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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3348/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 351 ultimo comma e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 3348/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso Parte_1 P.IVA_1
lo studio dell'Avv. CILIBERTI GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._1
difeso giusta procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , (c.f.: , CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f.: , (c.f.: Parte_3 C.F._4 Parte_4 [...]
), in qualità di eredi della sig.ra e del sig. C.F._5 Persona_1
, elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. LANZA CARMINE (c.f.: Parte_5
) dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti. C.F._6
- Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 10.02.2025, la
[...]
quale gestore del Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di Beni Immobili da Parte_6
Costruire, ha impugnato la sentenza n. 4403/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra, in persona del dott. , resa in data 11/11/2024 nella causa recante R.G. n. Parte_7
1
10979/2021, con cui la stessa veniva condannata al pagamento nei confronti degli eredi delle indennità richieste in pagamento, per l'importo di € 4.081,70, con condan- CP_1
na al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.
La ha inteso impugnare la predetta sentenza nella parte in cui ha Parte_1
posto le spese di lite relative al giudizio di primo grado a suo esclusivo carico, lamen- tando la violazione degli artt. 342 c.p.c. primo comma, 91 e 92 c.p.c.; in breve la parte ha invocato una diversa regolamentazione delle spese di lite (con condanna degli attori alla refusione delle stesse in favore della ovvero, in subordine, con integrale Pt_1
compensazione delle stesse), sull'assunto che il ritardo nel pagamento delle indennità non sarebbe alla stessa imputabile, per le ragioni meglio esplicitate in atto di appello.
Invero, a dire dell'appellante, essa avrebbe informato gli appellati, con lettera del
20.12.2016, della sospensione dell'erogazione della seconda quota di indennizzo pari ad
Euro 2.592,51, richiedendo a tal fine la compilazione della dichiarazione sostitutiva, il cui modulo era stato allegato alla predetta nota.
Ha rilevato poi di aver richiesto, con nota poi del 14.10.2019, ai fini dell'erogazione della terza quota di indennizzo pari ad Euro 1.489,19, la compilazione del modulo di dichiarazione sostitutiva al fine dell'erogazione della quota stessa, dovendo in particolare essere dichiarati l'avvenuta percezione, o meno, di eventuali riparti dalla procedura fallimentare e l'avvenuto, o meno, acquisto dell'immobile oggetto del preliminare.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri , , e hanno prelimi- CP_1 Pt_2 Pt_3
narmente evidenziato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., eviden- ziando che l'appellante società non avrebbe indicato le parti del provvedimento che intendeva appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, come compiuta dal giudice di primo grado, né le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Gli appellati hanno poi evidenziato di aver sempre dato riscontro alle comunica- zioni inviate da relative alla documentazione eventualmente mancante e Parte_1
che, quando la ha ricevuto il modulo richiesto in data 04.02.2021, non ha Parte_1
contestato nulla, né avrebbe menzionato l'incompletezza della documentazione,
2
pertanto il Giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto ingiustificato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni gravanti su , individuando quale data di Pt_1
ultima contestazione quella del 28.01.2021.
Circa le spese di lite, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di pace, in quanto ha rilevato che, in caso di non integrale accoglimento della domanda processua- le, la parte non può essere condannata a pagare l'avvocato di controparte.
La causa veniva rinviata alla data del 16 giugno 2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
********
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre svolgere qualche breve premessa.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli attuali appellati hanno chiesto condannarsi al pagamento delle suddette indennità sul presup- Pt_1
posto della esigibilità del credito e del ritardo colpevole di quest'ultima nell'adempimento della relativa obbligazione; infatti hanno espressamente richiesto condannarsi la convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 918,30 quale risarcimento danni per ritardato pagamento;
sebbene non sia dato comprendere il criterio di calcolo adottato, può ragionevolmente ritenersi che la richiesta abbia ad oggetto il pagamento del predetto importo a titolo di interessi moratori, verosimilmen- te calcolati con decorrenza dalle relative scadenze ovvero atti di costituzione in mora.
L'appellante, nel costituirsi innanzi al Giudice di Pace, oltre a svolgere una serie di contestazioni preliminari (tutte rigettate in sede di decisione), ha fornito una particolareggiata ricostruzione delle vicende che avevano preceduto l'avvio del giudizio e le ragioni che avevano impedito l'erogazione delle indennità, tutte sussumibili nel mancato inoltro di documentazione a firma degli eredi condizionante, a dire della parte, la concreta esigibilità del pagamento delle indennità, con conseguente esclusio- ne dell'imputabilità del ritardo nel pagamento degli importi richiesti sino al soddisfa- cimento di tale preliminare onere documentale.
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, affronta in maniera quanto mai laconica
3
la questione in esame e si limita ad affermare che “agli atti vi è dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale gli attori si dichiarano eredi di ”, argomenta- Parte_5
zione che, seppur sbrigativamente, integra una statuizione di rigetto delle eccezioni sollevate da in ordine all'inesigibilità del credito ed all'insussistenza di un Pt_1
ritardo colpevole nel pagamento degli indennizzi liquidati (quanto meno a partire dall'avvio del giudizio), fondata sul richiamo ad un documento prodotto dagli attori sin dalla costituzione (cfr. allegato 4 del foliario di primo grado degli appellati).
Invero, ove mai avesse inteso integralmente accogliere tali difese, si sarebbe astenuto dal condannare al pagamento degli indennizzi, riconoscendo, appunto, Pt_1
il difetto della condizione di esigibilità del credito.
Non appare in alcun modo condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe, invece, inteso accogliere le difese di in ordine alla Pt_1
rivendicata inesigibilità ed insussistenza di un ritardo colpevole, fondato sulla laconica ed immotivata affermazione “Null'altro è dovuto in quanto non provato”.
Tale affermazione, priva, peraltro, di qualsivoglia supporto argomentativo, può, al più, riferirsi all'ulteriore richiesta risarcitoria per danno da ritardo formulata dagli attori in citazione, ma non vale certo ad escludere l'affermazione di fondatezza della domanda principale proposta ed integralmente accolta, statuizione avverso la quale l'appellante non ha mosso censura alcuna.
In breve la sentenza integra un accoglimento parziale delle plurime domande proposte dagli attori, attuali appellati, ovvero un parziale accoglimento dell'unica domanda articolata in più capi.
Tale conclusione rende assolutamente inaccoglibile la richiesta di condanna di questi ultimi alla refusione delle spese di lite in favore di , ciò in conformità Pt_1
all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensa- re in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi
4
eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212, Rv. 669349 - 01).
Nel caso di specie, quindi, a fronte dell'accoglimento della domanda principale
(avente ad oggetto il credito azionato) ed al solo rigetto della domanda accessoria avente ad oggetto il ristoro del danno da ritardo nell'adempimento, il Giudice di Pace non avrebbe potuto, per le ragioni appena evidenziate, condannare gli attori al rimborso delle spese di lite in favore della parte soccombente ( . Pt_1
Venendo alla richiesta formulata in via subordinata (compensazione delle spese di lite), occorre segnalare come parte appellante abbia totalmente omesso di individua- re le ragioni tali da giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Invero non può trascurarsi che risulta essere stata accolta la domanda principale avente ad oggetto il credito relativo agli indennizzi, mentre la statuizione di rigetto ha avuto riguardo alla, obiettivamente marginale, richiesta di ristoro dei danni da ritardo nell'adempimento.
Va rammentato il principio secondo cui “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccomben- te" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. Sez. 3, 13/11/2023, n.
31444, Rv. 669470 - 01).
Nel caso in esame, quand'anche volesse riconoscersi un'ipotesi di soccombenza reciproca, andrebbe in ogni caso qualificato come soggetto maggiormente Pt_1
soccombente, tenuto conto del valore della domanda accolta e di quella non accolta.
Al contempo non può trascurarsi di rilevare e stigmatizzare l'atteggiamento di- fensivo di nel giudizio di primo grado, ostinatamente volto a diffusamente Pt_1
contestare la pretesa avversa anche sulla base di numerose, e spesso inconsistenti, argomentazioni, tutte puntualmente disattese dal Giudice di Pace in sentenza e che hanno, con tutta evidenza, significativamente impegnato la difesa avversa a contrastar- le.
5
Conclusivamente l'appello proposto va rigettato.
Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna di quest'ultimo al pagamen- to delle spese di lite in favore degli appellati, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrisponden- te al valore della domanda (importo relativo alle spese di lite) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Pt_1
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese Pt_1
di lite che si liquidano in complessivi Euro 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA co- me per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulterio- Pt_1
re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 04 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2025, pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 351 ultimo comma e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 3348/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso Parte_1 P.IVA_1
lo studio dell'Avv. CILIBERTI GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._1
difeso giusta procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , (c.f.: , CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f.: , (c.f.: Parte_3 C.F._4 Parte_4 [...]
), in qualità di eredi della sig.ra e del sig. C.F._5 Persona_1
, elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. LANZA CARMINE (c.f.: Parte_5
) dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti. C.F._6
- Appellati
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 10.02.2025, la
[...]
quale gestore del Fondo di Solidarietà per gli acquirenti di Beni Immobili da Parte_6
Costruire, ha impugnato la sentenza n. 4403/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra, in persona del dott. , resa in data 11/11/2024 nella causa recante R.G. n. Parte_7
1
10979/2021, con cui la stessa veniva condannata al pagamento nei confronti degli eredi delle indennità richieste in pagamento, per l'importo di € 4.081,70, con condan- CP_1
na al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.
La ha inteso impugnare la predetta sentenza nella parte in cui ha Parte_1
posto le spese di lite relative al giudizio di primo grado a suo esclusivo carico, lamen- tando la violazione degli artt. 342 c.p.c. primo comma, 91 e 92 c.p.c.; in breve la parte ha invocato una diversa regolamentazione delle spese di lite (con condanna degli attori alla refusione delle stesse in favore della ovvero, in subordine, con integrale Pt_1
compensazione delle stesse), sull'assunto che il ritardo nel pagamento delle indennità non sarebbe alla stessa imputabile, per le ragioni meglio esplicitate in atto di appello.
Invero, a dire dell'appellante, essa avrebbe informato gli appellati, con lettera del
20.12.2016, della sospensione dell'erogazione della seconda quota di indennizzo pari ad
Euro 2.592,51, richiedendo a tal fine la compilazione della dichiarazione sostitutiva, il cui modulo era stato allegato alla predetta nota.
Ha rilevato poi di aver richiesto, con nota poi del 14.10.2019, ai fini dell'erogazione della terza quota di indennizzo pari ad Euro 1.489,19, la compilazione del modulo di dichiarazione sostitutiva al fine dell'erogazione della quota stessa, dovendo in particolare essere dichiarati l'avvenuta percezione, o meno, di eventuali riparti dalla procedura fallimentare e l'avvenuto, o meno, acquisto dell'immobile oggetto del preliminare.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri , , e hanno prelimi- CP_1 Pt_2 Pt_3
narmente evidenziato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., eviden- ziando che l'appellante società non avrebbe indicato le parti del provvedimento che intendeva appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, come compiuta dal giudice di primo grado, né le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Gli appellati hanno poi evidenziato di aver sempre dato riscontro alle comunica- zioni inviate da relative alla documentazione eventualmente mancante e Parte_1
che, quando la ha ricevuto il modulo richiesto in data 04.02.2021, non ha Parte_1
contestato nulla, né avrebbe menzionato l'incompletezza della documentazione,
2
pertanto il Giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto ingiustificato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni gravanti su , individuando quale data di Pt_1
ultima contestazione quella del 28.01.2021.
Circa le spese di lite, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di pace, in quanto ha rilevato che, in caso di non integrale accoglimento della domanda processua- le, la parte non può essere condannata a pagare l'avvocato di controparte.
La causa veniva rinviata alla data del 16 giugno 2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
********
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre svolgere qualche breve premessa.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli attuali appellati hanno chiesto condannarsi al pagamento delle suddette indennità sul presup- Pt_1
posto della esigibilità del credito e del ritardo colpevole di quest'ultima nell'adempimento della relativa obbligazione; infatti hanno espressamente richiesto condannarsi la convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 918,30 quale risarcimento danni per ritardato pagamento;
sebbene non sia dato comprendere il criterio di calcolo adottato, può ragionevolmente ritenersi che la richiesta abbia ad oggetto il pagamento del predetto importo a titolo di interessi moratori, verosimilmen- te calcolati con decorrenza dalle relative scadenze ovvero atti di costituzione in mora.
L'appellante, nel costituirsi innanzi al Giudice di Pace, oltre a svolgere una serie di contestazioni preliminari (tutte rigettate in sede di decisione), ha fornito una particolareggiata ricostruzione delle vicende che avevano preceduto l'avvio del giudizio e le ragioni che avevano impedito l'erogazione delle indennità, tutte sussumibili nel mancato inoltro di documentazione a firma degli eredi condizionante, a dire della parte, la concreta esigibilità del pagamento delle indennità, con conseguente esclusio- ne dell'imputabilità del ritardo nel pagamento degli importi richiesti sino al soddisfa- cimento di tale preliminare onere documentale.
Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, affronta in maniera quanto mai laconica
3
la questione in esame e si limita ad affermare che “agli atti vi è dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale gli attori si dichiarano eredi di ”, argomenta- Parte_5
zione che, seppur sbrigativamente, integra una statuizione di rigetto delle eccezioni sollevate da in ordine all'inesigibilità del credito ed all'insussistenza di un Pt_1
ritardo colpevole nel pagamento degli indennizzi liquidati (quanto meno a partire dall'avvio del giudizio), fondata sul richiamo ad un documento prodotto dagli attori sin dalla costituzione (cfr. allegato 4 del foliario di primo grado degli appellati).
Invero, ove mai avesse inteso integralmente accogliere tali difese, si sarebbe astenuto dal condannare al pagamento degli indennizzi, riconoscendo, appunto, Pt_1
il difetto della condizione di esigibilità del credito.
Non appare in alcun modo condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe, invece, inteso accogliere le difese di in ordine alla Pt_1
rivendicata inesigibilità ed insussistenza di un ritardo colpevole, fondato sulla laconica ed immotivata affermazione “Null'altro è dovuto in quanto non provato”.
Tale affermazione, priva, peraltro, di qualsivoglia supporto argomentativo, può, al più, riferirsi all'ulteriore richiesta risarcitoria per danno da ritardo formulata dagli attori in citazione, ma non vale certo ad escludere l'affermazione di fondatezza della domanda principale proposta ed integralmente accolta, statuizione avverso la quale l'appellante non ha mosso censura alcuna.
In breve la sentenza integra un accoglimento parziale delle plurime domande proposte dagli attori, attuali appellati, ovvero un parziale accoglimento dell'unica domanda articolata in più capi.
Tale conclusione rende assolutamente inaccoglibile la richiesta di condanna di questi ultimi alla refusione delle spese di lite in favore di , ciò in conformità Pt_1
all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensa- re in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi
4
eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212, Rv. 669349 - 01).
Nel caso di specie, quindi, a fronte dell'accoglimento della domanda principale
(avente ad oggetto il credito azionato) ed al solo rigetto della domanda accessoria avente ad oggetto il ristoro del danno da ritardo nell'adempimento, il Giudice di Pace non avrebbe potuto, per le ragioni appena evidenziate, condannare gli attori al rimborso delle spese di lite in favore della parte soccombente ( . Pt_1
Venendo alla richiesta formulata in via subordinata (compensazione delle spese di lite), occorre segnalare come parte appellante abbia totalmente omesso di individua- re le ragioni tali da giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Invero non può trascurarsi che risulta essere stata accolta la domanda principale avente ad oggetto il credito relativo agli indennizzi, mentre la statuizione di rigetto ha avuto riguardo alla, obiettivamente marginale, richiesta di ristoro dei danni da ritardo nell'adempimento.
Va rammentato il principio secondo cui “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccomben- te" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. Sez. 3, 13/11/2023, n.
31444, Rv. 669470 - 01).
Nel caso in esame, quand'anche volesse riconoscersi un'ipotesi di soccombenza reciproca, andrebbe in ogni caso qualificato come soggetto maggiormente Pt_1
soccombente, tenuto conto del valore della domanda accolta e di quella non accolta.
Al contempo non può trascurarsi di rilevare e stigmatizzare l'atteggiamento di- fensivo di nel giudizio di primo grado, ostinatamente volto a diffusamente Pt_1
contestare la pretesa avversa anche sulla base di numerose, e spesso inconsistenti, argomentazioni, tutte puntualmente disattese dal Giudice di Pace in sentenza e che hanno, con tutta evidenza, significativamente impegnato la difesa avversa a contrastar- le.
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Conclusivamente l'appello proposto va rigettato.
Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna di quest'ultimo al pagamen- to delle spese di lite in favore degli appellati, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrisponden- te al valore della domanda (importo relativo alle spese di lite) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Pt_1
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese Pt_1
di lite che si liquidano in complessivi Euro 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA co- me per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulterio- Pt_1
re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 04 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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