Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2000, n. 13129
CASS
Sentenza 3 novembre 2000

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In tema di limiti all'appellabilità delle sentenze, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma terzo del cod.proc. pen., come modificato dall'art 18 della legge 24.11.1999 n. 468, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, atteso che tale disposizione non viola ne' il principio di parità di trattamento (perché eguale trattamento è riservato a situazioni similari), ne' il diritto di difesa (essendo sempre garantito, con il ricorso per cassazione, il riesame della vicenda processuale), ne' il principio di ragionevolezza, sotto il profilo del contrasto del predetto articolo del codice di rito con l'art. 37 del decreto legislativo 28.8.2000 n. 274 (che consente l'appello avverso le sentenze del giudice di pace di condanna a sola pena pecuniaria, a condizione che venga impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno), dal momento che il predetto decreto legislativo, allo stato, non è entrato in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2000, n. 13129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13129
    Data del deposito : 3 novembre 2000

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