Rigetto
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 23/06/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05428/2025REG.PROV.COLL.
N. 02332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2025, proposto da Tsaheylu s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Brescia Morra, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luigi Giuliano in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
La Marea s.a.s. di De SC AT & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Costantino Antonio Montesanto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Corso Italia s.r.l., non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 11/2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di SA, sez. III
visti il ricorso principale e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi e di La Marea s.a.s. di De SC AT & C.;
visto l’appello incidentale del Comune di Amalfi;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante principale, Tsaheylu s.r.l., l’Avvocato Tommaso De Fusco su delega scritta dell’Avvocato Marcello Brescia Morra e per l’appellante incidentale, il Comune di Amalfi, l’Avvocato Andrea Orefice;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1. Con il ricorso iscritto a R.G. n. 1219/2024, l’odierna appellante principale, Tsaheylu s.r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di SA (di qui in avanti per brevità il Tribunale), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il bando del 4 giugno 2024, prot. n. 10883, col quale il Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Amalfi ha indetto la procedura aperta per la locazione dell’immobile ad uso commerciale ricompreso nel patrimonio comunale disponibile, ubicato in Amalfi, via Pietro Capuano, n. 15-17, e censito in catasto al foglio 8, particella D, sub 2 e 3, nella parte in cui era stata, da un lato, prevista la prelazione in favore del precedente conduttore (art. 10) ed era stato, d’altro lato escluso, in applicazione del divieto sancito dalla delibera della Giunta comunale (DGC) n. 55 del 7 maggio 2024, l’insediamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro l’immobile anzidetto (art. 4).
1.1. Ancora, con il ricorso iscritto a R.G. n. 1779/2024, la medesima Tsaheylu s.r.l. ha impugnato sempre avanti al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, la determina n. 1211 del 3 ottobre 2024, con la quale lo stesso Responsabile aveva approvato gli atti della suindicata procedura competitiva, tra cui, segnatamente, la proposta di aggiudicazione del contratto di locazione in favore della Corso Italia s.r.l. ed aveva contestualmente disposto l’attivazione della procedura di prelazione nei confronti della conduttrice La Marea s.a.s. di De SC AT & C. nonché i verbali di gara n. 1 e 2 del 20 giugno 2024 e, segnatamente, il verbale di gara n. 3 del 12 luglio 2024, recante l’esclusione della medesima appellante principale dalla procedura competitiva.
1.2. Nell’avversare, col ricorso iscritto a R.G. n. 1779/2024, l’esclusione dalla gara disposta nei propri confronti, l’aggiudicazione disposta in favore di Corso Italia s.r.l. e la prelazione attivata in favore di La Marea di De SC AT & C., la medesima Tsaheylu s.r.l. ha formulato, a titolo di illegittimità derivata, le stesse censure formulate col ricorso iscritto a R.G. n. 1219/2024 e ha lamentato, altresì, a titolo di illegittimità propria, che, in violazione del regolare ordine procedimentale, la propria estromissione sarebbe stata pronunciata non già al momento della verifica dei requisiti partecipativi, bensì all’indomani della valutazione delle offerte economiche.
1.3. Costituitosi in entrambi i giudizi, il Comune di Amalfi ha eccepito:
- il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine al motivo di impugnazione incentrato sulla denunciata illegittimità della prelazione in favore del precedente conduttore dell’immobile de quo ;
-- l’inammissibilità del medesimo motivo di impugnazione, la previsione della menzionata prelazione non essendo immediatamente ed autonomamente lesiva fino alla sua effettiva attivazione;
-- l’infondatezza di tutte le censure rassegnate dalla ricorrente.
1.4. Si sono costituiti altresì, in resistenza al ricorso iscritto a R.G. n. 1219/2024, la controinteressata La Marea s.a.s. di De SC AT & C., la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame esperito ex adverso nonché, in resistenza al ricorso iscritto a R.G. n. 1779/2024, la controinteressata Corso Italia s.r.l., la quale eccepiva la tardività dell’impugnazione del bando prot. n. 10883 del 4 giugno 2024 nonché l’infondatezza delle censure attoree.
1.5. Entrambi i ricorsi venivano chiamati all’udienza del 5 dicembre 2024 per la trattazione degli incidenti cautelari con essi sollevati.
1.6. Nell’udienza camerale avanti al Tribunale è emerso che le cause erano mature per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
2. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 11 dell’8 gennaio 2025 resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tribunale, dopo avere riunito i due ricorsi, ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento della clausola del bando, che ha previsto il diritto di prelazione in favore del conduttore uscente, mentre ha accolto la censura di Tsaheylu s.r.l. contro la clausola che prevede il divieto di insediare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro l’immobile anzidetto.
2.1. Quanto al rilevato difetto di giurisdizione, in sintesi, secondo il primo giudice la controversia, con la quale l’aggiudicatario (nella specie, peraltro, solo aspirante tale, dacché estromesso dalla procedura competitiva) invochi il riconoscimento della propria qualità di acquirente e contesti i presupposti della prelazione ad altri riconosciuta, ancorché promossa sotto il profilo della illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento al prelazionario, spetta alla cognizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, atteso che investe posizioni di diritto soggettivo – ossia il diritto di proprietà e la relativa titolarità – che discendono da rapporti di natura privatistica e che non sono suscettibili di degradazione od affievolimento per effetto dei suddetti provvedimenti.
2.2. Quanto alla censura mossa al divieto di adibire l’immobile locando all’esercizio dell’attività somministrativa di cibo e bevande, il Tribunale ha rilevato, sotto altro profilo, che un simile divieto viene giustificato in base alla dichiarata esigenza di preservare il pregio storico, artistico e culturale del centro di Amalfi e, quindi, di stornare tutti « quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l’identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico ».
2.3. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, non si intenderebbe come l’esercizio di ristorazione possa in concreto compromettere « la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l’identità culturale e storico-architettonica » di un centro abitato a vocazione elettivamente turistica, quale, appunto, Amalfi, che, in quanto tale, dovrebbe essere necessariamente attrezzato rispetto alla concentrazione di attività commerciali come quella condotta dalla odierna appellante principale.
2.4. In questa prospettiva, la scelta – operata dal Comune di Amalfi nell’esercizio della propria sia pur ampia discrezionalità nell'utilizzo dei beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile – di vietare l’insediamento di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande presso l’immobile ubicato via Pietro Capuano, n. 15-17, e censito in catasto al foglio 8, particella D, sub 2 e 3, si rivelerebbe macroscopicamente irragionevole (e, quindi, in tale misura sindacabile da questo adito giudice amministrativo), nonché ingiustificatamente discriminatoria rispetto all’ammissione di altre tipologie di attività.
2.5. Il primo giudice, sulla scorta di tali motivazioni, ha così dichiarato inammissibile la censura mossa contro la previsione della prelazione, per il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, mentre – come detto – ha accolto quella mossa contro il richiamato divieto, annullando l’art. 4 del bando.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale Tsaheylu s.r.l., lamentandone l’erroneità nella parte in cui ha parzialmente dichiarato il difetto di giurisdizione, e ne ha chiesto la riforma.
3.1. Ha proposto appello incidentale avverso tale sentenza anche il Comune di Amalfi, chiedendone la parziale riforma, previa sospensione, nella parte in cui ha, invece, accolto la censura contro l’art. 4 del bando.
3.1. Si è costituita anche La Marea s.a.s. di De SC AT & C., che si è opposta all’accoglimento dell’appello principale, mentre si è rimessa alle determinazioni di questo Consiglio quanto all’eventuale accoglimento dell’appello incidentale.
3.2. Le appellanti, principale e incidentale, hanno depositato ulteriori atti e documenti in vista della camera di consiglio del 27 maggio 2025, fissata sia per la questione di giurisdizione che per l’esame dell’istanza sospensiva ex art. 98 c.p.a. proposta dal Comune di Amalfi, appellante incidentale.
3.3. Infine, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di decidere la medesima anche con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nulla osservando sul punto le parti.
4. L’appello principale è infondato.
4.1. Con esso Tsaheylu s.r.l. deduce, in sintesi, che male il primo giudice avrebbe declinato la propria giurisdizione in ordine all’impugnativa dell’art. 4 del bando, posto che non è in contestazione nel presente giudizio l’esercizio del diritto, ma la sua legittima previsione.
4.2. Deduce l’appellante principale che, solo dopo l’esercizio del diritto di prelazione, ogni contestazione, in quanto inerente il rapporto locatizio è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.
4.3. Peraltro, per espressa ammissione del conduttore, ancora non sussistono le condizioni per l’esercizio del diritto di prelazione, stante la mancata comunicazione a quest’ultimo ad opera dell’amministrazione della relativa offerta.
4.4. Sostiene l’appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, in fase di selezione pubblica non sussistono posizioni di diritto soggettivo, poiché nessuno può vantare pretese incondizionate alla stipula del contratto.
4.5. Peraltro l’esistenza di plurime sentenze del giudice amministrativo, in ordine alla verifica della legittimità del diritto di prelazione e della sua compatibilità con i principi evidenziali, attestano la giurisdizione di quest’ultimo.
4.6. La censura è infondata.
4.7. Invero l’accertamento richiesto in via principale dalla censura, che non può certamente considerarsi meramente incidentale da parte del giudice amministrativo (con sua conseguente eventuale cognizione ai sensi dell’art. 8 c.p.a.), postula proprio che venga dal giudice stesso acclarato, e deciso, se il conduttore uscente possa o meno vantare un diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 40 della l. n. 392 del 1978, da far valere nei confronti del Comune locatore e nei confronti dell’aggiudicatario conduttore entrante.
4.8. Solo accertando l’esistenza di tale prelazione legale, infatti, il giudice amministrativo potrebbe, in ipotesi, dichiarare l’illegittimità della clausola del bando.
4.9. Ma, così facendo, il medesimo giudice verrebbe a conoscere e a decidere, in una vicenda che non rientra certo in una tassativa ipotesi di sua giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo di un terzo, sostituendosi al sindacato giurisdizionale che, in materia di diritti soggettivi, spetta tendenzialmente – salve, appunto, le ipotesi di giurisdizione esclusiva – al solo giudice ordinario, secondo il tradizionale criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.
5. È ben noto che la prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi.
5.1. Ne consegue che, qualora la pubblica amministrazione bandisca l’asta pubblica per l’alienazione (o, come nel caso di specie, per la rilocazione) di un bene in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione, che non partecipino all’asta, ma in favore dei quali il bene venga trasferito allo stesso prezzo dell’aggiudicazione, la controversia promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l’amministrazione e i prelazionari, per quanto introdotta da soggetto titolare di un mero interesse legittimo in quanto non aggiudicatario definitivo, e prospettata sotto il profilo della illegittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento del bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’azione esercitata tende a contestare il legittimo esercizio del diritto di prelazione del quale i convenuti sono titolari, nonché il diritto di proprietà dagli stessi acquistato sul bene (Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 62).
5.2. Né rileva in senso contrario, ai fini del riparto di giurisdizione, che qui venga contestata la sola previsione del bando – e non la fase successiva, inerente all’eventuale esercizio del diritto di prelazione – perché, comunque, attraverso la contestazione, a monte, del bando e della previsione, in esso contemplata, della prelazione altro non si fa, sul piano del petitum sostanziale, che contestare la legittimità stessa della prelazione legale, chiedendo al giudice amministrativo, con una pronuncia di carattere costitutivo (e non certo, come accennato, mediante un accertamento di tipo meramente incidentale ex art. 8, comma 1, c.p.a.), di accertarne sostanzialmente l’inesistenza nel caso di specie rispetto all’interesse legittimo dell’aggiudicatario (o addirittura, come nel caso di specie, di un partecipante alla procedura pubblica).
5.3. Il che interferisce certamente con l’esercizio della giurisdizione ordinaria, posto che, come rammentano le stesse Sezioni Unite, la prelazione legale è un diritto soggettivo pieno, che non può essere “degradato” da provvedimenti amministrativi e di cui dunque non può conoscere, per il preteso tramite di questi, il giudice amministrativo.
5.4. Si aggiunga peraltro che, come hanno pure chiarito le Sezioni Unite, non « può avere alcuna rilevanza la circostanza per cui le pronunce citate nella recente sentenza n. 21450/18 sono state emesse relativamente a controversie nelle quali hanno agito gli aggiudicatari nei confronti degli enti pubblici e di coloro a cui era stato riconosciuto il diritto a esercitare il diritto di prelazione », in quanto si tratta « di situazioni equivalenti in cui viene in rilievo, sotto profili speculari, l’idoneità di un diritto soggettivo a prevalere sul legittimo interesse dell'aggiudicatario a vedere perfezionato in suo favore il trasferimento del bene oggetto della pubblica gara », sicché « in entrambe le ipotesi quello che sostanzia il petitum è proprio il riconoscimento o meno del diritto soggettivo all'esercizio della prelazione » (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21957).
5.5. Discende da quanto esposto che, correttamente, il primo giudice – in ossequio della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia – ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, con la conseguente inammissibilità, in questa sede, delle censure riproposte dall’appellante, censure che peraltro, anche ove fosse in ipotesi sussistita la giurisdizione di questo giudice, non avrebbero potuto trovare ingresso avanti a questo Consiglio direttamente per un esame nel merito, stante la necessità di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
6. Occorre ora procedere all’esame dell’appello incidentale.
6.1. Si deve immediatamente rilevare che sono privi di fondamento i primi due motivi dell’appello incidentale con cui, in sintesi, il Comune di Amalfi sostiene che:
a) sarebbe incontestato tra le parti che il bene immobile per cui è causa appartenga al patrimonio disponibile del Comune di Amalfi, sicché lo stesso – a differenza dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili – sarebbe assoggettato alle regole proprie del diritto privato, sia per quanto riguarda il contenuto del diritto di proprietà e delle relative limitazioni sia per ciò che concerne i negozi e i rapporti giuridici che lo riguardano, con il corollario, immediatamente discendente dalla suddetta impostazione, secondo cui le facoltà gestorie della pubblica amministrazione non potrebbero essere oggetto di sindacato da parte dei terzi, se non per lesione dei propri diritti soggettivi, come tali rimessi alla cognizione del giudice ordinario secondo il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi (pp. 7-9 del ricorso);
b) sarebbe evidente che - vertendo la controversia in esame sull’esercizio di un potere non funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, bensì a quello egoistico di autoconservazione della pubblica amministrazione – il giudice amministrativo fosse sfornito del potere giurisdizionale di pronunciarsi sulle istanze formulate dalla parte appellante principale (pp. 9-10 del ricorso).
6.2. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, sono privi di fondamento perché, come ha affermato questo Consiglio di Stato, il regime di appartenenza dominicale dei beni, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dell’ente pubblico, che ne autorizza la libera “messa a reddito” nelle forme privatistiche dei contratti di godimento e, in particolare, della locazione non vale a sottrarli, segnatamente riguardo alle modalità di alienazione o di concessione, alle regole evidenziali proconcorrenziali e ai meccanismi della contabilità pubblica, sicché la fase pubblicistica preordinata alla selezione concorsuale del contraente privato struttura la relativa azione amministrativa in termini di attività propriamente autoritativa, a fronte della quale si stagliano chiare situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (Cons. St., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5821, alle cui argomentazioni giova qui richiamarsi interamente e rinviare, per sintesi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
6.3. Ne discende l’infondatezza dei due motivi in esame, con cui il Comune pretenderebbe, a torto, di sottrarre al giudice amministrativo il doveroso controllo sull’esercizio del potere selettivo del contraente, esercizio che è funzionalizzato ad un interesse pubblico, consistente non solo nella corretta gestione dei beni pubblici, anche quelli rientranti nel patrimonio disponibile, e dunque al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), ma anche al rispetto del principio di imparzialità, declinato tra l’altro sub specie di garanzia di concorrenzialità tra gli aspiranti all’ottenimento, in diverse forme, del bene o delle sue utilità.
6.4. Merita invece accoglimento il terzo motivo dell’appello incidentale (pp. 10-14 del ricorso), con cui il Comune, richiamando peraltro – e successivamente depositando in giudizio, soprattutto con le produzioni documentali effettuate il 24 maggio 2025 – i regolamenti adottati da altri Comuni sedi di importanti centri storici, ha rilevato che il divieto in questione, relativo all’apertura di nuove attività di somministrazione di food and beverage nel centro storico di Amalfi, annullato dal primo giudice, è tutt’altro che irragionevole o discriminatorio, ma anzi risponde all’esigenza, sempre più avvertita perché, ormai, risultante dal benchmarking offerto dalle esperienze delle altre città d’arte, di evitare che la eccessiva concentrazione delle suddette attività sia foriera di situazioni di disturbo non soltanto per i residenti, ma anche per le altre attività economiche, nonché di arginare il forte degrado e abbandono di rifiuti senza attenzione al decoro urbano, con conseguenze anche di natura igienico-sanitaria connesse al proliferare di animali attirati dai residui di cibo, tale da compromettere la tutela e la salvaguardia patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico del centro storico del Comune di Amalfi.
6.5. È chiaro, come deduce il Comune appellante incidentale, che una simile misura, la quale incide solo sull’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello stesso ente e non già sul patrimonio di terzi, risponde ad un apprezzabile, e comunque non palesemente irragionevole né discriminatorio, interesse pubblico dell’ente nella gestione e nell’uso dei propri beni, peraltro con la funzione di “ricalibrare” l’esercizio delle attività economiche nei centri storici, come quello di Amalfi, che costituiscono siti del patrimonio U.N.E.S.C.O., in modo tale da evitare la proliferazione incontrollata di attività, come quella di food and beverage , pur attraenti per gli operatori economici per la loro collocazione, che potrebbero in limiti ambiti spaziali, di enorme pregio culturale e artistico, cagionare rilevanti fenomeni di degrado urbano e persino di rischio per la salute pubblica, a fronte del sempre più marcato e invasivo fenomeno del c.d. overturism , in Italia come in altri Paesi del mondo considerati, e frequentati, come ambite mete turistiche.
6.6. Analoghe misure, giustificatamente adottate a tutela di beni come « la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l’identità culturale e storico-architettonica » di un centro abitato a vocazione elettivamente turistica, quale, appunto, Amalfi, sono state adattate in molti regolamenti Comuni italiani, come non è ignoto alla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato (v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440, Cons. St., sez. V, 21 maggio 2020, n. 3225), con previsioni già valutate come non irragionevoli né sproporzionate nel bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco e, cioè, quello alla liberalizzazione delle attività economiche e all’apertura di nuovi esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande, da un lato, e la tutela dell’enorme patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico di molti importanti centri storici in Italia, dall’altro, che non può essere abbandonato ad una sorta di anarchia turistica col risultato, pericoloso persino sul piano igienico-sanitario, di un possibile, accentuato degrado.
7. Ne discende che il motivo, accolto dal primo giudice, debba essere respinto, con la conseguente riforma, in parte qua , della sentenza impugnata.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere respinto l’appello principale e accolto, invece, l’appello incidentale nel solo terzo motivo sicché, ferma la declaratoria parziale di inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di giurisdizione, come detto, e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il motivo proposto in primo grado dall’appellante principale contro il già evidenziato divieto, da ritenersi legittimo e non irragionevole nei limiti del doveroso sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, secondo quanto si è precisato.
9. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità della vicenda e l’esito della lite, possono essere interamente compensate tra le parti.
9.1. Rimane definitivamente a carico di Tsaheylu s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e dell’appello principale.
9.2. La medesima deve essere condannata a rimborsare in favore del Comune di Amalfi il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da Tsaheylu s.r.l., e sull’appello incidentale, proposto dal Comune di Amalfi, respinge il primo e accoglie in parte il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Tsaheylu s.r.l.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di Tsaheylu s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e dell’appello principale.
Condanna Tsaheylu s.r.l. a rimborsare in favore del Comune di Amalfi il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO