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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dr. Francesco Notaro Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 992 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 a cui è stata riunita quella iscritta al n. 1027/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
7739/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2 settembre 2019, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Marco Facciolla e Pasquale Capobianco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 112 appellante R.G. 992/2020 - appellata R.G. 1027/2020
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1 cessionaria di , e per essa ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata da Controparte_4
( ), in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata
[...] P.IVA_3 Controparte_5
e difesa dall'Avv. Matteo Rignanese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia alla via
Antonio Salandra n. 1 appellata in entrambi i giudizi
NONCHE'
( ), rappresentato e difesa giusta procura agli atti Controparte_6 C.F._2 dagli Avv.ti Marco Facciolla e Pasquale Capobianco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 112 appellato R.G. 992/2020 - appellante R.G. 1027/2020
NONCHE' , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla via C. Console n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Sabbatino
Edoardo e Maria Paola Sabbatino appellata contumace in entrambi i giudizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da verbali di udienza e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6/11/2015 la conveniva in Controparte_7 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, e , per sentire Controparte_6 Parte_1 accertare e dichiarare che la compravendita immobiliare stipulata tra quest'ultima – fideiussore della società – e il figlio con atto per notar (repertorio n. Parte_2 CP_6 Persona_1
18237) in data 6.5.2013, le aveva recato pregiudizio, annullando la garanzia patrimoniale del fideiussore-alienante. Chiedeva, pertanto, dichiararsi in via principale l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei propri confronti del richiamato atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla Via Consalvo 105, riportato nel catasto del comune di Napoli, al foglio 8, particella 610, sub 51 e, in subordine, la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Rappresentava l'istante di aver instaurato rapporti contrattuali con la attraverso un Parte_2 contratto di conto corrente (n. 10596) aperto il 3.8.2004 e successivi contratti del 3.2.2011 con un'apertura di credito per € 50.000,00 a revoca, un'anticipazione per incasso assegni fino a €
15.000,00 e ulteriore apertura di credito per € 20.000,00 con scadenza al 21.2.2011. Aggiungeva che si era resa fideiussore delle obbligazioni della per € 32.500,00, con Parte_1 Parte_2 atto del 24.11.2005, e per ulteriori € 65.000,00 in data 2.11.2017, insieme al defunto marito
, rappresentante legale della società debitrice e che, in data 2.7.2010, aveva erogato Controparte_8 alla un finanziamento di € 100.000,00 da restituire in sessanta rate mensili con tasso Parte_2 variabile, garantito da una cambiale emessa dalla e avallata dai medesimi fideiussori. Parte_2
Assumeva, altresì, che, a seguito del mancato versamento di nove rate, aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e presentato la cambiale di cui sopra all'incasso, per un credito di € 77.161,59; che detta cambiale era stata parzialmente protestata in data 16.10.2012; che al decesso di , avvenuto in data 1.10.2012, i congiunti avevano rinunciato all'eredità e Controparte_8 che, in data 24.4.2013, la società era stata dichiarata fallita;
che, dunque, vantava, al Parte_2
25.9.2014, un credito complessivo pari a € 166.177,38, così composto: € 83.252,25 per saldo negativo conto corrente, € 60.118,54 per 33 rate insolute del finanziamento, € 17.865,28 per residuo capitale,
€ 66,00 per spese incasso, € 4.719,09 per interessi;
che per il recupero coattivo delle somme aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 598/15 dal Tribunale di Napoli del 11.2.2015, poi opposto dalla debitrice.
Deduceva, pertanto, che l'operazione di dismissione immobiliare del 6 maggio 2013, realizzata in costanza del rapporto di garanzia e dell'esposizione debitoria, con riserva di diritto di abitazione dell'alienante e senza trasferimento di denaro, aveva cagionato pregiudizio concreto e attuale alle proprie ragioni creditorie in quanto idonea a depauperare il patrimonio del garante e, conseguentemente, a compromettere la garanzia patrimoniale, rendendo ardua o addirittura impedendo l'eventuale azione esecutiva.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva per avere, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
12256/2015), disconosciuto le sottoscrizioni fideiussorie e chiedendo la riunione dei due giudizi. In alternativa, chiedeva la sospensione del giudizio di primo grado in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Eccepiva, quindi, la nullità delle fideiussioni omnibus per illegittimo aggravamento della posizione debitoria della da parte della Parte_2 banca. Nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., evidenziando come l'alienazione dell'immobile fosse avvenuta due anni prima della notificazione del decreto ingiuntivo e costituisse una scelta obbligata dalla grave precarietà economica, considerato che l'immobile era già gravato da ipoteche per € 205.000,00, sicché la vendita era finalizzata a tutelare le ragioni dei creditori ipotecari. La convenuta sosteneva, inoltre, che il prezzo di vendita di €
100.533,17 era stato effettivamente corrisposto mediante accollo del mutuo residuo e del debito ipotecario rappresentato da 38 cambiali, depositando documentazione relativa ai pagamenti mensili effettuati dall'acquirente a Cariparma, subentrata a Banca Intesa, ed eccependo che tale corrispettivo, tutt'altro che esiguo, escludeva sia la simulazione che la donazione indiretta, non sussistendo quella notevole sproporzione tra prestazione e controprestazione unitamente alla consapevolezza e all'animus donandi dell'alienante, onere probatorio non assolto dalla controparte. veniva dichiarato contumace dal Tribunale. Controparte_6
Concessi i termini per le richieste istruttorie e acquisita documentazione varia, il Tribunale assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
In tale fase, si costituiva intervenendo in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società quale Controparte_1 cessionaria dei crediti vanatati da facendo proprie le richieste di Controparte_2 quest'ultima.
Con sentenza n. 7739/2019, pubblicata in data 2 settembre 2019, il Tribunale così decideva: “a)
Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla b) Dichiara l'inefficacia, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto stipulato per notar Controparte_7 Per_1 di Napoli in data 8.5.13, rep. 18237 – racc. 10801, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
[...] Napoli 1 in data 30.5.2013 ai nn. 16140 – 12473, col quale la sig.ra ha ceduto, Parte_1 riservandosi il diritto di abitazione, al figlio il seguente bene immobile: appartamento Controparte_6 sito nel Comune di Napoli alla Via Consalvo n. 105, ubicato al sesto piano della sala B, con ingresso dalla porta di fronte sul pianerottolo, composto di sette vani catastali, compresi accessori confinante con via
Consalvo, con appartamento con ingresso dalla porta a destra sul pianerottolo, con terrazza di copertura del garage e con proprietà o aventi causa;
riportato nel Catasto Fabbricati di Napoli alla sezione CHI, Per_2 foglio 8, particella 610, sub 51, Via Consalvo 105, p.6, int. 38, sc.B z.c. 10°, cat. A/2, cl. 5, vani 7, r.c. euro
867,65; c) Condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_6 favore della che si liquidano in complessivi € 15.999,14, oltre, Iva e Cpa Controparte_7 come per legge e se dovute;
d) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
In sostanza, il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento della in Controparte_1 quanto tardivo, accoglieva l'azione revocatoria promossa dalla Controparte_2 dichiarando inefficace l'atto dispositivo del 6.5.2013. La decisione riconosceva la sussistenza di tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c.: - l'esistenza di un credito derivante dalle fideiussioni prestate per le obbligazioni della con esposizione complessiva di € 166.177,38; - l'anteriorità del credito Parte_2 rispetto all'atto dispositivo del 2013 essendo le fideiussioni del 2005; - l'eventus damni consistito nella dismissione dell'unico cespite della debitrice senza corrispettivo effettivo ma solo mediante accollo di debiti preesistenti con conseguente riduzione delle garanzie patrimoniali;
- la scientia damni desunta dallo stretto rapporto di parentela, dalle modalità di pagamento del prezzo e dalla rinuncia all'eredità dei DI , elementi che rendevano inverosimile la mancata CP_6 conoscenza del terzo acquirente circa il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 28 febbraio 2020, invocandone la riforma per il seguente motivo: a) violazione degli artt. 115,
116 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 2901 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia damni.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda revocatoria, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva con comparsa del 24.7.2020 la cessionaria Controparte_1 di e per essa la a mezzo della Controparte_2 Controparte_3 [...] sua procuratrice, dichiarandosi legittimata quale cessionaria dei crediti Controparte_4 contesi, in forza di cessione perfezionata ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., con effetti opponibili per avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'unico motivo di appello, chiedendone il rigetto. Chiedeva, altresì, la riunione del presente giudizio con altro appello (con N.R.G. 1027/2020) promosso avverso la stessa sentenza da il quale con atto notificato in data 2.3.2020, lamentava la Controparte_6 inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado in quanto mai effettuata presso la sua residenza dell'epoca, facendone derivare la mancata integrità del contraddittorio e chiedendo la declaratoria di nullità della citazione introduttiva del giudizio e della sentenza appellata, con rimessione della causa al primo giudice. A sostegno depositava certificato di residenza storico.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, veniva disposta la riunione del procedimento recante N.R.G. 1027/2020 al presente giudizio di appello e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente la causa, a fascicoli riuniti, subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art. 167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la
Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la Corte, con ordinanza del 9 maggio 2025, parzialmente modificata con l'ordinanza del 12 maggio 2025, rilevato che l'appello introdotto da non risultava Parte_1 notificato a fissava nuova udienza al fine di acquisire chiarimenti in merito, Controparte_6 nonché onerava la parte più diligente a documentare la notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio a stante il motivo di appello di quest'ultimo con cui ne Controparte_6 eccepiva la nullità.
Con comparsa del 13 giugno 2025 si costituiva Controparte_6
All'esito la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica.
Preliminarmente va dichiarato che gli appelli sono stati tempestivamente proposti nel termine di legge di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 2 settembre 2019, mentre gli appelli sono stati ritualmente notificati a mezzo posta elettronica certificata, rispettivamente, in data 28 febbraio 2020 e 2 marzo 2020.
Ancora, preliminarmente, si impone l'esame del motivo di appello proposto da CP_6
stante la natura pregiudiziale dello stesso rispetto alle ulteriori doglianze dedotte, tale
[...] da precludere - in caso di accoglimento - ogni pronuncia sulle residue questioni controverse. lamenta di non essere stato ritualmente evocato in giudizio nel primo grado Controparte_6 deducendo che, alla data della notifica dell'atto di citazione (13.11.2015, perfezionatasi in data
23.11.2015 per compiuta giacenza e mancato ritiro dell'atto), egli risiedeva in Napoli alla via
Consalvo n. 105, come emergente dal certificato di residenza storico. La notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo di Via Martin
Luther King 29 in Mendicino (CS), risultante quale suo domicilio nell'atto di disposizione per cui è causa, sarebbe nulla, comportando ciò la nullità della sentenza emessa in primo grado con necessità di rimessione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della causa al primo giudice.
Di contro l'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo dal momento che la Controparte_1 notificazione a mezzo posta è avvenuta regolarmente presso l'effettivo domicilio del convenuto, coincidente con l'indirizzo dichiarato nell'atto notarile oggetto di revocatoria, dovendosi ritenere che il successivo cambio di residenza presso l'immobile acquistato fosse stato determinato da mere ragioni fiscali, tanto più che in tale immobile continuava a dimorare la madre. L'appellata osserva che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo rispetto al luogo dell'effettiva dimora abituale, accertabile con ogni mezzo di prova, sicché la notifica si era validamente perfezionata per compiuta giacenza. A riprova della pretestuosità del gravame, evidenzia l'incongruenza della dichiarazione dell'appellante di aver appreso dell'esistenza del giudizio solo tramite la notifica dell'appello della madre, nonostante affermi di abitare nel medesimo appartamento oggetto di revocatoria fin dalla data della citazione originaria. Evidenzia, poi, che avverso la relata di notifica non è stata mai proposta querela di falso.
Il motivo di gravame appare fondato.
L'articolo 139 c.p.c. stabilisce un ordine tassativo per i luoghi di notificazione, disponendo che la notifica, se non effettuata a mani proprie del destinatario, deve avvenire nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio e, quando non è noto il comune di residenza, nel comune di dimora e, se anche questa
è ignota, nel comune di domicilio. Tale ordine, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è tassativo e non può essere derogato arbitrariamente (Cass. Civ. 14338/2013; Cass. Civ. 1753/2005;
Cass. Civ. n. 11734/2002). È vero anche che principio consolidato della giurisprudenza della
Cassazione stabilisce che per la determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione rileva esclusivamente il luogo ove questi dimori di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche un valore meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. Civ. 23521/2019; Cass.
Civ. 19387/2017; Cass. Civ. 10170/2016; Cass. Civ. 11550/2013; Cass. Civ. 26985/2009; Cass. Civ.
12303/2008; Cass. Civ. 19132/2004; Cass. Civ.11562/2003; Cass. Civ. 4705/1989; Cass. Civ.
4829/1979). Tuttavia, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova che accerti una diversa residenza di fatto dell'appellante rispetto a quella risultante dai registri anagrafici. Al contrario, risulta acquisita comunicazione della Cariparma datata 23 dicembre 2015 inviata a presso Controparte_6
l'indirizzo di residenza anagrafica di via Consalvo n. 105 in Napoli, confermando che l'appellante si era effettivamente trasferito presso tale indirizzo a far data dal 18 marzo 2015, come indicato nel certificato di residenza storica. La notifica eseguita a mezzo posta in Mendicino è avvenuta presso un indirizzo indicato oltre due anni prima da nell'atto notarile di vendita dell'immobile CP_6
e non vi è prova alcuna che detto domicilio fosse stato conservato al momento della notifica dell'atto di citazione del primo grado.
In una recente pronuncia, invero, la Suprema Corte (Cass. Ord. n. 17699 del 30.6.2025) ha condivisibilmente affermato, superando diverse pronunce secondo cui si attribuisce al destinatario l'onere di “provare la mancanza di collegamento” con il luogo ove è stata compiuta la notifica
“non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo”, salva querela di falso sull'attestazione di “temporanea assenza” (cfr. Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 4799 del 24/02/2017 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016), che “una siffatta svalutazione della certificazione anagrafica proviene da un orientamento improntato a un favor nei confronti del notificante e quindi limita la tutela informativa che l'istituto della notifica è diretto a garantire al destinatario. E ciò nonostante che l'acquisizione della certificazione anagrafica non è difficoltosa, e che, in termini di logica, nel caso in cui detta certificazione non corrisponda al luogo ove effettivamente risiede il destinatario dovrebbe essere quest'ultimo a patirne le conseguenze: ragion per cui la certificazione anagrafica dovrebbe valere soprattutto a favore del notificante”. Arriva, quindi, ad affermare che “chi intende notificare, in linea generale, deve compiere la notifica nel luogo risultante in termini anagrafici;
il destinatario della notifica, se tale luogo non corrisponde alla sua residenza/dimora, avrà l'onere di dimostrarlo provando che la sua residenza/dimora è altrove. Non è accettabile una interpretazione “inversa” che, capovolgendo questo pregevole schema logico giuridico prende le mosse da una presunzione di non corrispondenza al vero della residenza anagrafica”.
Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve, quindi, ritenersi, in un quadro in cui non risulta provato il mantenimento da parte del di un collegamento con il luogo CP_6
(Mendicino) ove fino al 18.3.2015 aveva la residenza anagrafica, che la notifica in tale luogo compiuta sia viziata, non avendo essa nemmeno raggiunto il proprio scopo nonostante detto vizio.
Invero, la tesi degli appellati secondo cui il avrebbe avuto notizia, comunque, dalla CP_6 madre, che abitava in Napoli alla via Consalvo ovvero presso la sua stessa residenza , non appare sostenibile posto che “affinché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è necessario che gli sia validamente notificato un atto altrettanto valido: e tali presupposti "non possono essere surrogati, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti" (Sez. 3, Sentenza n. 1090 del 19/04/1974). Questi principi sono risalenti e consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: essi vennero affermati già da Sez. 2, Sentenza n.
1160 del 11/05/1963, la quale stabilì che "la disposizione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell'atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione non è sanata se la parte convenuta non si è costituita, e nulla rileva la circostanza che essa sia effettivamente venuta a conoscenza dell'atto".” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11793 del 2018).
Parimenti le ulteriori considerazioni, fondate sul cambio di residenza eseguito dal CP_6 presso l'immobile acquistato ai soli fini fiscali così come l'inverosimiglianza della tesi secondo cui avrebbe avuto notizia del procedimento solo con la notifica dell'atto di appello da parte della madre, si basano solo su mere congetture, elevando un fatto del tutto incerto a fatto noto e incontestato.
Ciò posto, deve poi rilevarsi che quale acquirente dell'immobile oggetto Controparte_6 dell'azione revocatoria, rivestiva la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, essendo la sua partecipazione al processo indispensabile per la definizione del rapporto sostanziale controverso. La mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità insanabile del processo.
Consegue che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi nulla, con conseguente nullità della sentenza resa dal Tribunale.
Pertanto, il motivo di appello deve essere accolto e la causa deve essere rimessa al primo giudice per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il vizio processuale relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario costituisce questione pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia, in quanto attiene ai presupposti processuali per una valida decisione della causa. Conseguentemente, accertata la nullità del processo di primo grado per il vizio suindicato, viene meno il presupposto stesso per l'esame dei motivi di appello di carattere sostanziale dedotti da , Parte_1 risultando assorbiti dalla pronuncia di nullità che comporta la rimessione della causa al primo giudice.
Di poi, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr.
Cass. Sez. 2, 16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. 06/05/2021, n. 11865 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ord. 17/12/2024, n. 32933). Ebbene, la nullità del giudizio per le ragioni sopra indicate dipende dall'irregolare notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio da parte dell'appellata, che non si è premurata di acquisire il certificato di residenza del destinatario e a cui vanno, quindi, addebitate le spese di entrambi i gradi (per il primo grado solo di stante la mancata costituzione in giudizio di Parte_1
, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. Controparte_6
55 del 2014 e, segnatamente, in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 7739/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 2 settembre 2019, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) condanna la e la al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 primo grado del giudizio in favore di che si liquidano in € 7.052,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la e la al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 presente grado del giudizio in favore di che si liquidano in € 7.964,00, Parte_1 di cui € 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) condanna la e la al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 presente grado del giudizio in favore di che si liquidano in € 7.964,00, Controparte_6 di cui € 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore