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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 577/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cosenza, viale Degli Alimenan, n. 108, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Adamo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001519373000, notificata il 11.03.2022, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920060000445720000 e 13920070000130109000, relativo a pretese contributive IVS per gli anni 2003 e 2004. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis rejectis, così provvedere: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Si depositano i documenti di cui al fascicolo di parte”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di
2 entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Dalla documentazione versata in atti risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
13920060000445720000 sia avvenuta il 21.02.2006.
5. Relativamente alla cartella di pagamento n. 13920070000130109000: sebbene l'Ente previdenziale abbia chiesto al Concessionario di dare prova dell'avvenuta notifica, in atti non vi è alcunché.
6. Pertanto, stante anche l'assenza di prova della notifica al ricorrente di atti di pagamento, contenenti le cartelle suddette, nei termini di prescrizione imposti dalla legge, il ricorso deve essere accolto perché, fra la data di notifica della cartella di pagamento n.
13920060000445720000 (21.02.2006) e quella dell'intimazione di pagamento (11.03.2022) e la
3 data di riferimento del debito della cartella n. 13920070000130109000 (2004) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (11.03.2022) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione, a cui consegue l'estinzione delle pretese contributive.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso merita di essere accolto.
8. Le spese di lite sono compensate integralmente nei rapporti con e nella residua parte, CP_2 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione delle pretese riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, riportate dall'intimazione di pagamento impugnate in via principale per intervenuta prescrizione;
- compensa le spese nei rapporti con CP_2
- condanna , per la residua parte delle spese di lite, al pagamento delle spese di lite in CP_3 favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 3.000,00€, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 23/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Don Mottola, n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cosenza, viale Degli Alimenan, n. 108, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Adamo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001519373000, notificata il 11.03.2022, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920060000445720000 e 13920070000130109000, relativo a pretese contributive IVS per gli anni 2003 e 2004. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis rejectis, così provvedere: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. Si depositano i documenti di cui al fascicolo di parte”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di
2 entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Dalla documentazione versata in atti risulta che la notifica della cartella di pagamento n.
13920060000445720000 sia avvenuta il 21.02.2006.
5. Relativamente alla cartella di pagamento n. 13920070000130109000: sebbene l'Ente previdenziale abbia chiesto al Concessionario di dare prova dell'avvenuta notifica, in atti non vi è alcunché.
6. Pertanto, stante anche l'assenza di prova della notifica al ricorrente di atti di pagamento, contenenti le cartelle suddette, nei termini di prescrizione imposti dalla legge, il ricorso deve essere accolto perché, fra la data di notifica della cartella di pagamento n.
13920060000445720000 (21.02.2006) e quella dell'intimazione di pagamento (11.03.2022) e la
3 data di riferimento del debito della cartella n. 13920070000130109000 (2004) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (11.03.2022) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione, a cui consegue l'estinzione delle pretese contributive.
7. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso merita di essere accolto.
8. Le spese di lite sono compensate integralmente nei rapporti con e nella residua parte, CP_2 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione delle pretese riportate dalle cartelle di pagamento n. 13920060000445720000 e 13920070000130109000, riportate dall'intimazione di pagamento impugnate in via principale per intervenuta prescrizione;
- compensa le spese nei rapporti con CP_2
- condanna , per la residua parte delle spese di lite, al pagamento delle spese di lite in CP_3 favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 3.000,00€, oltre spese generali, IVA
e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 23/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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