Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice pronuncia la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile, atteso che quest'ultimo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile nel processo penale, si colloca sullo stesso versante dell'imputato e con interessi processuali convergenti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì precisato, con riferimento alla sentenza di patteggiamento, che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore del responsabile civile è esclusa anche testualmente dall'art. 444, comma due, cod. proc. pen., che la prevede soltanto in favore della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2001, n. 22922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22922 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO - Presidente - del 23/04/2001
1. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 1840
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 045805/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) IZ UI N. IL 04/01/1928
2) RESPONSABILE CIVILE N. IL 00/00/0000
avverso SENTENZA del 02/06/2000 TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Passacantando che ha concluso per l'inammissibilità nel 1^ motivo di ricorso e l'annullamento senza rinvio del capo della sentenza relativo alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile.
La Corte osserva:
IZ UI ha proposto ricorso avverso la sentenza 2 giugno 2000 del Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, che ha applicato nei suoi confronti, per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen., la pena di lire 400.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena. A sostegno del ricorso si deduce manifesta illogicità della motivazione (per avere il giudice, nella motivazione della sentenza, affermato di non concedere la sospensione condizionale cui il ricorrente aveva subordinato il consenso al patteggiamento) e violazione di legge per avere, il giudice, condannato l'imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile.
Il primo motivo è in astratto fondato ma ciò non comporta la necessità di procedere alla correzione o alla rettifica della motivazione della sentenza evidente essendo il senso della motivazione (si richiama l'incensuratezza dell'imputato, evidentemente al fine di concedere e non di escludere la concessione del beneficio) confermato in ogni caso dal contenuto del dispositivo che prevale sulla motivazione.
Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso in quanto la condanna al pagamento delle spese in favore del responsabile civile deve ritenersi provvedimento abnorme perché estraneo alla logica del nostro ordinamento processuale. Il responsabile civile si pone infatti, nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, sullo stesso versante dell'imputato le cui ragioni è, ovviamente, interessato a sostenere perché, dall'eventuale condanna, discende il suo obbligo al risarcimento o alle restituzioni. Da questa convergenza di interessi con quelli dell'imputato discende quindi la totale incongruità di una condanna al pagamento delle spese di costituzione che, semmai, avrebbe una sua giustificazione se venisse pronunziata a carico della parte civile nel caso di assoluzione dell'imputato e conseguente ritenuta infondatezza dell'azione civile.
Del resto questa interpretazione, oltre che conforme alla logica processuale, si conforma, ove ve ne fosse bisogno, al disposto dell'art. 444, comma 2^, c.p.p. che prevede, nel procedimento di applicazione della pena, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della (sola) parte civile.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla pronunzia in questione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore del responsabile civile, che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001