Sentenza 3 novembre 2000
Massime • 1
In tema di limiti all'appellabilità delle sentenze, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma terzo del cod.proc. pen., come modificato dall'art 18 della legge 24.11.1999 n. 468, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, atteso che tale disposizione non viola ne' il principio di parità di trattamento (perché eguale trattamento è riservato a situazioni similari), ne' il diritto di difesa (essendo sempre garantito, con il ricorso per cassazione, il riesame della vicenda processuale), ne' il principio di ragionevolezza, sotto il profilo del contrasto del predetto articolo del codice di rito con l'art. 37 del decreto legislativo 28.8.2000 n. 274 (che consente l'appello avverso le sentenze del giudice di pace di condanna a sola pena pecuniaria, a condizione che venga impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno), dal momento che il predetto decreto legislativo, allo stato, non è entrato in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2000, n. 13129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13129 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA Presidente del 03/11/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere N. 1653
3. Dott. GENNARO MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA Consigliere 16935/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da ES PI, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 26.1.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
Uditi l'Avv. Grazia Volo per la parte civile TA BE e l'Avv. Paola Severino per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.1.2000 il Tribunale di Roma dichiarava ES PI, quale direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero", colpevole del reato di cui agli artt. 57, 595 c.p., 13 legge 8.2.1948 n. 47, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato, e, in concorso di attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di lire 700.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, alla parte civile TA BE, ordinando la pubblicazione della sentenza per estratto. All'imputato veniva originariamente contestato il delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere redatto o fatto redigere dai suoi collaboratori, nell'articolo intitolato "caso Necci" pubblicato nel quotidiano "Il Messaggero" del 28.3.1997, il sottotitolo con cui si affermava che "il C.S.M. espelle dalla Magistratura il P.M. TA", affermazione lesiva dell'onorabilità del magistrato in quanto non corrispondente alla realtà dei fatti. Il Tribunale, pur ritenendo il carattere diffamatorio del sottotitolo in questione, apposto su un articolo di autore ignoto, escludeva tuttavia il dolo dell'imputato, ritenendo invece l'ipotesi colposa di cui all'art. 57 c.p.. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ES, il quale deduce: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., come modificato dalla legge 24.11.1999 n. 468, nella parte in cui non consente di proporre appello avverso le sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., rilevando ancora, con memoria aggiuntiva, l'irragionevolezza della norma in questione con riferimento all'art. 37 del decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, che entrerà in vigore il 4.4.2001, il quale prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno;
2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
3) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 595 c.p. per il mancato riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di cronaca. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art.593, terzo comma, c.p.p. come modificato dall'art. 18 della legge 24.11.1999 n. 468, occorre rilevare che i termini della questione non differiscono da quelli già affrontati da questo Supremo Collegio con riferimento al precedente testo della norma citata, che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali era stata applicata la pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola ammenda o con pena alternativa. Questa Suprema Corte ha infatti ritenuto la manifesta infondatezza della questione sul rilievo che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze non lede ne' il diritto di difesa ne' quello di parità di trattamento dell'imputato: il primo perché è sempre garantito con il ricorso per cassazione il riesame della vicenda processuale, non trovando d'altro canto il doppio grado di giurisdizione garanzia nel sistema costituzionale;
il secondo perché uguale trattamento è riservato a situazioni similari (cfr. Cass., 6.4.1994, Franco, RIV 197814; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. III^, 11.2.1993, Mosca, RIV 194115 e Cass., Sez. III^, 24.2.1993, Serra, RIV 194699). Orbene, la circostanza che il legislatore abbia esteso l'inappellabilità alle sentenza di condanna relative a tutti i reati (delitti e contravvenzioni) per i quali è stata applicata la pena pecuniaria e alle sentenze di proscioglimento e non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non sposta i termini della questione come in precedenza risolta, ne' tale estensione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., trovando giustificazione la diversità di trattamento tra il caso di condanna a pena detentiva e quello di condanna a pena pecuniaria nella diversa valutazione della gravità del reato effettuata dal legislatore e, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria. Quanto ai rilievi effettuati nella memoria aggiuntiva - con cui si denuncia la violazione del principio di ragionevolezza sotto il diverso profilo del contrasto tra la norma impugnata e l'art. 37 del decreto legislativo 28.8.2000 n. 274, che consente l'appello avverso le sentenze del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria se si impugna il capo della sentenza relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, con conseguente disparità di trattamento tra l'imputato condannato per un reato di competenza del giudice di pace con contestuale riconoscimento del danno a favore della parte civile e l'analoga condizione dell'imputato riconosciuto colpevole in primo grado di un più grave reato di competenza del giudice ordinario - occorre rilevare che il decreto legislativo 28.8.2000 n. 274 non è ancora entrato in vigore, di talché la questione, non essendo attuale (non potendo, tra l'altro, essersi verificata in concreto alcuna disparità di trattamento tra imputati e non potendo escludersi, nel frattempo, un intervento in merito del legislatore), non è suscettibile di essere esaminata nel presente procedimento. La censura con cui si deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza è destituita di fondamento.
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. La violazione del principio in parola si verifica quando tra il fatto descritto e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità e di eterogeneità (cfr. Cass., Sez. V^, 10.12.1998, Cicogna, RIV 212154).
Nel caso di specie all'imputato è stato contestato di avere, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero", redatto o fatto redigere dai suoi collaboratori il sottotitolo, recante l'espressione diffamatoria incriminata, apposto su un articolo senza firma. In esito al dibattimento il Tribunale, pur escludendo, per mancanza di prove in tal senso, una partecipazione diretta e quindi dolosa del direttore nella redazione dell'articolo e del titolo in questione, ha tuttavia ritenuto la responsabilità del medesimo a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 57 c.p., avendo egli omesso di esercitare il dovuto controllo sul contenuto della pubblicazione al fine di impedire che fossero commessi reati con il mezzo della stampa. Orbene, la diversa qualificazione data dal Tribunale al fatto, lungi da essere in rapporto di incompatibilità o di eterogeneità rispetto alla contestazione originaria, risulta invece in rapporto di continenza con essa, non ravvisandosi alcuna immutazione delle sue componenti, di talché la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p. è da ritenersi insussistente, avendo avuto modo, l'imputato, di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione.
Il ricorrente denuncia poi manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 595 c.p. per il mancato riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di cronaca. A tale proposito si assume che avendo il redattore del titolo posto il termine "espelle" tra virgolette, intendeva da un lato evidenziare che il Dott. TA non era stato in effetti espulso dalla Magistratura e, dall'altro, sintetizzare il concetto che, in sostanza, per volere del C.S.M., il suddetto non faceva più parte della Magistratura;
e si osserva ancora che il titolo dell'articolo non può in alcun modo considerarsi falso, perché, pur ricorrendo ad un'espressione "forte", esso sintetizza incisivamente la vicenda. Le sopra riportate argomentazioni sono gia state sottoposte al giudice di merito, il quale ha rilevato che la tesi difensiva, anche se suggestiva, non convince, posto che vi è stata una oggettiva violazione del principio di continenza e di verità storica del fatto, rilevando che, se fosse vera la tesi difensiva, il giornalista avrebbe dovuto usare altre espressioni rispondenti allo scopo, ma non altrettanto lesive dell'altrui reputazione. Il giudice di merito, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e di diritto, ha perciò disatteso la tesi della difesa, restando aderente alla realtà dei fatti quale emerge dal tenore delle espressioni usate nel titolo dell'articolo in contestazione, di cui ha dimostrato la idoneità a ledere la reputazione altrui. Conseguentemente i rilievi mossi dal ricorrente si risolvono in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile TA BE, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente inondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 18 legge 24.11.1999 n. 468, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile che liquida in complessive lire 4.550.000, di cui lire 50.000 per spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2000.