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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75899/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 75899/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA con l'Avv. Luigi Fazzo come in atti. Parte_1
ATTORE
E con l'Avv. Stefania Di Stefani come in atti. Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Parte_2
CONVENUTI
Varese, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 [...]
Comune e Regione Veneto. Controparte_10 CP_11
CONVENUTI – NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha impugnato l'intimazione di pagamento che deduce esserle stata notificata da Parte_1 il 28.10.2016 (n. 097 2016 90483994 77) assumendo di Controparte_1 essere sottoposta alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Asti avendo proposto la relativa domanda di ammissione il 22.3.2013 ed essendo intervenuto il decreto giudiziale di omologa il 24.6.2014, non ancora definitivo;
che nonostante la pendenza della procedura di concordato preventivo ha proposto a partire dal maggio del 2016 una serie di CP_1 azioni esecutive volte al soddisfo di pretese erariali relative ad anni di imposta anteriori alla pagina1 di 3 presentazione della domanda;
che in particolare l'atto impugnato costituisce la reiterazione di una precedente intimazione di pagamento notificatale il 27.5.2016 (n. 09720169031268069000) riguardante plurime cartelle relative ad accise attinenti a periodi di imposta compresi nel concordato preventivo e sospesa dall'Autorità Giudiziaria.
Si è costituita l' eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione in favore del Giudice tributario e chiedendo in subordine il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita l' eccependo anch'essa il difetto di Parte_2 giurisdizione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Non è controverso e risulta documentalmente che l'intimazione di pagamento sia riferita a crediti di natura tributaria.
Ai sensi di legge Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20693 del 2021)
Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
pagina2 di 3 La cartella di pagamento non costituisce atto di esecuzione forzata ed è assimilabile al precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. per la sua funzione di preannuncio dell'azione esecutiva (cfr. anche
Cass., n. 26817 del 2024).
Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta in ragione della asserita inesigibilità dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata siccome anteriori alla domanda di concordato preventivo e quindi per far valere un fatto impeditivo ad essa antecedente.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione de Giudice Ordinario rientrando la controversia in quella del Giudice Tributario.
Nello stesso senso si è già pronunciato questo Tribunale (n. 7949 del 2020)
Il composito quadro normativo e giurisprudenziale consente la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rientrando la controversia in quella del
Giudice Tributario.
Compensa le spese.
Roma, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 75899/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA con l'Avv. Luigi Fazzo come in atti. Parte_1
ATTORE
E con l'Avv. Stefania Di Stefani come in atti. Controparte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Parte_2
CONVENUTI
Varese, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9 [...]
Comune e Regione Veneto. Controparte_10 CP_11
CONVENUTI – NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha impugnato l'intimazione di pagamento che deduce esserle stata notificata da Parte_1 il 28.10.2016 (n. 097 2016 90483994 77) assumendo di Controparte_1 essere sottoposta alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Asti avendo proposto la relativa domanda di ammissione il 22.3.2013 ed essendo intervenuto il decreto giudiziale di omologa il 24.6.2014, non ancora definitivo;
che nonostante la pendenza della procedura di concordato preventivo ha proposto a partire dal maggio del 2016 una serie di CP_1 azioni esecutive volte al soddisfo di pretese erariali relative ad anni di imposta anteriori alla pagina1 di 3 presentazione della domanda;
che in particolare l'atto impugnato costituisce la reiterazione di una precedente intimazione di pagamento notificatale il 27.5.2016 (n. 09720169031268069000) riguardante plurime cartelle relative ad accise attinenti a periodi di imposta compresi nel concordato preventivo e sospesa dall'Autorità Giudiziaria.
Si è costituita l' eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione in favore del Giudice tributario e chiedendo in subordine il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita l' eccependo anch'essa il difetto di Parte_2 giurisdizione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Non è controverso e risulta documentalmente che l'intimazione di pagamento sia riferita a crediti di natura tributaria.
Ai sensi di legge Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20693 del 2021)
Come affermato da Cass. Sez. U. n. 7822 del 2020, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
pagina2 di 3 La cartella di pagamento non costituisce atto di esecuzione forzata ed è assimilabile al precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ. per la sua funzione di preannuncio dell'azione esecutiva (cfr. anche
Cass., n. 26817 del 2024).
Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta in ragione della asserita inesigibilità dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata siccome anteriori alla domanda di concordato preventivo e quindi per far valere un fatto impeditivo ad essa antecedente.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione de Giudice Ordinario rientrando la controversia in quella del Giudice Tributario.
Nello stesso senso si è già pronunciato questo Tribunale (n. 7949 del 2020)
Il composito quadro normativo e giurisprudenziale consente la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rientrando la controversia in quella del
Giudice Tributario.
Compensa le spese.
Roma, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3