senso analogo sent. n.2230/2020), ha affermato che “Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l' di pagare, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.80, i crediti, diversi da quelli Pt_1 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri c. Pt_2 Pt_1
e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. In particolare si legge in motivazione:
- “Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata dalla normativa in parola verrebbero ad essere (irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione (art.1, comma 1, lett. b, dl.vo n. 80/82) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità (in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento, l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato”;
- “Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n.80/82) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”;
- “Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date”. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente evidenziato, riprendendo proprio il summenzionato precedente del giudice di legittimità, la necessità del rispetto del lasso di un lasso di dodici mesi da calcolare a ritroso con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione forzata o dell'inizio della procedura esecutiva ha ritenuto la fondatezza della domanda di pagamento a carico del Fondo di Garanzia sul solo rilievo del deposito ad iniziativa del Pt_1 CP_1 unitamente ad altri soci, di un ricorso ex art.2409 c.c.. Tale assunto non può essere condiviso non risultando quest'ultimo atto di iniziativa processuale finalizzato a far valere in giudizio quei medesimi crediti di lavoro – così da precostituirsi un idoneo titolo esecutivo – dei quale l'istante ha poi domandato il pagamento a carico del Fondo di Garanzia . Pt_1
Basti in tal senso riprendere il contenuto dell'art.2409 cod. civ. “1.Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società;
2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile”. Nel rispetto della medesima voluntas legis deve essere collocato il petitum dell'azione avviata dal – quale socio, unitamente all'altri ricorrenti, della CP_1 Controparte_2
e non in qualità di dipendente e creditore della stessa, come trascritto
[...] nelle conclusioni del ricorso ex art.2409 cod. civ. notificato il 7.11.2018 “Voglia l'Onorevole Tribunale di Palermo:
- ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società, a spese dei soci ricorrenti, subordinandola, ove ritenuto, alla prestazione di una cauzione;
- disporre gli opportuni “provvedimenti provvisori”, di carattere essenzialmente cautelare, necessari per impedire la reiterazione delle irregolarità rilevate o l'aggravarsi degli effetti dannosi che da esse sono derivate o che possono derivare;
- se ritenuto opportuno convocare l'assemblea per l'adozione delle misure che essa ritiene più opportune;
- revocare il liquidatore, gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario considerato che il liquidatore della cooperativa continua ad essere il precedente amministratore, il quale è legittimato, ove ne ricorrano i presupposti, a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci”;
- procedere alla sospensione del procedimento per un determinato periodo, allorché l'assemblea sostituisca gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che sono tenuti ad accertare la sussistenza delle violazioni denunciate e, in caso positivo, eliminarne le conseguenze”. Nessuna domanda diretta alla condanna al pagamento di eventuali differenze retributive non corrisposte ai dipendenti della cooperativa - richiesta in ogni caso inconferente ai fini del decidere perché individuante nell'insieme degli amministratori e non nella società datoriale il legittimato passivo nei riguardi della (eventuale) istanza condannatoria – è dunque rinvenibile nel ricorso in parola, fatto salvo nella causa petendi un solo e generico accenno a presunti crediti dei dipendenti (la società resistente “nel periodo che va dal 01/12/2016 al 31/12/2017 ha corrisposto ai soci, tra cui i ricorrenti, ed ai dipendenti non soci pari a 8 unità, soltanto degli acconti per un importo complessivo di €5.000,00 circa ciascuno”) evidentemente carente di ogni specificazione circa l'origine e l'ammontare di potenziali pretese creditorie imputabili a . Parte_3
In altri e conclusivi termini, in assenza di un'azione tempestivamente avviata dall'appellato finalizzata alla tutela dei medesimi crediti retributivi oggi rivendicati, deve essere rigettata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di diretta al pagamento Parte_3 da parte del Fondo di Garanzia della retribuzione relativa al mese di Agosto 2018 e alle Pt_1 mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze della liquidazione. Controparte_2
Invero a fronte di un rapporto di lavoro cessato in data 30.08.2018, la domanda di insinuazione al passivo deposita in data 02.10.2020, così come la richiesta ex artt.1 e 2 del d.lgs.80/92 di
“intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR” presentata dall'odierno appellato, per mezzo di un patronato, il 29.04.2022, devono ritenersi sicuramente tardive. L'esito complessivo della lite e il riscontrato pagamento del TFR da parte dell' in epoca Pt_1 successiva all'instaurazione del giudizio di prime cure giustificano la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2051/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo l'8 giugno 2023, rigetta la domanda di diretta alla condanna dell' , quale ente gestore del Fondo di CP_1 Pt_1
Garanza, al pagamento della complessiva di €2358,46 - di cui €1.613,89 a titolo di retribuzione relativa al mese di agosto 2018 ed €744,57 a titolo di mensilità aggiuntive maturate negli ultimi tre mesi del rapporto – ammessa allo stato passivo della procedura fallimentare n.42/2020 del Tribunale di Palermo. Conferma nel resto la predetta sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DI EL HE De IA