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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11251 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.8634/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Rossana Maria Agnese Rinella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
OPPOSTO E
con sede legale in Roma, Via Controparte_2
SE GR n°14, in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. , giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_3
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024 - rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di risposta dall'avv. Eleonora Perugini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via dell'Orso n. 74.
OPPOSTO
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_4
€1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 7.3.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2
avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere
[...] utiva dell'avviso di intimazione n. 097 2024 91338194 29/000 dell'
[...] per tutti i motivi suesposti: Controparte_5
1)accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
2)accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nell'avviso impugnato in relazione ai sottostanti avvisi di addebito CP_1
3)annullare le correlative iscrizioni a ruolo Deduceva il ricorrente che in data 19.2.2025 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.097202491338194 29/000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di Controparte_2
€8426,46 per i crediti relativi a contributi I.V.S. fissi indicati nei seguenti CP_1 avvisi di addebito.
- Avviso di addebito n. 39720220005687300000
- Avviso di addebito n. 39720220016982348000
- Avviso di addebito n. 39720220026221692000 Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici. Deduceva la nullità dell'atto perché i contributi dovevano essere iscritti da nel ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a pena di decadenza CP_1 ed eccepiva comunque la prescrizione. Deduceva poi la nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione dalla normativa per l'emergenza Covid.
In particolare, deduceva che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) aveva previsto la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva che tale sospensione era stata, inoltre, di volta in volta prorogata, fino al 31 agosto 2021 per effetto di successiva normativa emergenziale. Deduceva che in virtù di tali provvedimenti, il decorso dei termini prescrizionali risultava sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Contestava anche l'eccepita decadenza essendo anche i termini della stessa stati prorogati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2
Eccepiva i difetto di legittimazione passiva essendo il credito dell' . CP_1
Deduceva la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e la regolarità della intimazione di pagamento notificata. 4.Alla prima udienza del 16.5.2025 parte ricorrente insisteva nella istanza di sospensiva e chiedeva un rinvio per discussione con termine per note. Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava la causa alla udienza del 6.ò11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 6.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 5.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 7.3.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 19.2.2025 ) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito richiamati dalla intimazione di pagamento. 6.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' . CP_1
L'intimazione impugnata è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7.Infondato è anche l'assunto della mancata notifica dei citati avvisi di addebito. Infratti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica dei tre CP_1 avvisi di addebito impugnati in particolare :.
- l'avviso di addebito n. 39720220005687300000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 3.9.2022 per compiuta giacenza;
- l'avviso di addebito n. 39720220016982348000 è stato notificato in data 23.9.2022
- l'avviso di addebito n. 39720220026221692000 è stato notificato in data 10.3.2023 per compiuta giacenza. Non avendo la parte proposto opposizione avverso i citati avvisi di addebito nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito è incontestabile. Tuttavia parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo anche per l'intervenuta prescrizione CP_1
Tale eccezione può essere valutata per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito. Tuttavia tra la data della notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica della intimazione di pagamento non è decorso il termine quinquennale di prescrizione richiamato da parte ricorrente. Anche detta eccezione è infondata. Poiché parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del credito eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione e i vizi formali sopra richiamati , il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto della attività svolte dai difensori
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_4
€1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.8634/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Rossana Maria Agnese Rinella del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
OPPOSTO E
con sede legale in Roma, Via Controparte_2
SE GR n°14, in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. , giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio Controparte_3
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024 - rappresentata e difesa, per delega allegata alla comparsa di risposta dall'avv. Eleonora Perugini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via dell'Orso n. 74.
OPPOSTO
all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_4
€1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 7.3.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e l CP_1 Controparte_2
avanzando le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere
[...] utiva dell'avviso di intimazione n. 097 2024 91338194 29/000 dell'
[...] per tutti i motivi suesposti: Controparte_5
1)accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento dello stesso, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
2)accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nell'avviso impugnato in relazione ai sottostanti avvisi di addebito CP_1
3)annullare le correlative iscrizioni a ruolo Deduceva il ricorrente che in data 19.2.2025 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n.097202491338194 29/000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di Controparte_2
€8426,46 per i crediti relativi a contributi I.V.S. fissi indicati nei seguenti CP_1 avvisi di addebito.
- Avviso di addebito n. 39720220005687300000
- Avviso di addebito n. 39720220016982348000
- Avviso di addebito n. 39720220026221692000 Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici. Deduceva la nullità dell'atto perché i contributi dovevano essere iscritti da nel ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a pena di decadenza CP_1 ed eccepiva comunque la prescrizione. Deduceva poi la nullità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione dalla normativa per l'emergenza Covid.
In particolare, deduceva che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) aveva previsto la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Deduceva che tale sospensione era stata, inoltre, di volta in volta prorogata, fino al 31 agosto 2021 per effetto di successiva normativa emergenziale. Deduceva che in virtù di tali provvedimenti, il decorso dei termini prescrizionali risultava sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Contestava anche l'eccepita decadenza essendo anche i termini della stessa stati prorogati. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2
Eccepiva i difetto di legittimazione passiva essendo il credito dell' . CP_1
Deduceva la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e la regolarità della intimazione di pagamento notificata. 4.Alla prima udienza del 16.5.2025 parte ricorrente insisteva nella istanza di sospensiva e chiedeva un rinvio per discussione con termine per note. Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e rinviava la causa alla udienza del 6.ò11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 6.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 5.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 7.3.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento ( avvenuta in data 19.2.2025 ) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito richiamati dalla intimazione di pagamento. 6.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' . CP_1
L'intimazione impugnata è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7.Infondato è anche l'assunto della mancata notifica dei citati avvisi di addebito. Infratti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica dei tre CP_1 avvisi di addebito impugnati in particolare :.
- l'avviso di addebito n. 39720220005687300000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 3.9.2022 per compiuta giacenza;
- l'avviso di addebito n. 39720220016982348000 è stato notificato in data 23.9.2022
- l'avviso di addebito n. 39720220026221692000 è stato notificato in data 10.3.2023 per compiuta giacenza. Non avendo la parte proposto opposizione avverso i citati avvisi di addebito nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito è incontestabile. Tuttavia parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito contributivo anche per l'intervenuta prescrizione CP_1
Tale eccezione può essere valutata per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito. Tuttavia tra la data della notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica della intimazione di pagamento non è decorso il termine quinquennale di prescrizione richiamato da parte ricorrente. Anche detta eccezione è infondata. Poiché parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del credito eccependo unicamente l'intervenuta prescrizione e i vizi formali sopra richiamati , il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto della attività svolte dai difensori
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_4
€1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 6.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso