Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs. CPS n. 233 del 1946, sotto il profilo della violazione dell'art. 108 Cost. per il preteso condizionamento conseguente alla prospettiva del reincarico al quale sarebbero soggetti i membri sanitari professionisti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo giurisdizionale di secondo grado, competente in ordine ai ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti, nonché per la dubbia indipendenza ed imparzialità dei componenti farmacisti che potrebbero essere portatori di un interesse personale configgente con quello dell'incolpato. Ed infatti, sotto il primo profilo, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, cui è demandata la designazione, anche ai fini della riconferma, dei sanitari professionisti membri della predetta Commissione, non è parte in senso sostanziale nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione stessa, di tal che non si configura alcuna situazione tale da escludere la indipendenza dei suoi membri. Sotto il secondo profilo, poi, per un verso, la presenza in seno alla Commissione di sanitari professionisti appartenenti alla stessa categoria professionale al quale appartiene l'incolpato è coessenziale alla previsione di una giurisdizione disciplinare domestica per gli appartenenti ad un ordine professionale; per l'altro, le situazioni di eventuale conflitto di interessi possono trovare adeguata soluzione mediante il rimedio della ricusazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7760 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RI NA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO SORRENTINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante dr. Giacomi Leopardi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
nonché
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimato -
avverso la decisione n. 181/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie di ROMA, emessa il 18/10/01 e depositata il 12/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Federico SORRENTINO;
udito l'Avvocato Giuseppe RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18.9.2000, il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma deliberava l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della Dott. M. CA IA contestandole la "violazione dell'obbligo deontologico che incombe al titolare e direttore di farmacia di attenersi scrupolosamente alle norme di legge e deontologiche che regolano gli orari di apertura e chiusura della farmacia, per aver tenuta aperta la farmacia di cui è titolare, sita in Roma, largo Cervinia n. 18, ed aver dispensato, o comunque aver consentito di dispensare medicinali durante le giornate di chiusura per riposo, in violazione dell'art. 119 T.U.LL.SS. e di quanto disposto dalla legge regionale n. 45 del 1980, così come modificata dalla legge n. 14 del 1993, in Roma nei giorni 9 e 16.4 e 28.5.2000.
Il giudizio disciplinare veniva definito con deliberazione del 18.1.2001, con la quale il Consiglio riconosceva la Dott. IA colpevole dei fatti contestati e le irrogava la sanzione della censura.
Avverso il provvedimento la Dott. IA proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La Commissione centrale, con decisione del 18.10.2001, respingeva il ricorso. Considerava: che l'atto di addebito conteneva il preciso riferimento al la violazione delle leggi regionali n. 45 del 1980 e n. 14 del 1993, dell'ordinanza sindacale n. 650 del 31.10.1994 e dell'art. 119 T.U.LL.SS., posta in essere dalla ricorrente con l'apertura al pubblico della farmacia in tre giorni festivi;
che il fatto contestato, peraltro ammesso dalla ricorrente, risultava da atti ufficiali della Azienda sanitaria locale e della Polizia municipale;
che la ricorrente aveva quindi violato precise disposizioni precettive in materia di apertura al pubblico della farmacia, non derogabili dalle singole farmacie;
che ne' il d.lgs. 31.3.1998 n. 144, attuativo della liberalizzazione degli orari e della riforma del commercio secondo le direttive europee, ne' l'art. 4, comma 4, della legge 15.3.1997 n. 59 potevano considerarsi modificativi della specifica competenza regionale in materia di farmacie, stante la natura di pubblico servizio riconosciuta alle stesse, comprovata dalla perdurante vigenza di un ordinamento normativo relativo alle piante organiche ed all'accesso per pubblico concorso alla titolarità delle farmacie.
Avverso la decisione la dott. IA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L'Ordine dei farmacisti di Roma ed il Ministero della salute hanno resistito con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. C.P.S. 13.9.1946 n. 233, in riferimento all'art. 108 Cost., sollevata dalla ricorrente con il ricorso e successivamente precisata con la memoria ed in sede di discussione nei termini seguenti.
La ricorrente, premesso che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è organo giurisdizionale speciale, e che i componenti di un organo di siffatta natura devono godere di una posizione giuridica che ne assicuri l'autonomia e l'indipendenza, sostiene che le norme istitutive della Commissione centrale non garantiscono il rispetto dei suddetti requisiti sotto un duplice profilo.
Osserva, in primo luogo, che, ai sensi del comma 4 del citato art. 17, i componenti "sanitari professionisti" della Commissione, designati dal Comitato centrale della Federazione Nazionale, restano in carica quattro anni e "possono essere riconfermati", ed afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la sola prospettiva del reincarico è idonea ad escludere l'indipendenza dei membri di un organo giurisdizionale (sent. n. 49/1968; n. 25/1976;
n. 353/2002).
Rileva, in secondo luogo, che è dubbia la posizione di indipendenza ed imparzialità dei componenti farmacisti, perché, per la loro qualità di appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale appartiene l'incolpato, potrebbero essere portatori di un interesse personale confliggente con quello dell'incolpato.
1.1. La questione è manifestamente infondata sotto entrambi i profili.
Per quanto concerne l'asserito condizionamento conseguente alla prospettiva del reincarico al quale sarebbero soggetti i membri "sanitari professionisti", va rilevato che essi sono designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, e che al medesimo organo deve ritenersi affidata la designazione per la riconferma. Ma il menzionato organo non è (a parte la marginale ipotesi, che nella specie comunque non ricorre, di provvedimenti disciplinari irrogati dal detto Comitato a componenti di un Consiglio dell'ordine, suscettivi di ricorso davanti alla Commissione) parte sostanziale nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione, di tal che non si configura la situazione sanzionata dalla Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 353/2002 (resa in riferimento alla composizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, sezione specializzata della Corte d'appello, nella quale ai giudici ordinari sono aggregati tre membri laici), con la quale ha ritenuto violati i requisiti della indipendenza ed imparzialità, sul rilievo che la riconferma nell'incarico è rimessa alla stessa pubblica amministrazione alla quale appartengono i tre membri laici, che, avuto riguardo alla materia trattata dai Tribunali regionali delle acque pubbliche, è, o può essere, parte sostanziale dei giudizi davanti a detto giudice.
Circa il secondo profilo, va rilevato, per un verso, che la presenza nella Commissione di "sanitari professionisti" appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale appartiene l'incolpato è coessenziale alla previsione di una giurisdizione disciplinare domestica per gli appartenenti ad un ordine professionale, e non può essere contestata, se non ponendo in discussione la stessa esistenza di una giurisdizione siffatta;
per altro verso, che le situazioni di eventuale conflitto di interessi possono trovare adeguata soluzione mediante il rimedio della ricusazione.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, difetto assoluto di motivazione ed omessa pronuncia, la ricorrente assume che, in base al principio stabilito dall'art. 2 c.p., il Consiglio non poteva irrogare una sanzione disciplinare per un fatto - il mancato rispetto dei turni di riposo - che il codice deontologico vigente al momento della decisione (approvato il 13.12.2000), a differenza di quello (approvato nel maggio del 1997) vigente al momento dell'accertamento della violazione, più non prevedeva come illecito disciplinare.
2.1. Il motivo non è fondato.
Non giova alla ricorrente invocare l'estensione alla materia disciplinare del principio penalistico della retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli.
A parte il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., il principio penalistico della retroattività delle leggi sopravvenute più favorevoli non è applicabile in materia di illeciti disciplinari a carico di professionisti (sent. n. 8587/2002; n. 5141/2001), e che l'indirizzo, formatosi in riferimento a sanzioni disciplinari per illeciti previsti da norme di legge, potrebbe essere esteso anche agli illeciti disciplinari configurati dal codice deontologico di una categoria professionale, e più non considerati tali dal codice deontologico successivamente adottato, è decisiva, ed esenta il Collegio dal pronunciarsi su tale punto, la considerazione che nella specie non si è verificata una ipotesi di successiva abolizione dell'illecito disciplinare originariamente contestato.
È vero che l'art. 13 del codice deontologico del 1997 prevedeva come specifica ipotesi di concorrenza sleale "il mancato rispetto delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo di ferie", mentre il codice deontologico del 2000, nell'art. 22, dove è ribadito il divieto di concorrenza sleale, più non menziona la ridetta ipotesi.
Ma alla dott. IA non è stata addebitata attività di concorrenza sleale, bensì violazione dell'obbligo deontologico di attenersi alle norme di legge che regolano l'attività della farmacia, e, tra queste, specificamente a quelle concernenti gli orari ed i turni di chiusura delle farmacie come disciplinati dalla legge della Regione Lazio n. 14 del 1993. 3. Il terzo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 31.3.1998 n. 114; della disciplina regionale in materia di commercio;
omessa pronuncia. Assume la ricorrente che immotivatamente il giudice disciplinare ha disatteso la tesi difensiva della dott. IA, secondo cui il d.lgs. n. 114 del 1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15.3.1997 n. 59), applicabile anche alle farmacie, avrebbe completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.
Deduce che la Commissione si è limitata ad affermare che il d.lgs. n. 114 del 1998 non può considerarsi modificativo della specifica competenza legislativa regionale in materia di farmacie, stante la natura di servizio pubblico riconosciuta alle stesse. Sostiene che la motivazione sul punto deve ritenersi del tutto assente, o comunque erronea in diritto.
Rileva, in proposito, che il d.lgs. 31.3.1998 n. 114, è applicabile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), anche ai farmacisti qualora non vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, ed ha liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, con conseguente caducazione della normativa regionale di cui alle leggi della Regione Lazio n. 45 del 1980 e n. 14 del 1993, la violazione delle quali era stata posta a fondamento dell'addebito.
Afferma, in subordine, che, ove si ritenesse che con il citato art. 4, comma 4, lettera a), il legislatore abbia inteso distinguere tra vendita di medicinali e di prodotti diversi, per limitare l'applicazione della nuova disciplina del commercio alla somministrazione, da parte del farmacista, dei soli prodotti diversi, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente per la vendita dei prodotti medicinali, nella specie il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo non essendo stato accertato se nelle domeniche in cui la farmacia era rimasta aperta fossero stati dispensati medicinali.
3.1. Il motivo è infondato.
La Commissione ha ritenuto accertati i fatti posti a fondamento dell'addebito, nel quale era contestata la somministrazione di medicinali durante le giornate di chiusura domenicale (v. pag. 2 della sentenza), per averli ammessi la ricorrente. E tale accertamento non è in questa sede sindacabile.
La violazione è stata quindi riferita all'inosservanza di norme sull'esercizio dell'attività farmaceutica in senso proprio. Esercizio che, per quanto concerne la disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle farmacie, la Commissione ha ritenuto soggetto alla legislazione regionale, con conseguente esclusione dell'incidenza del d.lgs. n. 114 del 1998 sulla disciplina del settore del commercio.
E tale decisione è corretta in punto di diritto. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, nel caso in esame non poteva assumere rilevanza il d.lgs. n. 114 del 1998, poiché la relativa disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma, 2, lettera a), può trovare applicazione, nei riguardi dei farmacisti, solo per l'attività commerciale di vendita di prodotti diversi dai medicinali. Per quanto concerne, invece, l'attività di vendita di prodotti farmaceutici, medicinali e presidi medicochirurgici, e cioè dell'attività che veniva in considerazione nella specie, la disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle farmacie resta quella dettata dalla legislazione regionale, come correttamente ritenuto dalla Commissione.
4. Il quarto motivo denuncia: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R.
5.4.1950 n. 221 e dei principi generali in materia di procedimento disciplinare;
violazione dell'art. 24 Cost. La ricorrente assume che tutto il procedimento si è svolto senza che all'interessata fossero mai precisate le norme che si assumevano violate.
4.1. Il motivo è inammissibile.
La censura è del tutto generica.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 100,00 per spese vive ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge in favore del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti di Roma, ed in Euro 2.000, 00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito in favore del Ministero della salute. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003