Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22833/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22833 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Paolo Buonaiuto, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
P. Testi 50 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv.to Michele REGA presso il cui studio elett.te domicilia in pagina 1 di 8
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/11/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e residenza privilegiata presso la madre, con aumento del contributo per il loro mantenimento a carico del padre per l'importo di euro 1200,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva Parte_1
azione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
in data 5.4.2003 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2003, atto numero 22, parte II, S. A sez
Q;
-che dalla loro unione coniugale sono nati, in data 09.06.2009 il figlio Per_1
e in data 02.11.2010 il figlio
[...] Per_2
pagina 2 di 8 -che con accordo di negoziazione assistita del 17.10.2018 i coniugi erano addivenuti ad una separazione, con assegnazione della casa coniugale alla madre e i figli affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori con collocamento in modo privilegiato presso la madre e regime di frequentazione con il padre come in atti;
con contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli pari ad euro 900,00 oltre aggiornamento Istat ed euro 1.100,00 per il canone di locazione della casa coniugale, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che nonostante l'attuale posizione lavorativa del resistente, già imprenditore nel settore della pubblicità e poi trasferitosi in Busso (CB) per occuparsi di agricoltura e commercio di tartufi, il suo contributo al mantenimento dei figli è stato nel tempo versato solo parzialmente per poi rimanere insoluto da alcuni mesi precedenti alla proposizione della domanda divorzile, anche in relazione all'impegno assunto dal di pagare il canone di locazione della casa CP_1
occupata da mogli e figli.
Si costituiva il resistente, invocando il rigetto delle domande, rappresentando il suo marcato e perseverato interesse verso i figli, il cui rapporto è stato minato da un periodo di sua dipendenza da droghe, poi risolto. In ordine al mantenimento per i figli minori, chiedeva una riduzione dell'assegno a complessivi euro 200,00 mensili, per il suo stato di disoccupazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.04.2022, veniva disposta la revoca dell'obbligo posto a carico del resistente di pagare euro 1100,00 mensili per l'immobile coniugale locato, anche in ragione del fatto che la ricorrente con i figli ha lasciato da tempo la casa per sistemarsi in un'altra abitazione che ha richiesto un onere locatizio di euro 400,00 mensili, e venivano altresì confermate le altre condizioni separative in atto.
pagina 3 di 8 Successivamente il Tribunale, dopo aver ammesso le istanze istruttorie delle parti, anche in termini di indagini di polizia tributaria, ha emanato e pubblicato in data 17.0.2023 sentenza parziale sullo status, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
all'udienza del 16.01.2024 venivano assunte le prove orali, e depositata in atti la relazione proveniente dalla GdF, la causa in questo stato è stata rimessa in decisione innanzi al
Collegio con termini alle parti ex art 190 c pc.
• Sulla domanda di affido dei figli minori (nato il Persona_1
9.06.2009) e (nato il [...]). Per_2
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei due minori, uno di quasi 1 anni e l'altro di 14 anni, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso della prole con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, ritiene il Tribunale che vada lasciato all'accordo delle parti considerata l'età dei minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, non essendovi reale contrasto tra le parti.
• Sulla domanda di contributo per il mantenimento dei figli minori.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, ormai in piena adolescenza, risultano inevitabilmente pagina 4 di 8 incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr.
Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2018, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso ha documentato l'assenza di redditi dichiarati dal 2018 al 2022 e la interruzione dell'attività societaria a lui facente capo, nonché l'importo esiguo delle somme giacenti sui c/c di cui però ha prodotto il saldo ma non anche dettagliata movimentazione per ogni annualità.
Tuttavia, dalla disposta indagine tributaria è emerso che il resistente per l'anno
2022 ha dichiarato di aver percepito redditi per euro 7.110,00, ha percepito reddito di cittadinanza di euro 9.840,00 complessivi da gennaio 2021 a giugno
2022, di euro 7.950,00 da settembre 2022 a giugno 2023, ciò fino al luglio 2023, data di verifica accertativa della GdF.
Inoltre, è emersa a carico del predetto l'intestazione di autovettura Audi A4, e di due motocicli, meglio specificati in atti.
La ricorrente è impiegata presso la con redditi conformi a quanto CP_2
dalla stessa dichiarato, è proprietaria di una autovettura Mini Rover.
Orbene, dalla complessiva documentazione economica acquisita agli atti, è risultato quindi accertato che il resistente ha ricevuto emolumenti dallo Stato per importi non certo irrisori, e che in modo piuttosto costante ha reperito altre fonti di guadagno, in epoca successiva all'accordo separativo, senza tuttavia ottemperare ai suoi obblighi economici verso la prole;
che verosimilmente pagina 5 di 8 gestisce in proprio e/o in condivisione con il padre un'agenzia matrimoniale sita in centro a Salerno, tanto da risultare a lui riferibile l'indicazione del nominativo e del recapito per gli eventuali appuntamenti della clientela presso l'agenzia, come confermato altresì dalla testimonianza raccolta nel corso del procedimento;
è titolare di una contratto di locazione, e oltre all'autovettura di cui sopra ha ben due motocicli di proprietà. Ha infine percepito reddito di cittadinanza, verosimilmente tradottosi in ADI.
Tali elementi, a prescindere dal dato formale per cui a dire del ricorrente la sua nota attività societaria e dunque lavorativa sarebbe terminata nel 2019, appaiono indicativi non solo di una certa abilità al lavoro del resistente, ma anche di una sua propensione a tenere occultate le sue dinamiche lavorative, emerse solo in seguito all'accertamento tributario disposto dal Giudice, ragion per cui non appare neanche affidabile l'impianto documentale prodotto al fine di dimostrare la asserita disoccupazione. Egli va invece considerato almeno in via potenziale come titolare di una buona capacità lavorativa e reddituale.
Pertanto, considerato anche l'importo di 900,00 euro mensili pattuito dalle parti nel 2018 in sede di negoziazione assistita, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di € 1.100,00 da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per i figli come da Protocollo Parte_1
in vigore tra Tribunale di Napoli e COA.
Inammissibile è la domanda della ricorrente avente ad oggetto il sequestro di somme incassate dal resistente, attesa la estrema genericità della richiesta.
pagina 6 di 8 Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della necessità della pronuncia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia, Per_1
, nato il [...], e nato il [...], ad [...] i genitori,
[...] Per_2
con collocamento privilegiato presso la madre e regime di visite padre-figli come in parte motiva;
• accoglie la domanda di mantenimento per i figli minori avanzata dalla ricorrente e per l'effetto pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile di € 1.100,00 da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese Parte_1
e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per i figli Parte_1
come da Protocollo in vigore tra Tribunale di Napoli e COA;
• rigetta per il resto;
• compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler pagina 7 di 8 pagina 8 di 8