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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG. n. 2084/2017
Verbale di udienza del giorno 16 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata da parte attrice con Parte_1 cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ conclude in conformità alle proprie precedenti conclusioni che qui abbiansi per ripetute e trascritte impugnando le avverse difese, conclusioni e richieste e, pertanto, chiedendo l'accoglimento della domanda come da conclusioni riportate nell'atto introduttivo con vittoria di spese e compensi di lite. In particolare, nel riportarsi alle proprie memorie conclusive, evidenziando ancora una volta che agli atti vi è la prova della legittimazione attiva della interventrice
[...]
(che ha prodotto attestazione di cessione rilasciata da Unicredit S.p.a., la Parte_1 istante chiede che venga emessa la sentenza ” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “_conclude per il rigetto
[...] delle avverse domande giacchè inammissibili, improcedibili, infondate e per carenza di prova sulla “legittimazione attiva” di parte attrice. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore anticipatario. ” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa Maila Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 16 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “responsabilità professionale” vertente
TRA
società unipersonale . C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Treviso-Belluno n. e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 Pt_2
(già , iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e C.F.
[...] Parte_3
P.. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Orabona P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F. ), in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. CodiceFiscale_1
, Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, repertorio 68807, raccolta Persona_1
19357, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
,nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Volino (C.F.
[...]
), giusta procura speciale in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliati come in atti.
CONVENUTO Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 ,previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa Valeria Villani, nella fase della precisazione delle conclusioni .
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, UniCredit Spa. E per essa Pt_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il notaio dott. Controparte_1
deducendo di essere titolare del credito derivante da contratto di mutuo fondiario
[...]
acceso con , successivamente fusa per incorporazione in Controparte_2
e quindi con atto del 19/10/2010 fusa per Controparte_3
incorporazione in Unicredit Spa, in virtù del quale la Unicredit era creditrice di Pt_4
della complessiva somma di € 141.712,28 oltre interessi moratori dal
[...]
30/11/2011.
Il credito derivava da atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca sull'immobile oggetto della compravendita, col quale veniva erogato alla mutuataria la somma di € 120.000,00, oltre interessi al tasso fisso del 6,45% da restituire in 24 anni a mezzo rate mensili decorrenti dal 23/10/2008.
A seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo la banca notificava atto di precetto alla in data 27/12/ 2011 presso la residenza indicata nel contratto di Pt_4
mutuo , restituito in quanto risultata trasferita . Veniva intentata nuova notifica del precetto presso l'immobile ipotecato in Pietradefusi, Frazione Dentecane (Av) via
Roma n. 206 ma anche in detta occasione l'esito è stato negativo con restituzione dell'atto al mittente con la dizione che la destinataria era sconosciuta. Venivano effettuati accertamenti anagrafici sia presso il comune di Napoli dove la
Pt_4
risultava residente sia presso il Comune di nascita di Arzano ma in entrambi i
[...]
casi la risultava non censita. Pt_4
Atteso quanto sopra, l'attrice ritenuto responsabile il notaio rogante, chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti per la negligenza del convenuto ai sensi dell'art. 49
L.N. e così concludeva:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto per tutte le ragioni innanzi esposte in relazione alla stipula del contratto di mutuo suddetto.
2) Per l'effetto condannare il convenuto al pronto pagamento in favore della istante della complessiva somma di € 141.712,28 oltre interessi legali dal 30/11/2011 al soddisfo, ovvero di somma maggiore o minore oltre accessori suddetti a determinarsi anche a mezzo
CTU che sin d'ora si richiede;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso spese generali, Iva e Cassa Avvocati”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il notaio dott. che Controparte_1
preliminarmente contestava la legittimazione attiva della attrice.
Nel merito il convenuto respingeva ogni addebito evidenziando di aver svolto la propria attività nel rispetto dei canoni professionali . Il convenuto assumeva di aver fatto affidamento oltre che sui documenti consegnati dalla al momento della Pt_4
stipula dell'atto di compravendita immobiliare, la carta d'identità n. Numero_1
rilasciata dal Comune di Napoli il 16.05.2007; b) la tessera sanitaria riportante il suo codice fiscale rilasciata dal Ministero competente e scad. 21.05.2012; c) un certificato di stato libero rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli in data
02.09.2008, anche sulla documentazione della Banca attrice erogante il mutuo, prima del rogito e comunque in concomitanza con l'apertura del conto corrente acceso dalla sig.ra presso l'agenzia di Ariano Irpino, ritenendo di conseguenza che la Parte_4
Banca avesse già eseguito le verifiche necessarie all'individuazione anche anagrafica del nuovo cliente ed alle sue possidenze strettamente connesse alla sua potenziale capacità di rimborso del prestito.
Il convenuto evidenziava che la sig.ra , ancor prima della concessione Parte_4
del mutuo, risultava già cliente della società attrice essendo intestataria di un conto corrente acceso proprio dalla Unicredit S.p.A. presso l'agenzia di Ariano Irpino n.
11097551 ed al quale era collegato il carnet dal quale in data 23.10.2008 fu staccato l'assegno n. 3514844034-00 in dr. regolarmente incassato. Parte_5 CP_1
Atteso quanto sopra chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a)rigettare l'infondata e inammissibile domanda attorea;
b)favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario,i.v.a. e c.p.a. da distrarsi al difensore antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie ritenuta la causa di natuta documentale, rigettate le istanze istruttorie, il precedente Giudicante rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23/11/2021.
Nelle more del giudizio si costituiva la cessionaria che interveniva a Parte_1
seguito operazione di cartolarizzazione del credito oggetto di giudizio, effettuata in data 11/10/2019 . in forza di un contratto di cessione pro-soluto , riportandosi agli atti difensivi, richieste, deduzioni, istanze e conclusioni già rassegnati dal precedente creditore.
Seguivano taluni rinvii finchè la causa, assegnata alla scrivente, veniva rinviata all'odierna per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione attiva di che ha Parte_1
documentato la titolarità del credito attraverso la documentazione depositata in atti.
Nel merito la domanda attorea dev'essere respinta per i motivi che seguono. Il titolo della responsabilità notarile nel caso di specie è costituito dall'art. 49 l. 89/1913
(l. not.), così come sostituito dalla l. 333/1976, il quale recita: “Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”.
Ancorché dopo la modifica intervenuta con la l. 333/1976, la norma non richieda più che il notaio abbia una conoscenza personale della parte, essa comunque impone al pubblico ufficiale un controllo analitico che gli permetta di assumere la “certezza” che la persona comparsa dinanzi a lui corrisponda esattamente a quella costituita nel documento da lui stilato (sia che si tratti della redazione di un atto pubblico sia che si tratti della autenticazione di una sottoscrizione). L'accuratezza di tale controllo è confermata dallo strumento che l'ordinamento conferisce al notaio quando non è in grado di raggiungere il convincimento richiestogli, ovverosia la costituzione in atto di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali attestino l'identità del comparente, assumendone peraltro la responsabilità. Il notaio è tenuto quindi ad agire con canoni di diligenza, prudenza e perizia tali da escludere che l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente risulti, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica, tenuto conto che è proprio la norma ad imporgli di valutare “tutti gli elementi” atti a formare il suo convincimento (Cass. 29321/2017, 11767/2017,
9757/2005).
La violazione del predetto obbligo professionale è tale da innescare la responsabilità del Notaio, pacificamente qualificata come di natura contrattuale in quanto fondata sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico (Cass., sez.III, 7996/05).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come il “legittimo affidamento” della dott. in CP_1
ordine all'identità personale della parte mutuataria si sia fondato su di una serie di rilevanti elementi, tutti idonei ad escludere un inadempimento colposo. Coerentemente all'indirizzo giurisprudenziale sopraenunciato, l'odierno convenuto ha infatti fondato il proprio convincimento su circostanze fattuali tali da considerarsi gravi, precise e concordanti e pertanto sufficienti ai fini dell'attestazione notarile versata in atti.
E' ben vero che con riguardo alla , nata a [...], il notaio convenuto non Pt_4
ha eseguito alcun accertamento presso i registri anagrafici ( accertamento peraltro che anche l'Istituto mutuante ha effettuato solo a seguito del perdurante inadempimento del mutuatario a distanza di circa tre anni dalla stipulazione del contratto di mutuo) tuttavia la “certezza” sulla identità della persona del contraente può essere acquisita dal notaio con diverse forme e non necessariamente con l'acquisizione di un certificato anagrafico le cui risultanze, peraltro, assumono mera valenza presuntiva.
E' infatti emerso, dalla documentazione in atti che la carta d'identità dell'acquirente era priva di manifesti segni di manomissione e/o contraffazione;
che la sig.ra Pt_4
fosse intestataria di conto corrente presso l'Istituto di Credito mutuante;
che l'istruttoria propedeutica all'erogazione del mutuo si era svolta con tempestività e con immediata messa a disposizione dell'intero importo mutuato sul conto corrente della
. Infine vi era assoluta coincidenza tra i dati personali resi in sede di stipula e Pt_4
quelli indicati dall'Istituto bancario in sede di approvazione del contratto di mutuo.
L'insieme di tali circostanze corroborano il profilo di diligenza e prudenza prestata dall'odierno convenuta nell'accertamento dell'identità personale della parte mutuataria, con la conseguente esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al dott. CP_1
Risulta invero rispondente ad un canone di normale diligenza la condotta dell'odierno convenuto che, basandosi sulla conoscenza e sulla “fiducia” manifestata dalla Banca – con cui peraltro il dott. intratteneva rapporti professionali ,come dallo stesso CP_1
sostenuto e non smentito dalla - nei confronti della sig.ra , ha ritenuto CP_2 Pt_4
accertata l'identità personale di quest'ultima.
Con riguardo alla corrispondenza tra i documenti d'identità esibiti dal mutuatario in sede di stipula e quelli indicati dall'Istituto bancario in sede di approvazione del contratto di mutuo, ai fini dell'atto di accettazione della proposta di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca, giova segnalare una recente pronuncia di legittimità che ha escluso la responsabilità del pubblico ufficiale allorquando l'accertamento sull'identità personale delle parti sia fondata, non solo sull'esame della carta d'identità o di altro documento equipollente ma anche sul
“confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo”. A tali condizioni, dunque, si ritiene adempiuto l'obbligo professionale di accertamento dell'identità delle parti, ravvedendosi invece, in capo alla Banca, la violazione del principio di buona fede o correttezza, ogni qualvolta l'Istituto di credito, “dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta
d'identità” (Cass., Cassazione civile sez. III, 29/05/2018, n.13362;Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n. 15599 ).
In luce di tale ultimo orientamento, pare ulteriormente suffragata l'infondatezza della pretesa attorea considerando la coincidenza tra i dati rinvenuti nell'istruttoria eseguita dalla Banca ai fini dell'erogazione del mutuo e i medesimi dati personali esibiti dalla al Notaio in sede di stipula, per cui deve escludersi la responsabilità Pt_4
contrattuale ascritta all'odierno convenuta.
Del resto dall'analisi della produzione documentale di parte attrice non emergono tutte le indagini che si assumono svolte in merito alla residenza della ma emerge Pt_4
unicamente la non risultanza della residenza della come desumibile dalla Pt_4
notifica dell'atto di precetto non andato a buon fine e unico documento depositato: nulla è dato sapere in ordine a tale soggetto, né se vi sia effettivamente una persona recante tale nome oppure si tratti di nominativo del tutto di fantasia.
Può dunque affermarsi che parte attrice non abbia neppure fornito la prova di una vera e propria sostituzione di persona, ipotesi che neppure risulta formalmente denunciata alla Procura della Repubblica, essendo sul punto l rimasto passivo. CP_4
La domanda va quindi respinta.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra
€ 52.000,01 e € 260.000,00, per le fasi effettivamente svolte privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale Parte_1
mandataria, (già , in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in € 11.977,00 per compensi oltre contributo unificato, nonché 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 16 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale