CASS
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2025, n. 31679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31679 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA OR CC - 10/09/2025 R.G.N. 15303/2025 TO AC SENTENZA Sul ricorso proposto da AR RI nato a [...] in data [...] avverso l’ordinanza emessa in data 22/04/2025 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 22/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, EL CI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 16/07/2025 dall’avv. LI RO e dall’avv. LE NO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e l’acquisizione, ove non allegato agli atti, del fascicolo processuale inoltrato alla Corte di appello dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da RI AR, tramite procuratori speciali, nei confronti del giudice DO Dolce in servizio presso il Tribunale di Cassino avanti al quale era in corso l’udienza preliminare relativa al procedimento n. 2476/23 RG GIP nel quale il ricusante era imputato per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. A sostegno di tale dichiarazione era stato dedotto che il dott. Croce aveva emesso nei confronti di AR, nell’ambito del diverso procedimento n. 5603/20 RGNR rubricato a suo carico, la misura cautelare degli arresti domiciliari e reale per i delitti di estorsione ed usura, così manifestando il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di tali illeciti che sono presupposto del delitto di trasferimento di valori per il quale era in corso l’udienza preliminare. La Corte di appello è pervenuta a declaratoria di inammissibilità, con procedura de plano, sotto un duplice profilo. In primo luogo ha rilevato che il ricusante non aveva allegato alla dichiarazione alcunchè in ordine al tempestivo deposito della stessa presso il giudice ricusato ma soltanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 31679 Anno 2025 Presidente: AG UI Relatore: OR LA Data Udienza: 10/09/2025 l’avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 03/12/2024), sicchè non risultavano adempiuti gli oneri formali di cui all’art. 38 cod. proc. pen. In secondo luogo, ha rilevato che la dichiarazione di ricusazione era comunque manifestamente infondata. Il giudice ricusato non aveva espresso alcun indebito convincimento rispetto alla contestazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto la precedente adozione di una misura cautelare personale e reale in un diverso procedimento - ancorchè connesso o dal quale sia scaturito quello sottoposto a suo giudizio- non costituiva causa di ricusazione non avendo comportato alcuna valutazione di merito nei confronti di AR ma solo la verifica dei presupposti indiziari del fumus commissi delicti, senza alcun giudizio anticipato di responsabilità. I casi di ricusazione sono indicati nell’art. 37 cod. pen., che è norma eccezionale e sono tassativi, tra questi non è contemplata l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 1 lett. h) cod. proc. pen. (sussistenza di ragioni di convenienza) la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RI AR, tramite i difensori nominati procuratori speciali, proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 38 e 41 del codice di rito. Quanto al profilo formale, rileva in primo luogo il ricorrente che l’istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione, sottoscritta con firma digitale, è stata correttamente trasmessa a mezzo PEC alla cancelleria della quarta sezione della Corte di appello di Roma dall’avv. LI RO, difensore di fiducia e nominatoprocuratore speciale, il quale ha provveduto anche a depositarla, in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice ricusato, come risulta dal verbale di udienza 8/04/2025 che è allegato al fascicolo trasmesso dallo stesso giudice alla Corte di appello di Roma. In secondo luogo rileva che dal carteggio trasmesso dal Tribunale di Cassino emerge la tempestività della istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione atteso che alla prima udienza preliminare del 03/12/2024, era stato disposto rinvio per omessa notifica dell’avviso ad uno dei coimputati al 08/04/2025, giorno nel quale- prima della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti- è stata depositata detta dichiarazione, inviata il precedente 04/04/2025 anche alla Corte di appello. Quanto al merito, rileva il ricorrente che le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione, tenuto conto del valore costituzionale degli interessi in gioco, devono essere oggetto di interpretazione estensiva laddove quella strettamente testuale risulti in contrasto con lo scopo di garanzia che il sistema dovrebbe assicurare. La Corte Costituzionale (sentenza 14/07/2000 n. 283) ha stabilito che può essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Non si comprende, allora, perché mai non possa essere ricusato il giudice che abbia avuto conoscenza del delitto a monte di quello da giudicare e con riferimento ad esso abbia applicato una misura cautelare personale e reale nei confronti del medesimo soggetto, con valutazioni che si intersecano nel processo di cognizione da celebrare e che costituiscono un fattore realmente pregiudicante rispetto al successivo provvedimento decisorio in quanto rappresentano un indebito convincimento di merito rispetto alla res iudicanda.
3. Nelle conclusioni scritte depositate in data 16/07/2025 i difensori del ricorrente hanno 2 rappresentato che la Corte di appello aveva deciso con procedura de plano sulla istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione “in modo inspiegabilmente precipitoso”, senza attendere l’intero fascicolo proveniente dall’ufficio del Giudice dell’udienza preliminare, il quale ne aveva disposto la trasmissione, all’udienza celebrata il 08/04/25, alla Corte di appello che l’ha ricevuto in data 23/04/2025 e quindi il giorno successivo alla pronuncia dell’ordinanza impugnata. Di tale carteggio si chiede l’acquisizione in questa sede, ove non allegato agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E’ manifestamente infondato il primo profilo dell’unico motivo di ricorso proposto e cioè quello relativo alla tempestività della dichiarazione di ricusazione di cui vi sarebbe prova certa agli atti, con conseguente assorbimento dell’ulteriore censura mossa all’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso, nel caso di specie, la ricorrenza della causa di ricusazione prevista dall’art. 37 lett. b) cod. proc. pen.
2. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente non risulta avere adempiuto all’onere di allegare alla dichiarazione di ricusazione depositata presso la Corte di appello i documenti a sostegno della tempestività della stessa. Questo Collegio ha verificato che, effettivamente, essa è sprovvista di documentazione processuale idonea in tal senso, essendovi allegato semplicemente il decreto di fissazione dell’udienza preliminare a carico di RI AR (con relativa richiesta di rinvio a giudizio) per il giorno 03/12/2024 e non, invece, i verbali che ne attestino la formalizzazione al giudice dell’udienza preliminare ricusato entro il momento conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, come previsto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la documentazione utile a valutare tale preliminare requisito di ammissibilità è contenuta nel fascicolo trasmesso dal giudice ricusato alla Corte di appello (pervenuto, tuttavia, a tale ufficio solo successivamente all’ordinanza impugnata) del quale i difensori, con le conclusioni scritte depositate per l’odierna udienza, hanno chiesto l’acquisizione, ove non allegato agli atti. Al riguardo va osservato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, sicché la sanzione di inammissibilità - che l'art. 41, comma 1 cod. proc. pen., fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, codice di rito - si applica come conseguenza della mancata produzione da parte del proponente dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione e, ancor prima, a dimostrare i presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale, tra i quali, appunto, il rispetto dei termini decadenziali (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682, concernente proprio un caso in cui l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione era stata collegata alla mancata allegazione del verbale in cui era emersa e prospettata la causa di ricusazione;
Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052). La violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., non può pertanto essere sanata con l’acquisizione del carteggio trasmesso dal giudice ricusato. Manifestamente infondato è poi il rilievo difensivo (si vedano, ancora, le conclusioni scritte depositate per l’odierna udienza) secondo cui la Corte di appello avrebbe delibato 3 sulla dichiarazione di ricusazione “in modo inspiegabilmente precipitoso” con procedura de plano. L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nei casi di inosservanza di forma e termini di cui all'art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamente infondati, la Corte di appello, “senza ritardo”, dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Di contro, l'adozione della procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - incompatibile con l'esigenza di provvedere, appunto, «senza ritardo»- è prevista solo per la decisione nel «merito», come stabilito nel comma terzo della norma citata. Più volte questa Corte si è pronunciata in merito a questioni di illegittimità costituzionale (art. 111) e convenzionale (art. 6 CEDU) della previsione della procedura de plano in materia di ricusazione affermandone la manifesta infondatezza «poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa» (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau Giovannetti, Rv. 269896; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 256961; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010, Di Ilio, Rv. 246455).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA OR UI AG 4
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 22/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, EL CI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 16/07/2025 dall’avv. LI RO e dall’avv. LE NO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e l’acquisizione, ove non allegato agli atti, del fascicolo processuale inoltrato alla Corte di appello dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da RI AR, tramite procuratori speciali, nei confronti del giudice DO Dolce in servizio presso il Tribunale di Cassino avanti al quale era in corso l’udienza preliminare relativa al procedimento n. 2476/23 RG GIP nel quale il ricusante era imputato per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. A sostegno di tale dichiarazione era stato dedotto che il dott. Croce aveva emesso nei confronti di AR, nell’ambito del diverso procedimento n. 5603/20 RGNR rubricato a suo carico, la misura cautelare degli arresti domiciliari e reale per i delitti di estorsione ed usura, così manifestando il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di tali illeciti che sono presupposto del delitto di trasferimento di valori per il quale era in corso l’udienza preliminare. La Corte di appello è pervenuta a declaratoria di inammissibilità, con procedura de plano, sotto un duplice profilo. In primo luogo ha rilevato che il ricusante non aveva allegato alla dichiarazione alcunchè in ordine al tempestivo deposito della stessa presso il giudice ricusato ma soltanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 31679 Anno 2025 Presidente: AG UI Relatore: OR LA Data Udienza: 10/09/2025 l’avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 03/12/2024), sicchè non risultavano adempiuti gli oneri formali di cui all’art. 38 cod. proc. pen. In secondo luogo, ha rilevato che la dichiarazione di ricusazione era comunque manifestamente infondata. Il giudice ricusato non aveva espresso alcun indebito convincimento rispetto alla contestazione del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto la precedente adozione di una misura cautelare personale e reale in un diverso procedimento - ancorchè connesso o dal quale sia scaturito quello sottoposto a suo giudizio- non costituiva causa di ricusazione non avendo comportato alcuna valutazione di merito nei confronti di AR ma solo la verifica dei presupposti indiziari del fumus commissi delicti, senza alcun giudizio anticipato di responsabilità. I casi di ricusazione sono indicati nell’art. 37 cod. pen., che è norma eccezionale e sono tassativi, tra questi non è contemplata l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 1 lett. h) cod. proc. pen. (sussistenza di ragioni di convenienza) la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RI AR, tramite i difensori nominati procuratori speciali, proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 38 e 41 del codice di rito. Quanto al profilo formale, rileva in primo luogo il ricorrente che l’istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione, sottoscritta con firma digitale, è stata correttamente trasmessa a mezzo PEC alla cancelleria della quarta sezione della Corte di appello di Roma dall’avv. LI RO, difensore di fiducia e nominatoprocuratore speciale, il quale ha provveduto anche a depositarla, in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice ricusato, come risulta dal verbale di udienza 8/04/2025 che è allegato al fascicolo trasmesso dallo stesso giudice alla Corte di appello di Roma. In secondo luogo rileva che dal carteggio trasmesso dal Tribunale di Cassino emerge la tempestività della istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione atteso che alla prima udienza preliminare del 03/12/2024, era stato disposto rinvio per omessa notifica dell’avviso ad uno dei coimputati al 08/04/2025, giorno nel quale- prima della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti- è stata depositata detta dichiarazione, inviata il precedente 04/04/2025 anche alla Corte di appello. Quanto al merito, rileva il ricorrente che le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione, tenuto conto del valore costituzionale degli interessi in gioco, devono essere oggetto di interpretazione estensiva laddove quella strettamente testuale risulti in contrasto con lo scopo di garanzia che il sistema dovrebbe assicurare. La Corte Costituzionale (sentenza 14/07/2000 n. 283) ha stabilito che può essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Non si comprende, allora, perché mai non possa essere ricusato il giudice che abbia avuto conoscenza del delitto a monte di quello da giudicare e con riferimento ad esso abbia applicato una misura cautelare personale e reale nei confronti del medesimo soggetto, con valutazioni che si intersecano nel processo di cognizione da celebrare e che costituiscono un fattore realmente pregiudicante rispetto al successivo provvedimento decisorio in quanto rappresentano un indebito convincimento di merito rispetto alla res iudicanda.
3. Nelle conclusioni scritte depositate in data 16/07/2025 i difensori del ricorrente hanno 2 rappresentato che la Corte di appello aveva deciso con procedura de plano sulla istanza (rectius dichiarazione) di ricusazione “in modo inspiegabilmente precipitoso”, senza attendere l’intero fascicolo proveniente dall’ufficio del Giudice dell’udienza preliminare, il quale ne aveva disposto la trasmissione, all’udienza celebrata il 08/04/25, alla Corte di appello che l’ha ricevuto in data 23/04/2025 e quindi il giorno successivo alla pronuncia dell’ordinanza impugnata. Di tale carteggio si chiede l’acquisizione in questa sede, ove non allegato agli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E’ manifestamente infondato il primo profilo dell’unico motivo di ricorso proposto e cioè quello relativo alla tempestività della dichiarazione di ricusazione di cui vi sarebbe prova certa agli atti, con conseguente assorbimento dell’ulteriore censura mossa all’ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso, nel caso di specie, la ricorrenza della causa di ricusazione prevista dall’art. 37 lett. b) cod. proc. pen.
2. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente non risulta avere adempiuto all’onere di allegare alla dichiarazione di ricusazione depositata presso la Corte di appello i documenti a sostegno della tempestività della stessa. Questo Collegio ha verificato che, effettivamente, essa è sprovvista di documentazione processuale idonea in tal senso, essendovi allegato semplicemente il decreto di fissazione dell’udienza preliminare a carico di RI AR (con relativa richiesta di rinvio a giudizio) per il giorno 03/12/2024 e non, invece, i verbali che ne attestino la formalizzazione al giudice dell’udienza preliminare ricusato entro il momento conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, come previsto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la documentazione utile a valutare tale preliminare requisito di ammissibilità è contenuta nel fascicolo trasmesso dal giudice ricusato alla Corte di appello (pervenuto, tuttavia, a tale ufficio solo successivamente all’ordinanza impugnata) del quale i difensori, con le conclusioni scritte depositate per l’odierna udienza, hanno chiesto l’acquisizione, ove non allegato agli atti. Al riguardo va osservato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, sicché la sanzione di inammissibilità - che l'art. 41, comma 1 cod. proc. pen., fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, codice di rito - si applica come conseguenza della mancata produzione da parte del proponente dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione e, ancor prima, a dimostrare i presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale, tra i quali, appunto, il rispetto dei termini decadenziali (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682, concernente proprio un caso in cui l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione era stata collegata alla mancata allegazione del verbale in cui era emersa e prospettata la causa di ricusazione;
Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052). La violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., non può pertanto essere sanata con l’acquisizione del carteggio trasmesso dal giudice ricusato. Manifestamente infondato è poi il rilievo difensivo (si vedano, ancora, le conclusioni scritte depositate per l’odierna udienza) secondo cui la Corte di appello avrebbe delibato 3 sulla dichiarazione di ricusazione “in modo inspiegabilmente precipitoso” con procedura de plano. L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nei casi di inosservanza di forma e termini di cui all'art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamente infondati, la Corte di appello, “senza ritardo”, dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Di contro, l'adozione della procedura camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - incompatibile con l'esigenza di provvedere, appunto, «senza ritardo»- è prevista solo per la decisione nel «merito», come stabilito nel comma terzo della norma citata. Più volte questa Corte si è pronunciata in merito a questioni di illegittimità costituzionale (art. 111) e convenzionale (art. 6 CEDU) della previsione della procedura de plano in materia di ricusazione affermandone la manifesta infondatezza «poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa» (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau Giovannetti, Rv. 269896; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 256961; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010, Di Ilio, Rv. 246455).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA OR UI AG 4