Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l'attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2013, n. 45236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45236 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/10/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1483
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 19031/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRALAJ ALTIN N. IL 10/09/1989;
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 29/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 29/1/13 la Corte di Assise di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 28/11/11 del Gup del Tribunale di Napoli che in esito a giudizio abbreviato condannava Stralaj Altin, con le attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di anni 14 di reclusione per i reati (in Caivano, il 4/8/10) di omicidio in danno di Sula Rrahman, cui sparava almeno due colpi di pistola cal. 6,35 uno dei quali lo attingeva al torace (capo A), e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo B), riconosceva anche l'attenuante della provocazione e, con le già concesse attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni 10 e mesi 8 di reclusione. Confermava nel resto.
Il giudice del gravame dava atto che l'imputato, pur non potendosi riconoscere in suo favore la legittima difesa in alcuna sua forma (motivo cui l'appellante aveva espressamente rinunciato) ovvero l'omicidio preterintenzionale (siccome genericamente enunciato in appello), aveva agito dopo essere stato, in un primo tempo, assalito con spranghe di ferro. Ridotta pertanto la pena base rispetto al primo grado da 24 a 23 anni, riduceva la pena a 18 anni per la provocazione e a 14 per le attenuanti generiche (motivando perché le riduzioni non potevano essere operate nel massimo: lo sparo a distanza ravvicinata al torace della vittima, che denotava la particolare intensità del dolo). Indi aumentava a 16 anni per la continuazione e riduceva ai finali anni 10 e mesi 8 per la scelta del rito.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per la diminuzione di pena per le attenuanti generiche in misura inferiore al terzo applicato in primo grado (con conseguente reformatio in peius), la mancata applicazione delle attenuanti generiche con quella della provocazione nella massima estensione, la mancata irrogazione della pena nel minimo edittale, la mancata applicazione di un minimo aumento per la continuazione. Chiedeva l'annullamento della sentenza. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Pur riducendo la pena base e riconoscendo una attenuante prima non prevista (la provocazione), non di meno il giudice di appello ha errato riducendo la pena risultante (anni 18 di reclusione) non di un terzo per le attenuanti generiche come in primo grado, ma in misura inferiore (il principio è affermato in via generale, al di là delle specifiche applicazioni, in Cass., Sez. Un., sent. n. 40910 del 27/9/05, rv. 232066: "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione").
A ciò si può tuttavia ovviare in questa sede (le altre doglianze sono inammissibili, proponendo una diversa valutazione sull'entità della pena a fronte di una sentenza per il resto pienamente motivata): anni 18 di reclusione diminuiti di un terzo per le attenuanti generiche equivalgono ad anni 12 di reclusione, che, aumentati degli irrogati anni 2 di reclusione per la continuazione, assommano ad anni 14. La diminuente del rito di un ulteriore terzo porta alla definitiva pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla detta riduzione, rideterminando la pena nella misura di anni 9 e mesi 4 di reclusione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni 9 e mesi 4 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013