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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di RR NU – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2427/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto
TRA nata il [...] a [...] e residente ivi Parte_1
.F.: e , nato il C.F._1 Parte_2 19.03.1972 a RR Annunzi i 4, (C.F.:
entrambi elettivamente domiciliati in RR NU (NA) C.F._2 o, n.11, presso lo studio dell'avv. Federica Iovane (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti ed C.F._3 llegata in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RR NU
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, riportandosi al ricorso e chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni ivi concordate ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e trascorsi sei mesi dall'udienza di prima comparizione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre alle condizioni concordate in ricorso. Il fascicolo in data 4 agosto 2025 è stato trasmesso al PM MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 4 dicembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario il 10 luglio 1996 in RR NU e che dalla suddetta unione nascevano tre figli, Per_1
(nata a [...] il [...]), (nato il 03.01.2
[...] Persona_2 lammare di Stabia) e (nato a [...]), tutti Persona_3 maggiorenni ed oramai economicamente indipendenti. L'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata, in ragione di divergenze caratteriali fra i coniugi, causando il venir meno dell'affectio coniugalis e rendendo impossibile la convivenza, di fatto già cessata. In riferimento alla casa coniugale, sita in RR NU al Vico Luna n. 14, di proprietà della madre del i coniugi concordavano che la stessa rimanesse in Pt_2 godimento a quest'ultimo, il quale vi avrebbe abitato unitamente ai figli ed Per_2
, come già di fatto accadeva all'attualità, avendo già provveduto l Per_3 Parte_1 rire altrove la propria residenza prelevando dalla casa coniugale i personali. I ricorrenti avevano, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fissata con decreto del 26 dicembre 2024 l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita per comune istanza delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 4 luglio 2025, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, divorziare alle medesime condizioni. Il Giudice delegato, quindi, con ordinanza del 4.08.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.; il fascicolo in data 4.08.2025 veniva trasmesso al Pm per le relative conclusioni.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata, non essendovi statuizioni accessorie.
In particolare, dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno precisato di essere economicamente indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento reciproco, e di aver già bonariamente provveduto alla divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale ed i propri effetti personali. Relativamente alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre del le parti hanno dato atto che la Pt_2 stessa resterà in godimento a quest'ultimo, il quale vi abita attualmente unitamente ai figli ed . Quanto ai figli della coppia, tutti maggiorenni, le parti Per_2 Per_3 hanno dedotto che gli stessi sono tutti economicamente indipendenti: la figlia Per_1 vive oramai con il compagno ed ha costituito un proprio nucleo familiare, mentre i figli ed sono occupati e vivono al Vico Luna n. 4 unitamente al Per_2 Per_3 padre.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.07.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da e , Parte_2 Parte_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata il [...] a Parte_1
RR NU (NA) (C.F.: e , nato il C.F._1 Parte_2 19.03.1972 a RR NU(NA) (C.F.: autorizzando gli C.F._2 stessi a vivere separatamente;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RR NU per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Stato Civile ) in conformità all'art 152 septies disp. att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo 149/2022 (atto n. 117, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1996 del predetto Comune);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
RR NU, camera di consiglio del 10 settembre 2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
TRA nata il [...] a [...] e residente ivi Parte_1
.F.: e , nato il C.F._1 Parte_2 19.03.1972 a RR Annunzi i 4, (C.F.:
entrambi elettivamente domiciliati in RR NU (NA) C.F._2 o, n.11, presso lo studio dell'avv. Federica Iovane (C.F.:
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti ed C.F._3 llegata in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RR NU
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, riportandosi al ricorso e chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni ivi concordate ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e trascorsi sei mesi dall'udienza di prima comparizione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre alle condizioni concordate in ricorso. Il fascicolo in data 4 agosto 2025 è stato trasmesso al PM MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 4 dicembre 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario il 10 luglio 1996 in RR NU e che dalla suddetta unione nascevano tre figli, Per_1
(nata a [...] il [...]), (nato il 03.01.2
[...] Persona_2 lammare di Stabia) e (nato a [...]), tutti Persona_3 maggiorenni ed oramai economicamente indipendenti. L'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era oramai irreversibilmente deteriorata, in ragione di divergenze caratteriali fra i coniugi, causando il venir meno dell'affectio coniugalis e rendendo impossibile la convivenza, di fatto già cessata. In riferimento alla casa coniugale, sita in RR NU al Vico Luna n. 14, di proprietà della madre del i coniugi concordavano che la stessa rimanesse in Pt_2 godimento a quest'ultimo, il quale vi avrebbe abitato unitamente ai figli ed Per_2
, come già di fatto accadeva all'attualità, avendo già provveduto l Per_3 Parte_1 rire altrove la propria residenza prelevando dalla casa coniugale i personali. I ricorrenti avevano, altresì, dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Fissata con decreto del 26 dicembre 2024 l'udienza del 15 luglio 2025, sostituita per comune istanza delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 4 luglio 2025, dichiarando di non volersi conciliare e ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti, divorziare alle medesime condizioni. Il Giudice delegato, quindi, con ordinanza del 4.08.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.; il fascicolo in data 4.08.2025 veniva trasmesso al Pm per le relative conclusioni.
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto:
“"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 47 3 -bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza
– oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata, non essendovi statuizioni accessorie.
In particolare, dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno precisato di essere economicamente indipendenti, nulla prevedendo a titolo di mantenimento reciproco, e di aver già bonariamente provveduto alla divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale ed i propri effetti personali. Relativamente alla casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre del le parti hanno dato atto che la Pt_2 stessa resterà in godimento a quest'ultimo, il quale vi abita attualmente unitamente ai figli ed . Quanto ai figli della coppia, tutti maggiorenni, le parti Per_2 Per_3 hanno dedotto che gli stessi sono tutti economicamente indipendenti: la figlia Per_1 vive oramai con il compagno ed ha costituito un proprio nucleo familiare, mentre i figli ed sono occupati e vivono al Vico Luna n. 4 unitamente al Per_2 Per_3 padre.
3. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della prima udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. del 15.07.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto da e , Parte_2 Parte_1 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata il [...] a Parte_1
RR NU (NA) (C.F.: e , nato il C.F._1 Parte_2 19.03.1972 a RR NU(NA) (C.F.: autorizzando gli C.F._2 stessi a vivere separatamente;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RR NU per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Stato Civile ) in conformità all'art 152 septies disp. att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo 149/2022 (atto n. 117, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1996 del predetto Comune);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
RR NU, camera di consiglio del 10 settembre 2025
il Giudice estensore il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5