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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1072/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 25 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo MANAUZZI ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Latina, Viale XXIV Maggio, n. 74;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- , rappresentato e difeso dall'avv. Piero TOMASELLI ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, Via Tiburtina, n. 191;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051c.c.
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 24 marzo 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 17 marzo 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 23 febbraio 2018 conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo: Controparte_2
a) il giorno 5.10.2016 alle ore 17.30 circa nel discendere i gradini dell'ultima rampa della scala “B”, del condominio in cui risiedeva a Latina in Via Isonzo al civico 125, scivolava, cadendo violentemente sugli stessi resi scivolosi dalla presenza di acqua e quindi finendo sul pavimento del piccolo androne antistante il portone d'uscita dello stabile. La caduta causava all'attrice nell'immediato, sofferenza acuta al ginocchio della gamba destra che la obbligava a far rientro a casa;
b) il 6.10.2016, permanendo una importante sintomatologia dolorosa, l'attrice, in quel momento a Pomezia (RM), suo abituale luogo di lavoro, si recava presso il Pronto
Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia, ove dopo essere stata sottoposta ad esami radiografici, le veniva diagnosticato un trauma distorsivo del ginocchio destro con edema, con una prognosi di giorni quattro s.c.. Stante il persistere della sintomatologia algica lo stesso giorno il medico curante le prescriveva visita specialistica ortopedica, per sospetta lesione legamentosa del ginocchio destro, risonanza magnetica e deambulazione senza carico con ausilio di “bastoni canadesi”;
c) il 7.10.2016 eseguiva RMN ginocchio destro dalla quale emergevano “rima di lesione del corno post del menisco esterno, fenomeni degenerativi del menisco interno, lesione lca di alto grado, rotula atteggiata in sovraccarico esterno ai gradi di flessione, condropatia delle superfici articolari femoro-patellari, impegno reattivo sinoviale peripatellare e anterlaterale con abbondante versamento nei recessi superiori”, con necessità di continuare nel riposo domiciliare senza carico, e con ausilio di bastoni canadesi. In data 4.11.2016 la visita ortopedica specialistica consigliava Fisio Kinesi Terapia per il quadricipite, graduale abbandono dei tutori, inizio carico sfiorante con ausilio dei canadesi, RMN di controllo a trenta giorni e prognosi di giorni trenta. Il 5.12.2016 l'attrice si sottoponeva a RMN del ginocchio destro “dal quale emergeva: “... lesione di secondo grado leg. collaterale int., meniscosi corno post, rottura parziale lca, lesione primo grado leg. collaterale est., condropatia femoro-tibiale mediale, distensione fluida nella borsa del tendine popliteo, versamento endoarticolare e nei recessi sup., edema spongiosa ossea piatio tibiale laterale, condilo femorale laterale e mediale, su base post contusiva....”. In data 7.12.2016 veniva emessa una prognosi di ulteriori giorni trenta di riposo e FKT ed il 13 gennaio 2017 ulteriori trenta giorni di riposo e cure
FKT. Successivamente in data 10.02.2017 al controllo specialistico l'attrice veniva giudicata clinicamente guarita con postumi invalidanti e con prescrizione di ginocchiera ortopedica;
d) la consulenza tecnica medico legale redatta dal dott. valutava le Persona_1 conseguenze dell'infortunio occorso all'attrice pari a: TTT 30 gg, ITP al 75% 20 gg,
ITP al 50% 30 gg, ITP al 25% 30 gg, IP del 9- 10%;
e) rimaneva priva di riscontri la richiesta di risarcimento danni inviata al CP_1
convenuto ed alla compagnia Cattolica di Assicurazione coprente la RCA del predetto condominio. Pertanto, con comunicazione del 16.10.2017, rimasta inevasa,
l'attrice invitava il condominio di a stipulare convenzione di CP_2
negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti della legge n. 162/2014;
f) la responsabilità oggettiva del attribuibile in virtù della sola relazione CP_1 materiale sussistente con le parti comuni dell'edificio, tra cui andavano annoverate ex art. 1117 c.c. scale e androne, e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. dovendo il rispondere come custode, dei danni che le parti di proprietà CP_1
comune arrecavano ai condomini o a terzi;
g) a causa delle lesioni subite, valutate come da perizia allegata, e tenuto conto delle spese mediche sopportate, l'attrice aveva subito un danno non inferiore ad €
25.638,71, secondo le tabelle in uso al Tribunale di Latina;
Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenuta la responsabilità del convenuto condominio ex art. 2051 c.c. in relazione ai fatti narrati, condannarlo al risarcimento integrale dei danni patiti dalla attrice in conseguenza del sinistro occorsole e di cui in premessa, nella misura di € 25.638,71 o in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal giorno dell'evento e sino al soddisfo.
Con comparsa del 14 maggio 2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) l'infondatezza della ricostruzione attorea della dinamica in quanto il giorno 5 ottobre 2016, alle ore 17:30, la SI.ra non scivolava e non cadeva sulle Parte_1 scale condominiali in al civico 125, nessuna persona aveva assistito alla CP_2
presunta caduta e l'attrice non aveva chiamato nessun in soccorso. Inoltre non era presente acqua sui gradini dell'ultima rampa della scala B del CP_1 convenuto la quale risultava illuminata e visibile. Infatti nessun condomino aveva riscontrato ciò e prima della data del presunto incidente nessuno aveva avvisato l'amministratore di tale circostanza. L'attrice abitava nel da Controparte_1 diversi anni e, pertanto, era a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile;
b) l'attrice si recava solo il 6 ottobre 2016, giorno successivo al sinistro per cui era causa, presso la casa di cura privata Sant'Anna Policlinico Città di Pomezia, a circa
50 km dalla propria abitazione. Oltre a ciò come risultava dal referto al momento dell'accettazione la SI.ra riferiva al medico di un incidente «in Parte_1 ambiente domestico», e non sulle scale condominiali. Il medico in servizio presso la casa di cura privata Sant'Anna Policlinico Città di Pomezia, in seguito ad accertamenti strumentali, poneva la diagnosi di «trauma distorsivo del ginocchio destro con edema», con una prognosi di appena quattro giorni;
c) in seguito alla richiesta di danni il convenuto rimetteva la gestione del CP_1 sinistro al proprio assicuratore per la R.C.T. che, dopo approfondita istruttoria, riteneva che la responsabilità dell'evento non era imputabile al proprio assicurato;
d) l'insussistenza e la non riconducibilità eziologica al sinistro per cui era causa delle lesioni e delle invalidità come genericamente prospettate nell'atto di citazione ed in più le modestissime lesioni derivate nell'evento per cui era causa, alla luce della prognosi di appena quattro giorni posta dal medico in servizio presso il Pronto
Soccorso, erano guarite in pochi giorni e senza alcuna conseguenza di carattere permanente;
e) la valutazione del danno biologico era formulata sulla base di errati presupposti medico-legali ed elementi di calcolo e la conseguente quantificazione era esagerata e non rispondente a corretti ed equi criteri liquidativi. Allo stesso modo vi era l'insussistenza e l'abnormità delle spese mediche, poiché esagerate e non compatibili e riferibili alle modestissime lesioni conseguite all'evento per cui era causa;
f) contestava la domanda di interessi e rivalutazione giacchè il credito risarcitorio per il danno aquiliano veniva di norma liquidato all'attualità, in particolar modo con riferimento al danno alla persona. Inoltre, anche il danno da ritardato adempimento non era mai in re ipsa ma parte attrice avrebbe dovuto dedurre quale provento finanziario avrebbe ritratto dalla somma, ove fosse stata tempestivamente pagata;
Concludeva pertanto chiedendo “Che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così decidere: - nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza le domande proposte dalla
SI.ra - in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere comunque la preponderante e concorsuale responsabilità della SI.ra per l'effetto, liquidare secondo giustizia i reali Parte_1 danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale e rigettare ogni diversa pretesa e domanda. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Richieste istruttorie Chiede ammettersi interrogatorio formale della SI.ra e, Parte_1 all'esito dell'interpello, prova testimoniale sulle circostanze di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (e),
(f), (g), (h), (i) e (j) della narrativa della presente comparsa, da intendersi qui trascritte parola per parola, epurate da valutazioni e giudizi e precedute dall'espressione «vero che». Con riserva di indicare i testi e con i testi indicati dall'attrice. Con salvezza di nuove e/o diverse e/o ulteriori richieste di prova nei modi e nei termini previsti dal codice di rito, anche all'esito della definitiva formulazione del thema decidendum.”
All'udienza del 5 giugno 2018 parte attrice si riportava all'atto di citazione e contestava l'avversa costituzione, in particolare avuto riguardo all'inciso “la sig.ra non Parte_1
scivolava e non cadeva sulle scale condominiali”, cfr. pag. 2 n. 1 lett. A della comparsa stante il contenuto diffamatorio dell'affermazione riportata partecipava che la sig.ra Pt_1
si riservava di inoltrare nei termini di legge querela per il reato di diffamazione nei
[...]
confronti degli autori. Parte attrice chiedeva poi la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI c c.p.c. Parte convenuta si riportava alle conclusioni anche istruttorie spiegate nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Rilevava con riferimento all'inciso di cui alla pag. 2 della comparsa che trattavasi di mera negazione di un fatto processuale il cui onere della prova incombeva esclusivamente sulla parte attrice, non potendo essere considerata in alcun modo diffamatorio, riservandosi peraltro ogni altra difesa sul punto.
Chiedeva inoltre l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati. Il Giudice rinviava all'udienza del 28.3.2019 assegnando i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 3 settembre 2018 parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale della sig.ra sulle Persona_2 seguenti circostanze:
1. Vero che il giorno 5.10.2016 alle ore 17.30 circa, la sig.ra Parte_1
nel discendere i gradini dell'ultima rampa della scala “B”, del condominio in cui risiede a
Latina in Via Isonzo al civico 125, scivolava, cadendo a terra violentemente per la presenza di acqua sul tratto finale di rampa percorso prima del piccolo androne antistante il portone d'uscita dello stabile? 2. Vero che nella caduta la sig.ra riportava un trauma al Parte_1
ginocchio della gamba destra? 3. Vero che a seguito della caduta e per il dolore insorto, localizzato al ginocchio della gamba destra, l'attrice era costretta a far rientro a casa? 4.
Vero che il 6.10.2016, giorno successivo l'infortunio, a causa del forte dolore, la sig.ra Pt_1
in quel momento a Pomezia (RM), suo abituale luogo di lavoro, si recava presso il
[...]
Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia? Chiedeva inoltre l'ammissione della CTU diretta a verificare e dunque ad individuare la natura e quantificare l'entità delle lesioni patite dalla sig.ra in occasione e a causa del sinistro oggetto del Parte_1
giudizio.
Con memorie 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 24 settembre 2018 parte convenuta eccepiva l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della SI.ra , in quanto Persona_2 figlia convivente della SI.ra e la conseguente nullità della testimonianza Parte_1
(eventualmente) resa ed opposizione alla prova testimoniale richiesta dall'attrice, poiché generica e, comunque, implicante valutazioni e giudizi non consentiti. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice, chiedeva ammettersi a prova contraria interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze: (l) vero che la
SI.ra è figlia della SI.ra (m) vero che la SI.ra è Persona_2 Parte_1 Persona_2
convivente della SI.ra (n) vero che la SI.ra non ha mai Parte_1 Parte_1 comunicato al convenuto, in persona del suo amministratore, la presenza di CP_1
testimoni al sinistro del 5 ottobre 2016; (o) vero che la SI.ra non ha mai Parte_1
comunicato alla Compagnia che assicura l'ente per la R.C.T., che ha gestito la pratica nella fase stragiudiziale, la presenza di testimoni al sinistro del 5 ottobre 2016; (p) vero che, nel corso dell'assemblea di condominio svolta il 12 marzo 2018, la SI.ra Parte_1
dichiarava che non era presente alcuna persona al sinistro del 5 ottobre 2016. Sempre nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla SI.ra Parte_1
chiedeva l'ammissione della prova contraria alla prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) e (k) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta, epurate da valutazioni e giudizi e precedute dall'espressione «vero che», nonché sulle circostanze di cui alle lettere (l), (m), (n), (o) e (p) della presente memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3), c.p.c.. Indicava a testi: ; Testimone_1 Tes_2
; ; . Prestava opposizione
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
all'ammissione della C.T.U.
All'udienza del 28 marzo parte attrice si riportava alle proprie memorie istruttorie e chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati. Contestava le avverse deduzioni prive di fondamento giuridico e si opponeva all'ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata siccome totalmente inconferente rispetto alla materia del contendere e tenuto conto dell'onere probatorio incombente su parte convenuta in tema di responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. Parte convenuta si riportava a tutti gli scritti difensivi ed alle memorie ex art. 183 VI c c.p.c. in atti chiedendo l'ammissione delle prove orali di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Reiterava l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della . Persona_2
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale attorea chiedeva l'ammissione alla prova contraria come da memoria ex, art. 183 Vi c c.p.c. n.
3. Chiedeva il rigetto della ctu chiesta dall'attrice. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 11 aprile 2019 il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.3.2019; ammetteva l'interrogatorio formale deferito all'attrice Pt_1
chiesto da parte convenuta nella memoria di cui all'art. 183 VI comma, n. 3 c.p.c.,
[...]
limitatamente ai capi f , g, mentre non l'ammetteva sui capi a,b,c,d,e, in quanto aventi ad oggetto circostanze negative;
g incontestato, h,k documentale, j genericamente formulato;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., sui capi 1), 2),3),4) epurati da espressioni valutative non demandabili a testi;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale diretta articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., sul capo f, non ammetteva i capi a,b,c,d,e, in quanto aventi ad oggetto circostanze negative, g incontestato, h,k documentali, j genericamente formulato.; riservava all'esito della prova orale ogni decisione sulla chiesta
CTU; rinviava per l'escussione di un teste per parte nonché per il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferito a all'udienza del 6.2.2020 Parte_1
All'udienza del 6 febbraio 2020 veniva escusso il primo testimone che dichiarava: “sono nata a [...] il [...] di professione impiegata ( identificata con Persona_2
patente rilasciata prefettura di latina in corso di validità) ho rapporti di NumeroD_1 parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono figlia dell'attrice . Sui capitoli della memoria istruttoria dichiarava: capitolo 1 : è vero Parte_1
quanto mi si chiede;
capitolo 2: è vero quanto mi si chiede capitolo 3 : è vero quanto mi si chiede capitolo 4: è vero quanto mi si chiede. ADR ho assistito alla caduta perché ero dietro mia madre perché stavamo uscendo insieme di casa. Dopo la caduta ho notato che le scale erano bagnate. Non so perché le scale fossero bagnate. Escludo che possa essere stata la ditta che si occupa della pulizia delle scale perché il fatto è accaduto di pomeriggio e le pulizie vengono fatte la mattina presto. Le scale sono illuminate dalla luce del giorno o dalla luce artificiale che deve essere attivata con l'interruttore. Le scale sono ordinariamente poco illuminate dalla luce del giorno perché c 'è soltanto una finestra alle spalle di piccole dimensioni. Inoltre c'è la luce che proviene dal portone di uscita dal palazzo. Se la luce non è sufficiente accendiamo quella artificiale con l'interruttore. Era presente quindi l'attrice (identificata con C.I. n. in corso di Parte_1 Numero_1 validità) che accettava di rendere interrogatorio formale Capitolo : F) della comparsa di costituzione risposta: le scale sono sufficientemente illuminate se si accende la luce artificiale. In caso contrario, cioè se non si accende la luce, abbastanza illuminate dalla luce che proviene dalle spalle scendendo dalle scale. A domanda del giudice: non so se all'assemblea dei condomini qualcuno abbia mai posto il problema dell'illuminazione delle scale. Io non l'ho mai posto. Veniva quindi sentito il teste di parte convenuta nata a [...] il [...] residente in [...] Testimone_1
Latina. Che prestava il Giuramento di rito. Non ho rapporti con le parti, Mia madre e condomina del Condominio di Via Isonzo 125. Io abito da altra parte. Capitolo F) non so se il pomeriggio del 5 ottobre 2016 alle ore 17.30 sull'ultima rampa della scala B del convenuto ci fosse luce e piena visibilità. A domanda del Giudice: se non si CP_1 accende la luce artificiale ci possono essere problemi di visibilità. Se si accende la luce si vede bene. È capitato raramente che qualche lampadina non funzionasse. Nulla però posso riferire sul giorno dell'incidente. Parte attrice insisteva per l 'ammissione della richiesta CTU medico legale. Parte convenuta chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte attrice chiedeva termine per note per meglio dedurre in ordine alla necessità di dedurre circa il ricorso alla CTU medico legali di ufficio. Parte convenuta si opponeva. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto che la richiesta di parte attrice di disporre CTU medico legale appariva superflua ai fini del decidere e così, conseguentemente, la richiesta di termine per note, ritenuto che la causa appariva matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni al 29 settembre 2020
Con ordinanza del 15 luglio 2020 il Giudice, visto il ruolo dell'udienza del 29 settembre
2020 di oltre 15 cause, considerato che per la causa veniva disposta la precisazione delle conclusioni;
rilevato che alla predetta udienza, stante l'anno di iscrizione, non poteva essere assunta in decisione pendendo sul ruolo cause di più antica iscrizione in fase decisoria differiva la causa all'udienza del 1 giugno 2021 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22 marzo 2021 il Giudice, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 considerato che l'udienza fissata per il giorno 1 giugno 2021 prevedeva attività per cui non era richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ne disponeva la trattazione in modalità telematica.
Con note di trattazione del 24 maggio 2021 parte convenuta ribadiva quanto già dedotto.
Con note di trattazione del 27 maggio 2021 parte attrice insisteva previa revoca del provvedimento assunto dal Tribunale di Latina a scioglimento della riserva del 6 febbraio
2020, per l'ammissione della richiesta CTU medico legale e ribadiva quanto dedotto.
Con ordinanza del 25 marzo 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 24 marzo 2025 e da parte convenuta in data 17 marzo 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisone.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 26 maggio 2025 così concludendo : “Si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, in accoglimento delle istanze tutte e di cui alle conclusioni rassegnate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da ultimo in data 24.03.2025, per l'udienza del 25.03.2025, ritenuto responsabile il Controparte_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannarlo al risarcimento dei danni tutti
[...] subiti dall'attrice nella misura meglio specificata nel presente atto e di cui immediatamente sopra sub (i) o alternativamente sub (ii) oppure diversamente in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione nonché spese legali secondo D.M. n. 55/2014 e successive modifiche”.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 13 giugno 2025 ribadendo le proprie difese ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 23 maggio 2025 così concludendo: “il , per mezzo del sottoscritto procuratore, si riporta a Controparte_4
tutte le difese spiegate negli atti e nei verbali di causa e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:- accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, qui di seguito integralmente trascritte: «- nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza le domande proposte dalla SI.ra - in estremo subordine e salvo gravame, Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere comunque la preponderante e concorsuale responsabilità della SI.ra per l'effetto, Parte_1 liquidare secondo giustizia i reali danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale e rigettare ogni diversa pretesa e domanda. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfaitario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge». Il convenuto dichiara di non accettare il CP_1 contraddittorio su domande nuove e/o mutate, impugnando e contestando anche in questa sede ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione, richiesta e produzione”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 13 giugno 2025 riportandosi alle difese spiegate e alle conclusioni rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Giova premettere come nel caso di specie non sussistano i requisiti previsti dalla disciplina invocata ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia. Invero in base a tale normativa intanto si può rinvenire una responsabilità di parte convenuta in quanto la parte attrice dimostri che la sua caduta sia dipesa dalla res custodita –nel caso di specie la scalinata del CP_1
convenuto posta in prossimità dell'androne- residuando in capo al l'onere di CP_1 provare l'esistenza di un fattore estraneo che per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità -cioè il caso fortuito- in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. (cfr. Cass.n.11016/11). Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità.
Nel sinistro per cui è causa vi è una lacunosa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi, tenendo presente che la presenza d'acqua sulle scale non risulta sufficientemente provata atteso che tale circostanza viene evidenziata dalla sola teste legata all'attrice Per_2
da uno stretto rapporto familiare e neppure essa viene evidenziata dalle fotografie allegate da parte attrice.
Tale carenza probatoria non consente pertanto di ritenere dimostrata l'asserita presenza di acqua causativa della caduta.
Oltre a ciò non risulta provata neppure la mancata visibilità e l'assenza di luce sulla rampa di scale atteso che la teste afferma “Le scale sono illuminate dalla luce del giorno o dalla Per_2
luce artificiale che deve essere attivata con l 'interruttore. Le scale sono ordinariamente poco illuminate dalla luce del giorno perché c 'è soltanto una finestra alle spalle di piccole dimensioni.
Inoltre c 'è la luce che proviene dal portone di uscita dal palazzo. Se la luce non è sufficiente accendiamo quella artificiale con l'interruttore” mentre l'attrice in merito al Capitolo F) della comparsa di costituzione risponde: “le scale sono sufficientemente illuminate se si accende la luce artificiale. In caso contrario, cioè se non si accende la luce, abbastanza illuminate dalla luce che proviene dalle spalle scendendo dalle scale .”
Dunque le dichiarazioni rese dalla teste e dall'attrice sono confliggenti in quanto la Per_2
prima sostiene che le scale siano poco illuminate dalla luce del giorno a causa della finestra alle spalle di piccole dimensioni nonostante la presenza di una luce proveniente dal portone di uscita del palazzo mentre la seconda sostiene che esse siano “abbastanza illuminate” dalla finestra alle spalle.
Entrambe invece sostengono che la luce sia sufficiente accendendo quella artificiale con l'interruttore. Allo stesso modo la teste afferma che in presenza di luce Testimone_1
artificiale non vi sono problemi di visibilità. Oltre a ciò sia questa che l'attrice affermano che non vi fossero problemi all'impianto di illuminazione delle scale.
Tuttavia sul punto è necessario considerare che nell'orario in cui è stato ricondotto temporalmente l'incidente e cioè le 17:30 del 5 ottobre 2016 era ancora giorno e infatti le fotografie allegate da parte attrice che ritraggono lo stato dei luoghi mostrano come le scale fossero illuminate dalla luce proveniente dal portone d'uscita.
Dunque tenuto conto di ciò anche qualora l'attrice avesse manifestato problemi di visibilità nonostante la presenza dell'evidente illuminazione proveniente dal portone d'uscita ella avrebbe potuto accendere l'interruttore di luce artificiale, il quale risultava perfettamente funzionante atteso che come riferito da lei stessa e dalla teste l'impianto di Tes_1
illuminazione risultava funzionante e pertanto accorgersi anche dell'eventuale presenza di acqua e porre la dovuta attenzione aggiuntiva.
Pertanto, in conclusione, non essendo configurabile un pericolo oggettivo invisibile ed inevitabile difettando la prova che l'attrice sia caduta a causa della sussistenza sui gradini dell'acqua e non essendo altrettanto provate la mancata visibilità o l'assenza di illuminazione delle scale stesse la domanda non può trovare accoglimento.
Del resto in merito la Suprema Corte chiarisce che sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia tuttavia “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno”. (Cfr. Cass.n. 2660/13).
Pertanto la buona visibilità ello stato dei luoghi, la presenza di corrimano, e il fatto che l'attrice, residente nel Condominio teatro del sinistro fosse utilizzatrice quotidiana delle scale risultano essere tutte circostanze le quali lasciano ritenere che un utente di media accortezza con un incedere diligente ed attento avrebbe potuto avvedersi dell'acqua ove presente ed evitare la caduta.
Dunque, sul punto la giurisprudenza di legittimità precisa che il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ..
La Suprema Corte ha, altresì, specificato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione, Sezione 3, Ordinanza n. 2480 del 01.02.2018) In conseguenza di ciò tenuto conto che nel caso de quo la situazione di pericolo poteva ben essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte della stessa danneggiata, si ritiene che l'efficienza causale del comportamento imprudente della medesima nel dinamismo causale del danno, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 5.0777.,00 per compensi, Controparte_2
oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.
Lì 20 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava