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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14912/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14912/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Concetta di Gennaro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il C.T.U. aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta, essendo di fatto impossibilitata a compiere le normali attività quotidiane e con necessità di assistenza continua. Tanto premesso, chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui in premessa, anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in CP_1 difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
11426/2022; visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 15.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.11.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale.
Orbene dalla perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu. dott.
del 06 ottobre 2024), qui da intendersi integralmente trascritta il Ctu ha confermato Persona_1 le risultanze del primo elaborato peritale (cfr. Ctu dott. del 25 settembre 2023), laddove Persona_2 nelle conclusioni ha accertato che la ricorrente per le patologie di cui è affetta, è da ritenersi invalida nella misura dell' 86%, senza necessità della pensione di inabilità e senza necessità dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa dal 23/03/2021. Inoltre, è da considerarsi portatrice di Handicap ai sensi della legge 104/1992 art.3 c.1, in quanto la situazione clinica non assume connotazione di gravità da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Inoltre, i rilievi formulati all'odierna udienza e la certificazione medica depositata (cfr. visita geriatrica del 27.09.24 e visita neurologica del 14.01.25) non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14912/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Concetta di Gennaro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il C.T.U. aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta, essendo di fatto impossibilitata a compiere le normali attività quotidiane e con necessità di assistenza continua. Tanto premesso, chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui in premessa, anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in CP_1 difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
11426/2022; visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 15.11.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.11.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento peritale.
Orbene dalla perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu. dott.
del 06 ottobre 2024), qui da intendersi integralmente trascritta il Ctu ha confermato Persona_1 le risultanze del primo elaborato peritale (cfr. Ctu dott. del 25 settembre 2023), laddove Persona_2 nelle conclusioni ha accertato che la ricorrente per le patologie di cui è affetta, è da ritenersi invalida nella misura dell' 86%, senza necessità della pensione di inabilità e senza necessità dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa dal 23/03/2021. Inoltre, è da considerarsi portatrice di Handicap ai sensi della legge 104/1992 art.3 c.1, in quanto la situazione clinica non assume connotazione di gravità da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Inoltre, i rilievi formulati all'odierna udienza e la certificazione medica depositata (cfr. visita geriatrica del 27.09.24 e visita neurologica del 14.01.25) non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano