Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2022, n. 209
CASS
Sentenza 6 ottobre 2022

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Massime1

Nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto (mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante) operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice.

Commentario1

  • 1La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peius
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024

    [1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2022, n. 209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 209
Data del deposito : 6 ottobre 2022

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