Decreto cautelare 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/11/2023, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 01751/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
-del decreto del Questore di -OMISSIS- emesso in data 24.3.2021 e notificato al ricorrente il 6.04.2021.
-di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Andrea Gana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza riconoscere neanche un permesso di soggiorno alternativo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del t.u. n. 286/1998.
Il suddetto provvedimento di revoca è fondato sui seguenti rilievi: -sentenza di -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, in data 28.4.2020, alla-OMISSIS- ed euro 21.000,00 di multa, per il delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p.; 73, commi I e IV, e 80, comma II, del D.P.R. 309/90, perché in concorso con altre due persone, deteneva presso un garage nella loro disponibilità -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS-, con l’aggravante dell’ingente quantitativo; - i precedenti -OMISSIS- del ricorrente, ossia la -OMISSIS- nel -OMISSIS- in cui era -OMISSIS-di cui agli artt. 110 CP, 73 c. 1 bis lett. a) e c. 5 DPR 309/90; 110 – 337 – 582 – 576 commi 1 e 5bis; - la crescente gravità dei fatti di reato commessi che ne consente di affermare la pericolosità sociale.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto: - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, 9, comma 4 e 7; della direttiva 2003/109/CE; la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere per motivazione carente e istruttoria contraddittoria. In estrema sintesi, il ricorrente ha contestato la valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura a suo carico in virtù di un automatismo con la sentenza di -OMISSIS- sopra ricordata, senza valorizzare adeguatamente il suo inserimento sociale e lavorativo, nonché le condizioni familiari.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile o infondato.
Con decreto del 30.6.2021 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare monocratica.
Con ordinanza del 8.9.2021, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris.
All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
È destituita di fondamento, infatti, ogni censura di parte ricorrente in ordine al provvedimento di rigetto impugnato: a ben vedere, la Questura di -OMISSIS-, mediante un provvedimento congruamente motivato, ha compiutamente e correttamente esercitato la propria discrezionalità, ritenendo che l’eventuale presenza sul territorio nazionale del ricorrente costituirebbe una minaccia per l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Tale accertamento, come è noto, deve trovare il proprio idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
La giurisprudenza ha, dunque, evidenziato che la revoca del permesso di soggiorno in esame deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’eventuale -OMISSIS- penale, ma su più elementi, e in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne -OMISSIS- riportate (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 437; id., Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 151; id., Sez. III 7 gennaio 2020, n. 123).
Applicando tali principi al caso in esame, emerge che l’Amministrazione ha adeguatamente motivato il provvedimento di diniego in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente (desumibile dalle condotte di assoluta gravità per le quali è stato --OMISSIS-) e alla sua complessiva situazione personale e lavorativa. Più nel dettaglio, come già osservato dal Collegio in sede di decisione sull’istanza cautelare, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi congrua sia in relazione ai profili di pericolosità del ricorrente, conseguente ai plurimi precedenti a suo carico (con particolare riferimento alla -OMISSIS- del 28.4.2020, che ha reso evidente la progressione criminosa e la commissione di fattispecie caratterizzate da un crescente disvalore), sia in ordine alla valutazione della complessiva situazione personale dell’interessato, sotto il profilo della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare (il ricorrente non ha costituito un proprio nucleo familiare) e lavorativo, giudizio che non risulta inficiato da profili di irragionevolezza, illogicità ovvero fondato su erronei presupposti di fatto. Si osserva, ulteriormente, che la -OMISSIS- da ultimo riportata è stata ritenuta espressione di un particolare disvalore sociale, in ragione della condotta posta in essere dal ricorrente e della pena inflitta, ed è stata valorizzata dall’Amministrazione nella comparazione con gli ulteriori elementi significativi ed attinenti essenzialmente all’inserimento lavorativo e alla frequenza scolastica da parte del ricorrente.
In questo quadro, la valutazione di pericolosità sociale effettuata dall’Amministrazione è stata ritenuta dirimente anche ai fini del mancato riconoscimento di un permesso di soggiorno alternativo ai sensi dell’art. 9, comma 9 del medesimo testo unico. Sul punto, l’Amministrazione ha adottato una determinazione esplicita fondata sul rilievo per il quale la pericolosità dimostrata dal ricorrente è da ritenersi prevalente su ogni altro fattore (legato al suo inserimento sociale e lavorativo) che in astratto potrebbe giustificare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
In base alle argomentazioni esposte, non si ravvisano elementi di criticità nel provvedimento impugnato che possano essere sintomatici di un non corretto esercizio della discrezionalità della Amministrazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.