Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2845 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2845 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. P_
rappresentato e difeso dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 le parti, e Parte_1 P_
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 24/06/2021 (atto n. 55, P. I, sez. X, anno 2021). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 22/10/2009 e il 17/10/2013, entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata
1
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il marito porterà altrove la propria residenza mentre la moglie P_ [...]
resterà nella casa coniugale in Napoli alla Via Della Bussola n° 89 isol. 3 sc. 12 Parte_1
Pi. 5int. 12;
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Della Bussola n° 89 isol. 3 sc. 12
Pi. 5int. 12, con facoltà del padre di vedere i propri figli minori (a settimane alterne) dal sabato dalle ore 14.00 sino alla domenica alle ore 20.00 ininterrottamente, con pernottamento ed un giorno a settimane a scelta dei coniugi dalle ore 15,00 sino alle ore 22,00;
Le ferie estive, i figli minori e , trascorreranno 15 giorni di agosto di Per_1 Per_2
ogni anno con il padre da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30/Giugno di ogni anno;
I figli minori e trascorreranno Natale 2025 e Capodanno 2026 con la Per_1 Per_2
madre mentre fine anno 2025 ed Epifania 2026 con il padre ad anni alterni: Pasqua 2026 con la madre mentre Pasqua 2027 con il padre ad anni alterni;
Il marito verserà a titolo di mantenimento, solo per i figli e P_ Per_1
, la somma di € 500,00 mensili da versarsi alla moglie entro il giorno 2 di ogni mese, Per_2
rivalutabile ogni anno in base alle tabelle ISTAT;
Le spese generali e quindi anche quello mediche e scolastiche dei figli minori e Per_1
e, saranno sostenute al 50% tra moglie e marito;
Per_2
Nulla per il mantenimento dei coniugi.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui uno, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Appare altresì garantita la bigenitorialità in ragione della previsione anche di un pernottamento infrasettimanale in giornata che verrà concordata dalle parti in base con ogni evidenza alle esigenze dei minori, oramai adolescenti, e delle parti
Gli accordi raggiunti tra le parti, poiché non sono contrari a norme imperative, possono essere recepiti dal Collegio
2 Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 P_
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 55, P. I, sez. X, anno
2021);
• spese irripetibili. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della sig.ra Parte_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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