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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.37704 /2023
Tra
( avv.DELL'ALPI SALVATORE , Riccardo FARANDA Pasquale Maria Parte_1
CRUPI )
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
( avv.AGROFOGLIO SIMONE , IPPOLITO STEFANIA )
Nonché
n persona del legale rapp.te p.t. ( avv. ALESSANDRO IZZO) Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha esposto : di aver lavorato come autista per SO.TRA.M. S.r.l. dal
17 gennaio 2008 al 31 marzo 2017, data in cui il suo contratto di lavoro è stato ceduto a che ha espressamente garantito i crediti vantati dal lavoratore nei Controparte_3 confronti della cedente;
che entrambe le società, in qualità di datore di lavoro, pur avendo trattenuto le quote di TFR dalla sua busta paga, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare non hanno effettuato i versamenti al fondo;
che con tre sentenze del Tribunale del Lavoro di Roma SO.TRA.M. S.r.l. e l'odierna convenuta sono state condannate al versamento degli arretrati, per un totale di € 18.121,19, ma non hanno ottemperato. Dedotto che in virtù della cessione del contratto di lavoro, il è tenuto CP_1
a corrispondere tali somme oltre a quelle non versate successivamente, ha chiesto di condannare al versamento a della somma di € Parte_2 Controparte_2
23.636,38, pari alla somma delle quote di TFR maturate durante il periodo di lavoro sia con
SO.TRA.M. S.r.l. che con o la somma maggiore o minore ritenuta di Parte_2 giustizia.
Si è costituita in giudizio eccependo : la violazione del principio del ne Parte_2 bis in idem, in quanto la maggior parte della somma richiesta (€ 13.945,27) riguarda un periodo in cui il ricorrente era dipendente di SO.TRA.M. S.r.l. e per il quale ha già ottenuto sentenze a lui favorevoli;
la competenza del Tribunale Fallimentare per le somme relative al periodo in cui era dipendente della SO.TRA.M. essendo la stessa attualmente in fallimento;
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto l'unico legittimato richiedere il versamento delle quote di TFR è il Fondo Tax Benefit New di
[...] ; la carenza di legittimazione passiva di per il periodo antecedente la CP_4 Pt_2 cessione.
Si è costituta in giudizio evidenziando che l'adesione del lavoratore al Controparte_2
Fondo Tax Benefit New si configura come una delegazione di pagamento e che, anche nell'eventualità di una condanna del datore di lavoro al pagamento delle quote di TFR in favore del Fondo , quest'ultimo non sarebbe comunque legittimato ad agire in sede esecutiva - essendo il mero destinatario del pagamento- in quanto il titolo esecutivo sarebbe intestato al lavoratore. Ha chiesto quindi di dichiarare che il diritto a far valere l'inadempimento nel versamento delle quote di TFR compete unicamente al lavoratore e specificare che la legittimazione ad agire in sede esecutiva spetta al lavoratore.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione. L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05); il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall'assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda. L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005). L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Pertanto, a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il Controparte_5 lavoratore è obbligato ad agire iure proprio, ma in funzione di una condanna a favore di terzo, che è appunto il Fondo di previdenza complementare, soggetto che per questo motivo deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. Al riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad agire del lavoratore - peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire- si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarita' della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, poiché a seguito dell'adesione -da parte del prestatore di lavoro- alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare ( per cui si rende necessaria ed indefettibile la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare). Deve pertanto riconoscersi la legittimazione in capo al prestatore di lavoro ex lege (d.lgs. 252/2005) ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare tutti i suoi interessi legati tanto alla previdenza complementare che all'accantonamento del TFR. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente sin dalla data di assunzione ha aderito al fondo di previdenza complementare (denominato Tax Benefit New) gestito dalla società
Va poi osservato che sentenza n. 7381/2023 il Tribunale di Roma Controparte_2 ha condannato la CO.TR.I scarl al pagamento della somma di € euro € 18121,19 a favore della pari alle quote di tfr maturate sino a luglio 2020 ( doc 5 in Controparte_2 atti ricorrente). Difetta pertanto l'interesse del lavoratore a richiedere una nuova pronuncia sul punto, essendo già munito di un valido titolo esecutivo. Nelle note sostitutive dell'udienza il ricorrente ha chiarito di avere “l'interesse …di adire nuovamente il Tribunale per ottenere l'accertamento dell'ammontare complessivo delle quote maturate fino al 31.10.2023… nel senso di aggiungere a quanto maturato e accertato nei precedenti giudizi quanto maturato successivamente e mai versato dalla società al fondo complementare” ed ha ridotto, sia pure in via subordinata, la domanda alla “somma di € 5515,19 quale differenza tra €23636.38 ( somma risultante dalla busta paga di ottobre 2023)- € 18121.19 somma/quote maturate fino a luglio 2020 ”. La domanda va , pertanto, va accolta limitatamente a tale importo.
L'accoglimento solo parziale giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite .
Pqm
Dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva/previdenziale presso il fondo Tax Benefit New gestito dalla Controparte_6
[...]
Condanna a versare al fondo Tax Benefit New gestito dalla Controparte_7 CP_2 la somma di euro 5515,19 quale quote di tfr maturate dal ricorrente dal 1.8.2020
[...]
e sino a ottobre 2023.
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna al pagamento del Parte_2 residuo che liquida in euro 800 oltre oneri di legge in favore del ricorrente ( con distrazione in favore dei procuratori antistatari) e di . Controparte_2
Il Giudice