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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4437/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
4437/2024 vertente
TRA
(c.f. ), residente in [...]C.F._1
alla via Caldarola n. 31, rappr. e dif. dall'Avv. Basilio Puglia
1 RICORRENTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Ivan Canelli (cod. fisc. ) C.F._2
NONCHE'
, in persona del legale rappr. p.t., CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello (C.F. ) C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, in Funzione di Giudice del Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite. Si costituivano le parti convenute invocando il rigetto della domanda.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a
2 questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_3 CP_4 Per_2 Per_3
dott. , dott. , e -, la causa veniva decisa. Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Si premette, in primo luogo che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Tale principio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III
Ordinanza 21-6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza,
19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro
Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U. 08-05-2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del
13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib.
Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
La domanda proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
Invero, ai fini della definizione della presente controversia è dirimente quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1260/2024, pubblicata il 15.10.2024, resa in analoga controversia. Il Giudicante condivide le motivazioni espresse dalla
Corte d'Appello territoriale, pienamente applicabili al caso dedotto all'attenzione di questo Giudice, che in questa sede vengono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto perfettamente sovrapponibili alle questioni trattate nel presente giudizio.
3 “Osserva il Collegio che con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 06.11.2012, il ha conciliato con Per_8 [...]
una vertenza pendente in tema di conversione di Controparte_1 contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato dalla data di sosttoscrizione del verbale (ma con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio, avvenuta in data
15.06.2011), ha rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro n.13386/2010, nonché ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o provvisoria applicazione adottati dalla Società in sede di riammissione e/o successivamente alla stessa (cfr. punto n. 2 del verbale); ha accettato ( v. punto 5 del verbale) “ le modalità e i termini di riammissione in servizio”, formulando un'espressa e generale rinuncia a ogni altro diritto, credito e/o pretesa nei confronti dell'ente datoriale con riferimento al rapporto di lavoro intercorso in via di mero fatto per effetto della riammissione in servizio e sino alla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
per l'effetto si è altresì impegnato (v. art. 13 del verbale) “ a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a euro 198.019,92…Secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”. Il lavoratore, in corso di pagamento rateale della somma, ha però scoperto che non risultava aver CP_1 versato i contributi in relazione al periodo di non lavoro indicato nella sentenza citata, ovvero dal 25.11.2002 al 15.06.2011. Sul punto, rileva il Collegio che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore ( il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a in quanto CP_1
giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle rappresentazioni dell' , pure evocato e costituitosi in CP_2
4 giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile dall' ( CP_5
nelle more subentrato a IPOST). Vi è però che, a prescindere da tale questione, con il predetto accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a, come detto, “a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a euro 198.019,92…Secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”: facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è mai stato versato, ossia la contribuzione omessa e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice un indebito arricchimento. Non v'è dubbio che con la suddetta transazione, conformemente alla tesi della società appellante, non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto ha natura di accordo (transattivo e) novativo ed il relativo verbale di conciliazione – che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore- appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 198.019,92, secondo il “piano di rateizzazione condiviso con la Società”. E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso- il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso,
5 abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass.
14.07.2011, n.15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv.p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo transattivo, generale e novativo” (Si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. N. 5139/2003), ma da atto altresì che queste ultime rinuncino “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio”, per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall'azienda”, così come concordemente determinato, in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11.11.2016, n. 23093). Ed allora, non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava in
6 sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era CP_1
stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva. In altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum ed aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il lavoratore non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale a carico di per il periodo CP_1
antecedente la nuova assunzione con effetto dal giugno 2011, ben potendo i contraenti convenire che, in cambio di un diritto all'assunzione, lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado. La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr. in termini anche Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 421/2017 del 06.04.2017):
l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di loro- netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., CdA Firenze, cit.).
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal ricorrente rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto dal richiamato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a
Cass. n. 23381/2020 citata dal lavoratore, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da CP_1
avverso una sentenza (di segno favorevole al lavoratore) resa dalla
Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga. Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta. Senza contare che (cfr. Cass. n.72/2011; Cass.
03.04.2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente
7 applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della “res controversa” (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto “caput controversum”) (in termini anche Cass. 02.08.2007,
n. 17015 la quale, in applicazione di tale principio ha ritenuto che non
è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già a un suo presupposto).”
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti stante la controvertibilità della questione esaminata, risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza di merito (anche del medesimo ufficio giudiziario, come testimoniato da plurime sentenze del Tribunale di
Bari di segno discordante ed impugnate dinnanzi alla Corte
d'Appello territoriale) e non orientata da specifici precedenti di legittimità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
8 Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
4437/2024 vertente
TRA
(c.f. ), residente in [...]C.F._1
alla via Caldarola n. 31, rappr. e dif. dall'Avv. Basilio Puglia
1 RICORRENTE
E
(c.f. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Ivan Canelli (cod. fisc. ) C.F._2
NONCHE'
, in persona del legale rappr. p.t., CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello (C.F. ) C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, in Funzione di Giudice del Lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo di lite. Si costituivano le parti convenute invocando il rigetto della domanda.
Rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett.
a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a
2 questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 CP_3 CP_4 Per_2 Per_3
dott. , dott. , e -, la causa veniva decisa. Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
Si premette, in primo luogo che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Tale principio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III
Ordinanza 21-6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza,
19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro
Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U. 08-05-2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del
13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib.
Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
La domanda proposta dal ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni che seguono.
Invero, ai fini della definizione della presente controversia è dirimente quanto affermato dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1260/2024, pubblicata il 15.10.2024, resa in analoga controversia. Il Giudicante condivide le motivazioni espresse dalla
Corte d'Appello territoriale, pienamente applicabili al caso dedotto all'attenzione di questo Giudice, che in questa sede vengono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto perfettamente sovrapponibili alle questioni trattate nel presente giudizio.
3 “Osserva il Collegio che con il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 06.11.2012, il ha conciliato con Per_8 [...]
una vertenza pendente in tema di conversione di Controparte_1 contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato dalla data di sosttoscrizione del verbale (ma con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio, avvenuta in data
15.06.2011), ha rinunciato agli effetti giuridici ed economici della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro n.13386/2010, nonché ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o provvisoria applicazione adottati dalla Società in sede di riammissione e/o successivamente alla stessa (cfr. punto n. 2 del verbale); ha accettato ( v. punto 5 del verbale) “ le modalità e i termini di riammissione in servizio”, formulando un'espressa e generale rinuncia a ogni altro diritto, credito e/o pretesa nei confronti dell'ente datoriale con riferimento al rapporto di lavoro intercorso in via di mero fatto per effetto della riammissione in servizio e sino alla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
per l'effetto si è altresì impegnato (v. art. 13 del verbale) “ a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a euro 198.019,92…Secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”. Il lavoratore, in corso di pagamento rateale della somma, ha però scoperto che non risultava aver CP_1 versato i contributi in relazione al periodo di non lavoro indicato nella sentenza citata, ovvero dal 25.11.2002 al 15.06.2011. Sul punto, rileva il Collegio che la vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore ( il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a in quanto CP_1
giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle rappresentazioni dell' , pure evocato e costituitosi in CP_2
4 giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile dall' ( CP_5
nelle more subentrato a IPOST). Vi è però che, a prescindere da tale questione, con il predetto accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a, come detto, “a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a euro 198.019,92…Secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”: facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è mai stato versato, ossia la contribuzione omessa e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice un indebito arricchimento. Non v'è dubbio che con la suddetta transazione, conformemente alla tesi della società appellante, non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto ha natura di accordo (transattivo e) novativo ed il relativo verbale di conciliazione – che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore- appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 198.019,92, secondo il “piano di rateizzazione condiviso con la Società”. E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso- il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso,
5 abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass.
14.07.2011, n.15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv.p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo transattivo, generale e novativo” (Si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. N. 5139/2003), ma da atto altresì che queste ultime rinuncino “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio”, per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall'azienda”, così come concordemente determinato, in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11.11.2016, n. 23093). Ed allora, non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava in
6 sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era CP_1
stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva. In altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum ed aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il lavoratore non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale a carico di per il periodo CP_1
antecedente la nuova assunzione con effetto dal giugno 2011, ben potendo i contraenti convenire che, in cambio di un diritto all'assunzione, lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado. La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr. in termini anche Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 421/2017 del 06.04.2017):
l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di loro- netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., CdA Firenze, cit.).
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal ricorrente rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto dal richiamato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a
Cass. n. 23381/2020 citata dal lavoratore, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da CP_1
avverso una sentenza (di segno favorevole al lavoratore) resa dalla
Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga. Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta. Senza contare che (cfr. Cass. n.72/2011; Cass.
03.04.2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente
7 applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della “res controversa” (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto “caput controversum”) (in termini anche Cass. 02.08.2007,
n. 17015 la quale, in applicazione di tale principio ha ritenuto che non
è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già a un suo presupposto).”
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti stante la controvertibilità della questione esaminata, risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza di merito (anche del medesimo ufficio giudiziario, come testimoniato da plurime sentenze del Tribunale di
Bari di segno discordante ed impugnate dinnanzi alla Corte
d'Appello territoriale) e non orientata da specifici precedenti di legittimità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
8 Bari, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
9