Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 7578
CASS
Sentenza 17 dicembre 2020

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Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'accoglimento dell'impugnazione del solo imputato in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio non può essere neutralizzato da improprie forme di "compensazione" con altro punto ad esso inerente, quale l'erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 7578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7578
Data del deposito : 17 dicembre 2020

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