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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2024, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1262/2022
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 1262/2022 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
(c.f. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato al Viale Italia n° 40 presso lo studio dell'avv. Gaetano Nigro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Luca Di Paola giusta procura in atti elettivamente domiciliata presso la sede legale di .A. sita in Firenze, Viale CP_3
Spartaco Lavagnini n. 20
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N* CP_1
1536/2021 in danno del Condominio per l' importo di € 26.390,00 in relazione all' emissione di fatture per l' erogazione di fornitura elettrica e gas per i locali di
[...]
in . Parte_1 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo il ha Parte_1 convenuto innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione CP_1
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed ha eccepito che la pretesa creditoria si basa principalmente sull'emissione di bollette/fatture ed ha contestato l'erroneo ed incerto importo richiesto per la fornitura concessa.
Con Ordinanza del 11/01/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto N° 4368/2021. Con Ordinanza del 10/09/2023 non sono stati ammessi i mezzi istruttori articolati da parte opposta.
Espletata l'istruttoria di rito la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Il non contesta l'esistenza del contratto e quindi della somministrazione ma Parte_1
l'erroneo ed incerto importo richiesto per la fornitura concessa.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
La fattura commerciale, pertanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al pag. 2/3 suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Se a fronte di una contestazione di malfunzionamento l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, prova che nel caso in esame non è stata fornita, ha impedito alla controparte, ma anche a se stesso, di provare la regolarità dei consumi cade la presunzione del perfetto funzionamento del contatore.
E' quindi pacifico in diritto che: 1) avrebbe dovuto offrire la prova del proprio CP_1 asserito diritto di credito dovendo ottemperare all'art. 2696 CC e non potendo costituire la fattura stessa valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
2) una volta adempiuto all'onere della prova da parte di e solo allora, il Consumatore avrebbe dovuto CP_1 dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Al contrario, la portata probatoria delle asserzioni di parte opposta secondo cui “…le fatture in tale sede prodotte emesse sulla base dei dati effettivamente rilevatI….” o che “ i consumi fatturati dell'opposta sono effettivi e congruenti con quanto rilevato e trasmesso dal distributore competente e le fatture in contestazione sono assolutamente analitiche e le suddette bollette contengono, oltre alla indicazione dettagliata dei consumi, le tariffe applicate nel regime del mercato libero non hanno alcuna realtà oggettiva e sono soltanto semplici nomi, flatus vocis. poiché fondate su documenti domestici.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo N° 1536/2021 emesso in favore di Parte_1
così dispone: CP_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N° 1536/2021
e lo rende nullo ed inefficace;
B) Condanna (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 5.656,50, di cui 156,50 spese, oltre spese generali
[...]
15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1262/2022
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 1262/2022 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
(c.f. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato al Viale Italia n° 40 presso lo studio dell'avv. Gaetano Nigro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.IVA , in persona del legale CP_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Luca Di Paola giusta procura in atti elettivamente domiciliata presso la sede legale di .A. sita in Firenze, Viale CP_3
Spartaco Lavagnini n. 20
OPPOSTO
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino Decreto Ingiuntivo N* CP_1
1536/2021 in danno del Condominio per l' importo di € 26.390,00 in relazione all' emissione di fatture per l' erogazione di fornitura elettrica e gas per i locali di
[...]
in . Parte_1 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo il ha Parte_1 convenuto innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione CP_1
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto ed ha eccepito che la pretesa creditoria si basa principalmente sull'emissione di bollette/fatture ed ha contestato l'erroneo ed incerto importo richiesto per la fornitura concessa.
Con Ordinanza del 11/01/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto N° 4368/2021. Con Ordinanza del 10/09/2023 non sono stati ammessi i mezzi istruttori articolati da parte opposta.
Espletata l'istruttoria di rito la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Il non contesta l'esistenza del contratto e quindi della somministrazione ma Parte_1
l'erroneo ed incerto importo richiesto per la fornitura concessa.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata.
La fattura commerciale, pertanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al pag. 2/3 suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Se a fronte di una contestazione di malfunzionamento l'impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, prova che nel caso in esame non è stata fornita, ha impedito alla controparte, ma anche a se stesso, di provare la regolarità dei consumi cade la presunzione del perfetto funzionamento del contatore.
E' quindi pacifico in diritto che: 1) avrebbe dovuto offrire la prova del proprio CP_1 asserito diritto di credito dovendo ottemperare all'art. 2696 CC e non potendo costituire la fattura stessa valido elemento di prova delle prestazioni eseguite;
2) una volta adempiuto all'onere della prova da parte di e solo allora, il Consumatore avrebbe dovuto CP_1 dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Al contrario, la portata probatoria delle asserzioni di parte opposta secondo cui “…le fatture in tale sede prodotte emesse sulla base dei dati effettivamente rilevatI….” o che “ i consumi fatturati dell'opposta sono effettivi e congruenti con quanto rilevato e trasmesso dal distributore competente e le fatture in contestazione sono assolutamente analitiche e le suddette bollette contengono, oltre alla indicazione dettagliata dei consumi, le tariffe applicate nel regime del mercato libero non hanno alcuna realtà oggettiva e sono soltanto semplici nomi, flatus vocis. poiché fondate su documenti domestici.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo N° 1536/2021 emesso in favore di Parte_1
così dispone: CP_1
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto N° 1536/2021
e lo rende nullo ed inefficace;
B) Condanna (già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 5.656,50, di cui 156,50 spese, oltre spese generali
[...]
15% IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 3/3