Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7760
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Sentenza 19 maggio 2003

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs. CPS n. 233 del 1946, sotto il profilo della violazione dell'art. 108 Cost. per il preteso condizionamento conseguente alla prospettiva del reincarico al quale sarebbero soggetti i membri sanitari professionisti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo giurisdizionale di secondo grado, competente in ordine ai ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti, nonché per la dubbia indipendenza ed imparzialità dei componenti farmacisti che potrebbero essere portatori di un interesse personale configgente con quello dell'incolpato. Ed infatti, sotto il primo profilo, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, cui è demandata la designazione, anche ai fini della riconferma, dei sanitari professionisti membri della predetta Commissione, non è parte in senso sostanziale nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione stessa, di tal che non si configura alcuna situazione tale da escludere la indipendenza dei suoi membri. Sotto il secondo profilo, poi, per un verso, la presenza in seno alla Commissione di sanitari professionisti appartenenti alla stessa categoria professionale al quale appartiene l'incolpato è coessenziale alla previsione di una giurisdizione disciplinare domestica per gli appartenenti ad un ordine professionale; per l'altro, le situazioni di eventuale conflitto di interessi possono trovare adeguata soluzione mediante il rimedio della ricusazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7760
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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