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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n 151/2020 RACL, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
AU LL che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, congiuntamente e /o disgiuntamente tra loro dagli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa, appartenenti all'avvocatura interna, elett.te dom.to in Cagliari
Resistente
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2020, cf: , ha Parte_1 C.F._1 proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00052 41851000, CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi asseritamente accertati e dovuti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 01/2014 al 10/2018, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S. e sanzioni per un importo complessivo di euro
7.083,14.
Il ricorrente ha allegato che l'avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018 007849 del 11.02.2019, con il quale l'ITL di Cagliari, ha provveduto ad iscriverlo d'ufficio alla gestione commercianti, annullando il rapporto di lavoro del signor Parte_1 con la CON.VI. coop arl.
[...]
Parte ricorrente ha sostenuto di non dovere le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato in quanto sussistente la natura subordinata del rapporto per cui è causa ricorrendo tutti i principali indici ritenuti atti a qualificare un rapporto di lavoro alla stregua di un rapporto subordinato.
Rileva che il signor è stato dipendente della Coop. CON. VI. Dal 01.07.1999 con Parte_1 l'inquadramento al 3° livello del CCNL Commercio che ha regolato il rapporto.
Con decorrenza 09.10.2018 è diventato dipendente della con inquadramento Parte_2 al medesimo 3° livello, società alla quale era stato, in precedenza, dal 18.12.2013 al 08.10.2018
Amministratore Unico.
Parte ricorrente ha concluso che il Giudice voglia:
-accertare e dichiarare che il signor dal 01.07.99 ha svolto la propria attività Parte_1 lavorativa subordinata alle dipendenze della CON. disimpegnando le mansioni indicate nella Parte_3 parte espositiva, e per l'effetto;
-accertare e dichiarare infondata la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito n.
32520190005241851000, oggetto della presente opposizione. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando le avverse eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto e chiedendo il rigetto del ricorso. All'uopo osserva che la pretesa dell'Istituto ha origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.2018007849 datato 11.2.2019, (doc. 1, 2 e 3), che disconosceva il rapporto di lavoro subordinato asseritamente prestato dall'odierno ricorrente, in quanto gli accertatori constatavano, sulla scorta della documentazione esaminata e delle univoche dichiarazioni acquisite, che il medesimo non era inserito nell'organizzazione produttiva del supermercato CONAD di Villamar, gestito dalla CON.VI., ma prestava la propria opera presso i Supermercati di NI e Sorgono, gestiti dalla di cui CP_2 era amministratore unico (doc. 6) e il cui captale sociale apparteneva interamente alla Coop CON.
VI. (doc. 4 e 5).
La causa istruita con produzioni documentali e prova testimoniale è stata tenuta a decisione.
Dall'esito dell'accertamento di cui al verbale unico n. 2018007849 datato 11.2.2019 (doc. 1,2, e 3 CP_
è risultato che il Sig. è stato amministratore unico della società a responsabilità Parte_1 limitata dalla sua costituzione del 18.12.2013 fino al 22.10.2018, data in cui la Parte_2 ha adottato un nuovo sistema amministrativo composto da un consiglio di amministrazione. CP_2
L'assetto proprietario della è costituito da un socio unico: la società Cooperativa di CP_2
Par consumo Villamar Coop CON. mentre la forma amministrativa adottata è quella dell'amministratore unico nella persona del sig. . Il risulta essere Parte_1 Parte_1 dipendente della cooperativa CON. e pur risultando una comunicazione obbligatoria di Pt_3
Par cessazione per dimissioni del Paschina in data 31.05.2015, l'azienda CON. a continuato a Pt_1 versare i contributi del senza soluzione di continuità sino ad ottobre 2018. Dalle Pt_1 dichiarazioni acquisite dai lavoratori della CON VI e da quelli della società a responsabilità limitata
è risultato che il sig. non era inserito nell'organizzazione Parte_2 Parte_1 produttiva del supermercato Conad di Villamar gestito dalla ConVi, e che egli lavorava stabilmente presso i supermercati di NI e Sorgono, gestiti dalla di cui era amministratore unico. CP_2
Da qui gli ispettori hanno provveduto ad annullare il rapporto di lavoro del e all'iscrizione Pt_1
CP_ dello stesso nella gestione commercianti dell'
Sono agli atti le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle quali emerge che il ricorrente non era inserito nell'organizzazione produttiva del supermercato CONAD di Villamar, gestito dalla CON.VI., ma prestava la propria opera presso i Supermercati di NI , gestiti dalla di cui CP_3 CP_2 era amministratore unico. Si evidenziano in tal senso le dichiarazioni dei dipendenti presso il supermercato di NI e di Sorgono e più precisamente dichiarava:” Parte_4 ricevo le direttive dal Sig. che si occupa delle questioni burocratiche e Parte_1 amministrative, lui è sempre presente eccetto le volte che va a Sorgono”; Testimone_1 responsabile del punto vendita di Sorgono dichiarava: “Io ricevo le direttive dal sig. , Parte_1 che è l'amministratore della società e saltuariamente viene in questa unità operativa.” Ricostruzione che, peraltro, trova conferma nella deposizione dei dipendenti , Testimone_2 Tes_3 [...]
, che hanno riferito che il ricorrente è amministratore della Testimone_4 Tes_5 CP_2
e che lavora nella sede di NI e qualche giorno a settimana andava a Sorgono. Tes_6 dipendente CONVI ha dichiarato:” il signor non è all'interno dell'organizzazione Parte_1 del lavoro di questa unità operativa, prendo le direttive da ”. Allegazione confermata dal Parte_5 sig. che ha dichiarato :” Il signor non lavorava presso la coop CONVI Testimone_7 Parte_1 nell'unità di Villamar”. E ciò confermato dallo stesso che ha dichiarato agli ispettori:” Parte_1 sono l'amministratore della società Mi occupo di seguire la gestione dei due Parte_2 punti vendita Sorgono e NI. Mi occupo sia della gestione che della parte contabile, assunzioni del personale, licenziamenti e programmazione di vendita. Sono l'amministratore della società da gennaio 2014”:
Circostanze confermate in corso di causa dal teste che, sentito all'udienza del Tes_6
18.03.2022, ha dichiarato:” il ricorrente non lavorava nel punto vendita di Villamar. Non so dove lavorasse e di cosa si occupasse. So che si occupava dei negozi di NI e Sorgono ma non conosco le sue mansioni. A me dava le direttive il capo negozio Paschina Ottaviano e di seguito
, non conosco gli orari di lavoro del ricorrente, nulla so della sua retribuzione”. Alcuni Parte_5 dei testi sentiti hanno confermato la qualifica di amministratore del ma non sono stati in Pt_1
Par grado di confermare il rapporto di lavoro subordinato dello stesso presso la CON. e nel supermercato di Villamar. Gli stessi infatti hanno riferito di non conoscere le attività lavorative dell'opponente presso il punto vendita di Villamar, di non poter affermare che lavorasse a Villamar, di nulla sapere sui suoi orari di lavoro e se dovesse avvisare in caso di assenza, di non sapere da chi Par ricevesse le direttive e/o disposizioni nell'ambito della CON. di nulla sapere sulla sua retribuzione. Par Solo il teste , tra l'altro Presidente della Coop CON. n tutto il periodo oggetto di Tes_8 causa, ha riferito che :” il lavorava nel negozio di Villamar, era il capo negozio, era lui che Pt_1 gestiva gli orari settimanali di tutti i dipendenti, era lui che aveva i turni delle ferie e che ci dava le ferie, faceva 36/38 ore settimanali , rispettava gli orari, in caso di assenza doveva giustificarla, avevamo un consiglio di amministrazione e lui si atteneva a quello che si decideva in consiglio di amministrazione”, e così , attuale presidente della soc. coop. di consumo Villamar Coop Persona_1
CON VI e revisore dei conti nel periodo oggetto di causa che ha riferito:” il ricorrente lavorava a tempo pieno con due mezze giornate libere a settimana, aveva la retribuzione commisurata al suo livello di inquadramento, aveva un fisso mensile”. CP_
Si rileva come le dichiarazioni rese davanti agli ispettori siano in contraddizione con le testimonianze giudiziali.
Considerato che
il rapporto ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria e che per consolidato insegnamento giurisprudenziale si deve riconoscere alle dichiarazioni rese in sede ispettiva una maggior attendibilità rispetto ad un'eventuale difforme prova orale espletata nel processo, sia perché le prime sono assunte nell'immediatezza dei fatti, sia perché l'effetto a sorpresa è garanzia di maggior genuinità e spontaneità anche in quanto le medesime sono rilasciate nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, questo Giudice ritiene dare maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese davanti agli ispettori verbalizzanti.
Come è noto il criterio discriminante tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione del lavoratore al potere direttivo del soggetto in favore del quale presta la sua attività, potere direttivo che comporta la ricorrenza dei ben noti indici sintomatici del potere disciplinare e gerarchico, con inserimento in un'organizzazione lavorativa etero diretta, con orario di lavoro predefiniti e con retribuzione a cadenza.
Non sono emersi in causa gli elementi tipici qualificanti il requisito della subordinazione. Non è stato provato in concreto che il ricorrente era sottoposto, nel periodo in oggetto, al potere direttivo, gerarchico e di controllo da parte del Consiglio di amministrazione. Nessun elemento è emerso né è stata fornita alcuna documentazione in tal senso. In particolare per esempio non vi sono verbali di assemblea o dell'organo collegiale CDA da cui risulti la decisione circa l'orario o l'autorizzazione di ferie e permessi o qualsiasi altra direttiva o disposizione circa l'attività lavorativa del Paschina. Ma vi è di più il ricorrente non ha allegato il regolare contratto di lavoro subordinato, le buste paga o qualsiasi altro documento attestante la soggezione a eterodirezione da parte della CON. CP_4
In ogni caso, ai fini dell'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti, a nulla rileva il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la coop CON. in quanto il , nel periodo in contestazione, Pt_3 Pt_1 per la cooperativa CON. non era né titolare, né socio, né ricopriva cariche amministrative. Per Pt_3 tale posizione non può, quindi, essere iscritto alla gestione commercianti e tenuto al pagamento dei contributi relativi a tale gestione.
Pacifico, invece, e confermato in causa che il ricorrente nel periodo, oggetto dell'accertamento, gennaio 2014/ottobre 2018 è stato amministratore unico del Parte_2
L'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 relativamente alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali recita:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è ,quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione Pa (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza: il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Nel caso di specie mancano del tutto i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui alla normativa ut supra. Non risulta che il fosse né titolare, né gestore in proprio, né Parte_1 socio della società né della Cooperativa CON. il , infatti, è stato Parte_2 Pt_3 Pt_1 amministratore unico della società ma non socio. L'assetto proprietario della Parte_2
Par è costituito da un socio unico: la società Cooperativa di consumo Villamar Coop CON. CP_2
CP_ di cui il non era socio (doc. 4,5,6 . Pt_1
CP_ Per completezza si rileva che l' non ha né allegato né dimostrato che il ricorrente abbia partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza per la società di cui era amministratore unico. Nel corso del giudizio è stato dimostrato che il ricorrente ha sempre e solo svolto adempimenti propri dell'amministratore di società a responsabilità limitata.
Per le motivazioni sopra esposte nessun contributo a titolo d'iscrizione alla gestione commercianti
è, pertanto, dovuto dal ricorrente per il periodo di riferimento.
Alla luce di quanto sopra non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare l'avviso di addebito impugnato. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal DM 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara non dovuti i contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto e per l'effetto:
- annulla l'avviso di addebito n. 325 2019 00052 41851000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1 liquidandole in complessivi euro 2.697,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, 14 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo