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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 14/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Bancari promossa
DA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
273, rappresentata e difesa dall'avv. Max Veronese del Foro di Biella giusta da delega su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, viale Bengasi n. 6-6/A
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Salis, per procura generale rilasciata in data
27.04.2022 dinanzi al Dott. - Notaio in Roma - registrata il 04.05.2022 n. Rep. Controparte_2
55418, dell'Avvocatura interna della società stessa, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso la ridetta Avvocatura interna, con sede in Torino, via Alfieri n. 10;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 le parti effettuavano la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina1 di 6 Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 20.2.2024, la sig. ha Parte_1 rappresentato in fatto le seguenti circostanze:
- di aver acquistato, in data 3.3.2001, due buoni postali fruttiferi a termine, serie AF n. 0622729013 e n.
0622729113, dell'importo di £ 5.000.000 (cinque milioni) ciascuno;
- che il BPF serie AF n. 0622729013 era cointestato al sig. mentre il BPF serie AF n. Persona_1
0622729113 era cointestato al sig. e al sig. Entrambi i BPF, inoltre, Persona_1 Persona_2 riportavano la clausola “PFR” ovvero “pari facoltà di rimborso”;
- di aver appreso, in data 19.5.2014, presso l'Ufficio Postale di Masserano, ove i ridetti buoni erano stati emessi, che il loro valore di rimborso di ciascun titolo sarebbe stato pari ad €. 3.373,11, “nettamente inferiore alle condizioni di rimborso previste sui BPF medesimi”, ossia €.7.746,85 (cfr. pag. 3 e doc. 2 ricorso);
- di aver adito l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Milano “affinché venisse accertato il diritto ad ottenere da il pagamento della somma di €.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) a titolo di interessi Controparte_1 nella misura riportata sui BPF Serie AF nr.0622729013 e nr.0622729113, entrambi emessi in data 03.03.01 e dell'importo di Lire 5.000.000 cadauno, oltre agli interessi legali sugli importi eventualmente maturati dalla data di scadenza dei BPF stessi (03.03.15)” (cfr. pag. 3 ricorso);
- che il procedimento così introdotto, nel quale si costituiva anche si concludeva Controparte_1 con la decisione n. 433/2016 del 20.1.2016, che accoglieva “la richiesta della ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni riportate sul retro dei titoli” (cfr. pag. 6 ricorso);
- che perdurava l'inadempimento di alla decisione anzidetta. Controparte_1
La ricorrente ha adito, quindi, l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Biella, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale nel merito: 1) accertato e dichiarato il diritto di credito della ricorrente alla corresponsione di: -
€.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) in sorte capitale;
- €.3.475,20 a titolo di rimborso delle spese legali per il giudizio arbitrale oltre alle anticipazioni e oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi sulla base dei rendimenti medi in buoni postali fruttiferi;
2) condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sedente a Roma (RM), Viale Europa n.190, P. IVA C.F. P.IVA_2
, previa consegna dei titoli, al pagamento di: - €.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) in sorte capitale;
- P.IVA_1
€.3.475,20 a titolo di rimborso delle spese legali per il giudizio arbitrale oltre alle anticipazioni e oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi sulla base dei rendimenti medi in buoni postali fruttiferi e/o interessi legali qualora superiori”.
Fissata con decreto del 28.2.2024 l'udienza del 16.4.2024 (successivamente rinviata al 2.7.2024), si è ritualmente costituita in giudizio rilevando, in particolare: Controparte_1
- di aver ottemperato spontaneamente alla decisione dell'ABF “emettendo a favore degli intestatari dei titoli due assegni postali pari ad € 3.748,17 ovvero quale differenza tra la serie AF e la Serie AA1. (doc. 03)” (cfr. pag. 4 comparsa);
pagina2 di 6 - che la ricorrente “in data 15.03.2016 […] ha rifiutato di portare all'incasso i (doc. 01 e Controparte_3
CP_ 02, fascicolo avversario;
doc. 06, pagina 6 e 8, fascicolo ” (cfr. pag. 4 comparsa);
- che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e della correlata procedura di mediazione, in conseguenza della determinazione assunta dalla Struttura Gestione Reclami Finanziari di , CP_1
“In data 02.04.2024 la Ricorrente ha percepito sia le somme portate dai buoni pari ad € 6.630,02, sia l'importo dell'assegno vidimato di € 7.476,34 (differenza della Serie AF pari ad € 7456,34 + € 20,00 rimborso spese Arbitro
Bancario Finanziario)” (cfr. pag. 5 comparsa). Conseguentemente, ha concluso Controparte_1 affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto all'avversaria domanda di rimborso delle spese legali sostenute per l'instaurazione del giudizio arbitrale, ha, invece, concluso per il rigetto, rilevando, in particolare, che: “[…] nei procedimenti davanti all'ABF non opera un automatismo della refusione delle spese legali in capo alla parte soccombente, in quanto la normativa che disciplina tali procedimenti esclude espressamente la presenza obbligatoria dell'avvocato; ciò a beneficio del cliente stesso che lo mette al riparo dal rischio, in caso di soccombenza, di dover rimborsare a sua volta le spese legali in favore dell'intermediario” (cfr. pag. 7 comparsa). Analoga conclusione ha proposto relativamente alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali sostenute per la procedura di mediazione.
All'udienza del 2.7.2025, il difensore della ricorrente, in primo luogo, ha confermato la circostanza che:
“in data 2.4.2024 la ricorrente ha percepito le seguenti somme: €. 6.630,02 ed €. 7.476,34 (comprensivo di €.20,00 a titolo di rimborso anticipazioni ABF)”, conseguentemente associandosi, quanto all'importo dovuto in linea capitale, alla domanda volta a far dichiarare la cessata materia del contendere. Invece, ha insistito: “per il riconoscimento degli interessi da quando dovuti e, cioè, dalla data della domanda davanti all'Arbitro Bancario
Finanziario da quantificarsi secondo i rendimenti medi in buoni postali fruttiferi o, in ogni caso, a titolo di interessi legali, oltre alle spese per il procedimento arbitrale, per la mediazione e per il presente giudizio”.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti.
Tutto ciò premesso, innanzitutto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento del diritto, in capo all'odierna ricorrente, alla corresponsione dell'importo in linea capitale di €. 15.493,71 (già accertato come dovuto dall'Arbitro
Bancario e Finanziario, Collegio di Milano in forza della decisione n. 433/2016 del 20.1.2016 – cfr. doc.
8 ricorso) e, conseguentemente, di conseguente condanna di al pagamento. Controparte_1
Relativamente a tali domande, infatti, l'interesse ad agire e a contraddire delle parti è venuto meno in corso di causa.
Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”. L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in pagina3 di 6 ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale.
Ciò precisato, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso dallo scrivente
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. da ultimo, Cass. civ., ord. n. 30251 del 30.10.2023).
Infatti, come riconosciuto da ambedue le parti, la ricorrente ha trovato soddisfazione alla pretesa sostanziale – come sopra delineata – azionata mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, ricevendo da la complessiva somma di €. 14.086,36 (pari alla somma di €.6.630,02 Controparte_1
e €.7.456,34, oltre al rimborso di €.20,00 per la procedura arbitrale ed al netto delle ritenute fiscali di legge, pari a complessivi €. 1.407,35).
Permane, invece, l'interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente alle altre domande svolte dalla ricorrente e relative – per un verso – alla mancata corresponsione sul suddetto importo in linea capitale: “della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a far data dalla domanda all'arbitro bancario fino al saldo avvenuto in data 24.04.2024”, nonché “degli ulteriori interessi legali maturati a far data dal 24.04.2024 fino all'effettivo soddisfo” (cfr. foglio precisazione conclusioni ricorrente, lett. a) e b)); e – per altro verso – alla condanna di “al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente per il procedimento Controparte_1 avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario per l'importo di €.3.475,20”, nonché di quelle sostenute “per il procedimento di mediazione avanti alla Camera di Commercio di Biella” (cfr. foglio precisazione conclusioni ricorrente, lett. c) e d)).
Quanto al primo ordine di domande di condanna al pagamento, si ritiene che le stesse siano solo in parte accoglibili.
Più precisamente, come sopra esposto, con la decisione n. 433/2016 assunta dall'ABF in data
20.1.2016, è sorto il credito dell'odierna ricorrente nei confronti di trattandosi di Controparte_1 obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, in caso di inadempimento o ritardato adempimento sono senza dubbio dovuti gli interessi cd. compensativi, da determinarsi al tasso legale, mentre – conformemente a quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – “la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art.
1224 cod. civ., comma 1, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi
pagina4 di 6 compensativi”( in tal senso, Cass. civ. sent. n. 12828 del 03/06/2009; conf. Cass. civ. sent. n. 15546 del
20/06/2013).
Non avendo parte ricorrente neppure allegato, prima ancora che provato, detto maggior danno, sulla somma determinata in linea capitale a seguito della decisione resa dall'ABF potranno essere riconosciuti solo gli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento al secondo ordine di domande di condanna al pagamento, occorre esaminarle separatamente:
- con riferimento alle spese legali sostenute dalla ricorrente relativamente al procedimento dinanzi all'ABF, la relativa domanda non è meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Per l'accesso a tale sistema non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Tale indicazione si ricava chiaramente dalla regolamentazione attuativa: nelle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, infatti, si afferma espressamente che il cliente può presentare ricorso “anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato”. Proprio in ragione di tale facoltatività, trattandosi, cioè, di spese che la parte sceglie liberamente di sostenere, deve esserne esclusa la ripetibilità in giudizio;
- con riferimento alle spese legali sostenute dalla ricorrente relativamente al procedimento di mediazione, ad avviso di chi scrive risulta determinante avere riguardo alle circostanze concrete che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Infatti, come documentalmente comprovato da , è CP_1 vero che la stessa ha inviato all'organismo di mediazione una comunicazione con la quale declinava l'invito a partecipare all'incontro di mediazione fissato, ma è altrettanto vero che nella medesima comunicazione, l'odierna resistente anticipava di essersi determinata a dare esecuzione alla decisione dell'ABF n. 433/2016 (“In ordine alla materia inerente l'istanza, si comunica che la cliente può contattare il Direttore dell'Ufficio postale di Masserano, già messo a conoscenza dell'iter di pagamento, onde ottenere la liquidazione di quanto disposto dal Collegio ABF con decisione n. 433/2016, che avverrà con assegno a lei intestato, previa consegna dei titoli in originale” – cfr. doc. 4 resistente).
Nel caso di specie, quindi, benché l'accordo non sia stata raggiunto propriamente nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto, ciononostante, nella sostanza, quest'ultimo ha senza dubbio assolto alla funzione che le è propria: pertanto, ad avviso di chi scrive, dalla valorizzazione dell'animus transigendi et conciliandi che ispira l'intera procedura non può che discendere la conseguenza per cui ciascuna delle parti sopporta in via definitiva le spese già anticipate (cioè le spese di avvio e di svolgimento del primo incontro, le eventuali spese di mediazione per gli incontri successivi al primo e le spese legali). La domanda proposta dalla ricorrente deve, pertanto, essere rigettata.
pagina5 di 6 Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, in considerazione del complessivo esito della lite, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni Parte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui alla parte motiva;
- accerta e dichiara come dovuti gli interessi legali sulla somma in linea capitale di €. 15.493,71 dal giorno della domanda dinanzi all'ABF fino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condanna
[...] in persona del l.r.p.t. al conseguente pagamento nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- rigetta tutte le altre domande di condanna proposte dalla ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 12.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Bancari promossa
DA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
273, rappresentata e difesa dall'avv. Max Veronese del Foro di Biella giusta da delega su foglio separato ed allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, viale Bengasi n. 6-6/A
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Salis, per procura generale rilasciata in data
27.04.2022 dinanzi al Dott. - Notaio in Roma - registrata il 04.05.2022 n. Rep. Controparte_2
55418, dell'Avvocatura interna della società stessa, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso la ridetta Avvocatura interna, con sede in Torino, via Alfieri n. 10;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 le parti effettuavano la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
pagina1 di 6 Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 20.2.2024, la sig. ha Parte_1 rappresentato in fatto le seguenti circostanze:
- di aver acquistato, in data 3.3.2001, due buoni postali fruttiferi a termine, serie AF n. 0622729013 e n.
0622729113, dell'importo di £ 5.000.000 (cinque milioni) ciascuno;
- che il BPF serie AF n. 0622729013 era cointestato al sig. mentre il BPF serie AF n. Persona_1
0622729113 era cointestato al sig. e al sig. Entrambi i BPF, inoltre, Persona_1 Persona_2 riportavano la clausola “PFR” ovvero “pari facoltà di rimborso”;
- di aver appreso, in data 19.5.2014, presso l'Ufficio Postale di Masserano, ove i ridetti buoni erano stati emessi, che il loro valore di rimborso di ciascun titolo sarebbe stato pari ad €. 3.373,11, “nettamente inferiore alle condizioni di rimborso previste sui BPF medesimi”, ossia €.7.746,85 (cfr. pag. 3 e doc. 2 ricorso);
- di aver adito l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Milano “affinché venisse accertato il diritto ad ottenere da il pagamento della somma di €.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) a titolo di interessi Controparte_1 nella misura riportata sui BPF Serie AF nr.0622729013 e nr.0622729113, entrambi emessi in data 03.03.01 e dell'importo di Lire 5.000.000 cadauno, oltre agli interessi legali sugli importi eventualmente maturati dalla data di scadenza dei BPF stessi (03.03.15)” (cfr. pag. 3 ricorso);
- che il procedimento così introdotto, nel quale si costituiva anche si concludeva Controparte_1 con la decisione n. 433/2016 del 20.1.2016, che accoglieva “la richiesta della ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni riportate sul retro dei titoli” (cfr. pag. 6 ricorso);
- che perdurava l'inadempimento di alla decisione anzidetta. Controparte_1
La ricorrente ha adito, quindi, l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Biella, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale nel merito: 1) accertato e dichiarato il diritto di credito della ricorrente alla corresponsione di: -
€.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) in sorte capitale;
- €.3.475,20 a titolo di rimborso delle spese legali per il giudizio arbitrale oltre alle anticipazioni e oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi sulla base dei rendimenti medi in buoni postali fruttiferi;
2) condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sedente a Roma (RM), Viale Europa n.190, P. IVA C.F. P.IVA_2
, previa consegna dei titoli, al pagamento di: - €.15.493,71 (pari a Lire 30.000.000) in sorte capitale;
- P.IVA_1
€.3.475,20 a titolo di rimborso delle spese legali per il giudizio arbitrale oltre alle anticipazioni e oltre rivalutazione monetaria e interessi da determinarsi sulla base dei rendimenti medi in buoni postali fruttiferi e/o interessi legali qualora superiori”.
Fissata con decreto del 28.2.2024 l'udienza del 16.4.2024 (successivamente rinviata al 2.7.2024), si è ritualmente costituita in giudizio rilevando, in particolare: Controparte_1
- di aver ottemperato spontaneamente alla decisione dell'ABF “emettendo a favore degli intestatari dei titoli due assegni postali pari ad € 3.748,17 ovvero quale differenza tra la serie AF e la Serie AA1. (doc. 03)” (cfr. pag. 4 comparsa);
pagina2 di 6 - che la ricorrente “in data 15.03.2016 […] ha rifiutato di portare all'incasso i (doc. 01 e Controparte_3
CP_ 02, fascicolo avversario;
doc. 06, pagina 6 e 8, fascicolo ” (cfr. pag. 4 comparsa);
- che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e della correlata procedura di mediazione, in conseguenza della determinazione assunta dalla Struttura Gestione Reclami Finanziari di , CP_1
“In data 02.04.2024 la Ricorrente ha percepito sia le somme portate dai buoni pari ad € 6.630,02, sia l'importo dell'assegno vidimato di € 7.476,34 (differenza della Serie AF pari ad € 7456,34 + € 20,00 rimborso spese Arbitro
Bancario Finanziario)” (cfr. pag. 5 comparsa). Conseguentemente, ha concluso Controparte_1 affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto all'avversaria domanda di rimborso delle spese legali sostenute per l'instaurazione del giudizio arbitrale, ha, invece, concluso per il rigetto, rilevando, in particolare, che: “[…] nei procedimenti davanti all'ABF non opera un automatismo della refusione delle spese legali in capo alla parte soccombente, in quanto la normativa che disciplina tali procedimenti esclude espressamente la presenza obbligatoria dell'avvocato; ciò a beneficio del cliente stesso che lo mette al riparo dal rischio, in caso di soccombenza, di dover rimborsare a sua volta le spese legali in favore dell'intermediario” (cfr. pag. 7 comparsa). Analoga conclusione ha proposto relativamente alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali sostenute per la procedura di mediazione.
All'udienza del 2.7.2025, il difensore della ricorrente, in primo luogo, ha confermato la circostanza che:
“in data 2.4.2024 la ricorrente ha percepito le seguenti somme: €. 6.630,02 ed €. 7.476,34 (comprensivo di €.20,00 a titolo di rimborso anticipazioni ABF)”, conseguentemente associandosi, quanto all'importo dovuto in linea capitale, alla domanda volta a far dichiarare la cessata materia del contendere. Invece, ha insistito: “per il riconoscimento degli interessi da quando dovuti e, cioè, dalla data della domanda davanti all'Arbitro Bancario
Finanziario da quantificarsi secondo i rendimenti medi in buoni postali fruttiferi o, in ogni caso, a titolo di interessi legali, oltre alle spese per il procedimento arbitrale, per la mediazione e per il presente giudizio”.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti.
Tutto ciò premesso, innanzitutto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di accertamento del diritto, in capo all'odierna ricorrente, alla corresponsione dell'importo in linea capitale di €. 15.493,71 (già accertato come dovuto dall'Arbitro
Bancario e Finanziario, Collegio di Milano in forza della decisione n. 433/2016 del 20.1.2016 – cfr. doc.
8 ricorso) e, conseguentemente, di conseguente condanna di al pagamento. Controparte_1
Relativamente a tali domande, infatti, l'interesse ad agire e a contraddire delle parti è venuto meno in corso di causa.
Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”. L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in pagina3 di 6 ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale.
Ciò precisato, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso dallo scrivente
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. da ultimo, Cass. civ., ord. n. 30251 del 30.10.2023).
Infatti, come riconosciuto da ambedue le parti, la ricorrente ha trovato soddisfazione alla pretesa sostanziale – come sopra delineata – azionata mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio, ricevendo da la complessiva somma di €. 14.086,36 (pari alla somma di €.6.630,02 Controparte_1
e €.7.456,34, oltre al rimborso di €.20,00 per la procedura arbitrale ed al netto delle ritenute fiscali di legge, pari a complessivi €. 1.407,35).
Permane, invece, l'interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente alle altre domande svolte dalla ricorrente e relative – per un verso – alla mancata corresponsione sul suddetto importo in linea capitale: “della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a far data dalla domanda all'arbitro bancario fino al saldo avvenuto in data 24.04.2024”, nonché “degli ulteriori interessi legali maturati a far data dal 24.04.2024 fino all'effettivo soddisfo” (cfr. foglio precisazione conclusioni ricorrente, lett. a) e b)); e – per altro verso – alla condanna di “al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente per il procedimento Controparte_1 avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario per l'importo di €.3.475,20”, nonché di quelle sostenute “per il procedimento di mediazione avanti alla Camera di Commercio di Biella” (cfr. foglio precisazione conclusioni ricorrente, lett. c) e d)).
Quanto al primo ordine di domande di condanna al pagamento, si ritiene che le stesse siano solo in parte accoglibili.
Più precisamente, come sopra esposto, con la decisione n. 433/2016 assunta dall'ABF in data
20.1.2016, è sorto il credito dell'odierna ricorrente nei confronti di trattandosi di Controparte_1 obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, in caso di inadempimento o ritardato adempimento sono senza dubbio dovuti gli interessi cd. compensativi, da determinarsi al tasso legale, mentre – conformemente a quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – “la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art.
1224 cod. civ., comma 1, rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi
pagina4 di 6 compensativi”( in tal senso, Cass. civ. sent. n. 12828 del 03/06/2009; conf. Cass. civ. sent. n. 15546 del
20/06/2013).
Non avendo parte ricorrente neppure allegato, prima ancora che provato, detto maggior danno, sulla somma determinata in linea capitale a seguito della decisione resa dall'ABF potranno essere riconosciuti solo gli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento al secondo ordine di domande di condanna al pagamento, occorre esaminarle separatamente:
- con riferimento alle spese legali sostenute dalla ricorrente relativamente al procedimento dinanzi all'ABF, la relativa domanda non è meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Per l'accesso a tale sistema non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Tale indicazione si ricava chiaramente dalla regolamentazione attuativa: nelle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, infatti, si afferma espressamente che il cliente può presentare ricorso “anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato”. Proprio in ragione di tale facoltatività, trattandosi, cioè, di spese che la parte sceglie liberamente di sostenere, deve esserne esclusa la ripetibilità in giudizio;
- con riferimento alle spese legali sostenute dalla ricorrente relativamente al procedimento di mediazione, ad avviso di chi scrive risulta determinante avere riguardo alle circostanze concrete che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Infatti, come documentalmente comprovato da , è CP_1 vero che la stessa ha inviato all'organismo di mediazione una comunicazione con la quale declinava l'invito a partecipare all'incontro di mediazione fissato, ma è altrettanto vero che nella medesima comunicazione, l'odierna resistente anticipava di essersi determinata a dare esecuzione alla decisione dell'ABF n. 433/2016 (“In ordine alla materia inerente l'istanza, si comunica che la cliente può contattare il Direttore dell'Ufficio postale di Masserano, già messo a conoscenza dell'iter di pagamento, onde ottenere la liquidazione di quanto disposto dal Collegio ABF con decisione n. 433/2016, che avverrà con assegno a lei intestato, previa consegna dei titoli in originale” – cfr. doc. 4 resistente).
Nel caso di specie, quindi, benché l'accordo non sia stata raggiunto propriamente nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto, ciononostante, nella sostanza, quest'ultimo ha senza dubbio assolto alla funzione che le è propria: pertanto, ad avviso di chi scrive, dalla valorizzazione dell'animus transigendi et conciliandi che ispira l'intera procedura non può che discendere la conseguenza per cui ciascuna delle parti sopporta in via definitiva le spese già anticipate (cioè le spese di avvio e di svolgimento del primo incontro, le eventuali spese di mediazione per gli incontri successivi al primo e le spese legali). La domanda proposta dalla ricorrente deve, pertanto, essere rigettata.
pagina5 di 6 Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, in considerazione del complessivo esito della lite, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni Parte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui alla parte motiva;
- accerta e dichiara come dovuti gli interessi legali sulla somma in linea capitale di €. 15.493,71 dal giorno della domanda dinanzi all'ABF fino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condanna
[...] in persona del l.r.p.t. al conseguente pagamento nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- rigetta tutte le altre domande di condanna proposte dalla ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 12.7.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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