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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1779/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CRACCO LORENZA e dell'avv. Parte_1
Giulia Patrassi Leopardi
Parte attrice
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti Sara Pierobon e Controparte_1 avv. Cristina Pettenuzzo
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in data 27.11.1999 a Moreni (Romania), trascritto all'Ufficio di P_
Stato civile del Comune di Moreni, Contea di Dambovita, atto di matrimonio n.
1 120 del 27 novembre 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di suddetto
Comune di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via
Giarre n. 34/A al ricorrente affinché vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Disporre il pagamento da parte della resistente direttamente al figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
a titolo di mantenimento;
4) Disporre che le spese straordinarie, definite come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017, siano ripartite al 50% tra le parti;
5) Considerata la violazione da parte della resistente dei provvedimenti disposti nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.07.2024, che le imponevano di lasciare la casa coniugale entro 90 giorni dalla data del provvedimento stesso, ammonire la SI.ra ai sensi dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. a c.p.c.; P_
6) tenuto conto che la SI.ra ha liberato la casa familiare assegnata al P_
ricorrente solo in data 20 novembre 2024, e, quindi con 42 giorni di ritardo rispetto al termine stabilito con ordinanza dell'11 luglio 2024, individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 614 bis c.p.c. e 473 bis 39, co. 1, lett. b
c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla SI.ra per ogni giorno di ritardo P_ nell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e condannare la SI.ra
al relativo pagamento in favore del SI. ; P_ Parte_1
6) Condannare, ai sensi dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. c, la SI.ra al P_
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
7) Dichiarare l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla SI.ra in data P_
5 dicembre 2024;
Con condanna alle spese di lite, anche tenuto conto dell'inammissibilità dell'istanza da ultimo depositata dalla Resistente in data 5 dicembre 2024.
2 Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018;
Per la parte convenuta:
1. Confermata l'assegnazione della casa coniugale al SI. , Parte_1
perché vi viva con il figlio della coppia , vista la scelta di Per_1 quest'ultimo, e per le motivazioni già ampiamente dedotte in atti, porsi a carico del ricorrente un assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge di €
210,00, o in alternativa l'obbligo di pagare integralmente (quale assegno di divorzio alla moglie) il mutuo gravante sulla casa familiare, a decorrere dal deposito della comparsa di costituzione o in via alternativa dal deposito della sentenza parziale di divorzio.
2. Porsi ad integrale carico del padre il contributo di mantenimento di
, disponendo che la SI.ra contribuisca al 50% Per_1 P_
per le sole spese straordinarie;
ovvero in via subordinata confermarsi sul punto i provvedimenti provvisori.
3. Respingersi ogni altra domanda ex adverso posta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede venga ordinato al SI. la produzione della seguente Parte_1
documentazione, come da depositata istanza di modifica dell'ordinanza del
31.10.2024:
- CUD 2024;
- buste paga 2023 e 2024;
3 - estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente allo stesso intestato, in essere presso CEK BANCA, e di tutti i rapporti bancari in essere in Romania relativi alle ultime tre annualità.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], contraevano P_
matrimonio il 27.11.1999 a Moreni (Romania), trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, Contea di Dambovita, atto di matrimonio n. 120 del 27 novembre 1999.
Dalla loro unione nasceva un figlio: , cittadino italiano, nato il [...] Per_1
in Padova (PD), maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Il 21 aprile 2023 le Parti comparivano nella causa di separazione innanzi al
Presidente Delegato del Tribunale di Padova per la prima udienza presidenziale.
Dopo un breve confronto, le Parti raggiungevano un accordo per la formalizzazione della loro separazione, disposta con decreto di omologa n. cronol.
3177/2023 del 11.5.2023 – RG n. 7823/2022 – del Tribunale di Padova alle seguenti condizioni:
1. Separazione personale dei coniugi con libertà di ciascuno di stabilire autonomamente il proprio domicilio e la propria residenza;
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via Giarre n.
34/A alla ricorrente affinché vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. Termine di giorni 60 dalla data odierna al resistente per lasciare la casa coniugale ed asportare i propri effetti personali, nelle more della scadenza rimarrà a dormire nella stessa;
4. Entrambe le parti durante la convivenza si impegnano a tenere un comportamento civile e rispettoso dell'altro senza mutare lo stato di fatto esistente nella casa coniugale;
4
5. Pagamento da parte della ricorrente in favore del resistente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 di ogni mese della metà della rata del mutuo e dell'assicurazione legata al mutuo;
6. Pagamento da parte del resistente direttamente al figlio , maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, della somma mensile di €150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento;
7. Le spese straordinarie, definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017, saranno ripartite al 50% tra le parti;
8. La regolamentazione economica di cui ai punti 5., 6. e 7. entrerà in vigore il mese successivo alla liberazione dell'immobile o comunque alla scadenza del termine di cui al punto 3.;
9. Spese del giudizio compensate.
In data 08.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici. La P_
Parte ricorrente evidenziava come, a seguito del mutamento SInificativo delle circostanze verificatesi al momento della separazione, fosse ormai impossibile confermare le condizioni iniziali in fase di divorzio. In particolare, il figlio , Per_1
che risiedeva con la madre nella casa coniugale, aveva manifestato la volontà di trasferirsi a vivere con il padre. Il SI. , pertanto, richiedeva l'assegnazione PT
della casa coniugale per poter proseguire la vita familiare con il figlio. Inoltre, considerando la differenza di reddito tra le parti e il desiderio di di vivere Per_1
con il padre, la parte ricorrente chiedeva che venisse disposto un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
In data 11.06.2024, si costituiva la Parte resistente, contestando fermamente la ricostruzione dei fatti presentata dalla controparte, in particolare per quanto riguarda la presunta evoluzione della situazione familiare e l'impossibilità di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione. La SI.ra , P_
5 sebbene confermasse il deterioramento del rapporto con il figlio, causato dalla scoperta da parte di della relazione della madre con un altro uomo, Per_1
sosteneva tuttavia che il desiderio del figlio di vivere con il padre fosse il risultato di una manipolazione da parte dello stesso SI. . PT
Inoltre, la Parte resistente rigettava l'affermazione secondo cui non avrebbe contribuito al mantenimento del figlio, ribadendo, al contrario, di aver sostenuto in modo esclusivo tutte le spese relative all'istruzione, alle ripetizioni, alle gite scolastiche e ad altre necessità. Per quanto riguarda la casa coniugale, la SI.ra riconosceva che, una volta che il figlio avesse iniziato a lavorare P_
raggiungendo l'indipendenza economica, l'immobile dovesse essere messo in vendita, in quanto venivano meno i presupposti per l'assegnazione.
In data 21.06.2024, la Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis, 17, co.
1 C.P.C., in cui contestava integralmente quanto affermato dalla controparte. In particolare, sottolineava che la volontà del figlio di trasferirsi a vivere con il padre non fosse il risultato di una manipolazione da parte di quest'ultimo, ma piuttosto dovuta alla negligenza materna, più interessata ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale piuttosto che a curare gli interessi di . Inoltre, evidenziava Per_1
che confermare lo status quo in vista dell'ingresso di nel mondo del lavoro Per_1
sarebbe stato dannoso, in quanto gli impedirebbe di fare una scelta libera per il proprio futuro, come ad esempio decidere di frequentare l'università.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle spese straordinarie, il SI. PT
dichiarava che la SI.ra non gli aveva mai richiesto né il rimborso di tali P_
spese né il consenso per la loro assunzione;
inoltre non era stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tali spese. Infine, la Parte ricorrente si opponeva fermamente alla richiesta di assegno divorzile da parte della SI.ra , P_
sottolineando che durante il matrimonio la moglie aveva sempre lavorato e che attualmente percepiva un reddito sufficiente a garantirle l'indipendenza economica.
La Parte resistente replicava, depositando la memoria ex art. 473 bis, 17, comma 2,
c.p.c. in data 01.07.2024, richiamando integralmente quanto già esposto nella
6 propria comparsa. Anche la parte ricorrente, con la memoria ex art. 473 bis, 17, comma 3, c.p.c., depositata in data 04.07.2024, richiamava i propri scritti precedentemente depositati.
In data 11.07.2024, entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice. Il SI. confermava la sua volontà di divorziare e dichiarava di PT
vivere presso un amico. Richiamava inoltre quanto già detto riguardo alla volontà del figlio di vivere con lui. In aggiunta, dichiarava di svolgere l'attività Per_1
lavorativa di elettricista, con un reddito mensile di circa 1500/1600 euro circa, e di non avere altre fonti di reddito. Per quanto riguarda il patrimonio, indicava di possedere solo la metà della casa coniugale.
La SI.ra aderiva alla domanda di divorzio e dichiarava di risiedere P_
nella casa coniugale con il figlio maggiorenne;
riconosceva che il figlio voleva restare con il padre. Aggiungeva, inoltre, che in passato il figlio era stato fermato dalla polizia per uso di sostanze stupefacenti, precisando che, nonostante fosse stato chiamato il padre, quest'ultimo non avesse preso alcuna iniziativa, continuando invece a dargli dei soldi. La SI.ra dichiarava infine di P_
lavorare come cameriera di sala in un albergo, con un reddito mensile di 1400 euro circa, senza altre fonti di reddito. Per quanto riguarda il patrimonio, indicava di possedere metà della casa coniugale e un'altra casa situata in Romania.
Il Giudice non esperiva il tentativo di conciliazione per violenza, e invitava le parti a concludere anche sullo status, riservandosi.
In data 11.07.2024 il Giudice emetteva la seguente ordinanza con provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) dispone l'assegnazione della casa familiare al padre, che vi vivrà insieme a
, figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo;
Per_1
2) la madre dovrà lasciare la casa entro 90 giorni
3) pone a carico della madre l'obbligo di versare al figlio, con effetto dalla uscita dalla casa familiare, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 150,00 da rivalutarsi di anno in anno
7 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 12.07.2024 veniva depositata la sentenza non definitiva sullo status in cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 27/11/1999 a Moreni (Romania), trascritto Controparte_1 all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, atto di matrimonio n.120 del
27.11.1999, mentre la causa veniva rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In data 30.10.2024, entrambe le parti depositavano le rispettive note di trattazione scritta in vista dell'udienza fissata per il 31.10.2024. Il SI. sosteneva che la PT
SI.ra continuava ad ostinarsi a risiedere nella casa coniugale, P_ nonostante fosse stata assegnata a lui in base all'ordinanza del Giudice. Pertanto, la Parte ricorrente chiedeva che la SI.ra fosse ammonita ex art. 473 bis, P_
39 c.p.c., e che venisse individuata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro da lei dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Inoltre, richiedeva il risarcimento del danno subito per il fatto di non poter accedere alla casa coniugale come suo diritto, richiamandosi per il resto agli atti difensivi precedenti.
La SI.ra , nelle proprie note dichiarava che a causa del mancato rinnovo P_
del suo contratto di lavoro, dal 01.12.2024 si troverà senza occupazione e senza reddito, percependo solo l'indennità di disoccupazione Naspi di circa 900 euro mensili. Insisteva, pertanto, affinché venisse riconosciuto in suo favore, a carico dell'ex marito, un assegno divorzile proporzionato alle sue eSIenze, o in alternativa, l'obbligo per il SI. di pagare integralmente il mutuo. La SI.ra PT
infine dichiarava che nel frattempo il figlio aveva iniziato a frequentare P_
l'università.
Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, con ordinanza del
31.10.2024 fissava per la precisazione delle conclusioni la udienza cartolare del
8 13.2.25; concedendo i termini ex art. 437 bis n. 28 cpc e invitava le parti a depositare le note d'udienza.
In data 05.12.2024, la Parte resistente depositava istanza per la modifica dell'ordinanza del 31.10.2024 chiedendo il riconoscimento a sua favore dell'assegno divorzile nonché l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, evidenziando in particolare il mancato rinnovo del suo contratto di lavoro e il fatto che, a partire da dicembre 2024, la sua unica fonte di reddito sarebbe stata l'indennità di disoccupazione NASPI, pari a circa 800/900 euro al mese.
Sottolineava inoltre che la revoca dell'assegnazione della casa familiare aveva aggravato ulteriormente la sua situazione economica, mentre quella del SI. PT
era migliorata, generando una sproporzione maggiore tra i redditi delle parti.
Il Giudice, con decreto depositato in data 27 dicembre 2024, ritenendo che le richieste di modifica avanzate dalla SI.ra in merito alle precedenti P_
ordinanze, anche sotto il profilo istruttorio, sarebbero state valutate nel contesto della decisione della causa — eventualmente anche con remissione in istruttoria — confermava l'udienza e l'incombente già fissati.
La parte ricorrente, con la memoria conclusionale depositata il 14 gennaio 2025, eccepiva l'inammissibilità di quanto dedotto e prodotto dalla parte resistente in relazione alla richiesta di modifica dell'ordinanza del 31 ottobre 2024, ribadiva la propria richiesta di accoglimento delle conclusioni già presentate. A sua volta, anche la parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con memoria conclusionale depositata il 14 gennaio 2025.
Il 29 gennaio 2025, entrambe le parti depositavano le rispettive memorie di replica. Infine, in data 12 febbraio 2025, presentavano le note scritte sostitutive dell'udienza prevista per la remissione della causa in decisione, fissata per il 13 febbraio 2025. All'esito della udienza cartolare, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
****
9 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Romania, inoltre, anche il matrimonio è stato celebrato in Romania), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie
10 pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, sulla domanda di divorzio questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza 1266/24.
In ordine alle sue condizioni si decide come segue.
2.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via
Giarre n. 34/A entrambe le parti si dimostrano concordi nel confermare l'assegnazione al SI. affinché vi continui a vivere con il figlio PT
maggiorenne non economicamente autosufficiente. Viene, pertanto, confermato quanto stabilito con ordinanza ex art. 473 bis. 22 depositata in data 11.07.2024.
3.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si rileva quanto segue.
Entrambe le parti hanno confermato che il figlio è ora iscritto Per_1 all'università, pertanto, sussiste in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al suo mantenimento così come ampiamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, vedi Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731
11 “se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari
o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento”.
Se da un lato il SI. chiede di “Disporre il pagamento da parte della PT resistente direttamente al figlio ,(…) della somma mensile di € 200,00, oltre Per_1 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento”, dall'altro la SI.ra chiede di “Porsi ad integrale carico del padre il contributo di P_
mantenimento di , disponendo che la SI.ra contribuisca Per_1 P_
al 50% per le sole spese straordinarie;
ovvero in via subordinata confermarsi sul punto i provvedimenti provvisori”.
La SI.ra ha dichiarato di aver lasciato la casa familiare il 19 novembre P_
2024. Pertanto, a partire da quella data, il SI. è obbligato a provvedere PT
direttamente al pagamento di quanto necessario a garantire a vitto e Per_1
alloggio. A queste spese si aggiungono anche gli importi relativi al mantenimento dell'immobile, comprese le utenze e i costi per la manutenzione.
Tutto ciò premesso, poiché la SI.ra non convive più con il figlio e non P_
provvede direttamente al suo mantenimento, dovrà versare mensilmente un assegno per il mantenimento del figlio, che il SI. chiede sia erogato PT
direttamente al figlio stesso.
Una volta riconosciuto tale obbligo in capo alla SI.ra rimane da P_ determinare il quantum dell'assegno; in merito, la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi “La quantificazione di tale obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle eSIenze del figlio e del suo tenore di vita” vedi Cassazione civile sez. I, 02/04/2024, n.8629, “Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione
12 comparata delle consistenze di entrambi” vedi Cassazione civile sez. I,
10/02/2025, n.3329.
Appare, pertanto, necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa dalle stesse.
Il SI. ha allegato al ricorso depositato in data 08.04.2024 i seguenti PT
documenti: Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2020 da cui risulta un reddito complessivo di ammontare pari ad euro 12.423,00, Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2021 con reddito complessivo di ammontare pari ad euro
17 476,00 euro, Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2022 con un reddito complessivo pari ad euro 21.106,00. Nella 2 memoria conclusionale del
29.1.25 (in verità tardivamente) il ricorrente ha allegato la dichiarazione dei redditi del periodo 2023 da cui emerge il reddito complessivo di euro 23.483. Oltre a tali importi, il ricorrente ha percepito anche la indennità di trasferta (che le parti indicano come ragione della discrepanza tra i redditi certificati e i versamenti mensili in conto); il ricorrente lamenta che non la percepirà ancora.
Ha, inoltre, allegato gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e, nella prima memoria ex art. 473 BIS,17, CO. 1 C.P.C., gli estratti conto CP_2
relativi agli anni dal 2021 al 2024. Nella prima udienza di comparizione il SI.
ha infine dichiarato di svolgere l'attività lavorativa di elettricista, con un PT
reddito mensile di circa 1500/1600 euro circa, e di non avere altre fonti di reddito.
La SI.ra ha allegato alla memoria di costituzione, depositata in data 11 P_
giugno 2024, la certificazione unica relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Nello specifico, per l'anno 2021 risulta un reddito 2020 da lavoro dipendente pari a euro 13.360,16; per l'anno 2022, un reddito 2021 di euro 22.421,72; per l'anno
2023, un reddito 2022 di euro 14.467,38; e per l'anno 2024, un reddito 2023 di euro 5.998,98.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 14 gennaio 2025, la parte resistente ha precisato che, a partire dal 1° dicembre 2024, le proprie condizioni patrimoniali ed economiche sono ulteriormente peggiorate. La SI.ra , P_
13 infatti, dichiara di essere attualmente senza occupazione, poiché il suo contratto di lavoro non è stato rinnovato. In data 2 dicembre 2024, ha presentato domanda all' per l'indennità mensile di disoccupazione (NASPI) di ammontare pari a CP_3
800-900 euro al mese circa.
Appare fondamentale, inoltre, ricordare che le parti devono provvedere anche al pagamento del mutuo cointestato con una rata mensile di ammontare pari ad euro
384,71, mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Se da un lato è evidente la disparità di reddito tra le parti (dal 2023), dall'altro lato va ricordato che (vedi Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371) nella determinazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve essere applicato il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità, stabilito in generale dall'art. 316-bis c.c. in materia di concorso nel mantenimento, si applica indipendentemente dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni, e perdura fino a quando persiste l'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 337- septies c.c. Questo principio regola il rapporto tra i genitori, imponendo loro di adempiere agli obblighi verso i figli in base alle rispettive disponibilità economiche e capacità lavorative, siano esse professionali o domestiche, considerando anche il tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore e l'importanza economica dei compiti di cura e gestione domestica svolti da entrambi.
Nel caso di specie, ora vive solo con il padre e si è, inoltre, iscritto Per_1 all'università il che comporterà dei costi aggiuntivi prima non considerati quali l'acquisto di libri di testo, rette universitarie, spese relative ai mezzi di trasporto ecc.
Le condizioni economiche della SI.ra sono nettamente peggiorate, poiché P_
non lavora e percepisce attualmente solo la NASPI;
pertanto, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre (il padre mantiene in via diretta il figlio) merita di essere fissato nella somma pari ad euro 150,00 a titolo di
14 contributo al mantenimento del figlio , dal rilascio della casa familiare da Per_1
parte della madre (in precedenza la stessa operava il mantenimento diretto del figlio); le spese straordinarie vengono poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno .
4.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ex moglie si deve richiamare la seguente giurisprudenza di legittimità “L'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” vedi Cassazione civile sez. I, 06/12/2024, n.3124
“L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno.” Cassazione civile sez. I,
27/11/2024, n.30537.
Nel caso in esame, entrambe le parti confermano che la SI.ra ha sempre P_
lavorato durante tutto il matrimonio, senza dover rinunciare a opportunità professionali e reddituali. Questo le ha permesso di accrescere le proprie competenze e abilità nel mondo della ristorazione, il che le consentirà di reperire nuove opportunità lavorative in tempi brevi, data anche l'età, aumentando così il proprio reddito, che attualmente è costituito esclusivamente dalla percezione della
NASPI. Tuttavia, nel caso in esame va considerato che parte degli introiti del marito sono stati collegati alla disponibilità della moglie di fornire una stabile presenza in casa nel periodo di crescita del figlio, visto che vanno ascritti alla
15 indennità di trasferta;
tali importi potranno essere percepiti anche in futuro, perché il figlio, oramai maggiorenne, non necessita di un supporto di presenza del padre.
Inoltre, come confermato anche dalla Giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile ha una funzione composita, non solo ha una natura compensativa – perequativa volta a valorizzare il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla condizione della famiglia, ma anche assistenziale, volta a supportare il coniuge economicamente più debole.
Il SI. , oltre ad avere ora un reddito superiore rispetto a quello della SI.ra PT
, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto P_
allegati, ha ottenuto l'assegnazione della casa coniugale. Sebbene tale assegnazione comporti costi aggiuntivi per il mantenimento dell'immobile, essa consente al SI. di risparmiare sul pagamento di un canone di locazione. La PT
moglie, invece, ha un reddito notevolmente inferiore con il quale dovrà anche continuare ad onorare i propri debiti (mutuo e mantenimento del figlio).
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario riconoscere in capo al SI. PT
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile a favore della SI.ra
. P_
Per quanto riguarda la determinazione del quantum dell'assegno, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la durata del matrimonio rappresenta un parametro di riferimento fondamentale. Nel caso in esame, il matrimonio è durato 24 anni e le parti hanno confermato che la crisi è iniziata solo negli ultimi anni, mentre per oltre vent'anni hanno condiviso un comune progetto di vita che ha portato alla nascita del figlio e all'acquisto della casa familiare. Per_1
Si deve, inoltre, ricordare che il SI. , assegnatario della casa coniugale, PT
deve provvedere al mantenimento diretto del figlio, tali spese sono solo in minima parte coperte da quanto versato dalla SI.ra a titolo di mantenimento per P_
, per la restante parte il padre dovrà infatti farsene carico autonomamente. Per_1
Per questi motivi
, se da un lato si riconosce il diritto della SI.ra a P_ percepire un assegno divorzile, dall'altro non si può accogliere la sua richiesta di
16 porre a carico del ricorrente un assegno di € 210,00, o in alternativa l'obbligo di pagare integralmente (quale assegno di divorzio alla moglie) il mutuo gravante sulla casa familiare.
Si ritiene, invece, opportuno riconoscere nei confronti del SI. l'obbligo di PT
versare mensilmente alla SI.ra a titolo di assegno divorzile la somma P_
pari ad euro 100,00, dal 1.12.24 (perdita del lavoro, cfr domanda NASPI). Tale somma potrà essere rivista una volta mutate le condizioni economiche della resistente, auspicando il suo celere attivarsi per cercare una nuova occupazione lavorativa. Si ricorda che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il coniuge che percepisce l'assegno divorzile ha comunque il dovere di attivarsi per migliorare la sua condizione economica, pena la revoca dello stesso assegno, a maggior ragione se in età da lavoro e privo di patologie o impedimenti a cercare un'attività che garantisca un'entrata mensile, non potendosi ammettere una situazione di ingiustificata ed indefinita inerzia in tal senso (vedi Cass. civ., sez.
VI, ord. 16 ottobre 2020, n. 22604).
5.
Quanto ai provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. il ricorrente ha chiesto di ammonire la SI.ra e di condannarla al pagamento della somma di denaro P_ dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. dell'11.07.2024, avendo la stessa abbandonato la casa coniugale con un ritardo di 42 giorni. Il SI. ha, inoltre, chiesto di condannare, ai sensi PT dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. c, la SI.ra al pagamento di una sanzione P_
amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nel merito, l'art. 473 bis.39 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta con la riforma del processo civile, prevede che possano essere adottati i provvedimenti elencati nella norma “in caso di gravi inadempienze”. Le inadempienze allegate dalla parte resistente non possono ritenersi gravi, poiché la SI.ra , anche P_
se con un ritardo di alcune settimane, ha provveduto di sua sponte ad abbandonare
17 la casa coniugale in data 19 novembre 2024, pertanto, si ritiene di non dover applicare i provvedimenti di cui al richiamato art. 473 bis.39 c.p.c.
6.
La parte ricorrente chiede infine di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza presentata dalla SI.ra in data 5 dicembre 2024, con cui la SI.ra P_ P_ richiedeva la modifica dell'ordinanza, sostenendo che la stessa fosse viziata da errore, in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la memoria n. 473 bis,
17 co. 2 c.p.c. depositata né le istanze istruttorie avanzate.
La parte resistente, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, richiede che l'ordinanza venga, pertanto, modificata, e sia disposto al ricorrente di produrre tutte le buste paga relative agli anni 2023 e 2024, nonché gli estratti conto di tutti i rapporti bancari in essere in Romania per le ultime tre annualità e per gli ultimi due trimestri per quanto riguarda il conto corrente presso Intesa San Paolo.
In verità, ai sensi dell'art. 473 bis, co. 23 c.p.c., il giudice può revocare o modificare i provvedimenti temporanei e urgenti solo in presenza di due presupposti alternativi: «fatti sopravvenuti» o «nuovi accertamenti istruttori». Nel caso in esame, la contestazione riguarda, invece, la asserita mancata considerazione da parte del giudice della memoria depositata dalla resistente in data 01.07.2024. Pertanto, la parte ricorrente ha erroneamente scelto il rimedio della modifica dell'ordinanza, mentre, per contestare gli asseriti errori di valutazione compiuti dal giudice istruttore, la parte resistente avrebbe dovuto presentare un reclamo ai sensi dell'art. 473-bis, co. 24 c.p.c.
In definitiva, l'istanza in questione risulta inammissibile.
7.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, perché entrambe hanno visto accogliere solo in parte le rispettive pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra PT
18 e , contratto il 27.11.1999 a Moreni PT Controparte_1
(Romania), trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, Contea di
Dambovita, atto di matrimonio n. 120 del 27 novembre 1999 così dispone:
1) Assegna la casa familiare al marito perché vi viva con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente
2) pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, l'obbligo di versare a figlio stesso la somma di €
150,00 dal rilascio della casa familiare da parte della madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese generali come da Protocollo di questo
Tribunale,
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile dal P_
1.12.24, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
4) dichiara inammissibile l'istanza depositata in data 05.12.2024 dalla parte resistente;
5) dichiara inammissibili le restanti istanze istruttorie perché generiche e/o irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 18.2.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1779/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CRACCO LORENZA e dell'avv. Parte_1
Giulia Patrassi Leopardi
Parte attrice
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti Sara Pierobon e Controparte_1 avv. Cristina Pettenuzzo
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in data 27.11.1999 a Moreni (Romania), trascritto all'Ufficio di P_
Stato civile del Comune di Moreni, Contea di Dambovita, atto di matrimonio n.
1 120 del 27 novembre 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di suddetto
Comune di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via
Giarre n. 34/A al ricorrente affinché vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Disporre il pagamento da parte della resistente direttamente al figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
a titolo di mantenimento;
4) Disporre che le spese straordinarie, definite come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova del 2017, siano ripartite al 50% tra le parti;
5) Considerata la violazione da parte della resistente dei provvedimenti disposti nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. dell'11.07.2024, che le imponevano di lasciare la casa coniugale entro 90 giorni dalla data del provvedimento stesso, ammonire la SI.ra ai sensi dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. a c.p.c.; P_
6) tenuto conto che la SI.ra ha liberato la casa familiare assegnata al P_
ricorrente solo in data 20 novembre 2024, e, quindi con 42 giorni di ritardo rispetto al termine stabilito con ordinanza dell'11 luglio 2024, individuare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 614 bis c.p.c. e 473 bis 39, co. 1, lett. b
c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla SI.ra per ogni giorno di ritardo P_ nell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e condannare la SI.ra
al relativo pagamento in favore del SI. ; P_ Parte_1
6) Condannare, ai sensi dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. c, la SI.ra al P_
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
7) Dichiarare l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla SI.ra in data P_
5 dicembre 2024;
Con condanna alle spese di lite, anche tenuto conto dell'inammissibilità dell'istanza da ultimo depositata dalla Resistente in data 5 dicembre 2024.
2 Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018;
Per la parte convenuta:
1. Confermata l'assegnazione della casa coniugale al SI. , Parte_1
perché vi viva con il figlio della coppia , vista la scelta di Per_1 quest'ultimo, e per le motivazioni già ampiamente dedotte in atti, porsi a carico del ricorrente un assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge di €
210,00, o in alternativa l'obbligo di pagare integralmente (quale assegno di divorzio alla moglie) il mutuo gravante sulla casa familiare, a decorrere dal deposito della comparsa di costituzione o in via alternativa dal deposito della sentenza parziale di divorzio.
2. Porsi ad integrale carico del padre il contributo di mantenimento di
, disponendo che la SI.ra contribuisca al 50% Per_1 P_
per le sole spese straordinarie;
ovvero in via subordinata confermarsi sul punto i provvedimenti provvisori.
3. Respingersi ogni altra domanda ex adverso posta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede venga ordinato al SI. la produzione della seguente Parte_1
documentazione, come da depositata istanza di modifica dell'ordinanza del
31.10.2024:
- CUD 2024;
- buste paga 2023 e 2024;
3 - estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente allo stesso intestato, in essere presso CEK BANCA, e di tutti i rapporti bancari in essere in Romania relativi alle ultime tre annualità.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], contraevano P_
matrimonio il 27.11.1999 a Moreni (Romania), trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, Contea di Dambovita, atto di matrimonio n. 120 del 27 novembre 1999.
Dalla loro unione nasceva un figlio: , cittadino italiano, nato il [...] Per_1
in Padova (PD), maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Il 21 aprile 2023 le Parti comparivano nella causa di separazione innanzi al
Presidente Delegato del Tribunale di Padova per la prima udienza presidenziale.
Dopo un breve confronto, le Parti raggiungevano un accordo per la formalizzazione della loro separazione, disposta con decreto di omologa n. cronol.
3177/2023 del 11.5.2023 – RG n. 7823/2022 – del Tribunale di Padova alle seguenti condizioni:
1. Separazione personale dei coniugi con libertà di ciascuno di stabilire autonomamente il proprio domicilio e la propria residenza;
2. Assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via Giarre n.
34/A alla ricorrente affinché vi abiti con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. Termine di giorni 60 dalla data odierna al resistente per lasciare la casa coniugale ed asportare i propri effetti personali, nelle more della scadenza rimarrà a dormire nella stessa;
4. Entrambe le parti durante la convivenza si impegnano a tenere un comportamento civile e rispettoso dell'altro senza mutare lo stato di fatto esistente nella casa coniugale;
4
5. Pagamento da parte della ricorrente in favore del resistente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 di ogni mese della metà della rata del mutuo e dell'assicurazione legata al mutuo;
6. Pagamento da parte del resistente direttamente al figlio , maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, della somma mensile di €150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento;
7. Le spese straordinarie, definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017, saranno ripartite al 50% tra le parti;
8. La regolamentazione economica di cui ai punti 5., 6. e 7. entrerà in vigore il mese successivo alla liberazione dell'immobile o comunque alla scadenza del termine di cui al punto 3.;
9. Spese del giudizio compensate.
In data 08.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici. La P_
Parte ricorrente evidenziava come, a seguito del mutamento SInificativo delle circostanze verificatesi al momento della separazione, fosse ormai impossibile confermare le condizioni iniziali in fase di divorzio. In particolare, il figlio , Per_1
che risiedeva con la madre nella casa coniugale, aveva manifestato la volontà di trasferirsi a vivere con il padre. Il SI. , pertanto, richiedeva l'assegnazione PT
della casa coniugale per poter proseguire la vita familiare con il figlio. Inoltre, considerando la differenza di reddito tra le parti e il desiderio di di vivere Per_1
con il padre, la parte ricorrente chiedeva che venisse disposto un contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
In data 11.06.2024, si costituiva la Parte resistente, contestando fermamente la ricostruzione dei fatti presentata dalla controparte, in particolare per quanto riguarda la presunta evoluzione della situazione familiare e l'impossibilità di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione. La SI.ra , P_
5 sebbene confermasse il deterioramento del rapporto con il figlio, causato dalla scoperta da parte di della relazione della madre con un altro uomo, Per_1
sosteneva tuttavia che il desiderio del figlio di vivere con il padre fosse il risultato di una manipolazione da parte dello stesso SI. . PT
Inoltre, la Parte resistente rigettava l'affermazione secondo cui non avrebbe contribuito al mantenimento del figlio, ribadendo, al contrario, di aver sostenuto in modo esclusivo tutte le spese relative all'istruzione, alle ripetizioni, alle gite scolastiche e ad altre necessità. Per quanto riguarda la casa coniugale, la SI.ra riconosceva che, una volta che il figlio avesse iniziato a lavorare P_
raggiungendo l'indipendenza economica, l'immobile dovesse essere messo in vendita, in quanto venivano meno i presupposti per l'assegnazione.
In data 21.06.2024, la Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis, 17, co.
1 C.P.C., in cui contestava integralmente quanto affermato dalla controparte. In particolare, sottolineava che la volontà del figlio di trasferirsi a vivere con il padre non fosse il risultato di una manipolazione da parte di quest'ultimo, ma piuttosto dovuta alla negligenza materna, più interessata ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale piuttosto che a curare gli interessi di . Inoltre, evidenziava Per_1
che confermare lo status quo in vista dell'ingresso di nel mondo del lavoro Per_1
sarebbe stato dannoso, in quanto gli impedirebbe di fare una scelta libera per il proprio futuro, come ad esempio decidere di frequentare l'università.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle spese straordinarie, il SI. PT
dichiarava che la SI.ra non gli aveva mai richiesto né il rimborso di tali P_
spese né il consenso per la loro assunzione;
inoltre non era stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tali spese. Infine, la Parte ricorrente si opponeva fermamente alla richiesta di assegno divorzile da parte della SI.ra , P_
sottolineando che durante il matrimonio la moglie aveva sempre lavorato e che attualmente percepiva un reddito sufficiente a garantirle l'indipendenza economica.
La Parte resistente replicava, depositando la memoria ex art. 473 bis, 17, comma 2,
c.p.c. in data 01.07.2024, richiamando integralmente quanto già esposto nella
6 propria comparsa. Anche la parte ricorrente, con la memoria ex art. 473 bis, 17, comma 3, c.p.c., depositata in data 04.07.2024, richiamava i propri scritti precedentemente depositati.
In data 11.07.2024, entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice. Il SI. confermava la sua volontà di divorziare e dichiarava di PT
vivere presso un amico. Richiamava inoltre quanto già detto riguardo alla volontà del figlio di vivere con lui. In aggiunta, dichiarava di svolgere l'attività Per_1
lavorativa di elettricista, con un reddito mensile di circa 1500/1600 euro circa, e di non avere altre fonti di reddito. Per quanto riguarda il patrimonio, indicava di possedere solo la metà della casa coniugale.
La SI.ra aderiva alla domanda di divorzio e dichiarava di risiedere P_
nella casa coniugale con il figlio maggiorenne;
riconosceva che il figlio voleva restare con il padre. Aggiungeva, inoltre, che in passato il figlio era stato fermato dalla polizia per uso di sostanze stupefacenti, precisando che, nonostante fosse stato chiamato il padre, quest'ultimo non avesse preso alcuna iniziativa, continuando invece a dargli dei soldi. La SI.ra dichiarava infine di P_
lavorare come cameriera di sala in un albergo, con un reddito mensile di 1400 euro circa, senza altre fonti di reddito. Per quanto riguarda il patrimonio, indicava di possedere metà della casa coniugale e un'altra casa situata in Romania.
Il Giudice non esperiva il tentativo di conciliazione per violenza, e invitava le parti a concludere anche sullo status, riservandosi.
In data 11.07.2024 il Giudice emetteva la seguente ordinanza con provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) dispone l'assegnazione della casa familiare al padre, che vi vivrà insieme a
, figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo;
Per_1
2) la madre dovrà lasciare la casa entro 90 giorni
3) pone a carico della madre l'obbligo di versare al figlio, con effetto dalla uscita dalla casa familiare, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 150,00 da rivalutarsi di anno in anno
7 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 12.07.2024 veniva depositata la sentenza non definitiva sullo status in cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 27/11/1999 a Moreni (Romania), trascritto Controparte_1 all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, atto di matrimonio n.120 del
27.11.1999, mentre la causa veniva rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
In data 30.10.2024, entrambe le parti depositavano le rispettive note di trattazione scritta in vista dell'udienza fissata per il 31.10.2024. Il SI. sosteneva che la PT
SI.ra continuava ad ostinarsi a risiedere nella casa coniugale, P_ nonostante fosse stata assegnata a lui in base all'ordinanza del Giudice. Pertanto, la Parte ricorrente chiedeva che la SI.ra fosse ammonita ex art. 473 bis, P_
39 c.p.c., e che venisse individuata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro da lei dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Inoltre, richiedeva il risarcimento del danno subito per il fatto di non poter accedere alla casa coniugale come suo diritto, richiamandosi per il resto agli atti difensivi precedenti.
La SI.ra , nelle proprie note dichiarava che a causa del mancato rinnovo P_
del suo contratto di lavoro, dal 01.12.2024 si troverà senza occupazione e senza reddito, percependo solo l'indennità di disoccupazione Naspi di circa 900 euro mensili. Insisteva, pertanto, affinché venisse riconosciuto in suo favore, a carico dell'ex marito, un assegno divorzile proporzionato alle sue eSIenze, o in alternativa, l'obbligo per il SI. di pagare integralmente il mutuo. La SI.ra PT
infine dichiarava che nel frattempo il figlio aveva iniziato a frequentare P_
l'università.
Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, con ordinanza del
31.10.2024 fissava per la precisazione delle conclusioni la udienza cartolare del
8 13.2.25; concedendo i termini ex art. 437 bis n. 28 cpc e invitava le parti a depositare le note d'udienza.
In data 05.12.2024, la Parte resistente depositava istanza per la modifica dell'ordinanza del 31.10.2024 chiedendo il riconoscimento a sua favore dell'assegno divorzile nonché l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, evidenziando in particolare il mancato rinnovo del suo contratto di lavoro e il fatto che, a partire da dicembre 2024, la sua unica fonte di reddito sarebbe stata l'indennità di disoccupazione NASPI, pari a circa 800/900 euro al mese.
Sottolineava inoltre che la revoca dell'assegnazione della casa familiare aveva aggravato ulteriormente la sua situazione economica, mentre quella del SI. PT
era migliorata, generando una sproporzione maggiore tra i redditi delle parti.
Il Giudice, con decreto depositato in data 27 dicembre 2024, ritenendo che le richieste di modifica avanzate dalla SI.ra in merito alle precedenti P_
ordinanze, anche sotto il profilo istruttorio, sarebbero state valutate nel contesto della decisione della causa — eventualmente anche con remissione in istruttoria — confermava l'udienza e l'incombente già fissati.
La parte ricorrente, con la memoria conclusionale depositata il 14 gennaio 2025, eccepiva l'inammissibilità di quanto dedotto e prodotto dalla parte resistente in relazione alla richiesta di modifica dell'ordinanza del 31 ottobre 2024, ribadiva la propria richiesta di accoglimento delle conclusioni già presentate. A sua volta, anche la parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con memoria conclusionale depositata il 14 gennaio 2025.
Il 29 gennaio 2025, entrambe le parti depositavano le rispettive memorie di replica. Infine, in data 12 febbraio 2025, presentavano le note scritte sostitutive dell'udienza prevista per la remissione della causa in decisione, fissata per il 13 febbraio 2025. All'esito della udienza cartolare, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
****
9 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Romania, inoltre, anche il matrimonio è stato celebrato in Romania), appare necessario verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n.
1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie
10 pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, sulla domanda di divorzio questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza 1266/24.
In ordine alle sue condizioni si decide come segue.
2.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale sita in Abano Terme (PD) in via
Giarre n. 34/A entrambe le parti si dimostrano concordi nel confermare l'assegnazione al SI. affinché vi continui a vivere con il figlio PT
maggiorenne non economicamente autosufficiente. Viene, pertanto, confermato quanto stabilito con ordinanza ex art. 473 bis. 22 depositata in data 11.07.2024.
3.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si rileva quanto segue.
Entrambe le parti hanno confermato che il figlio è ora iscritto Per_1 all'università, pertanto, sussiste in capo ad entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al suo mantenimento così come ampiamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, vedi Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731
11 “se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari
o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento”.
Se da un lato il SI. chiede di “Disporre il pagamento da parte della PT resistente direttamente al figlio ,(…) della somma mensile di € 200,00, oltre Per_1 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento”, dall'altro la SI.ra chiede di “Porsi ad integrale carico del padre il contributo di P_
mantenimento di , disponendo che la SI.ra contribuisca Per_1 P_
al 50% per le sole spese straordinarie;
ovvero in via subordinata confermarsi sul punto i provvedimenti provvisori”.
La SI.ra ha dichiarato di aver lasciato la casa familiare il 19 novembre P_
2024. Pertanto, a partire da quella data, il SI. è obbligato a provvedere PT
direttamente al pagamento di quanto necessario a garantire a vitto e Per_1
alloggio. A queste spese si aggiungono anche gli importi relativi al mantenimento dell'immobile, comprese le utenze e i costi per la manutenzione.
Tutto ciò premesso, poiché la SI.ra non convive più con il figlio e non P_
provvede direttamente al suo mantenimento, dovrà versare mensilmente un assegno per il mantenimento del figlio, che il SI. chiede sia erogato PT
direttamente al figlio stesso.
Una volta riconosciuto tale obbligo in capo alla SI.ra rimane da P_ determinare il quantum dell'assegno; in merito, la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi “La quantificazione di tale obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle eSIenze del figlio e del suo tenore di vita” vedi Cassazione civile sez. I, 02/04/2024, n.8629, “Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione
12 comparata delle consistenze di entrambi” vedi Cassazione civile sez. I,
10/02/2025, n.3329.
Appare, pertanto, necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa dalle stesse.
Il SI. ha allegato al ricorso depositato in data 08.04.2024 i seguenti PT
documenti: Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2020 da cui risulta un reddito complessivo di ammontare pari ad euro 12.423,00, Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2021 con reddito complessivo di ammontare pari ad euro
17 476,00 euro, Modello 730 riferito al periodo di imposta anno 2022 con un reddito complessivo pari ad euro 21.106,00. Nella 2 memoria conclusionale del
29.1.25 (in verità tardivamente) il ricorrente ha allegato la dichiarazione dei redditi del periodo 2023 da cui emerge il reddito complessivo di euro 23.483. Oltre a tali importi, il ricorrente ha percepito anche la indennità di trasferta (che le parti indicano come ragione della discrepanza tra i redditi certificati e i versamenti mensili in conto); il ricorrente lamenta che non la percepirà ancora.
Ha, inoltre, allegato gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 e, nella prima memoria ex art. 473 BIS,17, CO. 1 C.P.C., gli estratti conto CP_2
relativi agli anni dal 2021 al 2024. Nella prima udienza di comparizione il SI.
ha infine dichiarato di svolgere l'attività lavorativa di elettricista, con un PT
reddito mensile di circa 1500/1600 euro circa, e di non avere altre fonti di reddito.
La SI.ra ha allegato alla memoria di costituzione, depositata in data 11 P_
giugno 2024, la certificazione unica relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Nello specifico, per l'anno 2021 risulta un reddito 2020 da lavoro dipendente pari a euro 13.360,16; per l'anno 2022, un reddito 2021 di euro 22.421,72; per l'anno
2023, un reddito 2022 di euro 14.467,38; e per l'anno 2024, un reddito 2023 di euro 5.998,98.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 14 gennaio 2025, la parte resistente ha precisato che, a partire dal 1° dicembre 2024, le proprie condizioni patrimoniali ed economiche sono ulteriormente peggiorate. La SI.ra , P_
13 infatti, dichiara di essere attualmente senza occupazione, poiché il suo contratto di lavoro non è stato rinnovato. In data 2 dicembre 2024, ha presentato domanda all' per l'indennità mensile di disoccupazione (NASPI) di ammontare pari a CP_3
800-900 euro al mese circa.
Appare fondamentale, inoltre, ricordare che le parti devono provvedere anche al pagamento del mutuo cointestato con una rata mensile di ammontare pari ad euro
384,71, mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Se da un lato è evidente la disparità di reddito tra le parti (dal 2023), dall'altro lato va ricordato che (vedi Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371) nella determinazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve essere applicato il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità, stabilito in generale dall'art. 316-bis c.c. in materia di concorso nel mantenimento, si applica indipendentemente dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni, e perdura fino a quando persiste l'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 337- septies c.c. Questo principio regola il rapporto tra i genitori, imponendo loro di adempiere agli obblighi verso i figli in base alle rispettive disponibilità economiche e capacità lavorative, siano esse professionali o domestiche, considerando anche il tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore e l'importanza economica dei compiti di cura e gestione domestica svolti da entrambi.
Nel caso di specie, ora vive solo con il padre e si è, inoltre, iscritto Per_1 all'università il che comporterà dei costi aggiuntivi prima non considerati quali l'acquisto di libri di testo, rette universitarie, spese relative ai mezzi di trasporto ecc.
Le condizioni economiche della SI.ra sono nettamente peggiorate, poiché P_
non lavora e percepisce attualmente solo la NASPI;
pertanto, l'importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre (il padre mantiene in via diretta il figlio) merita di essere fissato nella somma pari ad euro 150,00 a titolo di
14 contributo al mantenimento del figlio , dal rilascio della casa familiare da Per_1
parte della madre (in precedenza la stessa operava il mantenimento diretto del figlio); le spese straordinarie vengono poste a carico dei coniugi al 50% ciascuno .
4.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ex moglie si deve richiamare la seguente giurisprudenza di legittimità “L'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” vedi Cassazione civile sez. I, 06/12/2024, n.3124
“L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno.” Cassazione civile sez. I,
27/11/2024, n.30537.
Nel caso in esame, entrambe le parti confermano che la SI.ra ha sempre P_
lavorato durante tutto il matrimonio, senza dover rinunciare a opportunità professionali e reddituali. Questo le ha permesso di accrescere le proprie competenze e abilità nel mondo della ristorazione, il che le consentirà di reperire nuove opportunità lavorative in tempi brevi, data anche l'età, aumentando così il proprio reddito, che attualmente è costituito esclusivamente dalla percezione della
NASPI. Tuttavia, nel caso in esame va considerato che parte degli introiti del marito sono stati collegati alla disponibilità della moglie di fornire una stabile presenza in casa nel periodo di crescita del figlio, visto che vanno ascritti alla
15 indennità di trasferta;
tali importi potranno essere percepiti anche in futuro, perché il figlio, oramai maggiorenne, non necessita di un supporto di presenza del padre.
Inoltre, come confermato anche dalla Giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile ha una funzione composita, non solo ha una natura compensativa – perequativa volta a valorizzare il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla condizione della famiglia, ma anche assistenziale, volta a supportare il coniuge economicamente più debole.
Il SI. , oltre ad avere ora un reddito superiore rispetto a quello della SI.ra PT
, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto P_
allegati, ha ottenuto l'assegnazione della casa coniugale. Sebbene tale assegnazione comporti costi aggiuntivi per il mantenimento dell'immobile, essa consente al SI. di risparmiare sul pagamento di un canone di locazione. La PT
moglie, invece, ha un reddito notevolmente inferiore con il quale dovrà anche continuare ad onorare i propri debiti (mutuo e mantenimento del figlio).
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario riconoscere in capo al SI. PT
l'obbligo di versare mensilmente un assegno divorzile a favore della SI.ra
. P_
Per quanto riguarda la determinazione del quantum dell'assegno, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la durata del matrimonio rappresenta un parametro di riferimento fondamentale. Nel caso in esame, il matrimonio è durato 24 anni e le parti hanno confermato che la crisi è iniziata solo negli ultimi anni, mentre per oltre vent'anni hanno condiviso un comune progetto di vita che ha portato alla nascita del figlio e all'acquisto della casa familiare. Per_1
Si deve, inoltre, ricordare che il SI. , assegnatario della casa coniugale, PT
deve provvedere al mantenimento diretto del figlio, tali spese sono solo in minima parte coperte da quanto versato dalla SI.ra a titolo di mantenimento per P_
, per la restante parte il padre dovrà infatti farsene carico autonomamente. Per_1
Per questi motivi
, se da un lato si riconosce il diritto della SI.ra a P_ percepire un assegno divorzile, dall'altro non si può accogliere la sua richiesta di
16 porre a carico del ricorrente un assegno di € 210,00, o in alternativa l'obbligo di pagare integralmente (quale assegno di divorzio alla moglie) il mutuo gravante sulla casa familiare.
Si ritiene, invece, opportuno riconoscere nei confronti del SI. l'obbligo di PT
versare mensilmente alla SI.ra a titolo di assegno divorzile la somma P_
pari ad euro 100,00, dal 1.12.24 (perdita del lavoro, cfr domanda NASPI). Tale somma potrà essere rivista una volta mutate le condizioni economiche della resistente, auspicando il suo celere attivarsi per cercare una nuova occupazione lavorativa. Si ricorda che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il coniuge che percepisce l'assegno divorzile ha comunque il dovere di attivarsi per migliorare la sua condizione economica, pena la revoca dello stesso assegno, a maggior ragione se in età da lavoro e privo di patologie o impedimenti a cercare un'attività che garantisca un'entrata mensile, non potendosi ammettere una situazione di ingiustificata ed indefinita inerzia in tal senso (vedi Cass. civ., sez.
VI, ord. 16 ottobre 2020, n. 22604).
5.
Quanto ai provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c. il ricorrente ha chiesto di ammonire la SI.ra e di condannarla al pagamento della somma di denaro P_ dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. dell'11.07.2024, avendo la stessa abbandonato la casa coniugale con un ritardo di 42 giorni. Il SI. ha, inoltre, chiesto di condannare, ai sensi PT dell'art. 473 bis 39 co. 1 lett. c, la SI.ra al pagamento di una sanzione P_
amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nel merito, l'art. 473 bis.39 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta con la riforma del processo civile, prevede che possano essere adottati i provvedimenti elencati nella norma “in caso di gravi inadempienze”. Le inadempienze allegate dalla parte resistente non possono ritenersi gravi, poiché la SI.ra , anche P_
se con un ritardo di alcune settimane, ha provveduto di sua sponte ad abbandonare
17 la casa coniugale in data 19 novembre 2024, pertanto, si ritiene di non dover applicare i provvedimenti di cui al richiamato art. 473 bis.39 c.p.c.
6.
La parte ricorrente chiede infine di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza presentata dalla SI.ra in data 5 dicembre 2024, con cui la SI.ra P_ P_ richiedeva la modifica dell'ordinanza, sostenendo che la stessa fosse viziata da errore, in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la memoria n. 473 bis,
17 co. 2 c.p.c. depositata né le istanze istruttorie avanzate.
La parte resistente, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, richiede che l'ordinanza venga, pertanto, modificata, e sia disposto al ricorrente di produrre tutte le buste paga relative agli anni 2023 e 2024, nonché gli estratti conto di tutti i rapporti bancari in essere in Romania per le ultime tre annualità e per gli ultimi due trimestri per quanto riguarda il conto corrente presso Intesa San Paolo.
In verità, ai sensi dell'art. 473 bis, co. 23 c.p.c., il giudice può revocare o modificare i provvedimenti temporanei e urgenti solo in presenza di due presupposti alternativi: «fatti sopravvenuti» o «nuovi accertamenti istruttori». Nel caso in esame, la contestazione riguarda, invece, la asserita mancata considerazione da parte del giudice della memoria depositata dalla resistente in data 01.07.2024. Pertanto, la parte ricorrente ha erroneamente scelto il rimedio della modifica dell'ordinanza, mentre, per contestare gli asseriti errori di valutazione compiuti dal giudice istruttore, la parte resistente avrebbe dovuto presentare un reclamo ai sensi dell'art. 473-bis, co. 24 c.p.c.
In definitiva, l'istanza in questione risulta inammissibile.
7.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, perché entrambe hanno visto accogliere solo in parte le rispettive pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, già dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra PT
18 e , contratto il 27.11.1999 a Moreni PT Controparte_1
(Romania), trascritto all'Ufficio di Stato civile del Comune di Moreni, Contea di
Dambovita, atto di matrimonio n. 120 del 27 novembre 1999 così dispone:
1) Assegna la casa familiare al marito perché vi viva con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente
2) pone a carico di , a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio, l'obbligo di versare a figlio stesso la somma di €
150,00 dal rilascio della casa familiare da parte della madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese generali come da Protocollo di questo
Tribunale,
3) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
la somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile dal P_
1.12.24, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat;
4) dichiara inammissibile l'istanza depositata in data 05.12.2024 dalla parte resistente;
5) dichiara inammissibili le restanti istanze istruttorie perché generiche e/o irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 18.2.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
19