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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2327 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Rocca, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Craparo, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11.06.2025, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver intrattenuto una relazione affettia dalla quale nasceva il figlio
[...]
(7.07.2022) – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i Per_1 rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre presso l'immobile sito ad Albano Laziale (RM), Via
Verdi n. 23; b) i genitori concordano che l'organizzazione delle attività quotidiane del minore avverranno secondo le seguenti modalità (piano genitoriale):
1. da ora e fino al compimento dei tre anni il padre terrà con sé il figlio almeno due pomeriggi alla settimana - compatibilmente con gli orari di lavoro – con la presenza della madre e quando possibile anche senza di lei per qualche ora ed un giorno ogni fine settimana;
2. dal terzo anno di età del bambino, a partire dal mese di settembre 2025 ovvero dall'inizio dell'anno scolastico, il IG. terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana Controparte_1 dall'uscita di scuola fino alle 20,00 - cena inclusa. I genitori valuteranno nel detto periodo la sussistenza delle condizioni per introdurre il pernotto del bambino presso il papà dal sabato sera, cena inclusa, alla domenica mattina e così per un fine settimana alternato, aumentando gradualmente il tempo di permanenza presso il papà nel fine settimana;
3. dal quarto anno di età del bambino, il IG. terrà con sé il figlio due Controparte_1 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 20,00 - cena inclusa oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato mattina alla domenica sera, cena inclusa. Il sig. CP_1 provvederà ad organizzare la propria abitazione per accogliere il bambino, dotandosi di quanto necessario alla cura e al gioco dello stesso, anche provvedendo all'abbigliamento (anche intimo) del bambino cosicché possa recarsi presso il papà ivi trovando tutto quanto Per_1 necessario alla sua permanenza;
c) per le festività Natalizie il bambino starà il 24 sera con un genitore ed il 25 con l'altro, ad anni alterni. Ugualmente per il 31 dicembre e per il primo gennaio. Per le festività Pasquali il bambino starà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
Per i restanti giorni delle vacanze si seguirà la regolamentazione ordinaria, salvo diversi accordi dei genitori preventivamente condiviso;
d) per le vacanze estive 2025 (tre anni), anno in cui si prevede la graduale introduzione del pernotto del bambino presso il padre, i genitori valuteranno se sussistono le condizioni per un pernotto superiore ad una/due notti;
e) per le vacanze estive 2026 (quattro anni), e comunque all'esito dell'introduzione del pernotto serenamente accettata dal bambino, i genitori, valutata responsabilmente la sussistenza delle condizioni per un pernotto superiore ad una/due notti, concorderanno un periodo di soggiorno di una settimana che il bambino trascorrerà con il papà in località limitrofe all'attuale residenza;
f) per le vacanze estive (dai cinque anni in poi) il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio. Nella programmazione del periodo di vacanza con il papà, i genitori valuteranno la sussistenza delle condizioni per prevedere un periodo di vacanza del bambino presso i nonni paterni attualmente residenti in [...]; per i restanti giorni si seguirà la regolare alternanza dei tempi di visita;
g) il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1 Per_2
, la somma complessiva di euro 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente
[...] secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese ed il 50% delle eventuali Parte_1 spese straordinarie come indicate dal protocollo d'intesa del tribunale di Velletri del
30.03.2015;
h) in relazione all'assegno unico, i genitori dichiarano che l'importo sarà integralmente erogato in favore della IG.ra ; Parte_1
i) gli istanti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del minore;
Persona_2
j) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 23.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 2327/2025, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2327 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Rocca, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Craparo, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11.06.2025, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver intrattenuto una relazione affettia dalla quale nasceva il figlio
[...]
(7.07.2022) – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i Per_1 rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini:
“a) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre presso l'immobile sito ad Albano Laziale (RM), Via
Verdi n. 23; b) i genitori concordano che l'organizzazione delle attività quotidiane del minore avverranno secondo le seguenti modalità (piano genitoriale):
1. da ora e fino al compimento dei tre anni il padre terrà con sé il figlio almeno due pomeriggi alla settimana - compatibilmente con gli orari di lavoro – con la presenza della madre e quando possibile anche senza di lei per qualche ora ed un giorno ogni fine settimana;
2. dal terzo anno di età del bambino, a partire dal mese di settembre 2025 ovvero dall'inizio dell'anno scolastico, il IG. terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana Controparte_1 dall'uscita di scuola fino alle 20,00 - cena inclusa. I genitori valuteranno nel detto periodo la sussistenza delle condizioni per introdurre il pernotto del bambino presso il papà dal sabato sera, cena inclusa, alla domenica mattina e così per un fine settimana alternato, aumentando gradualmente il tempo di permanenza presso il papà nel fine settimana;
3. dal quarto anno di età del bambino, il IG. terrà con sé il figlio due Controparte_1 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 20,00 - cena inclusa oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato mattina alla domenica sera, cena inclusa. Il sig. CP_1 provvederà ad organizzare la propria abitazione per accogliere il bambino, dotandosi di quanto necessario alla cura e al gioco dello stesso, anche provvedendo all'abbigliamento (anche intimo) del bambino cosicché possa recarsi presso il papà ivi trovando tutto quanto Per_1 necessario alla sua permanenza;
c) per le festività Natalizie il bambino starà il 24 sera con un genitore ed il 25 con l'altro, ad anni alterni. Ugualmente per il 31 dicembre e per il primo gennaio. Per le festività Pasquali il bambino starà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
Per i restanti giorni delle vacanze si seguirà la regolamentazione ordinaria, salvo diversi accordi dei genitori preventivamente condiviso;
d) per le vacanze estive 2025 (tre anni), anno in cui si prevede la graduale introduzione del pernotto del bambino presso il padre, i genitori valuteranno se sussistono le condizioni per un pernotto superiore ad una/due notti;
e) per le vacanze estive 2026 (quattro anni), e comunque all'esito dell'introduzione del pernotto serenamente accettata dal bambino, i genitori, valutata responsabilmente la sussistenza delle condizioni per un pernotto superiore ad una/due notti, concorderanno un periodo di soggiorno di una settimana che il bambino trascorrerà con il papà in località limitrofe all'attuale residenza;
f) per le vacanze estive (dai cinque anni in poi) il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio. Nella programmazione del periodo di vacanza con il papà, i genitori valuteranno la sussistenza delle condizioni per prevedere un periodo di vacanza del bambino presso i nonni paterni attualmente residenti in [...]; per i restanti giorni si seguirà la regolare alternanza dei tempi di visita;
g) il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1 Per_2
, la somma complessiva di euro 200,00 (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente
[...] secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese ed il 50% delle eventuali Parte_1 spese straordinarie come indicate dal protocollo d'intesa del tribunale di Velletri del
30.03.2015;
h) in relazione all'assegno unico, i genitori dichiarano che l'importo sarà integralmente erogato in favore della IG.ra ; Parte_1
i) gli istanti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del minore;
Persona_2
j) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 23.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 2327/2025, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera