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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 17898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile – Specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla, ha pronunciato, in nome del Popolo
Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 17898/2023, promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce
[...] P.IVA_1 all'atto di citazione, dagli Avv.ti Lorenzo Bonomo e Federico Luigi Rena, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Francesco Brioschi n. 56 ATTORI
CONTRO
(cf.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato stabilito Alioune Ndiaye, d'intesa con l'avv. Alvaro Lazzaroni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTOREA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare i comportamenti infedeli del sig. nei confronti di CP_1 [...]
e subiti (anche personalmente) dal socio _2 DA sig. ; per l'effetto condannare il socio accomandante sig. Parte_1 CP_1 all'esclusione coattiva e con effetto immediato dalla società _2
[...]
- Accertato e dichiarato che dal mese di gennaio 2020 (sino ad oggi) il sig. venendo meno CP_1 agli accordi tra soci, non ha esercitato più alcuna prestazione lavorativa a favore di
[...] ha poi costituito una nuova società chiamata _2
di (con sede in Milano, Via Val Caffaro 2) esercitando concorrenza CP_3 CP_4
pagina 1 di 11 sleale verso la società primogenita di cui era (ed è ancora socio) ed ha sviato parte della sua clientela, attesa la vicinanza delle due attività, condannare per l'effetto il sig. al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti e subendi da _2 dal socio DA (anche personalmente) sig. quantificati in euro 25.000,00, o Parte_1 nella somma diversa, anche maggiore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia da questo Illustrissimo Tribunale adito.
- Atteso l'esito della CTU a firma della Dott.ssa rigettare in quanto infondate, pretestuose e Per_1 non comprovate le richieste risarcitorie/ restitutorie avanzate dal sig. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre a spese di CTU integralmente a carico del convenuto. In via istruttoria Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. nonché si chiede di sentire in CP_1 qualità di teste: Sig. residente in [...]e la sig.ra residente in [...]
Milano sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che dal mese di gennaio del 2020 giungeva in Italia la moglie del socio DA sig.
sig.ra con il figlio di tre anni, e andavate a risiedere tutti presso Parte_1 Parte_4 l'abitazione sita in Milano, via Ortica 10. 2) Vero è che dal mese di gennaio 2020 la sig.ra intraprendeva con lei una relazione Parte_4 extraconiugale tutt'oggi in essere, durante la quale veniva concepita una bambina, Persona_2
, nata a [...] il [...].
[...]
3) Vero è che lei è il padre biologico di ( , nata a [...]_2 C.F._3 il 01/04/2023.
4) Vero è che dal mese di gennaio del 2020, sino ad oggi, il sig. ha lavorato da solo Parte_1 all'interno di senza alcun _2 supporto da parte sua come, invece, avveniva in passato, secondo i vostri accordi tra soci.
5) Vero è che l'attività chiamata di con sede in Milano Via Val Caffaro CP_3 CP_4
2, di cui Lei è titolare, è situata a poche centinaia di metri da _2
, come quest'ultima, consiste nella gestione di un Market che si occupa
[...] di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. 6) Vero è che all'atto della costituzione del _2
vi era da pagare alla precedente gestione ( l'importo di euro
[...] CP_5
50.000,00 per la cessione della precedente attività.
7) Vero è che della somma di euro 50.000,00, dovuta a (precedente gestione del CP_5 market), euro 19.000,00 venivano pagati dal sig. , euro 7.000,00 dal sig. ed euro CP_2 Tes_1
4.000,00 dal sig. CP_1
8) Vero è che non avendo a disposizione l'intera somma dovuta a (euro 50.000) i CP_5 signori e si accollavano debiti della precedente gestione per un importo Parte_1 CP_1 pari a euro 20.000,00, tutt'oggi dovuti (come da doc. 10 che si rammostra).
9) Vero è che il sig. in accordo con il socio era tenuto ad offrire CP_1 CP_2 prestazioni lavorative all'interno del Market ogni giorno, part time.
10) Vero è che il sig. in accordo con il socio dalla costituzione della CP_1 CP_2 società di cui è causa avrebbe percepito alcuni utili dalla società a fronte delle prestazioni lavorative offerte per il market.”.
PER IL CONVENUTO:
pagina 2 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
Nel merito:
- Rigettare integralmente le domande formulate dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi suesposti;
- Accertare e dichiarare illegittimità/invalidità e l'inefficacia estromissione di fatto del convenuto dal mese di gennaio 2020 da parte dell'attore , senza un valido motivo, per CP_1 Parte_1 tutti i motivi suesposti e conseguentemente condannare l'attore alla corresponsione allo stesso tutti i danni subiti che si quantificano nella somma minore di €10.500 o nella diversa somma di €42.500 oppure nella diversa e/o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
per tutti i motivi suesposti;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento in toto delle domande principali, senza rinunciare ad esse - Accertare e dichiarare l'insussistenza di concorrenza sleale dalla
con sede in via Val Caffaro, n. 2 Milano nei confronti della “ CP_3 [...] di , con sede in via Giovanni Amadeo, n. 29 Milano, per tutti i Parte_5 _2 motivi suesposti;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il diritto del socio alla corresponsione CP_1 delle quote di proprie competenze mensili risultanti della gestione dell'attività commerciali del negozio che il sig. non gli ha più versato dal mese di gennaio 2020 a tutt'oggi, che si Parte_1 quantificano nella minore somma di €10.500 o nella diversa somma di €42.500 oppure nella diversa e/o maggiore somma che si riterrà di giustizia alla luce dalle risultanze della documentazione contabile di “ , con la condanna dello stesso Parte_6 _2
, in qualità di socio DA a pagare al socio accomandante sig. tali CP_2 CP_1 somme, per tutti i motivi suesposti;
Inoltre, si chiede, comunque a Codesto tribunale adito la condanna dell'attore per lite temeraria ex. art 96 cpc, per tutti i motivi suesposti;
In via Istruttoria: - Ammettersi interrogatorio formale e per interpello dell'attore /del convenuto sulle circostanze di seguito indicati e precedute da “Vero che” nonché chiede da sentirsi anche ad eventuale prova contraria, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici e fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessari a seguito delle difese di quest'ultima con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ecc. 1.) Vero che” la costituzione dell'attività commerciale chiamata “ con sede in via Val CP_3
Caffario, 2 Milano è preesistente alla costituzione della nuova società Parte_5 di da parte del sig. e del socio , come da documenti di parte _2 CP_1 CP_2 convenuto che si rammostra (docc. da 2 a 5); 2.) “Vero che” al momento della costituzione della nuova società di Parte_5
il sig. lavorava già con regolare contratto di lavoro presso il _2 CP_1
Negozio con sede in via Val Caffario, 2 Milano, come da documenti di parte CP_3 convenuto che si rammostra (docc.2 a 6); 3.) “Vero che” sin dalla costituzione della ditta di Parte_5 _2
la gestione del negozio è stata lasciata di comune accordo tra i soci e interamente
[...] CP_1 CP_2 nelle mani di quest'ultimo; 4.) “Vero che” dalla costituzione della ditta Parte_6 _2 al mese di gennaio 2020 il sig. ha sempre versato al sig. le somme di competenza CP_2 CP_1
pagina 3 di 11 mensili risultando della gestione del negozio, previa la sottoscrizione del registro degli incassi per conferma che si chiede ordine di esibizione da parte dell'attore;
5.) “Vero che” dal mese di gennaio 2020 il sig. ha estromesso di fatto il sig. non CP_2 CP_1 versandogli più le somme di competenza mensili risultando della gestione del negozio;
6.) “Vero che” di comune accordo si è deciso che uno dei due soci ( o ) poteva fare la CP_1 CP_2 proposta di rilevare la quota di proprietà dell'altro socio versando la somma di €25.000 che è stata ritenuta la meta del valore stimato del negozio;
7.) “Vero che” dinnanzi alla proposta di di rilevare le quote di offrendo il pagamento CP_2 CP_1 di un acconto di €8.0000 e la rateazione mensile della rimanente somma di €17.000 fino al saldo, il sig. ha fatto la controproposta di rilevare le quote di proprietà del socio versando CP_1 CP_2 immediatamente l'intero prezzo in una unica soluzione;
8.) “Vero che” il sig. ha accettato tale proposta di ai fini della decisione della CP_2 CP_1 presente causa, in quanto anche non attinenti all'oggetto del giudizio di concorrenza sleale;
Per quanto riguarda il capitolo 2) è stato confermato dai documenti 4 e 5) di parte attrice nonché dei documenti 8, 9 e 10) di parte convenuto ed è pura congettura non suffragata da nessun riscontro probatorio ed è comunque irrilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto anche non attinente all'oggetto del giudizio;
Per quanto riguarda il capitolo 5) è oggetto di prova documentale;
Il capitolo 4.) è irrilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto anche non attinenti all'oggetto del giudizio di concorrenza sleale ed è smentito della documentazione (docc. 2 a 5) Test DNA: Si chiede sin d'ora che venga disposto il test di DNA sul sig. al fine di CP_2 comprovare che quest'ultimo risulta essere il padre biologico della propria figlia Persona_2
, per tutti i motivi suesposti,
[...] Ordine di esibizione: Si chiede a Codesto Tribunale adito, Ordine di esibizione, ai sensi dell'art 210 cpc, allo stesso sig. , in qualità di socio DA di tutti i registri contabili della Ditta CP_2
, al fine di quantificare i realizzi mensili Parte_5 _2 dell'attività commerciale del negozio, per tutti i motivi suesposti;
Consulenza Tecnica d'Ufficio: si chiede che a Codesto Tribunale adito che venga nominato un CTU al fine di valutare il valore di mercato della Ditta di “ di Parte_5 _2 CP_2
, ai fini della cessione, per tutti i motivi suesposti;
[...] in ogni caso condannare l'attore alla rifusione a favore del convenuto Parte_1 CP_1 delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore anticipatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le vicende processuali.
1).1 Con atto di citazione regolarmente notificato del 26 aprile 2023, il sig. (di seguito Parte_1 solo ”), sia in proprio sia in qualità di socio DA e quindi di legale rappresentante CP_2 di di (di seguito la “Società”), ha convenuto in _2 Parte_2 giudizio il socio accomandante (di seguito solo “ ), deducendo che: CP_1 CP_1
pagina 4 di 11 - l'11 settembre 2019 i due avevano costituito la Società, avente ad oggetto la gestione di un minimarket sito a Milano in via Giovanni Amadeo 29, che entrambi, alternandosi, presidiavano al fine di garantirne l'apertura per tutto il giorno (doc. 2 att.);
- i rapporti tra i due soci andavano ben oltre gli affari, essendo legati da amicizia e stima reciproca, al punto da decidere altresì di convivere presso un immobile condotto in locazione a Milano in via Ortica
n. 10;
- nel gennaio 2020 erano giunte in Italia dal Bangladesh la moglie di , e la CP_2 Parte_4 loro figlia, le quali erano andate a vivere insieme a quest'ultimo e al socio CP_1
- per tutto l'anno 2020 aveva assunto dei comportamenti ambigui e si era spesso assentato dal CP_1 lavoro, giustificandosi con l'intenzione di aiutare la moglie di ad ambientarsi nel nuovo Paese;
CP_2
- insospettito da questi atteggiamenti, un giorno del dicembre 2020 era rientrato a casa in CP_2
anticipo dal lavoro e aveva scoperto il socio e amico intento a consumare un rapporto sessuale CP_1
con la moglie;
Pt_4
- questo accadimento aveva condotto alla rottura definitiva dei rapporti: i) , citato in giudizio CP_2
dalla moglie al fine di ottenere la separazione (doc. 6 att.) e intraprendere una nuova relazione Pt_4 con – dal quale aveva altresì avuto una figlia (doc. 5 att.) – era stato costretto ad allontanarsi CP_1 dall'abitazione di via Ortica e a prendere in locazione un nuovo immobile in via Diacono;
ii) non CP_1
si era più recato presso il minimarket gestito dalla Società, causando una diminuzione dei ricavi e un notevole incremento dei debiti e al contempo, attraverso l'impresa individuale identificata con la ditta
, aveva intrapreso un'attività in concorrenza, consistente nella gestione di un altro CP_3
minimarket sito a poche centinaia di metri dalla sede operativa della Società (doc. 3 att.), alla quale aveva pure sviato una parte della clientela.
Esperito inutilmente un tentativo di mediazione (doc. 1 att.), l'attore ha agito dinanzi a questo
Tribunale domandando 1) l'esclusione di dalla Società e 2) la condanna di quest'ultimo al CP_1
risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza degli atti di concorrenza sleale da lui posti in essere, quantificati almeno in Euro 25.000,00.
1).2 Con comparsa di risposta del 20 luglio 2023 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il CP_1
rigetto delle domande attoree, deducendo che:
pagina 5 di 11 - egli aveva intrapreso la propria attività presso la ditta – di proprietà di CP_3 [...]
sorella dell'attore – sin dal 2012, prima in via di fatto e poi in qualità di dipendente, una volta Per_3
ottenuto regolare permesso di soggiorno in Italia;
- l'attività era stata da lui rilevata solo nel 2021, in seguito al trasferimento in Inghilterra della sorella di
; CP_2
- la costituzione della Società nel 2019 insieme all'attore era quindi avvenuta nella piena consapevolezza di quest'ultimo circa l'attività svolta da presso il minimarket della sorella, tanto è CP_1 vero che svolgeva in via esclusiva l'attività presso il minimarket di Spesa Sì, mentre in CP_2 CP_1
qualità di socio finanziatore, si limitava ad incassare con cadenza mensile gli utili, come risultanti dal rendiconto presentato da;
CP_2
- egli non ha né ha mai avuto alcuna relazione adulterina con la moglie di , il quale starebbe CP_2
cercando solo di precostituirsi degli elementi di prova a proprio favore da utilizzare nel giudizio di separazione con la moglie nonché di giustificare la mancata corresponsione degli utili prodotti dalla
Società in favore di sin dal gennaio 2020. CP_1
In riconvenzionale parte convenuta ha chiesto a) l'accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale e b) la condanna della Società al pagamento degli utili prodotti e non corrisposti, quantificati tra Euro
10.500,00 ed Euro 42.500,00.
Infine, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 96 c.p.c.
1).3 Nelle memorie di trattazione ex art 171-ter c.p.c., l'attore, in replica alle difese del convenuto, ha chiesto
- il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento degli utili in quanto, a partire dal covid, l'attività del minimarket è in perdita e quindi nulla spetterebbe comunque ad (docc. 10-11 CP_1
att.);
- il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto il comportamento processualmente scorretto è riferibile semmai allo stesso il quale non si è presentato al procedimento di mediazione. CP_1
1).4 All'esito del non riuscito tentativo di conciliazione tra le parti in prima udienza ex art. 183 c.p.c., il
Giudice ha nominato CTU la dott.ssa alla quale ha formulato il seguente quesito: “Il Persona_4
CTU, letti gli atti e i documenti, sentiti i consulenti di parte, acquisita la documentazione pubblica
pagina 6 di 11 eventualmente necessaria nonché quella contabile su accordo delle parti 1) analizzi i bilanci dal 2020 in poi della nonché la documentazione contabile della stessa, _2
prodotta in giudizio o acquisita dalle parti ed evidenzi la situazione relativa ai risultati della citata società negli anni, anche ai fini di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto;
2) riferisca, infine, ogni altro elemento utile ai fini della decisione adoperandosi per tentare la conciliazione della lite, in particolare verificando la possibile individuazione di un prezzo congruo per la cessione della quota”.
Terminate le operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha assegnato i termini per il deposito degli scritti conclusivi e ha fissato per l'8 aprile 2025 l'udienza finale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2) La domanda principale di esclusione.
In via principale l'attore chiede – in proprio – che venga disposta l'esclusione dell'altro socio CP_1
A fondamento della domanda egli pone due motivi: i) la presunta relazione adulterina intrattenuta dal convenuto con sua moglie , dalla quale sarebbe nata anche una figlia e ii) la circostanza che il Pt_4
convenuto, a partire dal gennaio 2020, non si sia più presentato a lavoro, omettendo di fornire il proprio contributo all'attività della Società.
Essendo la Società composta da soli due soci (i.e. l'attore e il convenuto), trova applicazione l'art. 2287, co. 3 c.c., che, per evidenti ragioni di opportunità, devolve la decisione sull'esclusione di un socio al Tribunale, adito su domanda dell'altro socio, mentre in caso di pluralità di soci la decisione è rimessa a questi ultimi, intervenendo il Tribunale solo in via successiva ed eventuale, a seguito dell'opposizione promossa dal socio escluso (art. 2287, co. 1 e 2 c.c.).
Osserva il Tribunale che l'intrattenere una relazione adulterina con la moglie dell'altro socio, quand'anche fosse vero, non è causa di esclusione da una società.
La disciplina codicistica delle società di persone contempla tre gruppi di cause di esclusione: i) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ii) il verificarsi di un evento che determina la sopravvenuta incapacità di agire del socio (e.g. interdizione, inabilitazione, dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata) e iii) il verificarsi di un evento relativo ai conferimenti (e.g. la sopravvenuta inidoneità del socio d'opera a svolgere l'attività che si è impegnato a svolgere in favore della società).
pagina 7 di 11 È evidente che il motivo dedotto dall'attore non è sussumibile in nessuna di queste fattispecie tipizzate dalla legge, considerato altresì che lo statuto sociale (doc. 4 att.) non contempla a carico dei soci un generico dovere di lealtà e di fedeltà nei rapporti personali.
chiede l'esclusione di anche in ragione del fatto che quest'ultimo non avesse più CP_2 CP_1
esercitato alcuna attività lavorativa in favore della Società a partire dal gennaio 2020. Tale circostanza, ove rilevante, rientrerebbe senz'altro nella causa di esclusione per gravi inadempienze agli obblighi imposti dalla legge o dal contratto di società. Si tratta tuttavia di capire se appunto la legge o l'atto costitutivo della Società impongano effettivamente ai soci di prestare la propria attività lavorativa in favore di quest'ultima.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba fornirsi risposta negativa.
- Da un lato, va evidenziato che dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell'attività della Società. In primo luogo, se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d'opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Inoltre, tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all'amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.
- Dall'altro, un obbligo di collaborazione nell'attività del minimarket non si rinviene dalla lettura dell'atto costitutivo della Società (doc. 4 att.).
Ne consegue che la domanda di esclusione è infondata e dev'essere quindi rigettata.
3) La domanda di condanna al risarcimento del danno.
L'attore – stavolta non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Società – formula in nome e per conto di quest'ultima anche una domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati almeno in 25.000,00 euro, derivanti dal compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto, sul presupposto che quest'ultimo prestasse la propria attività lavorativa presso un altro minimarket, denominato ”. CP_3
Anche questa domanda è infondata e non può quindi essere accolta, per almeno due ragioni.
pagina 8 di 11 In primo luogo, il divieto di concorrenza, imposto dall'art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio DA, come si desume chiaramente dal fatto che l'art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit1. È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale, che tuttavia nel caso di specie non risulta dal documento prodotto sub all. 4 conv.
Inoltre, sul punto il convenuto ha specificamente contestato l'allegazione attorea (art. 115 c.p.c.), confermando lo svolgimento di un'attività lavorativa presso il minimarket Bondon Grocery ma al contempo evidenziando come i) l'azienda fosse di proprietà della sorella di , il quale era quindi CP_2 pienamente consapevole della circostanza e in ogni caso che ii) l'esercizio di tale attività era anteriore rispetto alla costituzione della Società. Dunque, quand'anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l'art. 2301, co. 2 CP_1
c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l'insorgenza dell'obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza. Nel caso di specie, i) il convenuto ha provato che la propria attività lavorativa presso la ditta ” fosse antecedente rispetto alla costituzione CP_3
della Società (docc. 2 e 3 conv.), mentre ii) l'attore non ha provato la mancata conoscenza dello svolgimento di tale attività, che può certamente presumersi alla luce dei rapporti familiari con la titolare dell'impresa concorrente, essendo quest'ultima la sorella di . CP_2
4) La domanda riconvenzionale del convenuto.
In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto la condanna della Società al pagamento degli utili non corrisposti sin dal gennaio 2020.
La domanda è infondata e dev'essere pertanto rigettata.
Per le società di persone l'art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell'utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto2. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell'atto costitutivo.
Nel caso di specie, l'art. 10 dello statuto della Società prevede la ripartizione degli utili netti e delle perdite in proporzione alle quote di partecipazione, quindi in parti uguali, essendo e soci CP_1 CP_2
pro-pari quota.
Dalla consulenza tecnica svolta dalla dott.ssa è emerso che nel quadriennio 2019-2023 la Per_1 società ha riportato i) una perdita di Euro 2.013,04 nell'esercizio 2019, ii) una perdita di Euro
27.592,18 nell'esercizio 2020, iii) una perdita di Euro 13.559,98 nell'esercizio 2021, iv) un utile di
Euro 1.781,26 nell'esercizio 2022 e v) una perdita di Euro 2.011,77 nell'esercizio 2023.
Il CTU ha ripartito l'utile dell'esercizio 2022 in parti uguali tra i soci, mentre le perdite sono state poste integralmente a carico del socio DA , fatta eccezione per la perdita maturata CP_2 all'esito dell'esercizio 2019, pari ad Euro 2.013,04, di cui i) Euro 500,00 sono stati posti a carico del socio accomandante sul presupposto che quest'ultimo risponderebbe nei limiti del valore della CP_1
propria quota di partecipazione al capitale della società e ii) il residuo a carico del socio DA . Di conseguenza, sarebbe maturato in favore di il diritto a percepire un CP_2 CP_1
utile netto di Euro 390,63, derivanti dalla differenza tra la quota di utile prodotto nell'esercizio 2022
(Euro 890,63) e la perdita di Euro 500 relativa all'esercizio 2019, essendo questa l'unica che CP_1
dovrebbe sopportare in qualità di socio accomandante (v. pp 10 e 21 dell'elaborato peritale).
Il Tribunale non condivide i risultati cui è pervenuto il CTU, perché quest'ultimo sovrappone indebitamente i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Nel caso di specie le perdite devono essere ripartite tra i due soci in conformità al criterio previsto dal contratto di società, ossia in parti uguali, Come correttamente osservato in dottrina, inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Pertanto, nel caso di specie il socio accomandante non è titolare di alcun diritto all'utile, perché il CP_1 risultato positivo dell'esercizio 2022 non è affatto sufficiente a coprire le cospicue perdite verificatesi negli esercizi precedenti e in quello successivo.
pagina 10 di 11 5) Le spese processuali.
La soccombenza reciproca i) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (art. 92, co. 2 c.p.c.) e ii) implica l'assenza dei presupposti per la pronuncia di una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate da questo Giudice con decreto del 3 dicembre 2024, devono essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte dall'attore , sia in proprio sia in qualità Parte_1
di legale rappresentante di , _2
contro il convenuto . CP_6
II) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro la società CP_6
. _2
III) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
IV) PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del 3 dicembre 2024, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
NICOLA FASCILLA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. n. 10715 del 2016 e Cass. n. 11250 del 2016. 2 Cfr. ex multis Cass. n. 4454 del 1995. pagina 9 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile – Specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla, ha pronunciato, in nome del Popolo
Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 17898/2023, promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ) rappresentati e difesi, giusta procura in calce
[...] P.IVA_1 all'atto di citazione, dagli Avv.ti Lorenzo Bonomo e Federico Luigi Rena, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via Francesco Brioschi n. 56 ATTORI
CONTRO
(cf.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato stabilito Alioune Ndiaye, d'intesa con l'avv. Alvaro Lazzaroni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTOREA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare i comportamenti infedeli del sig. nei confronti di CP_1 [...]
e subiti (anche personalmente) dal socio _2 DA sig. ; per l'effetto condannare il socio accomandante sig. Parte_1 CP_1 all'esclusione coattiva e con effetto immediato dalla società _2
[...]
- Accertato e dichiarato che dal mese di gennaio 2020 (sino ad oggi) il sig. venendo meno CP_1 agli accordi tra soci, non ha esercitato più alcuna prestazione lavorativa a favore di
[...] ha poi costituito una nuova società chiamata _2
di (con sede in Milano, Via Val Caffaro 2) esercitando concorrenza CP_3 CP_4
pagina 1 di 11 sleale verso la società primogenita di cui era (ed è ancora socio) ed ha sviato parte della sua clientela, attesa la vicinanza delle due attività, condannare per l'effetto il sig. al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti e subendi da _2 dal socio DA (anche personalmente) sig. quantificati in euro 25.000,00, o Parte_1 nella somma diversa, anche maggiore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia da questo Illustrissimo Tribunale adito.
- Atteso l'esito della CTU a firma della Dott.ssa rigettare in quanto infondate, pretestuose e Per_1 non comprovate le richieste risarcitorie/ restitutorie avanzate dal sig. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre a spese di CTU integralmente a carico del convenuto. In via istruttoria Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. nonché si chiede di sentire in CP_1 qualità di teste: Sig. residente in [...]e la sig.ra residente in [...]
Milano sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che dal mese di gennaio del 2020 giungeva in Italia la moglie del socio DA sig.
sig.ra con il figlio di tre anni, e andavate a risiedere tutti presso Parte_1 Parte_4 l'abitazione sita in Milano, via Ortica 10. 2) Vero è che dal mese di gennaio 2020 la sig.ra intraprendeva con lei una relazione Parte_4 extraconiugale tutt'oggi in essere, durante la quale veniva concepita una bambina, Persona_2
, nata a [...] il [...].
[...]
3) Vero è che lei è il padre biologico di ( , nata a [...]_2 C.F._3 il 01/04/2023.
4) Vero è che dal mese di gennaio del 2020, sino ad oggi, il sig. ha lavorato da solo Parte_1 all'interno di senza alcun _2 supporto da parte sua come, invece, avveniva in passato, secondo i vostri accordi tra soci.
5) Vero è che l'attività chiamata di con sede in Milano Via Val Caffaro CP_3 CP_4
2, di cui Lei è titolare, è situata a poche centinaia di metri da _2
, come quest'ultima, consiste nella gestione di un Market che si occupa
[...] di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. 6) Vero è che all'atto della costituzione del _2
vi era da pagare alla precedente gestione ( l'importo di euro
[...] CP_5
50.000,00 per la cessione della precedente attività.
7) Vero è che della somma di euro 50.000,00, dovuta a (precedente gestione del CP_5 market), euro 19.000,00 venivano pagati dal sig. , euro 7.000,00 dal sig. ed euro CP_2 Tes_1
4.000,00 dal sig. CP_1
8) Vero è che non avendo a disposizione l'intera somma dovuta a (euro 50.000) i CP_5 signori e si accollavano debiti della precedente gestione per un importo Parte_1 CP_1 pari a euro 20.000,00, tutt'oggi dovuti (come da doc. 10 che si rammostra).
9) Vero è che il sig. in accordo con il socio era tenuto ad offrire CP_1 CP_2 prestazioni lavorative all'interno del Market ogni giorno, part time.
10) Vero è che il sig. in accordo con il socio dalla costituzione della CP_1 CP_2 società di cui è causa avrebbe percepito alcuni utili dalla società a fronte delle prestazioni lavorative offerte per il market.”.
PER IL CONVENUTO:
pagina 2 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
Nel merito:
- Rigettare integralmente le domande formulate dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi suesposti;
- Accertare e dichiarare illegittimità/invalidità e l'inefficacia estromissione di fatto del convenuto dal mese di gennaio 2020 da parte dell'attore , senza un valido motivo, per CP_1 Parte_1 tutti i motivi suesposti e conseguentemente condannare l'attore alla corresponsione allo stesso tutti i danni subiti che si quantificano nella somma minore di €10.500 o nella diversa somma di €42.500 oppure nella diversa e/o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
per tutti i motivi suesposti;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento in toto delle domande principali, senza rinunciare ad esse - Accertare e dichiarare l'insussistenza di concorrenza sleale dalla
con sede in via Val Caffaro, n. 2 Milano nei confronti della “ CP_3 [...] di , con sede in via Giovanni Amadeo, n. 29 Milano, per tutti i Parte_5 _2 motivi suesposti;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il diritto del socio alla corresponsione CP_1 delle quote di proprie competenze mensili risultanti della gestione dell'attività commerciali del negozio che il sig. non gli ha più versato dal mese di gennaio 2020 a tutt'oggi, che si Parte_1 quantificano nella minore somma di €10.500 o nella diversa somma di €42.500 oppure nella diversa e/o maggiore somma che si riterrà di giustizia alla luce dalle risultanze della documentazione contabile di “ , con la condanna dello stesso Parte_6 _2
, in qualità di socio DA a pagare al socio accomandante sig. tali CP_2 CP_1 somme, per tutti i motivi suesposti;
Inoltre, si chiede, comunque a Codesto tribunale adito la condanna dell'attore per lite temeraria ex. art 96 cpc, per tutti i motivi suesposti;
In via Istruttoria: - Ammettersi interrogatorio formale e per interpello dell'attore /del convenuto sulle circostanze di seguito indicati e precedute da “Vero che” nonché chiede da sentirsi anche ad eventuale prova contraria, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici e fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessari a seguito delle difese di quest'ultima con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ecc. 1.) Vero che” la costituzione dell'attività commerciale chiamata “ con sede in via Val CP_3
Caffario, 2 Milano è preesistente alla costituzione della nuova società Parte_5 di da parte del sig. e del socio , come da documenti di parte _2 CP_1 CP_2 convenuto che si rammostra (docc. da 2 a 5); 2.) “Vero che” al momento della costituzione della nuova società di Parte_5
il sig. lavorava già con regolare contratto di lavoro presso il _2 CP_1
Negozio con sede in via Val Caffario, 2 Milano, come da documenti di parte CP_3 convenuto che si rammostra (docc.2 a 6); 3.) “Vero che” sin dalla costituzione della ditta di Parte_5 _2
la gestione del negozio è stata lasciata di comune accordo tra i soci e interamente
[...] CP_1 CP_2 nelle mani di quest'ultimo; 4.) “Vero che” dalla costituzione della ditta Parte_6 _2 al mese di gennaio 2020 il sig. ha sempre versato al sig. le somme di competenza CP_2 CP_1
pagina 3 di 11 mensili risultando della gestione del negozio, previa la sottoscrizione del registro degli incassi per conferma che si chiede ordine di esibizione da parte dell'attore;
5.) “Vero che” dal mese di gennaio 2020 il sig. ha estromesso di fatto il sig. non CP_2 CP_1 versandogli più le somme di competenza mensili risultando della gestione del negozio;
6.) “Vero che” di comune accordo si è deciso che uno dei due soci ( o ) poteva fare la CP_1 CP_2 proposta di rilevare la quota di proprietà dell'altro socio versando la somma di €25.000 che è stata ritenuta la meta del valore stimato del negozio;
7.) “Vero che” dinnanzi alla proposta di di rilevare le quote di offrendo il pagamento CP_2 CP_1 di un acconto di €8.0000 e la rateazione mensile della rimanente somma di €17.000 fino al saldo, il sig. ha fatto la controproposta di rilevare le quote di proprietà del socio versando CP_1 CP_2 immediatamente l'intero prezzo in una unica soluzione;
8.) “Vero che” il sig. ha accettato tale proposta di ai fini della decisione della CP_2 CP_1 presente causa, in quanto anche non attinenti all'oggetto del giudizio di concorrenza sleale;
Per quanto riguarda il capitolo 2) è stato confermato dai documenti 4 e 5) di parte attrice nonché dei documenti 8, 9 e 10) di parte convenuto ed è pura congettura non suffragata da nessun riscontro probatorio ed è comunque irrilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto anche non attinente all'oggetto del giudizio;
Per quanto riguarda il capitolo 5) è oggetto di prova documentale;
Il capitolo 4.) è irrilevante ai fini della decisione della presente causa, in quanto anche non attinenti all'oggetto del giudizio di concorrenza sleale ed è smentito della documentazione (docc. 2 a 5) Test DNA: Si chiede sin d'ora che venga disposto il test di DNA sul sig. al fine di CP_2 comprovare che quest'ultimo risulta essere il padre biologico della propria figlia Persona_2
, per tutti i motivi suesposti,
[...] Ordine di esibizione: Si chiede a Codesto Tribunale adito, Ordine di esibizione, ai sensi dell'art 210 cpc, allo stesso sig. , in qualità di socio DA di tutti i registri contabili della Ditta CP_2
, al fine di quantificare i realizzi mensili Parte_5 _2 dell'attività commerciale del negozio, per tutti i motivi suesposti;
Consulenza Tecnica d'Ufficio: si chiede che a Codesto Tribunale adito che venga nominato un CTU al fine di valutare il valore di mercato della Ditta di “ di Parte_5 _2 CP_2
, ai fini della cessione, per tutti i motivi suesposti;
[...] in ogni caso condannare l'attore alla rifusione a favore del convenuto Parte_1 CP_1 delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio, con distrazione delle spese a favore del procuratore anticipatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le vicende processuali.
1).1 Con atto di citazione regolarmente notificato del 26 aprile 2023, il sig. (di seguito Parte_1 solo ”), sia in proprio sia in qualità di socio DA e quindi di legale rappresentante CP_2 di di (di seguito la “Società”), ha convenuto in _2 Parte_2 giudizio il socio accomandante (di seguito solo “ ), deducendo che: CP_1 CP_1
pagina 4 di 11 - l'11 settembre 2019 i due avevano costituito la Società, avente ad oggetto la gestione di un minimarket sito a Milano in via Giovanni Amadeo 29, che entrambi, alternandosi, presidiavano al fine di garantirne l'apertura per tutto il giorno (doc. 2 att.);
- i rapporti tra i due soci andavano ben oltre gli affari, essendo legati da amicizia e stima reciproca, al punto da decidere altresì di convivere presso un immobile condotto in locazione a Milano in via Ortica
n. 10;
- nel gennaio 2020 erano giunte in Italia dal Bangladesh la moglie di , e la CP_2 Parte_4 loro figlia, le quali erano andate a vivere insieme a quest'ultimo e al socio CP_1
- per tutto l'anno 2020 aveva assunto dei comportamenti ambigui e si era spesso assentato dal CP_1 lavoro, giustificandosi con l'intenzione di aiutare la moglie di ad ambientarsi nel nuovo Paese;
CP_2
- insospettito da questi atteggiamenti, un giorno del dicembre 2020 era rientrato a casa in CP_2
anticipo dal lavoro e aveva scoperto il socio e amico intento a consumare un rapporto sessuale CP_1
con la moglie;
Pt_4
- questo accadimento aveva condotto alla rottura definitiva dei rapporti: i) , citato in giudizio CP_2
dalla moglie al fine di ottenere la separazione (doc. 6 att.) e intraprendere una nuova relazione Pt_4 con – dal quale aveva altresì avuto una figlia (doc. 5 att.) – era stato costretto ad allontanarsi CP_1 dall'abitazione di via Ortica e a prendere in locazione un nuovo immobile in via Diacono;
ii) non CP_1
si era più recato presso il minimarket gestito dalla Società, causando una diminuzione dei ricavi e un notevole incremento dei debiti e al contempo, attraverso l'impresa individuale identificata con la ditta
, aveva intrapreso un'attività in concorrenza, consistente nella gestione di un altro CP_3
minimarket sito a poche centinaia di metri dalla sede operativa della Società (doc. 3 att.), alla quale aveva pure sviato una parte della clientela.
Esperito inutilmente un tentativo di mediazione (doc. 1 att.), l'attore ha agito dinanzi a questo
Tribunale domandando 1) l'esclusione di dalla Società e 2) la condanna di quest'ultimo al CP_1
risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza degli atti di concorrenza sleale da lui posti in essere, quantificati almeno in Euro 25.000,00.
1).2 Con comparsa di risposta del 20 luglio 2023 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il CP_1
rigetto delle domande attoree, deducendo che:
pagina 5 di 11 - egli aveva intrapreso la propria attività presso la ditta – di proprietà di CP_3 [...]
sorella dell'attore – sin dal 2012, prima in via di fatto e poi in qualità di dipendente, una volta Per_3
ottenuto regolare permesso di soggiorno in Italia;
- l'attività era stata da lui rilevata solo nel 2021, in seguito al trasferimento in Inghilterra della sorella di
; CP_2
- la costituzione della Società nel 2019 insieme all'attore era quindi avvenuta nella piena consapevolezza di quest'ultimo circa l'attività svolta da presso il minimarket della sorella, tanto è CP_1 vero che svolgeva in via esclusiva l'attività presso il minimarket di Spesa Sì, mentre in CP_2 CP_1
qualità di socio finanziatore, si limitava ad incassare con cadenza mensile gli utili, come risultanti dal rendiconto presentato da;
CP_2
- egli non ha né ha mai avuto alcuna relazione adulterina con la moglie di , il quale starebbe CP_2
cercando solo di precostituirsi degli elementi di prova a proprio favore da utilizzare nel giudizio di separazione con la moglie nonché di giustificare la mancata corresponsione degli utili prodotti dalla
Società in favore di sin dal gennaio 2020. CP_1
In riconvenzionale parte convenuta ha chiesto a) l'accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale e b) la condanna della Società al pagamento degli utili prodotti e non corrisposti, quantificati tra Euro
10.500,00 ed Euro 42.500,00.
Infine, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 96 c.p.c.
1).3 Nelle memorie di trattazione ex art 171-ter c.p.c., l'attore, in replica alle difese del convenuto, ha chiesto
- il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento degli utili in quanto, a partire dal covid, l'attività del minimarket è in perdita e quindi nulla spetterebbe comunque ad (docc. 10-11 CP_1
att.);
- il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., in quanto il comportamento processualmente scorretto è riferibile semmai allo stesso il quale non si è presentato al procedimento di mediazione. CP_1
1).4 All'esito del non riuscito tentativo di conciliazione tra le parti in prima udienza ex art. 183 c.p.c., il
Giudice ha nominato CTU la dott.ssa alla quale ha formulato il seguente quesito: “Il Persona_4
CTU, letti gli atti e i documenti, sentiti i consulenti di parte, acquisita la documentazione pubblica
pagina 6 di 11 eventualmente necessaria nonché quella contabile su accordo delle parti 1) analizzi i bilanci dal 2020 in poi della nonché la documentazione contabile della stessa, _2
prodotta in giudizio o acquisita dalle parti ed evidenzi la situazione relativa ai risultati della citata società negli anni, anche ai fini di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto;
2) riferisca, infine, ogni altro elemento utile ai fini della decisione adoperandosi per tentare la conciliazione della lite, in particolare verificando la possibile individuazione di un prezzo congruo per la cessione della quota”.
Terminate le operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha assegnato i termini per il deposito degli scritti conclusivi e ha fissato per l'8 aprile 2025 l'udienza finale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2) La domanda principale di esclusione.
In via principale l'attore chiede – in proprio – che venga disposta l'esclusione dell'altro socio CP_1
A fondamento della domanda egli pone due motivi: i) la presunta relazione adulterina intrattenuta dal convenuto con sua moglie , dalla quale sarebbe nata anche una figlia e ii) la circostanza che il Pt_4
convenuto, a partire dal gennaio 2020, non si sia più presentato a lavoro, omettendo di fornire il proprio contributo all'attività della Società.
Essendo la Società composta da soli due soci (i.e. l'attore e il convenuto), trova applicazione l'art. 2287, co. 3 c.c., che, per evidenti ragioni di opportunità, devolve la decisione sull'esclusione di un socio al Tribunale, adito su domanda dell'altro socio, mentre in caso di pluralità di soci la decisione è rimessa a questi ultimi, intervenendo il Tribunale solo in via successiva ed eventuale, a seguito dell'opposizione promossa dal socio escluso (art. 2287, co. 1 e 2 c.c.).
Osserva il Tribunale che l'intrattenere una relazione adulterina con la moglie dell'altro socio, quand'anche fosse vero, non è causa di esclusione da una società.
La disciplina codicistica delle società di persone contempla tre gruppi di cause di esclusione: i) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ii) il verificarsi di un evento che determina la sopravvenuta incapacità di agire del socio (e.g. interdizione, inabilitazione, dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata) e iii) il verificarsi di un evento relativo ai conferimenti (e.g. la sopravvenuta inidoneità del socio d'opera a svolgere l'attività che si è impegnato a svolgere in favore della società).
pagina 7 di 11 È evidente che il motivo dedotto dall'attore non è sussumibile in nessuna di queste fattispecie tipizzate dalla legge, considerato altresì che lo statuto sociale (doc. 4 att.) non contempla a carico dei soci un generico dovere di lealtà e di fedeltà nei rapporti personali.
chiede l'esclusione di anche in ragione del fatto che quest'ultimo non avesse più CP_2 CP_1
esercitato alcuna attività lavorativa in favore della Società a partire dal gennaio 2020. Tale circostanza, ove rilevante, rientrerebbe senz'altro nella causa di esclusione per gravi inadempienze agli obblighi imposti dalla legge o dal contratto di società. Si tratta tuttavia di capire se appunto la legge o l'atto costitutivo della Società impongano effettivamente ai soci di prestare la propria attività lavorativa in favore di quest'ultima.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba fornirsi risposta negativa.
- Da un lato, va evidenziato che dalla disciplina delle società di persone – nonostante lo spiccato tratto personalistico di queste ultime – non si desume la configurabilità in capo ai soci di un vero e proprio obbligo di prestare la propria collaborazione nell'attività della Società. In primo luogo, se così fosse, tutti i soci sarebbero tenuti (anche) ad un conferimento d'opera, che invece costituisce solo uno dei possibili contenuti che il conferimento può assumere. Inoltre, tale considerazione trova conferma nel fatto che in generale non tutti i soci devono necessariamente partecipare all'amministrazione: ciò è tanto più vero e addirittura indefettibile nelle s.a.s., dove la dicotomia tra soci accomandatari e soci accomandanti si riflette non solo nel regime di responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali ma anche nel ruolo e nei poteri gestori, sostanzialmente assenti in capo agli accomandanti.
- Dall'altro, un obbligo di collaborazione nell'attività del minimarket non si rinviene dalla lettura dell'atto costitutivo della Società (doc. 4 att.).
Ne consegue che la domanda di esclusione è infondata e dev'essere quindi rigettata.
3) La domanda di condanna al risarcimento del danno.
L'attore – stavolta non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Società – formula in nome e per conto di quest'ultima anche una domanda di condanna al risarcimento dei danni, quantificati almeno in 25.000,00 euro, derivanti dal compimento di atti di concorrenza sleale da parte del convenuto, sul presupposto che quest'ultimo prestasse la propria attività lavorativa presso un altro minimarket, denominato ”. CP_3
Anche questa domanda è infondata e non può quindi essere accolta, per almeno due ragioni.
pagina 8 di 11 In primo luogo, il divieto di concorrenza, imposto dall'art. 2301 c.c. a carico dei soci di s.n.c., nelle s.a.s. è applicabile esclusivamente al socio DA, come si desume chiaramente dal fatto che l'art. 2318 c.c. estende ai soli soci accomandatari i diritti e gli obblighi previsti per i soci di società in nome collettivo: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit1. È fatta salva la possibilità che per i soci accomandanti un divieto di concorrenza venga introdotto con apposita previsione del contratto sociale, che tuttavia nel caso di specie non risulta dal documento prodotto sub all. 4 conv.
Inoltre, sul punto il convenuto ha specificamente contestato l'allegazione attorea (art. 115 c.p.c.), confermando lo svolgimento di un'attività lavorativa presso il minimarket Bondon Grocery ma al contempo evidenziando come i) l'azienda fosse di proprietà della sorella di , il quale era quindi CP_2 pienamente consapevole della circostanza e in ogni caso che ii) l'esercizio di tale attività era anteriore rispetto alla costituzione della Società. Dunque, quand'anche fosse configurabile in capo al socio accomandante un divieto di concorrenza, troverebbe comunque applicazione l'art. 2301, co. 2 CP_1
c.c., secondo cui il consenso degli altri soci allo svolgimento di attività in concorrenza – che impedisce l'insorgenza dell'obbligazione negativa – si presume se tale attività era preesistente alla stipula del contratto sociale ed essi ne erano a conoscenza. Nel caso di specie, i) il convenuto ha provato che la propria attività lavorativa presso la ditta ” fosse antecedente rispetto alla costituzione CP_3
della Società (docc. 2 e 3 conv.), mentre ii) l'attore non ha provato la mancata conoscenza dello svolgimento di tale attività, che può certamente presumersi alla luce dei rapporti familiari con la titolare dell'impresa concorrente, essendo quest'ultima la sorella di . CP_2
4) La domanda riconvenzionale del convenuto.
In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto la condanna della Società al pagamento degli utili non corrisposti sin dal gennaio 2020.
La domanda è infondata e dev'essere pertanto rigettata.
Per le società di persone l'art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. A differenza dei soci di società di capitali, i soci di società di persone sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione dell'utile, che sorge a fronte della mera produzione di ricavi in misura maggiore rispetto ai costi, come accertato in sede di rendiconto2. Fermo il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), gli utili e le perdite sono ripartiti secondo le previsioni del contratto sociale. In mancanza, trovano applicazione i criteri legali suppletivi di ripartizione, secondo cui utili e perdite si presumono i) proporzionali ai conferimenti ovvero ii) uguali, se il valore dei conferimenti non è determinato nell'atto costitutivo.
Nel caso di specie, l'art. 10 dello statuto della Società prevede la ripartizione degli utili netti e delle perdite in proporzione alle quote di partecipazione, quindi in parti uguali, essendo e soci CP_1 CP_2
pro-pari quota.
Dalla consulenza tecnica svolta dalla dott.ssa è emerso che nel quadriennio 2019-2023 la Per_1 società ha riportato i) una perdita di Euro 2.013,04 nell'esercizio 2019, ii) una perdita di Euro
27.592,18 nell'esercizio 2020, iii) una perdita di Euro 13.559,98 nell'esercizio 2021, iv) un utile di
Euro 1.781,26 nell'esercizio 2022 e v) una perdita di Euro 2.011,77 nell'esercizio 2023.
Il CTU ha ripartito l'utile dell'esercizio 2022 in parti uguali tra i soci, mentre le perdite sono state poste integralmente a carico del socio DA , fatta eccezione per la perdita maturata CP_2 all'esito dell'esercizio 2019, pari ad Euro 2.013,04, di cui i) Euro 500,00 sono stati posti a carico del socio accomandante sul presupposto che quest'ultimo risponderebbe nei limiti del valore della CP_1
propria quota di partecipazione al capitale della società e ii) il residuo a carico del socio DA . Di conseguenza, sarebbe maturato in favore di il diritto a percepire un CP_2 CP_1
utile netto di Euro 390,63, derivanti dalla differenza tra la quota di utile prodotto nell'esercizio 2022
(Euro 890,63) e la perdita di Euro 500 relativa all'esercizio 2019, essendo questa l'unica che CP_1
dovrebbe sopportare in qualità di socio accomandante (v. pp 10 e 21 dell'elaborato peritale).
Il Tribunale non condivide i risultati cui è pervenuto il CTU, perché quest'ultimo sovrappone indebitamente i) la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, che riguarda i rapporti tra il socio e i creditori sociali e ii) la ripartizione delle perdite, che invece riguarda i rapporti tra socio e società. Nel caso di specie le perdite devono essere ripartite tra i due soci in conformità al criterio previsto dal contratto di società, ossia in parti uguali, Come correttamente osservato in dottrina, inoltre, prima dello scioglimento della società le perdite hanno un rilievo solo indiretto, perché impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Pertanto, nel caso di specie il socio accomandante non è titolare di alcun diritto all'utile, perché il CP_1 risultato positivo dell'esercizio 2022 non è affatto sufficiente a coprire le cospicue perdite verificatesi negli esercizi precedenti e in quello successivo.
pagina 10 di 11 5) Le spese processuali.
La soccombenza reciproca i) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (art. 92, co. 2 c.p.c.) e ii) implica l'assenza dei presupposti per la pronuncia di una condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate da questo Giudice con decreto del 3 dicembre 2024, devono essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
I) RIGETTA tutte le domande proposte dall'attore , sia in proprio sia in qualità Parte_1
di legale rappresentante di , _2
contro il convenuto . CP_6
II) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro la società CP_6
. _2
III) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
IV) PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del 3 dicembre 2024, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
NICOLA FASCILLA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. n. 10715 del 2016 e Cass. n. 11250 del 2016. 2 Cfr. ex multis Cass. n. 4454 del 1995. pagina 9 di 11